Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.79/2003
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2003
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2003


2P.79/2003 /bom

Sentenza del 4 luglio 2003
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler e Müller,
cancelliere Cassina.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Manuele Bianchi, via Moree 3, 6850
Mendrisio,

contro

Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901
Lugano.

art. 9, 27, 29 e 36 Cost., art. 6 CEDU (ammissione alla pratica legale),

ricorso di diritto pubblico contro la decisione del
17 febbraio 2003 della Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
L'8 gennaio 2003 il lic. iur. A.________ ha presentato dinanzi alla Camera
per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
un'istanza d'iscrizione alla pratica legale.

Il 7 febbraio 2003 la predetta autorità si è rivolta al Ministero pubblico
del Cantone Ticino per chiedere se nei confronti dell'istante - che in
passato aveva ricoperto la funzione quale capo dell'Ufficio giuridico per una
Sezione dell'amministrazione cantonale - fossero pendenti dei procedimenti
penali. Con uno scritto del 10 febbraio successivo il Procuratore Generale
del Cantone Ticino ha informato la Camera per l'avvocatura e il notariato del
fatto che contro la persona in questione era pendente un'istruttoria penale
per i reati di corruzione passiva, accettazione di doni, violazione del
segreto d'ufficio, falsità in documenti e soppressione di documenti.
Interpellato telefonicamente l'11 febbraio 2003 dalla medesima Camera, il
Ministero pubblico ticinese ha inoltre precisato che l'interessato era
rimasto in stato di arresto dal 25 settembre 2001 al 15 marzo 2002.

Preso atto di ciò, il 17 febbraio 2003 la Camera per l'avvocatura e il
notariato ha respinto l'istanza di iscrizione alla pratica legale inoltrata
da A.________, rilevando che questi non adempiva le condizioni di moralità e
di ottima reputazione imposte dalla legislazione ticinese e, più
precisamente, dall'art. 1 lett. d del regolamento cantonale sull'avvocatura
del 28 ottobre 2002 (RAvv).

B.
Il 20 marzo 2003 A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un
ricorso di diritto pubblico con il quale chiede che la citata decisione sia
annullata. Censura la violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), della
libertà economica (art. 27 Cost.) e del diritto di essere sentito (art. 29
cpv. 2 Cost. e 6 CEDU).

Chiamata ad esprimersi, la Camera per l'avvocatura e il notariato del Cantone
Ticino ha rinunciato a formulare osservazioni ed ha dichiarato di volersi
rimettere al giudizio di questa Corte.

Diritto:

1.
Per costante giurisprudenza il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e
con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 128 I
177 consid. 1, 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1 e riferimenti ivi
menzionati).

1.1 Il 1° giugno 2002 è entrata in vigore la legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati, del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61). La
medesima concerne in linea di principio unicamente le persone che sono
titolari di una patente di avvocato (art. 2 cpv. 1 LLCA) e non le persone
che, come nel caso di specie, intendono conseguire un simile brevetto. Per
quest'ultimi la legge federale in questione prevede soltanto il possesso di
un valido titolo di studio e un praticantato di almeno un anno in Svizzera,
concluso con il superamento di un esame (art. 7 cpv. 1 lett. a e b LLCA). Per
il resto la formazione degli avvocati rimane di competenza dei Cantoni, i
quali sono liberi di stabilire delle condizioni più restrittive di quelle
appena esposte per il rilascio delle patenti (cfr. Messaggio del Consiglio
federale del 28 aprile 1999, FF 1999 VI pag. 4983 e segg., ed in particolare
pag. 5014).

1.2 La decisione impugnata, con cui la Camera per l'avvocatura e il notariato
del Tribunale d'appello ha negato al ricorrente l'iscrizione nell'elenco dei
praticanti del Cantone Ticino, poggia pertanto su norme di diritto cantonale
autonomo, e ciò anche se l'art. 5 cpv. 1 della legge ticinese
sull'avvocatura, del 16 settembre 2002 (LAvv) fa riferimento all'art. 8 lett.
a, b e c LLCA per quanto concerne le condizioni che devono essere adempiute
da chi aspira ad ottenere una simile iscrizione. Ne consegue che il presente
ricorso di diritto pubblico, interposto tempestivamente da una persona
legittimata ad agire contro una decisione di ultima istanza cantonale (art.
30 cpv. 2 lett. b LAvv), è di massima ricevibile giusta gli art. 84 e segg.
OG.

2.
2.1 Il ricorrente si lamenta di non avere avuto la possibilità di prendere
visione e di esprimersi, prima che fosse emanata la decisione litigiosa, in
merito allo scritto con cui il 10 febbraio 2003 il Procuratore Generale ha
informato la Camera per l'avvocatura e il notariato del procedimento penale
pendente nei suoi confronti. Censura quindi la violazione del suo diritto di
essere sentito ed invoca a questo proposito la disattenzione degli art. 29
cpv. 2 Cost. e 6 CEDU.
La garanzia costituzionale in questione ha natura formale: poiché una sua
lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso, si rende necessario
esaminare immediatamente se la medesima sia stata disattesa (DTF 124 V 183
consid. 4a; 122 II 469 consid. 4a con rinvii; sentenza del Tribunale federale
del 19 settembre 2000 nella causa 2P.67/2000, pubblicata in: RDAT 2001 I n.
13 consid. 2a).

2.2 La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo,
dalle norme cantonali di procedura, la cui applicazione il Tribunale federale
esamina unicamente dal profilo dell'arbitrio. Indipendentemente da ciò,
l'autorità cantonale deve rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 127 III 193 consid. 3; 125 I 257 consid. 3a). In concreto
il ricorrente non adduce che una norma di diritto cantonale sia stata
disattesa. Ai fini del giudizio, va quindi esaminato se i principi minimi che
la prassi ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. - sul cui rispetto il
Tribunale federale si pronuncia con piena cognizione - siano stati lesi (DTF
125 I 257 consid. 3a).

Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito garantisce al
cittadino, tra l'altro, la facoltà di esprimersi su tutti i punti essenziali
di un procedimento, prima che sia emanata una decisione che lo tocca nella
sua situazione giuridica. Tale facoltà comprende, segnatamente, il diritto di
prendere visione degli atti di causa suscettibili d'influenzare il giudizio
di merito e quello di determinarsi in proposito (DTF 127 III 576 consid. 2c;
127 V 431 consid. 3a; cfr. anche: Michele Albertini, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates,
Berna 2000, pag. 225). Di conseguenza, l'autorità che inserisce nel fascicolo
di causa nuovi atti di cui intende prevalersi ai fini del giudizio è tenuta,
in linea di massima, ad avvisarne le parti (DTF 124 II 132 consid. 2b; 114 Ia
97 consid. 2). Tale principio non è tuttavia assoluto e vi si può derogare,
segnatamente quando l'autorità avrebbe potuto pronunciarsi anche senza
prendere in considerazione gli atti di cui il ricorrente afferma non avere
avuto conoscenza. Questi non può inoltre lamentare la violazione del suo
diritto di essere sentito quando gli atti litigiosi gli sono già noti ed egli
ha potuto consultare l'inserto di causa, senza che l'autorità intimata fosse
obbligata a trasmettergli detti documenti (DTF 101 Ia 298 consid. 4a e b).

2.3 Nella fattispecie in esame, la Camera per l'avvocatura e il notariato del
Cantone Ticino si è fondata sulle informazioni trasmessele per via epistolare
e telefonica dal Ministero pubblico per negare al ricorrente l'iscrizione
nell'elenco dei praticanti. È incontestato che quest'ultimo non ha avuto
conoscenza né della citata lettera del 10 febbraio 2003 del Procuratore
Generale, né della conversazione telefonica avvenuta il giorno seguente,
prima che fosse emanata la decisione qui impugnata; di conseguenza, egli non
ha potuto formulare alcuna osservazione al riguardo. Inoltre nessun elemento
permette di affermare che egli avrebbe dovuto supporre dell'esistenza del
suddetto scritto: in effetti, l'interessato non è stato nemmeno avvisato del
fatto che la Camera per l'avvocatura e il notariato aveva chiesto
all'autorità penale cantonale informazioni sul suo conto. Il fatto poi che,
come affermato nella decisione litigiosa, in Ticino fosse notorio che
all'interno della Sezione dell'amministrazione cantonale si erano verificate
delle irregolarità e che in seguito a ciò erano state avviate delle indagini
penali, non dispensava la Camera per l'avvocatura e il notariato dall'offrire
al ricorrente la possibilità di pronunciarsi in merito alle dichiarazioni -
per altro alquanto succinte e generiche - del Procuratore Generale, così da
poter fornire la propria versione di fatti e spiegare il proprio ruolo nella
vicenda.

Oltretutto, secondo l'insorgente, il semplice fatto che egli risulti
coinvolto in un'inchiesta penale non basterebbe ad escluderlo dall'iscrizione
alla pratica legale in quanto l'art. 8 cpv. 1 LLCA, a cui fa riferimento
l'art. 5 cpv. 1 LAvv, non pone quale condizione il possesso di un'ottima
reputazione, ma consente alla competente autorità cantonale di intervenire
soltanto in presenza di condanne penali incompatibili con l'esercizio della
professione e iscritte nel casellario giudiziale. Ora, non vi è dubbio che,
qualora la Camera per l'avvocatura e il notariato avesse dato a A.________ la
facoltà di determinarsi sugli elementi raccolti presso il Ministero pubblico
ticinese, questi avrebbe potuto far valere già davanti a quell'autorità detto
argomento o perlomeno sostenere che i fatti stabiliti dall'inchiesta penale
promossa nei suoi confronti non sarebbero sufficienti a questo stadio della
procedura per negargli l'iscrizione alla pratica legale. Ciò avrebbe permesso
alla predetta Camera - a cui spetta in primo luogo il compito di interpretare
le disposizioni di diritto cantonale che è chiamata ad applicare e di
verificarne la compatibilità con il diritto di rango superiore - di esaminare
nel merito la tesi dell'insorgente e, se del caso, di esporre nella sua
pronuncia i motivi per i quali la stessa non poteva essere seguita.
Per tutti questi motivi, la decisione impugnata risulta dunque lesiva del
diritto di essere sentito del ricorrente.

3.
3.1 Stante quanto precede, il ricorso di diritto pubblico deve essere accolto,
senza che si renda necessario esaminare la fondatezza o meno delle altre
doglianze fatte valere dall'insorgente. La decisione impugnata va dunque
annullata.

3.2 Visto l'esito del gravame e considerato che lo Stato del Cantone Ticino è
intervenuto in causa senza alcun interesse pecuniario, si prescinde dal
prelievo delle spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG). Esso dovrà però
corrispondere al ricorrente, patrocinato da un legale, un importo a titolo di
ripetibili della sede federale (art. 159 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2.
Non si preleva tassa di giustizia.

3.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di
ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e alla Camera per l'avvocatura
e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché al
Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Losanna, 4 luglio 2003

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: