Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.117/2003
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5C.117/2003 /bom

Sentenza del 24 febbraio 2004
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. A.________ e B.A.________,
convenuti e ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Filippo Gianoni,

contro

C.C.________ e D.C.________,
E.________,
attori e opponenti,
patrocinati dall'avv. dott. Carla Speziali,

azione confessoria,

ricorso per riforma del 20 maggio 2003 contro la sentenza emanata il 23
aprile 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
A. A.________ e B.A.________ sono proprietari in ragione di un mezzo ciascuno
della particella n. TTT RFP di F.________, la quale beneficia dal 1° febbraio
1990 di un diritto di posteggio sulla particella n. SSS. C.C.________ e
D.C.________ sono comproprietari del mappale n. XXX, mentre il mappale n. YYY
è di proprietà di E.________. Tutti i predetti fondi sono gravati, sull'area
che forma una strada asfaltata che sbocca sulla pubblica via, da un diritto
reciproco di passo con ogni veicolo, iscritto a registro fondiario il 30
agosto 1989. Nell'autunno 1999 A.A.________ e B.A.________ hanno domandato e
ottenuto dal Municipio di F.________ il permesso di costruire sul loro fondo
un'autorimessa-legnaia, che invaderebbe una parte della superficie gravata
dal predetto diritto di passo.

Il 16 dicembre 1999 C.C.________ e D.C.________ ed E.________, che si erano
invano opposti al rilascio della licenza edilizia, hanno chiesto al Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna di vietare a A.A.________ e
B.A.________ la costruzione della menzionata autorimessa-legnaia. Il 27
aprile 2001 il giudice di primo grado ha respinto la petizione e ha posto le
spese processuali e le ripetibili a carico degli attori.

2.
Con sentenza 23 aprile 2003 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha accolto un appello degli attori e ha riformato la decisione
pretorile nel senso che ai convenuti è vietata la costruzione della
progettata autorimessa-legnaia. La Corte cantonale ha posto la tassa di
giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze a carico dei convenuti. Essa
ha ritenuto, come peraltro già il Pretore, che la progettata costruzione
occuperebbe pure una parte del fondo gravata dal diritto di passo, violando
in tal modo l'art. 737 cpv. 3 CC. Tuttavia, a mente della seconda istanza e
contrariamente a quanto reputato dal primo giudice, l'opposizione degli
attori non costituisce un abuso di diritto. Secondo la Corte cantonale poco
importa che, quando il posteggio oggetto dell'omonimo diritto è occupato da
un'automobile, il triangolo che verrebbe invaso dalla progettata costruzione
non sia utilizzabile per il transito: una servitù prediale non si estingue
per il mancato uso e il menzionato diritto di posteggio può essere oggetto di
un'azione di rettifica del registro fondiario nella misura in cui è
incompatibile con la discussa servitù di transito, la quale è stata iscritta
anteriormente.

3.
Con ricorso per riforma del 20 maggio 2003 A.A.________ e B.A.________
chiedono al Tribunale federale di riformare la sentenza di appello nel senso
che la petizione sia respinta e che le spese processuali e le ripetibili
siano poste a carico degli attori. Dei motivi del gravame si dirà nei
considerandi che seguono.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso e la Corte cantonale non ha
formulato osservazioni.

4.
La sentenza impugnata è una decisione finale ai sensi dell'art. 48 OG,
emanata in causa civile di natura pecuniaria. Essa è suscettiva di un ricorso
per riforma, atteso che l'incontestato valore di causa - stabilito dal
Pretore e fatto proprio dal Tribunale di appello - supera quello minimo
previsto dall'art. 46 OG. Il gravame, tempestivo (art. 54 cpv. 2 OG), è
pertanto in linea di principio ammissibile.

5.
5.1 I convenuti non contestano che la progettata costruzione occuperebbe un
triangolo della superficie gravata dal diritto di passo. Essi indicano però
che l'art. 2 CC e l'art. 737 cpv. 2 CC hanno praticamente la medesima portata
e sostengono che la Corte cantonale avrebbe a torto negato l'abuso di
diritto: gli attori non avrebbero infatti alcun interesse ad usufruire
dell'area che verrebbe invasa dalla contestata costruzione, atteso che essa è
unicamente percorribile quando sul parcheggio costituito nel 1990 non
staziona un veicolo. Il fatto che gli attori non siano mai intervenuti, in
oltre tredici anni, nei confronti della servitù di parcheggio costituita
posteriormente non proverebbe solo l'assenza di un interesse al mantenimento
del diritto di passo nell'estensione originale, ma configurerebbe addirittura
una rinuncia implicita. Infine, asserendo che il principio della
proporzionalità regge tutto il diritto di vicinato, i convenuti affermano che
nella fattispecie, nonostante il fatto che la progettata costruzione
precluderebbe in via definitiva il transito sulla superficie litigiosa, la
Corte cantonale avrebbe dovuto effettuare una ponderazione degli interessi
delle parti, da cui emergerebbe che il loro interesse di gestire in modo
confacente il loro fondo prevale manifestamente su quello degli attori di
poter utilizzare un triangolo di strada privo di qualsiasi utilità.

5.2 Giusta l'art. 737 CC l'avente diritto a una servitù è tenuto ad usare del
suo diritto con ogni possibile riguardo (cpv. 2), mentre il proprietario del
fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più
difficile l'esercizio della servitù (cpv. 3). Per quanto attiene
specificamente a un diritto di passo, la giurisprudenza ha già avuto modo di
indicare che l'avente diritto, che chiede di poter usufruire di tutta la
superficie gravata dalla servitù, non esercita il suo diritto in maniera
abusiva (DTF 113 II 151 consid. 4).

Nella fattispecie è pacifico che la progettata autorimessa-legnaia
occuperebbe una parte della superficie gravata dal diritto di passo,
impossibilitando definitivamente il transito su tale area. I convenuti
invocano, a giustificazione della loro intenzione manifestamente contraria a
quanto prescritto dall'art. 737 cpv. 3 CC, l'art. 737 cpv. 2 CC e
rimproverano agli attori un abuso di diritto. Così facendo, essi confondono
l'estensione della servitù con il suo esercizio e misconoscono che una
diminuzione dell'ampiezza fisica di un diritto di passo - risultato a cui si
giungerebbe in caso di accoglimento delle tesi ricorsuali - non può essere
imposta ai proprietari dei fondi dominanti in virtù di tale norma (che non
limita il diritto in quanto tale, ma unicamente le forme abusive del suo
esercizio): una tale limitazione dell'ampiezza fisica può unicamente entrare
in linea di conto sulla base di una riduzione ai sensi dell'art. 736 cpv. 2
CC (DTF 113 II 151 consid. 4). Sennonché, l'esame dei presupposti di
quest'ultimo disposto di legge può solo avvenire se - contrariamente a quanto
si è verificato nella presente causa - i proprietari del fondo gravato
abbiano proposto la relativa azione. Non si può nemmeno affermare che gli
attori abbiano implicitamente rinunciato ad una parte della servitù e che
quindi la stessa non graverebbe più l'area litigiosa. In base ai vincolanti
accertamenti della sentenza cantonale (art. 63 cpv. 2 OG), risulta che il
diritto di parcheggio, che impossibiliterebbe l'esercizio della servitù sul
triangolo in discussione, è stato costituito senza il consenso degli attori.
Ne segue che la critica ricorsuale - finalizzata ad ottenere un parziale
riscatto della servitù di passo - si rivela infondata.

6.
Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere respinto. La tassa di
giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica
assegnare ripetibili agli attori, che non hanno dovuto presentare una
risposta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 febbraio 2004

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: