Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.36/2003
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2P.36/2003 /viz

Sentenza del 2 maggio 2003
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Hungerbühler, giudice presidente,
Müller e Merkli,
cancelliera Ieronimo Perroud.

Avv. dott. A.________,
ricorrente,

contro

Tribunale d'appello del Cantone Ticino
Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, Palazzo di Giustizia,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

art. 5, 9, 27, 29 e 36 Cost. (indicazione del titolo accademico),

ricorso di diritto pubblico contro delle circolari concernenti la menzione,
rispettivamente la non menzione del titolo accademico, lo scritto del 9
dicembre 2002 della Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino nonché quello del 15 gennaio 2003 del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 10 febbraio 2003, l'avv. dott. A.________ ha esperito dinanzi al
Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui impugna delle
circolari concernenti la menzione, rispettivamente la non menzione del titolo
accademico, lo scritto del 9 dicembre 2002 della Camera per l'avvocatura e il
notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino sempre sullo stesso tema
nonché la decisione 15 gennaio 2003 con cui il Tribunale d'appello le ha
rilasciato un "duplicato" del diploma di notaio del 14 settembre 1994;
che la ricorrente, in modo alquanto confuso e prolisso, censura il fatto di
essere indicata con il solo titolo di avvocato e non anche con quello
universitario di dottore;
che, secondo l'interessata, la regolare mancata indicazione del titolo
accademico equivale ad un disconoscimento del titolo stesso nonché viola gli
art. 5, 9, 27, 29 e 36 cpv. 2 Cost. come anche l'art. 8 CEDU;
che, affermando poi che la questione dell'indicazione del titolo accademico
nonché la sua corretta applicazione sono d'interesse generale, essa domanda
di essere dispensata dal versare anticipi e spese;
che, con decisione incidentale del 20 febbraio 2003, il Tribunale federale ha
respinto quest'ultima istanza;
che, l'8 aprile 2003, la ricorrente ha reiterato la sua domanda di essere
posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che questa Corte non ha ordinato uno scambio di allegati scritti;
che, per prassi costante, il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con
pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 128 II
13 consid. 1a, 46 consid. 2a; 126 I 50 consid. 1 e riferimenti);
che, nella fattispecie in esame, le questioni di sapere se le circolari e gli
scritti contestati siano delle decisioni o decreti impugnabili ai sensi degli
art. 84 cpv. 1 e 86 cpv. 1 OG, se il termine di ricorso di cui all'art. 89
cpv. 1 OG sia stato rispettato e, infine, se la ricorrente sia legittimata ad
agire ai sensi dell'art. 88 OG, anche se dubbie, possono rimanere indecise,
dato che, per i motivi esposti di seguito, il ricorso in esame si rivela
comunque infondato e va respinto nel merito;
che, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non
applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate
e solo quando siano sufficientemente motivate (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF
127 I 38 consid. 3c; 126 I 235 consid. 2a; 125 I 71 consid. 1c);
che, in concreto, la ricorrente non fa valere la lesione di norme di diritto
cantonale che disciplinerebbero la materia oggetto del contendere né che le
stesse sarebbero state applicate in modo arbitrario dalle autorità cantonali
(cfr. sulla nozione d'arbitrio DTF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a);
che, per di più, le norme di diritto costituzionale e convenzionale di cui
essa censura la violazione non garantiscono che l'autorità competente
menzioni oppure citi in una certa maniera determinati titoli, segnatamente un
titolo universitario, né tanto meno impongono a detta autorità di farlo;
che, al riguardo, va rammentato che in una sentenza inedita del 7 ottobre
2002 nella causa 1P.455/2002, la ricorrente - che già criticava l'omissione
del titolo universitario di dottore, lamentando per di più la lesione dei
medesimi disposti - era stata resa attenta che su tale questione il suo
gravame sfiorava la temerarietà;
che, infatti, come rilevato nella citata sentenza inedita, il fatto di non
aggiungere al titolo di avvocato della ricorrente anche quello di dottore
rappresenta una forma redazionale, che non significa nulla contro la
ricorrente e tanto meno ha l'effetto di toglierle il titolo;
che, in queste condizioni, il presente ricorso, manifestamente infondato e
per ampi tratti temerario, può essere deciso secondo la procedura
semplificata di cui all'art. 36a OG;
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata l'8 aprile 2003 dev'essere
respinta poiché l'impugnativa non aveva, sin dall'inizio, possibilità di
esito favorevole (art. 152 OG);
che, pertanto, le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a
OG), mentre non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 OG);

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione alla ricorrente, al Tribunale d'appello e alla Camera per
l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 maggio 2003

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il giudice presidente:  La cancelliera