Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.89/2003
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2P.89/2003 /bom

Sentenza del 7 novembre 2003
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Betschart, Müller,
cancelliere Bianchi.

A. A.________ e B.A.________,
ricorrenti,

contro

Municipio di D.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500
Bellinzona.

art. 8, 9 e 29 Cost. (frequentazione di una sede di scuola dell'infanzia
diversa da quella del Comune di domicilio),

ricorso di diritto pubblico contro la decisione del
25 febbraio 2003 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 29 agosto 2002, il Municipio di D.________ ha respinto la richiesta
formulata da A.A.________ e B.A.________, ivi domiciliati, volta ad
autorizzare che il figlio C.A.________ frequentasse la scuola dell'infanzia
ad E.________, anziché nel comune di residenza.

Impugnata dagli interessati, la suddetta decisione è stata confermata dal
Consiglio di Stato del Cantone Ticino con risoluzione del 15 ottobre 2002.

B.
L'11 novembre 2002 i coniugi A.________ hanno presentato al Consiglio di
Stato un'istanza di revisione della predetta decisione. Il 25 febbraio 2003
la stessa è stata dichiarata irricevibile dal Governo, che l'ha ritenuta
tardiva.

C.
Il 28 marzo 2003 A.A.________ e B.A.________ hanno inoltrato davanti al
Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con cui chiedono
l'annullamento delle decisioni del Consiglio di Stato del 25 febbraio 2003 e
del 15 ottobre 2002, nonché della risoluzione del municipio di D.________ del
29 agosto 2002. Postulano inoltre che al gravame sia conferito effetto
sospensivo. Essi sostengono che la domanda di revisione è stata proposta
tempestivamente e lamentano la violazione del diritto di essere sentito, del
diritto di esaminare gli atti, del divieto di formalismo eccessivo, dei
principi della parità di trattamento e della proporzionalità, nonché del
divieto d'arbitrio.

D.
Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato ticinese ha rinunciato a
presentare osservazioni, mentre il Municipio di D.________ chiede la
reiezione del ricorso. In sede di replica e duplica le parti si sono
confermate nelle rispettive posizioni.

E.
Con decreto presidenziale del 2 maggio 2003 è stata respinta l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 129 II 225
consid. 1; 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata).

1.1 La decisione impugnata è una decisione cantonale di ultima istanza (art.
208 cpv. 1 della legge organica comunale ticinese, del 10 marzo 1987, LOC;
art. 36 e 66 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative,
del 19 aprile 1966, LPAmm). Da questo profilo, il ricorso di diritto
pubblico, introdotto tempestivamente (art. 89 cpv. 1 OG), è ammissibile, ai
sensi degli art. 84 cpv. 1 e 86 OG. Conformemente alla prassi relativa
all'art. 88 OG, il ricorrente deve avere un interesse pratico e attuale
all'esame delle censure sollevate, rispettivamente all'annullamento del
giudizio impugnato (DTF 127 III 429 consid. 1b, 41 consid. 2b e rinvii). Tale
interesse deve sussistere non solo al momento dell'inoltro del ricorso, bensì
anche quando il Tribunale federale statuisce al riguardo (DTF 125 II 86
consid. 5b; 123 II 285 consid. 4). Quest'esigenza assicura che il Tribunale
si pronunci su controversie concrete e non su quesiti giuridici teorici (DTF
125 I 394 consid. 4a). Nel caso di specie, ci si può invero chiedere se gli
insorgenti mantengano, in ultima analisi, un interesse pratico
all'accoglimento del gravame. In effetti, il motivo per cui avevano postulato
la frequentazione fuori comune della scuola dell'infanzia da parte del figlio
è venuto a cadere, dal momento che, come rilevato dall'autorità comunale
nella duplica, la docente da loro contestata ha cessato l'attività a
D.________ con l'inizio dell'anno scolastico 2003/2004. Ad ogni modo, la
questione può rimanere aperta, considerato che, per le ragioni esposte di
seguito, il gravame, nella misura in cui è ricevibile, va comunque respinto.

1.2 Oggetto del gravame è unicamente il giudizio con cui il Consiglio di
Stato ha dichiarato inammissibile, siccome tardiva, l'istanza di revisione.
Nella misura in cui chiedono l'annullamento non solo di tale decisione, ma
anche delle risoluzioni del municipio di D.________ del 29 agosto 2002 e del
Consiglio di Stato del 15 ottobre seguente, le conclusioni dei ricorrenti
sono pertanto irricevibili. Inoltre, tranne in casi straordinari, che qui non
sono dati, il ricorso di diritto pubblico ha funzione meramente cassatoria.
Laddove domandano più o altro che il semplice annullamento del giudizio
impugnato, le conclusioni ricorsuali sono quindi parimenti irricevibili (DTF
129 I 129 consid. 1.2.1; 127 II 1 consid.  2c; 127 III 279 consid. 1b).

2.
2.1 In virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere
l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati,
specificando in cosa consista la violazione. Nell'ambito di un ricorso di
diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma
statuisce unicamente sulle censure sollevate dai ricorrenti e solo se le
stesse sono sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere
un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e
perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda i
ricorrenti nei loro diritti costituzionali (DTF 129 I 185 consid. 1.6; 128
III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c). È anche alla luce di questi
principi che dev'essere esaminata la ricevibilità della presente impugnativa.

2.2 Nelle concrete evenienze, il ricorso disattende in larga misura i
requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Intanto gli
articolati allegati processuali esulano in gran parte dall'oggetto del
gravame, vale a dire il giudizio governativo di inammissibilità dell'istanza
di revisione, essendo riferiti quasi integralmente alla precedente decisione
di merito del Consiglio di Stato. In particolare, le asserite violazioni del
diritto di essere sentito, che comprende anche la facoltà di esaminare gli
atti, e dei principi della parità di trattamento e della proporzionalità sono
sollevate esclusivamente in relazione a tale giudizio governativo e, già per
questo motivo, le relative censure, peraltro di natura appellatoria,
risultano irricevibili nell'ambito della presente vertenza. Comunque, anche
nella misura in cui si rapporta alle argomentazioni addotte dal Governo
cantonale in merito all'intempestività del rimedio esperito, il ricorso
appare motivato in maniera alquanto sommaria. Gli insorgenti espongono
infatti succintamente il loro punto di vista, senza però illustrare in modo
compiuto e preciso le ragioni per cui il giudizio impugnato violerebbe le
ulteriori garanzie costituzionali che invocano. Pure da questo profilo è
quindi perlomeno dubbio che il ricorso sia ammissibile. In ogni caso, anche
questo aspetto può rimanere indeciso, poiché il gravame risulta comunque
infondato nel merito.

3.
3.1 Nell'istanza di revisione della decisione del 15 ottobre 2002 del
Consiglio di Stato ticinese, i ricorrenti si sono richiamati all'art. 35
lett. b e d LPAmm. Secondo tale norma, è dato il rimedio della revisione
quando l'autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che
risultano dagli atti oppure quando la decisione contiene disposizioni tra
loro contraddittorie (lett. b) oppure ancora se l'istante, dopo la decisione,
è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive
che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente
(lett. d). L'art. 36 LPAmm prevede che l'istanza di revisione debba essere
proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza entro 15 giorni
dall'intimazione, nei casi contemplati dall'art. 35 lett. b LPAmm, e dalla
scoperta del motivo di revisione, nei casi di cui all'art. 35 lett. d LPAmm.

3.2 Il Governo ticinese ha ritenuto che la decisione, di cui è stata chiesta
la revisione, è stata notificata, al più tardi, il 24 ottobre 2002. Dagli
atti emerge che quel giorno l'allora patrocinatore degli insorgenti ha
inviato loro copia della stessa, circostanza che essi peraltro confermano. Il
patrocinatore medesimo è pertanto venuto a conoscenza della risoluzione
governativa, al più tardi, proprio il 24 ottobre 2002. Dal momento che
l'intimazione di atti giudiziari al rappresentante di una parte esplicherebbe
i medesimi effetti della notifica alla parte stessa, il termine quindicinale
per chiedere la revisione della decisione in base all'art. 35 lett. b LPAmm
sarebbe pertanto giunto a scadenza, al più tardi, venerdì 8 novembre 2002.
L'istanza, inoltrata solamente il lunedì successivo, 11 novembre 2002,
risulterebbe, di conseguenza, da questo profilo, intempestiva.
Gli insorgenti ravvisano un eccesso di formalismo nei criteri di computo dei
termini ritenuti dall'esecutivo cantonale, che sembrano inoltre considerare
arbitrari. Determinante per la notifica sarebbe, a loro giudizio, il momento
in cui essi stessi sarebbero venuti a conoscenza dell'atto, vale a dire, in
concreto, il 25 ottobre 2002, giorno in cui l'hanno ricevuto dal loro
patrocinatore. La domanda di revisione sarebbe pertanto stata proposta in
tempo utile, poiché il termine sarebbe scaduto proprio l'11 novembre 2002.

Vi è formalismo eccessivo, costitutivo di un diniego di giustizia formale -
proibito dall'art. 29 cpv. 1 Cost. in combinazione con gli art. 5 e 9 Cost. -
allorquando la rigida applicazione di disposizioni formali non è giustificata
da alcun interesse degno di protezione, è fine a sé stessa e complica in
maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale oppure impedisce
in modo inammissibile l'accesso ai tribunali (DTF 128 II 139 consid. 2a; 127
I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a). Una decisione è invece arbitraria
quando risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio
giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di
equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5; 127 I 54 consid. 2b).

La notifica degli atti giudiziari ai rappresentanti delle parti costituisce
un principio generale, ribadito peraltro espressamente in più ambiti dalle
legislazioni cantonali e federale. In particolare, per i procedimenti
amministrativi ticinesi, tale modo di intimazione è prescritto dall'art. 120
cpv. 4 del Codice di procedura civile, del 17 febbraio 1971 (CPC/TI),
applicabile in virtù del rinvio dell'art. 14 cpv. 2 LPAmm. La notificazione è
per contro considerata irregolare se una decisione viene comunicata
direttamente al rappresentato, anziché al patrocinatore (DTF 110 V 389
consid. 2b; 99 V 177 consid. 3). L'intimazione al rappresentante produce gli
stessi effetti, tra l'altro anche sulla decorrenza dei termini ricorsuali,
dell'intimazione alla parte direttamente, quando questa non è patrocinata. Al
mandante è quindi opponibile il comportamento, anche se negligente, del
proprio patrocinatore (DTF 114 Ib 67 consid. 2c; 114 II 181 consid. 2;
sentenza 1P.485/1999 del 18 ottobre 1999, pubblicata in: Pra 89/2000 N. 2
pag. 6, consid. 4). Questo principio non rappresenta una semplice
prescrizione d'ordine, bensì serve ad evitare qualsiasi incertezza sulla
questione di sapere se la comunicazione di un atto debba avvenire alle parti
o ai loro rappresentanti e quindi chiarisce quale comunicazione è
determinante per il computo dei termini. Esso si fonda pertanto su ragioni
pertinenti e oggettive e  risponde a importanti esigenze di sicurezza del
diritto (DTF 99 V 177 consid. 3; da ultimo: sentenza I 868/02 del 21 marzo
2003, consid. 2). Contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, non
costituisce pertanto un formalismo eccessivo ed è tutt'altro che arbitrario
ritenere che i termini di impugnazione, in senso lato, decorrano
dall'intimazione del provvedimento avversato al patrocinatore, anziché dalla
presa di conoscenza personale da parte dei ricorrenti. Su questo aspetto, le
censure ricorsuali vanno pertanto respinte. Tratta questa conclusione,
l'intempestività, in concreto, del rimedio esperito risulta inconfutabile,
per quanto attiene ai pretesi motivi di revisione di cui all'art. 35 lett. b
LPAmm. I ricorrenti stessi riconoscono infatti che il loro patrocinatore a
quell'epoca ha ricevuto il giudizio governativo di cui hanno postulato la
revisione, al più tardi, il 24 ottobre 2002. Il termine quindicinale di cui
all'art. 36 LPAmm è pertanto effettivamente scaduto, perlomeno, venerdì 8
novembre 2002, mentre l'istanza di revisione è stata interposta,
tardivamente, soltanto l'11 novembre seguente.

3.3 Il Consiglio di Stato ha ritenuto tardiva l'istanza di revisione anche in
relazione all'asserita scoperta di fatti nuovi successivamente alla propria
decisione (art. 35 lett. d LPAmm). Gli insorgenti sarebbero in effetti venuti
a conoscenza di tali fatti il 17 ottobre 2002, per cui la revisione del
giudizio avrebbe dovuto venir chiesta, da questo profilo, entro il 4 novembre
2002. Su questo aspetto i ricorrenti assolutamente non si pronunciano, se non
per ribadire chiaramente di aver potuto dimostrare l'esistenza di elementi
nuovi e rilevanti il 17 ottobre 2002. In tali circostanze, la domanda di
revisione, presentata - come già più volte rilevato - l'11 novembre 2002, non
può che venir effettivamente considerata palesemente intempestiva.

4.
4.1 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, nella misura
in cui è ammissibile, va pertanto respinto.

4.2 Le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido,
secondo soccombenza (art. 153, 153a e 156 cpv. 1 e 7 OG). Non si assegnano
ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dei ricorrenti, con
vincolo di solidarietà.

3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Municipio di D.________ e al Consiglio di
Stato del Cantone Ticino.

Losanna, 7 novembre 2003

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: