Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.98/2003
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2003
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2003


2P.98/2003 /bom

Sentenza del 28 aprile 2003
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler e Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________ SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Edy Grignola, corso
San Gottardo 25, casella postale 2247, 6830 Chiasso,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500
Bellinzona.

art. 9 e 29 Cost. (blocco parziale di nuovi permessi di lavoro per manodopera
estera non domiciliata per la durata di tre mesi limitatamente alle nuove
assunzioni)

ricorso di diritto pubblico contro la decisione emessa il 18 marzo 2003 dal
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 6 febbraio 2003 l'Ufficio della manodopera estera del Cantone Ticino ha
emesso nei confronti della A.________ SA, una misura amministrativa di blocco
parziale di nuovi permessi di lavoro per manodopera estera non domiciliata
per la durata di tre mesi limitatamente alle nuove assunzioni, togliendo
l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. La citata autorità ha motivato
la propria decisione con il fatto che alcuni stranieri privi del regolare e
necessario permesso di lavoro avevano svolto attività lucrativa per la
società in questione.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato del
Cantone Ticino con giudizio del 18 marzo 2003.

B.
Il 16 aprile 2003 la A.________ SA ha esperito dinanzi al Tribunale federale
un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che la decisione governativa
sia annullata. Adduce, in sostanza, una violazione degli art. 9 e 29 cpv. 2
Cost. nonché postula che venga conferito effetto sospensivo al gravame.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
1.1
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e
con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF
128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a; 126 I 50 consid. 1 e riferimenti).

1.2 Anzitutto va esaminato se il gravame va trattato quale ricorso di diritto
amministrativo (cfr. art. 84 cpv. 2 OG), quesito che questa Corte vaglia
d'ufficio e con piena cognizione (DTF 123 II 231 consid. 1 e rinvii).

2.
2.1 Giusta i combinati art. 97 OG e 5 PA, la via del ricorso di diritto
amministrativo è aperta contro decisioni fondate sul diritto pubblico
federale - o che avrebbero dovuto esserlo - a condizione che emanino da una
delle autorità elencate all'art. 98 OG e nella misura in cui non sia
realizzata alcuna delle eccezioni previste dagli art. 99 a 102 OG o dalla
legislazione che regola la materia del contendere. Il ricorso di diritto
amministrativo è parimenti ammissibile contro decisioni fondate sia sul
diritto cantonale che sul diritto federale, nella misura in cui siano in
gioco la violazione di disposizioni di diritto federale immediatamente
applicabili (cfr. art. 97 cpv. 1, 98 lett. g e 104 lett. a OG; DTF 123 II 231
consid. 2 e rinvii). Nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo
vanno pure esaminate le decisioni che poggiano sul diritto cantonale non
autonomo di esecuzione del diritto federale così come quelle fondate su altro
diritto cantonale, che sono in un rapporto di connessione sufficientemente
stretto con le questioni di diritto federale che vanno esaminate nell'ambito
del rimedio citato (DTF 128 II 56 consid. 1a; 126 II 171 consid. 1a con
rispettivi richiami).

2.2 Oggetto del contendere è una decisione emanata in applicazione dell'art.
55 cpv. 1 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli
stranieri (OLS; RS 823.21), ossia fondata sul diritto pubblico federale, la
quale non fa parte delle materie del diritto degli stranieri escluse
dall'art. 100 cpv. 1 lett. b OG (cfr. anche art. 53 cpv. 1 e 3 OLS). Una
decisione di ultima istanza cantonale in tale ambito può quindi, in linea di
principio, essere impugnata dinanzi al Tribunale federale con ricorso di
diritto amministrativo. Sennonché, giusta l'art. 102 lett. d OG, questo
rimedio non è ammissibile se è data la possibilità di "ogni altro ricorso o
opposizione preliminari". Può anche trattarsi di un rimedio di diritto
cantonale. Al riguardo, l'art. 98 lett. g OG prevede che il ricorso di
diritto amministrativo è ammissibile contro le decisioni "delle ultime
istanze cantonali". L'art. 98a cpv. 1 OG precisa poi che nella misura in cui
le decisioni di queste autorità siano direttamente impugnabili con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale, dette autorità devono essere
delle autorità giudiziarie.

2.3 Nel caso specifico, la ricorrente ha direttamente contestato dinanzi al
Tribunale federale la decisione emessa dal Consiglio di Stato. Orbene, detta
autorità non è un'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 98a OG. Inoltre,
l'art. 10 lett. a della legge ticinese di applicazione alla legislazione
federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998 (LALPS), prevede
che entro 15 giorni dalla notifica è dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo contro le decisioni del Consiglio di Stato, impugnabili con
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Ne discende che la
decisione governativa querelata non è stata emanata da un'autorità
giudiziaria di ultima istanza cantonale.

3.
3.1 La decisione del Consiglio di Stato non contiene alcuna indicazione dei
rimedi di diritto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa
cantonale, segnatamente dall'art. 26 cpv. 2 della legge di procedura ticinese
per le cause amministrative, del 19 aprile 1966. Anzi nel dispositivo della
medesima viene indicato che essa è definitiva.

3.2 Il principio stabilito all'art. 107 cpv. 3 OG nell'ambito della
giurisdizione amministrativa, secondo cui l'inesatta indicazione dei rimedi
giuridici non può cagionare alle parti alcun pregiudizio, ha una portata
generale. Quando il diritto cantonale lo prevede espressamente, come è il
caso secondo la procedura amministrativa ticinese, l'autorità giudicante ha
il dovere di istruire gli interessati sui mezzi legali. Se questa istruzione
è errata o incompleta, il ricorrente ha di massima il diritto di prevalersene
secondo il principio della buona fede, diritto che tuttavia non gli compete
se l'inesattezza dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque,
facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi, ma anche
soggettivi, e usando della dovuta diligenza (DTF 123 II 231 consid. 8b, 121
II 72 consid. 2a/b, 117 Ia 297 consid. 2; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, n. 5 all'art. 26, pag. 133). Per costante
giurisprudenza, non merita in particolare protezione la parte il cui avvocato
avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la
lacuna dell'indicazione, attraverso la sola lettura dei testi legali, senza
ricorrere alla consultazione della giurisprudenza e della dottrina (DTF 127
II 198 consid. 2c, 117 Ia 297 consid. 2; 421 consid. 2a). Nel caso specifico,
rammentato il carattere sussidiario del ricorso di diritto pubblico (art. 84
cpv. 2 OG), tenuto conto del fatto che la decisione querelata si fonda sul
diritto pubblico federale, segnatamente sull'art. 55 cpv. 1 OLS, che la
stessa non ricade tra le eccezioni di cui all'art. 100 cpv. 1 lett. b OG e
osservato che il diritto cantonale, ossia l'art. 10 lett. a LALPS, prevede
espressamente la possibilità di adire il Tribunale cantonale amministrativo
quando è aperta la via del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale, l'avvocato della ricorrente, usando della dovuta diligenza e
consultando i testi di legge, poteva facilmente giungere alla conclusione che
doveva agire in sede cantonale prima di rivolgersi a questa Corte. L'art. 107
cpv. 3 OG non trova quindi applicazione in concreto. Il presente gravame è
pertanto inammissibile per mancato esaurimento dei rimedi di diritto
cantonali.

4.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si concedono
ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Consiglio di Stato del
Cantone Ticino.

Losanna, 28 aprile 2003

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: