Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.131/2003
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5C.131/2003 /bom

Sentenza del 1° settembre 2003
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________,
convenuto e ricorrente,

contro

B.________,
attrice e opponente, patrocinata dall'avv. Giuseppe Galfetti, piazza Teatro
1, 6500 Bellinzona.

divorzio,

ricorso per riforma del 10 giugno 2003 contro la sentenza emanata il 30
aprile 2003 dalla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Con sentenza 7 gennaio 2003, il Pretore di Bellinzona ha pronunciato il
divorzio dei coniugi B.________ (attrice) e A.________ (convenuto).
Contrariamente a quanto chiesto dal convenuto - che per quell'evenienza aveva
postulato il versamento a sé delle rendite LAINF e AI percepite dalla madre
per i figli -, ha affidato i due figli ancora minorenni alla madre, ed ha
respinto la domanda del convenuto a che gli fossero attribuiti in proprietà
esclusiva due fondi all'estero, intestati ad entrambi i coniugi. Con appello
del 29 gennaio 2003, il convenuto ha adito l'ultima istanza cantonale,
riproponendo in sostanza le medesime domande formulate in prima sede,
compresa quella - espressa per la prima volta in sede di conclusioni avanti
al Pretore - intesa ad ottenere dall'attrice l'importo di fr. 20'995.-- a
titolo di indennità fondata sull'art. 124 CC.

B.
Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha
respinto il gravame del convenuto, confermando sostanzialmente la sentenza
del Pretore tanto nell'esito quanto nelle motivazioni, e ponendo a carico del
convenuto gli oneri processuali.

C.
Con ricorso per riforma 10 giugno 2003, il convenuto ripropone a giudizio i
medesimi punti di questione, motivando tutte le censure con il fatto che la
divergente sentenza dell'ultima istanza cantonale violerebbe le norme del
Codice civile applicabili nella fattispecie.

L'autorità cantonale non ha presentato osservazioni e non è stata chiesta una
risposta all'attrice.

Diritto:

1.
Nella misura in cui la presente causa ha per oggetto l'affidamento dei figli
minorenni alle parti, essa concerne diritti civili di natura non pecuniaria
ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 OG, che rendono ammissibile, per attrazione
(Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4 all'art. 44 OG), il ricorso per
riforma anche con riferimento ai contributi alimentari per la prole (DTF 116
II 493 consid. 2b). Per quanto attiene alle rimanenti conclusioni pecuniarie
(attribuzione dei fondi siti all'estero e l'indennità ai sensi dell'art. 124
CC), il valore di lite di fr. 8'000.-- previsto dall'art. 46 OG è
manifestamente superato, atteso che l'indennità reclamata ammonta da sola a
fr. 20'995.-- (cfr. anche sentenza 5C.166/2001 consid. 1). Presentato
tempestivamente da persona chiaramente toccata dalla decisione impugnata e
già parte avanti alle autorità giudiziarie cantonali, il ricorso è pure
ricevibile nell'ottica dell'art. 54 cpv. 1 OG.

2.
2.1 Prima di esaminare le singole censure sollevate dal convenuto, appare
opportuno rammentare che per chiara scelta del legislatore, accertamenti di
fatto non sono atti ad originare una violazione del diritto federale (art. 43
cpv. 3 OG). Discende da questo principio che gli accertamenti di fatto
ritenuti dall'ultima istanza cantonale non possono essere rimessi in
discussione con un ricorso per riforma, né possono essere addotti fatti nuovi
o offerti nuovi mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 lit. c, 63 cpv. 2 OG; DTF 127
III 543 consid. 2c pag. 547, 126 III 189 consid. 2a pag. 191, 125 III 78
consid. 3a pag. 79, 123 III 246 consid. 4b pag. 252). Questo principio soffre
tre eccezioni ben delimitate: la violazione, da parte dei giudici cantonali,
di norme sulle prove scaturenti dal diritto federale (art. 63 cpv. 2 OG); una
svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG); una motivazione della sentenza
impugnata talmente carente da impedire una corretta applicazione del diritto
federale (art. 64 OG; DTF 122 III 26 consid. 4a/aa, 122 III 61 consid. 2c/bb,
120 II 97 consid. 2b, 119 II 84 consid. 3, 115 II 484 consid. 2a). Inoltre,
sempre per chiara scelta del legislatore, con un ricorso per riforma non può
essere fatta valere la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv.
1 ultima frase OG; DTF 124 III 1 consid. 1b, 122 III 404 consid. 2 e rinvii):
ciò significa che colui che volesse criticare come arbitraria la valutazione
delle prove effettuata dall'ultima istanza cantonale deve inoltrare un
ricorso di diritto pubblico.

2.2 Secondo l'art. 55 cpv. 1 lit. c OG, la motivazione del ricorso deve
indicare quali sono le regole del diritto federale che si pretendono violate,
ed in che cosa consista tale violazione. È indispensabile che il ricorrente
si confronti puntualmente con l'argomentazione della decisione impugnata, che
precisi quale regola del diritto federale sia stata violata, ed indichi in
cosa consista tale violazione. Considerazioni generiche senza un legame
preciso e manifesto (o almeno sottinteso) con ben determinati argomenti
esposti nella decisione impugnata non soddisfano queste esigenze (DTF 116 II
745 consid. 3, con rinvii).

3.
3.1 La prima questione ancora litigiosa che il convenuto affronta con il
presente rimedio di diritto riguarda l'attribuzione dell'autorità parentale
sui figli D.________ ed E.________.

3.2 In proposito, i giudici del Tribunale di appello - riprendendo
essenzialmente la motivazione che aveva già spinto il Pretore ad affidare i
figli alla madre - hanno in primo luogo respinto la richiesta del convenuto
volta a far esperire una perizia sull'idoneità dei genitori all'affidamento,
in quanto inutile. L'idoneità di entrambi i genitori era infatti già stata
riconosciuta in occasione della precedente sentenza di separazione. Il
convenuto, poi, non avrebbe messo in discussione l'idoneità della madre; né
il fatto che il figlio maggiorenne C.________ abbia deciso nel frattempo di
andare a vivere con il padre dimostrerebbe l'inidoneità della madre. Da
ultimo, il Pretore avrebbe sentito i due figli minorenni, ossequiando dunque
al precetto dell'art. 144 cpv. 2 CC.

3.3 Il convenuto non si esprime sul rifiuto dei giudici cantonali di assumere
una perizia. In particolare, egli non si confronta minimamente con
l'argomentazione della sentenza impugnata, secondo la quale il diniego della
perizia risponderebbe ad un corretto apprezzamento anticipato di tale prova.
Ora, limitandosi a lamentare le conseguenze per lui negative di tale
omissione senza appellarsi (esplicitamente, ma neppure implicitamente) ad una
di quelle eccezioni che permetterebbero al Tribunale federale di rimettere in
discussione gli accertamenti di fatto ritenuti dal Tribunale di appello, né
pretendendo che tale omissione violi una qualsiasi norma di diritto federale
sulle prove (supra, consid. 2.1), il convenuto propone un'argomentazione ben
lungi dal soddisfare le esigenze poste dall'art. 55 cpv. 1 lit. c OG (supra,
consid. 2.2). Il suo ricorso, al contrario, si appalesa essere in realtà
un'inammissibile critica degli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza
impugnata. Su questo punto, dunque, esso va dichiarato inammissibile.

3.4 A proposito dell'affidamento del figlio E.________ alla madre, il
Tribunale di appello - dopo aver nuovamente ribadito che entrambi i genitori
parrebbero idonei ad occuparsi dei figli - ha precisato come il desiderio
espresso dal figlio di andare a vivere col padre rappresenta, per chiara e
costante giurisprudenza, soltanto uno dei criteri di cui il giudice deve
tener conto, a condizione comunque che tale desiderio appaia come una
decisione consolidata, ciò che invece il Pretore non ha ritenuto di poter
ammettere. Alla luce delle audizioni effettuate, sarebbe al contrario apparso
chiaro che il desiderio espresso da E.________ scaturisce piuttosto dalla
volontà di sottrarsi alle domande della madre, dalle quali si sente
infastidito, e dall'educazione più permissiva del padre, che gli lascia
maggiore libertà. Il fatto che il figlio primogenito C.________, maggiorenne,
abbia deciso di trasferirsi dal padre non significa automaticamente che ciò
sia auspicabile anche per E.________, tanto più che tale soluzione
implicherebbe per lui la separazione dalla sorella D.________.
Il convenuto contesta che il figlio E.________ si trovi bene con la madre. Il
Tribunale di appello ha tuttavia accertato, in termini vincolanti per il
Tribunale federale, che il padre non ha mai affermato ciò nelle due sedi
cantonali; atteso che il convenuto non contesta la fondatezza di tale
accertamento nei termini previsti dalla legge (artt. 63 cpv. 2 e 64 OG;
supra, consid. 2.1), la sua è una nuova allegazione di fatto, come tale
inammissibile (supra, consid. 2.1). Abbondanzialmente, sia rilevato come egli
non adduce alcun argomento a suffragio di tale sua affermazione, se non il
desiderio espresso dal figlio. Tuttavia, anche a questo proposito egli non si
confronta con l'argomentazione del Tribunale di appello, limitandosi
piuttosto a richiamare il proprio allegato d'appello ed a criticare -
definendola offensiva - l'opinione della Corte cantonale, secondo la quale il
desiderio espresso da E.________ dimostrerebbe al più il suo attaccamento al
fratello. Dello stesso tenore è la sua considerazione, secondo la quale un
eventuale affidamento di E.________ al padre non rivoluzionerebbe la vita del
figlio: anche qui, il convenuto non fa altro che contrapporre la propria alla
valutazione delle prove operata dall'ultima istanza cantonale.
Accontentandosi, in altre parole, di ribadire gli argomenti già proposti
dinnanzi ai giudici cantonali e di riproporre la propria valutazione dei
fatti, il convenuto argomenta nuovamente in termini che non soddisfano i
requisiti di cui all'art. 55 cpv. 1 lit. c OG (supra, consid. 2.2), ragione
per cui anche su questo punto il ricorso si appalesa inammissibile.

3.5 Quanto appena detto vale a fortiori in punto all'affidamento della figlia
D.________. A prescindere dal fatto che il Tribunale di appello ha constatato
come il convenuto non abbia allegato alcuna modifica delle circostanze di
fatto per rapporto alla situazione vigente al momento della pronuncia della
separazione tale da giustificare una modifica della decisione presa allora, e
che la figlia comunque si oppone ad un suo affidamento al padre, le critiche
mosse dal convenuto alla sentenza di appello sono talmente generiche da
essere manifestamente irricevibili.

4.
4.1 Avanti al Tribunale federale, il convenuto ripropone la domanda di
scioglimento delle comproprietà all'estero, con conseguente attribuzione a sé
dei relativi fondi.

4.2 A tal proposito, il Tribunale di appello ha ritenuto che il regime
matrimoniale della partecipazione agli acquisti vigente fra i coniugi è stato
liquidato dal Pretore già nel 1999, in occasione della prima sentenza di
divorzio. Ribadisce comunque che il qui ricorrente non ha fornito alcun dato
circa i beni in questione, non bastando il fatto che la moglie abbia
dichiarato di aver visto atti relativi a quanto in discussione. Poiché in
Ticino l'eventuale scioglimento di un regime matrimoniale non soggiace al
regime inquisitorio, spettava al convenuto documentare le sue allegazioni,
ciò che invece non è avvenuto. Da ultimo, la Corte cantonale ha evidenziato
come la moglie si sia opposta a tale domanda; inoltre, la moglie avrebbe
dovuto essere indennizzata d'ufficio - fatto impossibile in assenza di ogni e
qualsiasi informazione sui fondi in discussione.

4.3 Anche su questo punto, disattendendo manifestamente quanto stabilito
dall'art. 55 cpv. 1 lit. c OG, il convenuto non si confronta con
l'argomentazione del Tribunale di appello, ma si limita a riproporre la
propria interpretazione dei fatti - ad es. per quanto attiene l'opposizione
della moglie, di cui contesta la validità senza far valere l'esistenza di
quelle eccezioni che permetterebbero al Tribunale federale di chinarsi sul
merito della censura (supra, consid. 2.1).

Comunque, a prescindere dalla validità dell'opposizione della moglie, resta
il fatto che il convenuto non ha apportato ai giudici cantonali quegli
elementi di fatto che avrebbero permesso loro di esprimersi sul merito della
sua richiesta: emerge dalla sentenza impugnata, in primo luogo, che neppure è
nota la situazione geografica dei fondi, né si sa con precisione di che fondi
si tratti e quale valore essi possano rappresentare. Il convenuto, poi,
sembra nemmeno aver letto la sentenza impugnata, laddove è esposto il
principio dell'indennizzazione d'ufficio del coniuge che rinuncia ad un bene
in comproprietà in favore dell'altro coniuge - principio che non può essere
ovviamente ossequiato senza alcun dato in proposito; in ogni caso, egli non
si pronuncia in merito. Ancora una volta, pertanto, il ricorso si appalesa
motivato in termini del tutto insufficienti, ed è inammissibile.

5.
5.1 Ultimo tema affrontato dal Tribunale di appello è quello dell'equa
indennità chiesta dal marito in base all'art. 124 CC. Partendo
dall'accertamento che la differenza del capitale d'uscita dalle rispettive
istituzioni previdenziali dava un'eccedenza in favore della moglie pari a fr.
41'990.--, e che dunque al marito sarebbe spettata, in occasione del
divorzio, un'indennità pari a fr. 20'995.--, il Pretore ha nondimeno
rifiutato di stabilire un tale obbligo a carico della moglie, da un lato in
considerazione dell'impossibilità della moglie di sopperire al mantenimento
dei figli sulla scorta delle rendite riconosciutele, e dall'altro poiché il
marito risulterebbe abile al lavoro e, dunque, in misura di integrare la
propria previdenza.

Il Tribunale di appello ha confermato la decisione di prima istanza,
rammentando in primo luogo che l'indennità adeguata ai sensi dell'art. 124 CC
esige, per una corretta commisurazione, una valutazione globale dell'intera
situazione economica delle parti. Ha proseguito ribadendo la correttezza
degli accertamenti del Pretore in merito alla situazione economica della
moglie, già riesaminati in occasione della causa di separazione, come pure la
natura della disoccupazione del convenuto, non forzata bensì da ricondursi
alla sua inoperosità. Ha infine constatato come nulla provi che il padre
sopperisca al mantenimento del figlio maggiorenne, come invece preteso.

5.2 Anche su quest'ultima questione, il convenuto si limita a criticare in
modo oltremodo generico la valutazione dei fatti operata dall'istanza
inferiore, opponendovi la propria, e le conclusioni alle quali essa è giunta.
Contesta, senza tuttavia nemmeno accennare ad una qualsiasi prova debitamente
offerta e assunta, che la sua impossibilità di lavorare gli possa essere
imputata, accusando in proposito il Tribunale di appello addirittura di non
aver esitato a costruire "argomenti fondati sulla fantasia, anziché sulle
risultanze del procedimento" pur di respingere l'appello.

5.3 Il convenuto dimentica, ancora una volta, che questo Tribunale è
vincolato all'accertamento dei fatti esposto nella sentenza impugnata, e che
dunque non può far altro che accettare per vere sia l'impossibilità per la
moglie di far fronte ai propri bisogni, sia le responsabilità del convenuto
per la propria indigenza.

5.4 Sulla scorta di questa base fattuale, la conclusione dell'istanza
inferiore regge ad ogni critica.

Il Tribunale federale ha appena avuto modo di confermare che qualora per uno
o entrambi i coniugi si sia verificato un caso di previdenza, la spartizione
di eventuali prestazioni d'uscita dai rispettivi istituti di previdenza si
effettua esclusivamente in base all'art. 124 CC (sentenza 5C.66/2002, consid.
3.2.3 [destinata a pubblicazione]). Pertanto, non trova applicazione la
schematica soluzione prevista all'art. 122 CC, ma va invece tenuta in
considerazione la situazione economica delle parti dopo lo scioglimento del
regime matrimoniale (sentenza cit., consid. 3.4.1; DTF 127 III 433 consid. 3
pag. 439). Nulla osta a che, così facendo, il tribunale proceda in due tempi,
prima calcolando l'ammontare delle prestazioni d'uscita, poi basandosi sulle
effettive esigenze previdenziali delle parti (sentenza cit., eod. loc.;
sentenza 5C.159/2002, consid. 2).

Ciò premesso, ed alla luce dell'incontestabile valutazione delle circostanze
di fatto operata dall'ultima istanza cantonale, la conclusione di rifiutare
al convenuto ogni e qualsiasi indennità appare perfettamente in sintonia con
il diritto federale.

A ciò nulla muta il fatto che le condizioni economiche della moglie
miglioreranno fra qualche anno, quando i figli affidatile avranno raggiunto
la maggior età: questo fattore è stato infatti debitamente considerato dal
Tribunale di appello, che lo ha ritenuto giustamente secondario per rapporto
alla colposa inoperosità coltivata dal convenuto nel corso degli ultimi anni.
Ne discende che anche ammettendo una futura evoluzione favorevole della
situazione economica della moglie, tale evoluzione non giustificherebbe in
nessun caso il riconoscimento della pretesa d'indennizzo avanzata dal qui
ricorrente.

6.
In conclusione, il ricorso si appalesa in massima parte irricevibile, e per
il rimanente, infondato. Gli oneri giudiziari vanno dunque posti a carico del
convenuto, soccombente, mentre non vi è motivo di attribuire ripetibili
all'attrice, che non è stata invitata a presentare una risposta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale di appello del
Cantone Ticino.

Losanna, 1° settembre 2003

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: