Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.35/2003
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2P.35/2003
2A.528/2002
2P.151/2002
2P.273/2002
2A.356/2002 /bom

Sentenza del 5 novembre 2003
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________ SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Giovanna Masoni Brenni, via Frasca 10,
casella postale 3059, 6901 Lugano,

contro

2A.356/2002 e 2P.151/2002
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Rossano Bervini, via Luvini 7,
6901 Lugano,
Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, Ufficio di
sanità, via Orico 5,
6501 Bellinzona,

2A.528/2002 e 2P.273/2002
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Rossano Bervini, via Luvini 7,
6901 Lugano,
Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, Ufficio di
sanità, via Orico 5,
6501 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella
postale, 6901 Lugano,

2P.35/2003
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Rossano Bervini, via Luvini 7,
6901 Lugano,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella
postale, 6901 Lugano,
Gran Consiglio del Cantone Ticino,
6501 Bellinzona,

2A.356/2002, 2P.151/2002, 2A.528/2002 e 2P.273/2002

autorizzazione per l'esercizio di un laboratorio di analisi sanitarie,

2P.35/2003
art. 9, 29 e 30 Cost., art. 6 CEDU (competenza, diniego di giustizia),

ricorsi di diritto pubblico e di diritto amministrativo contro
l'autorizzazione per l'esercizio di un laboratorio di analisi sanitarie
rilasciata il 6 giugno 2002 dall'Ufficio di sanità del Dipartimento della
sanità e della socialità del Cantone Ticino; ricorsi di diritto
amministrativo e di diritto pubblico contro la sentenza dell'11 ottobre 2002
del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, rispettivamente contro la
decisione del 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino;
ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 16 dicembre 2002 del Gran
Consiglio del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 6 giugno 2002 l'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della
socialità del Cantone Ticino ha rilasciato alla B.________ SA,
l'autorizzazione ad esercitare un laboratorio privato di analisi di chimica
clinica e di ematologia. Venutane a conoscenza, la A.________ SA, ugualmente
attiva nel campo delle analisi di laboratorio, si è aggravata, il 20 giugno
2002, dinanzi al Consiglio di Stato ticinese, chiedendo che la citata
autorizzazione fosse dichiarata nulla, rispettivamente fosse annullata.

B.
L'8 e il 9 luglio 2002 la A.________ SA ha parimenti proposto dinanzi al
Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico (2P.151/2002) e un ricorso
di diritto amministrativo (2A.356/2002) contro la suddetta autorizzazione.
Con i citati rimedi l'interessata postula l'annullamento dell'autorizzazione
querelata e fa valere, in sostanza, la violazione degli art. 9, 27 e 29 cpv.
1 Cost. e di altre norme federali e cantonali. Domanda inoltre la sospensione
delle cause, visto il procedimento avviato dinanzi al Consiglio di Stato; in
via subordinata chiede che alle impugnative venga conferito effetto
sospensivo.
Con decreti presidenziali dell'11 e del 23 luglio 2002, le procedure di
ricorso di diritto amministrativo e di ricorso di diritto pubblico
soprammenzionate sono state sospese fino all'emanazione da parte del Governo
ticinese di un giudizio sul gravame sottopostogli il 20 giugno 2002.

C.
Con giudizio del 9 luglio 2002 il Consiglio di Stato ticinese ha declinato la
propria competenza ad evadere l'impugnativa del 20 giugno 2002, l'ha
dichiarata inammissibile e ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale
amministrativo per competenza. Rammentato che l'art. 85 cpv. 5 della legge
ticinese del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento
sanitario (LSan) dà la facoltà di ricorrere al Tribunale cantonale
amministrativo contro il rifiuto, la revoca o la limitazione
dell'autorizzazione, il Governo ticinese ha considerato - in sostanza - che,
per motivi di coerenza, spettava a questa autorità pronunciarsi sui ricorsi
proposti da terzi contro la concessione dell'autorizzazione. Ha anche
osservato che un'attribuzione di competenza esclusiva a sé stesso
disattenderebbe l'art. 6 CEDU. La decisione, dichiarata definitiva dal
Consiglio di Stato, non è stata impugnata ed è cresciuta in giudicato.

D.
Con sentenza dell'11 ottobre 2002 il Tribunale cantonale amministrativo ha a
sua volta negato che fosse data la propria competenza a statuire sul gravame
del 20 giugno 2002 e l'ha quindi dichiarato inammissibile. In primo luogo ha
ricordato il tenore dell'art. 55 cpv. 1 della legge ticinese del 19 aprile
1966 di procedura per le cause amministrative (LPAmm), che disciplina il
cosiddetto ricorso gerarchico al Consiglio di Stato, e quello dell'art. 60
cpv. 1 LPAmm, secondo cui la propria competenza è stabilita secondo il
cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale. Ha precisato poi
che l'autorizzazione querelata si configurava come un atto amministrativo
retto esclusivamente dal diritto cantonale, mediante il quale si accertava
l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 85 cpv. 2 LSan. Ha osservato che
oggetto di disamina non era la decisione d'inammissibilità emessa dal
Consiglio di Stato, bensì il quesito di sapere se esso stesso era competente
a pronunciarsi sul ricorso inoltrato dalla A.________ SA contro la decisione
con cui l'Ufficio di sanità aveva rilasciato l'autorizzazione querelata alla
B.________ SA. Al riguardo ha constatato che una sua competenza a statuire
sui ricorsi presentati da terzi concorrenti non poteva essere dedotta
dall'art. 85 cpv. 5 LSan, il cui chiaro tenore non permetteva, a suo parere,
di estendere le ipotesi in cui si poteva direttamente agire dinanzi al
Tribunale amministrativo. Di conseguenza, contro il rilascio
dell'autorizzazione era dato il ricorso gerarchico al Consiglio di Stato. Ha
ritenuto che non si poteva rimediare ad una tale incongruenza
dell'ordinamento delle vie di ricorso appellandosi all'art. 6 CEDU, sul quale
non ci si poteva fondare per sostenere che decisioni come quella litigiosa
potevano essere direttamente dedotte dinanzi al Tribunale amministrativo.
Infine, la Corte cantonale ha considerato che siccome l'esito del
procedimento integrava gli estremi di un palese conflitto di competenza
negativo, gli atti andavano trasmessi al Gran Consiglio ticinese, affinché
verificasse se fosse eventualmente ancora dato spazio per dirimerlo (art. 5
LPAmm).

E.
Il 26 ottobre, rispettivamente il 15 novembre 2002, A.________ SA ha
presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo
(2A.528/2002) e un ricorso di diritto pubblico (2P.273/2002) contro la citata
sentenza cantonale e, in quanto ammissibile, anche contro la decisione
governativa del 9 luglio 2002.
Con il ricorso di diritto amministrativo domanda, in via principale,
l'annullamento di entrambe le decisioni in quanto dichiarano inammissibile la
sua impugnativa del 20 giugno 2002 e la loro riforma nel senso che
l'autorizzazione rilasciata il 6 giugno 2002 venga annullata. In via
subordinata chiede che dette decisioni, o perlomeno quella emessa dalla Corte
cantonale, siano annullate, sempre in quanto dichiarano inammissibile il suo
gravame del 20 giugno 2002, e che gli atti vengano rinviati all'autorità
competente, da determinare già in sede federale, e meglio al Consiglio di
Stato con facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo, per il giudizio nel
merito. Con il ricorso di diritto pubblico formula le stesse conclusioni che
quelle sollevate in via subordinata nell'altro rimedio e postula che, in
quanto necessario, sia effettuato un esame accessorio della costituzionalità
delle norme sui rimedi cantonali contro il rilascio delle autorizzazioni di
cui all'art. 85 cpv. 5 LSan. Nei due gravami la ricorrente censura, in
sintesi, la violazione degli art. 9, 27, 29 cpv. 1, 30 e 49 Cost., dell'art.
6 n. 1 CEDU e di altri disposti di diritto federale e/o cantonale.
Con decreti presidenziali del 4 e del 21 novembre 2002 le procedure di
ricorso di diritto amministrativo 2A.528/2002 e di diritto pubblico
2P.273/2002 sono state sospese fino all'emanazione da parte del Gran
Consiglio ticinese di una decisione in merito alla causa sottopostagli l'11
ottobre 2002 dal Tribunale cantonale amministrativo.

F.
Il 16 dicembre 2002 il Gran Consiglio ticinese ha dichiarato inammissibile
l'istanza con cui gli era stato chiesto di dirimere il conflitto di
competenza negativo tra il Tribunale amministrativo e il Consiglio di Stato e
ha trasmesso gli atti al Tribunale federale. Esposta la situazione, ha
osservato che le regole di conflitto erano pertinenti solo nella misura in
cui non fosse stata resa una decisione definitiva; per converso, ove erano
già state emanate decisioni finali d'inammissibilità, era concepibile solo un
controllo giudiziario posteriore della loro validità formale. Nel caso
concreto, dopo aver osservato che le autorità interessate, prima di
dichiarare inammissibile il gravame loro sottoposto, avrebbero semmai dovuto
promuovere uno scambio di opinioni (art. 4 cpv. 3 LPAmm) e solo in un secondo
tempo investirlo prima di emanare la propria decisione, il Gran Consiglio ha
osservato che essendo già stato dichiarato irricevibile il gravame del 20
giugno 2002, sia dal Consiglio di Stato sia dal Tribunale amministrativo, non
vi era più spazio per una sua decisione.

G.
Preso atto della decisione granconsigliare, il Presidente della II Corte di
diritto pubblico ha, con un unico decreto del 23 gennaio 2003, deciso di
congiungere le procedure di ricorso di diritto pubblico e di diritto
amministrativo 2P.151/2002, 2P.273/2002, 2A.356/2002 e 2A.528/2002, di
riattivarle ed ha fissato un termine alle parti per presentare loro eventuali
osservazioni.

H.
Il 7 febbraio 2003 A.________ SA ha introdotto dinanzi al Tribunale federale
un ricorso di diritto pubblico contro la decisione emessa dal Gran Consiglio
ticinese il 16 dicembre precedente (2P.35/2003). Censura, in sostanza, la
violazione degli art. 9, 29 cpv. 1 e 2, 30 cpv. 1 Cost. nonché dell'art. 6
CEDU nonché chiede che il citato giudizio venga annullato e il conflitto di
competenza risolto a cura del Tribunale federale, e meglio con l'attribuzione
del merito della vertenza al Tribunale amministrativo, in via subordinata al
Consiglio di Stato con facoltà di ricorso alla Corte ticinese. Postula
inoltre la congiunzione di tutte le procedure.

I.
Il 18 febbraio 2003 il Presidente della II Corte di diritto pubblico ha
congiunto i cinque procedimenti avviati dalla A.________ SA dinanzi al
Tribunale federale, ha respinto le istanze volte al conferimento dell'effetto
sospensivo ai ricorsi di diritto pubblico 2P.151/2002 e di diritto
amministrativo 2A.356/2002 nonché ha invitato tutte le parti a presentare
loro eventuali osservazioni in merito ai cinque gravami.

J.
Con scritti del 18 febbraio e dell'11 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha
dichiarato di non aver osservazioni da formulare in merito alle cause
2P.273/2002, 2A.528/2002 e 2P.35/2003 e si è rimesso al giudizio del
Tribunale federale. Da parte sua il Gran Consiglio ha rinunciato, il 10 marzo
2003, a presentare osservazioni riguardo alla causa 2P.35/2003 e ha chiesto
la conferma della propria decisione. Con atti del 18 marzo 2003 il Tribunale
amministrativo ha rinunciato ad una risposta nelle cause 2P.273/2002,
2A.528/2002 e 2P.35/2003 e si è limitato a chiedere la conferma della propria
sentenza. Per quanto la concerne, B.________ SA ha proposto, con osservazioni
del 18 marzo 2003, che tutti i cinque ricorsi siano respinti in ordine e nel
merito. Da parte sua l'Ufficio di sanità, esprimendosi il 18 marzo 2003 in
merito alle cause 2P.151/2002 e 2A.356/2002, ha chiesto che i gravami siano
dichiarati inammissibili, in via subordinata che la causa 2P.151/2002 sia
respinta. Infine, con atto del 14 maggio 2003, il Dipartimento federale
dell'interno ha formulato considerazioni di ordine generale, senza prendere
posizione sul merito della vicenda.

Dopo esservi stata autorizzata dal Presidente della II Corte di diritto
pubblico, la A.________ SA, con tre atti separati del 4 luglio 2003, ha
replicato alle osservazioni formulate, rispettivamente, dall'Ufficio di
sanità, dalla B.________ SA e dal Dipartimento federale dell'interno.

Diritto:

1.
1.1 I cinque ricorsi di diritto amministrativo e di diritto pubblico
interposti con atti separati dalla medesima ricorrente concernono la stessa
fattispecie e sono sorretti da motivazioni pressoché identiche: connessi,
possono essere decisi con un unico giudizio (art. 24 PC e 40 OG; cfr. DTF 113
Ia 390 consid. 1; 111 II 270 consid. 1).

1.2 In data 19 dicembre 2002 e 4 settembre 2003 la ricorrente ha trasmesso al
Tribunale federale copia di due documenti (segnatamente una decisione del 5
dicembre 2002 del Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale
cantonale amministrativo e una decisione del 27 agosto 2003 del Consiglio
federale). Non essendo pertinenti ai fini del presente giudizio, gli stessi
non vanno presi in considerazione.

1.3 Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio
e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF
129 II 183 consid. 1; 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a; 126 I 50 consid. 1
e riferimenti).

2A.356/2002 e 2P.151/2002

2.
La ricorrente ha introdotto sia un ricorso di diritto amministrativo sia un
ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 6 giugno 2002 con cui è
stata rilasciata l'autorizzazione querelata. Visto il carattere sussidiario
del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), occorre esaminare
previamente se sia data la via del ricorso di diritto amministrativo.

3.
3.1 Giusta i combinati art. 97 OG e 5 PA, la via del ricorso di diritto
amministrativo è aperta contro decisioni fondate sul diritto pubblico
federale - o che vi si sarebbero dovute fondare - a condizione che emanino da
una delle autorità elencate all'art. 98 OG e nella misura in cui non sia
realizzata alcuna delle eccezioni previste dagli art. 99 a 102 OG o dalla
legislazione che regola la materia del contendere (DTF 125 II 10 consid. 2a;
124 I 223 consid. 1a/aa, 231 consid. 1a; 124 II 409 consid. 1a e 1d/dd). Il
ricorso di diritto amministrativo è parimenti ammissibile contro decisioni
fondate sia sul diritto cantonale che sul diritto federale, nella misura in
cui sia in gioco la violazione di disposizioni di diritto federale
direttamente applicabili (DTF 126 II 171 consid. 1a; 123 II 231 consid. 2 e
rinvii). Nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo vanno pure
esaminate le decisioni che poggiano su diritto cantonale non autonomo di
esecuzione del diritto federale così come quelle fondate su altro diritto
cantonale, che sono in un rapporto di connessione sufficientemente stretto
con le questioni di diritto federale che vanno esaminate nell'ambito del
rimedio citato (DTF 128 II 56 consid. 1a, 311 consid. 2; 124 II 409 consid.
1d/dd e riferimenti). Per contro, è il rimedio del ricorso di diritto
pubblico a essere dato contro decisioni fondate esclusivamente sul diritto
cantonale e che non presentino alcuna connessione con l'applicazione del
diritto federale (DTF 126 V 252 consid. 1a, 30 consid. 2; 125 II 10 consid.
2a). Infine, la via del ricorso di diritto amministrativo non è aperta per il
solo motivo che la decisione impugnata lederebbe il diritto federale o perché
il ricorrente invoca una violazione del medesimo (DTF 126 V 30 consid. 2 e
rinvio).

3.2 Nel caso specifico, oggetto di contestazione è un'autorizzazione per
l'esercizio di un laboratorio di analisi sanitarie accordata, come risulta
dalla medesima, in virtù degli art. 79, 85 e 94 LSan. Si tratta quindi di
un'autorizzazione di polizia rilasciata da un'autorità cantonale in base al
diritto cantonale. A torto la ricorrente sostiene che la stessa si fonda
anche su norme della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione
malattie (LAMal; RS 832.10), segnatamente quelle concernenti i fornitori di
prestazioni esercitanti a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie e che, quindi, sarebbe aperta la via del ricorso di diritto
amministrativo. Come rammentato dal Dipartimento federale dell'interno, le
condizioni per autorizzare i fornitori di prestazioni ad esercitare a carico
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sono disciplinate
dagli art. 34 a 40 LAMal, segnatamente, per quanto qui interessa, dall'art.
35 cpv. 2 lett. f LAMal secondo cui i laboratori possono essere autorizzati
se sono soddisfatti sia i requisiti di cui agli art. 53 e 54 OAMal combinati
con l'art. 38 LAMal sia le ulteriori condizioni stabilite agli art. 42 e 43
dell'ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre; RS
832.112.31). Orbene, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio giusta il
diritto cantonale è solo una delle sette condizioni che un laboratorio di
analisi deve soddisfare per potere essere ammesso quale fornitore di
prestazioni ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (cfr. 53 lett. b OAMal). Va poi osservato, come precisato
sia dalla citata autorità federale sia dall'Ufficio di sanità ticinese nelle
loro risposte, che la LAMal non prevede nessuna procedura formale di
autorizzazione ad esercitare a carico dell'assicurazione malattia
obbligatoria. Affinché i costi delle loro prestazioni siano coperti i
fornitori di prestazioni devono infatti provare direttamente agli
assicuratori-malattie che adempiono i presupposti esatti dalla legislazione
federale determinante; a fini semplificativi gli assicuratori-malattie hanno
quindi creato il cosiddetto registro del codice creditori, nel quale a tutti
i fornitori di prestazioni che abbiano provato di adempiere tutte le
condizioni per l'autorizzazione viene attribuito un numero. Per quanto
concerne l'autorizzazione cantonale, il Dipartimento federale dell'interno
rileva che, di principio, i fornitori di prestazioni devono sempre essere
autorizzati ad esercitare la loro attività anche sulla base della
legislazione sanitaria cantonale. In proposito sottolinea che la formulazione
"giusta il diritto cantonale" (cfr. art. 53 lett. b OAMal) è stata scelta al
fine di conferire ai Cantoni un più ampio margine di manovra per
regolamentare l'esercizio di una professione, nel senso che deve risultare
chiaramente dalla normativa cantonale se un'attività nell'ambito della sanità
può essere esercitata senza permesso, rispettivamente senza limitazioni od
obblighi da parte del Cantone. Se vengono invece poste ulteriori esigenze dai
Cantoni (cfr. art. 53 lett. d OAMal), i criteri devono figurare in una legge
cantonale e devono essere applicati in modo uniforme. Da quanto testé esposto
discende che un laboratorio, oltre a dovere soddisfare in ogni caso le
condizioni previste dalla legislazione federale sull'assicurazione malattie e
provarlo agli assicuratori, deve inoltre ottenere un'autorizzazione
cantonale; la verifica dei criteri necessari a tale fine sulla base della
legislazione cantonale spetta all'autorità cantonale competente nell'ambito
della procedura di autorizzazione. La decisione cantonale non corrisponde
quindi all'autorizzazione ad esercitare a carico dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e non è, di conseguenza, fondata sul
diritto federale. Ne consegue che il diritto federale
non disciplina il rapporto giuridico oggetto di litigio: la decisione
impugnata non è pertanto fondata sul diritto pubblico federale e non può
essere contestata con il rimedio esperito. Il presente ricorso di diritto
amministrativo è, quindi, inammissibile.

4.
4.1 Rimane quindi da appurare se sia aperta la via del ricorso di diritto
pubblico. Al riguardo va osservato che il quesito di sapere se il presente
gravame adempia l'esigenza di cui all'art. 86 cpv. 1 OG (esaurimento del
corso delle istanze cantonali) può in concreto rimanere irrisolto dato che,
per i motivi esposti di seguito (cfr. consid. 4.3 e 4.4), esso si rivela
comunque infondato e va respinto.

4.2 Il ricorso di diritto pubblico spetta ai privati o agli enti collettivi
che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano
personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale (art. 88 OG).
La legittimazione ad inoltrare un ricorso di diritto pubblico va determinata
esclusivamente in base all'art. 88 OG, indipendentemente dalla posizione
processuale nel procedimento cantonale (DTF 126 I 43 consid. 1a; 123 I 279
consid. 3b con rinvii). Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico per
violazione dei diritti costituzionali, essa presuppone che l'insorgente sia
toccato dall'atto impugnato nei suoi interessi personali e giuridicamente
protetti. Per converso, il citato rimedio non può essere impiegato per
difendere meri interessi pubblici o di fatto. La giurisprudenza riconosce la
facoltà di inoltrare un ricorso di diritto pubblico a chi, pur non essendo
destinatario della decisione impugnata, dimostra di avere comunque subito un
pregiudizio a causa del privilegio che la medesima accorda ad un terzo. In
questi casi il ricorrente deve potere invocare interessi giuridici che
scaturiscono da norme di legge cantonali o federali, oppure direttamente da
una determinata libertà costituzionale (DTF 122 I 44 consid. 2b e rinvii). Al
riguardo va in particolare rilevato che il divieto dell'arbitrio, sancito
dall'art. 9 Cost., di per sé, non concede diritti giuridicamente protetti
giusta l'art. 88 OG. Pertanto il concorrente che impugna per arbitrio il
rilascio di un'autorizzazione concessa a terzi è legittimato ad agire
soltanto se fa valere che l'autorità cantonale ha interpretato o applicato in
modo manifestamente insostenibile una norma intesa a conferirgli dei diritti
o a tutelarlo nei suoi interessi personali (DTF 126 I 81; cfr. anche DTF 126
II 377 consid. 4 con rinvii; Walter Kälin, Das Verfahren der
staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 246 e segg. con
riferimenti).

4.3 Dopo aver rammentato che essa stessa e la B.________ SA sono due dirette
concorrenti attive nello stesso settore delle analisi mediche di laboratorio,
la ricorrente afferma che l'autorizzazione querelata disattenderebbe
arbitrariamente l'art. 71 LSan (divieto di comparaggio). Detto disposto
prevede, tra l'altro che "è vietata ogni forma di contratto o accordo tra
operatori sanitari che limiti la libertà di scelta del paziente o che lo
esponga a uno stato di dipendenza (cpv. 1). Sono parimenti vietati accordi o
contratti tra laboratori di analisi, farmacie, altre strutture sanitarie o
aziende che espongono l'operatore sanitario a obblighi o situazioni di
dipendenza incompatibili con la dignità professionale o con l'interesse
sanitario o economico del paziente (cpv. 2)." Ora, non è dato a vedere, e
tantomeno la ricorrente lo dimostra (cfr. art. 90 OG), in che modo questo
disposto - il quale a prima vista appare volto alla salvaguardia degli
interessi economici del paziente (cfr. anche art. 2 cpv. 1 LSan) -
conferirebbe un diritto o perseguirebbe la tutela degli interessi del
concorrente attivo nel settore delle analisi di laboratorio. Si deve dunque
concludere che dalla citata norma la ricorrente non può dedurre alcun
interesse giuridicamente protetto che le permetta di censurare il merito
della causa. Su questo punto l'impugnativa si rivela inammissibile per
carenza di legittimazione attiva.

4.4 Resta a questo punto da verificare se la ricorrente possa appellarsi alla
pretesa violazione del diritto alla parità di trattamento tra concorrenti a
cui essa fa riferimento nel gravame. Secondo la più recente giurisprudenza
del Tribunale federale (DTF 123 I 279 consid. 3d e riferimenti), tale
principio discende direttamente dall'art. 27 Cost. ed obbliga lo Stato ad
assumere - più di quanto già gli imponga di fare in via generale l'art. 8
cpv. 1 Cost. - un atteggiamento neutrale nei confronti dei vari soggetti
presenti sul mercato in concorrenza diretta tra loro. Questa Corte ha
comunque lasciato aperta la questione di sapere se dall'art. 27 Cost. possa
essere dedotta direttamente la legittimazione ad agire del concorrente
discriminato, senza che quest'ultimo debba per forza censurare l'applicazione
incostituzionale di una norma di legge posta a tutela dei suoi interessi
giuridici (DTF 123 I 279 consid. 3d e rinvii). Il quesito può, anche nel
presente caso, rimanere irrisolto poiché, comunque sia, emerge chiaramente
dagli atti che, in concreto, non sussiste alcuna disparità di trattamento a
danno della ricorrente, sia dal punto di vista dell'art. 27 che da quello
dell'art. 8 Cost., e che di conseguenza, anche se fosse ammissibile, su
questo punto il ricorso dovrebbe essere respinto nel merito. Per prassi
costante la violazione del principio dell'uguaglianza presuppone infatti che
la medesima autorità tratti diversamente delle fattispecie simili tra di loro
(DTF 122 I 196 consid. 4a non pubblicato; 111 V 81 consid. 6). In primo
luogo, va osservato che la ricorrente non fa valere che un'autorizzazione
rilasciata ad un terzo concorrente, cioè alla B.________ SA, le sarebbe stata
invece negata. In realtà, essa chiede che l'autorizzazione litigiosa sia
annullata, facendo valere che le sarebbero state imposte condizioni più
severe ed onerose che all'altro laboratorio. Al riguardo va osservato che,
come risulta dalle dettagliate osservazioni presentate dall'Ufficio di sanità
il 18 marzo 2003, qui condivise e alle quali si può senz'altro rinviare, la
procedura di autorizzazione disciplinata dall'art. 85 LSan - segnatamente il
controllo dell'adempimento dei requisiti ivi previsti (cfr. cpv. 2 lett. a-c)
- è stata applicata in modo analogo ad entrambi i laboratori. Ciò emerge
segnatamente dallo specchietto riportato dall'Ufficio di sanità nella propria
risposta, ove sono elencati gli elementi presi in considerazione nei relativi
rapporti d'ispezione allestiti per i due laboratori (cfr. pag. 9 e 10 della
risposta 18 marzo 2003) così come dalle spiegazioni fornite in merito alle
qualifiche dei responsabili e relative autorizzazioni (cfr. pag. 11 della
citata risposta). Su quest'ultimo punto va rilevato che non è dato da vedere
in che modo la circostanza che, come preteso dalla ricorrente, i suoi
responsabili siano più qualificati di quelli della B.________ SA la
lederebbe, dal profilo dell'uguaglianza, in materia di concorrenza nonché
implicherebbe per lei un peggioramento della propria posizione sul mercato,
censure queste ultime che per altro non soddisfano le esigenze di cui
all'art. 90 OG. Infine per quanto concerne l'art. 71 LSan (che tratta del
divieto di comparaggio), contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,
questo disposto non è stato applicato in modo disuguale nei confronti dei due
laboratori, come risulta in modo chiaro dalle convincenti spiegazioni fornite
dall'Ufficio di sanità (cfr. pag. 12 e seg. della risposta 18 marzo 2003),
alle quali questa Corte può senz'altro aderire.

4.5 Stante quanto precede, si deve concludere che, nella misura in cui è
ammissibile, il presente ricorso di diritto pubblico va respinto.

2P.35/2003

5.
Con questo ricorso di diritto pubblico la ricorrente contesta la decisione
del 16 dicembre 2002 mediante la quale il Gran Consiglio ticinese ha
dichiarato inammissibile l'istanza con cui gli era stato chiesto di dirimere
il conflitto di competenza negativo tra il Tribunale amministrativo e il
Consiglio di Stato. Dato che se il presente gravame fosse accolto, ciò
potrebbe avere delle conseguenze sulle decisioni emesse, rispettivamente, dal
Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo, occorre esaminarlo prima
che questa Corte vagli i due rimanenti rimedi di diritto esperiti contro
questi due ultimi giudizi.

6.
6.1 Il presente ricorso di diritto pubblico, esperito in tempo utile (art. 89
cpv. 1 OG) e rivolto contro una decisione di ultima istanza cantonale (art.
86 cpv. 1 OG) è, in linea di principio, ammissibile.

6.2 Secondo la ricorrente, rifiutando di pronunciarsi sul conflitto di
competenza negativo sottopostogli, il Gran Consiglio avrebbe commesso un
diniego di giustizia formale e materiale nonché le negherebbe arbitrariamente
l'accesso alle vie ricorsuali cantonali; ciò implicherebbe una violazione
degli art. 9, 29 cpv. 1 e 2, 30 Cost. nonché dell'art. 6 CEDU.

6.3 Dopo avere ricordato che il ricorso dinanzi ad esso era dato solo nei
casi previsti dalla legge (art. 75 LPAmm), il Gran Consiglio ha constatato
che nel caso di specie la propria competenza poteva risultare unicamente
dall'art. 5 prima frase LPAmm, secondo cui "i conflitti di competenza fra il
Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo sono decisi dal Gran
Consiglio". Al riguardo ha considerato che le regole di conflitto erano
pertinenti solo nella misura in cui non fosse stata resa una decisione
definitiva e che, per converso, ove fossero state emanate decisioni finali
d'inammissibilità, come in concreto da parte del Consiglio di Stato e del
Tribunale amministrativo, era concepibile solo un controllo giudiziario
posteriore della loro validità formale. Su quest'ultimo punto, il Gran
Consiglio ha rilevato che semmai, prima di dichiarare irricevibile il
gravame, le due citate autorità avrebbero dovuto dapprima promuovere uno
scambio di opinioni in conformità all'art. 4 cpv. 3 LPAmm, e solo in un
secondo tempo investire il Gran Consiglio prima di emanare le loro decisioni.
In concreto, avendo dichiarato irricevibile il gravame loro sottoposto, non
vi era più spazio per una decisione granconsigliare; esso non poteva quindi
pronunciarsi sul conflitto negativo di competenza e l'istanza sottopostagli
andava dichiarata inammissibile.

6.4 Per prassi costante, l'arbitrio non può essere ravvisato per il semplice
fatto che un'altra soluzione sia immaginabile o addirittura preferibile. Il
Tribunale federale si scosta da quella scelta dall'ultima istanza cantonale
soltanto se la stessa appare manifestamente insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione effettiva, se viola in modo evidente una norma o un
principio giuridico incontestato o se contrasta in modo intollerabile con il
sentimento di giustizia ed equità (DTF 125 I 253 consid. 6b e riferimenti).
Inoltre, l'annullamento del giudizio impugnato si giustifica unicamente
quando esso è arbitrario nel suo risultato e non solo nella sua motivazione
(DTF 128 I 215 consid. 3 e rinvii). Alla luce di queste considerazioni,
l'argomentazione sviluppata dal Gran Consiglio ticinese - anche se a prima
vista potrebbe sembrare opinabile - non appare inficiata d'arbitrio. In
effetti, considerando che l'art. 5 LPAmm trovava applicazione solo nella
misura in cui non fosse stata resa una decisione definitiva e che, di
conseguenza, ove fossero state emanate decisioni finali d'inammissibilità,
era concepibile solo un controllo giudiziario posteriore della loro validità
formale, il Gran Consiglio non ha adottato una soluzione insostenibile. La
sua interpretazione non appare sprovvista di fondamento oggettivo e
corrisponde alla lettera e allo spirito della legge. Ciò è confortato inoltre
dal fatto che il Gran Consiglio non è un'autorità di ricorso, salvo nei casi
previsti dall'art. 75 LPAmm. Orbene una decisione come quella contestata non
integra gli estremi di una decisione emanata su ricorso; è quindi senza
cadere nell'arbitrio che il Gran Consiglio ha ritenuto che non poteva
annullare le decisioni d'inammissibilità emesse in precedenza dal Consiglio
di Stato, rispettivamente dal Tribunale amministrativo.

6.5 Nel caso specifico, il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo
hanno entrambi declinato la loro competenza mediante due decisioni
d'inammissibilità, senza prima consultarsi, ciò che disattende l'art. 4 cpv.
3 LPAmm, secondo cui "se la competenza è dubbia (...), prima di decidere
sulla competenza si procede ad uno scambio di opinioni". Se si considera poi
che il Gran Consiglio, chiamato a decidere quale di queste autorità era
effettivamente competente nel merito, ha rifiutato di pronunciarsi sulla
questione, a prima vista sembrerebbero dati gli estremi di un diniego di
giustizia formale, siccome alla ricorrente viene negato l'accesso alle vie
ricorsuali cantonali. Sennonché, anche se il Gran Consiglio fosse invitato a
designare l'autorità (tra il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale
amministrativo) competente ad esaminare il gravame esperito in sede cantonale
dalla qui ricorrente, detta impugnativa - come verrà esposto di seguito (cfr.
consid. 8) - sfuggirebbe comunque ad un esame di merito. In queste
condizioni, la decisione granconsigliare querelata non appare inficiata
d'arbitrio nemmeno nel suo risultato. Visto quanto precede, il presente
ricorso di diritto pubblico dev'essere di conseguenza respinto.

2A.528/2002 e 2P.273/2002

7.
La ricorrente ha esperito contro la sentenza d'inammissibilità emessa l'11
ottobre 2002 dal Tribunale amministrativo e, in quanto ricevibile anche
contro quella pronunciata il 9 luglio 2002 dal Consiglio di Stato, un ricorso
di diritto amministrativo e un ricorso di diritto pubblico. Come già rilevato
nell'ambito dell'esame del ricorso di diritto amministrativo 2A.356/2002
(cfr. consid. 2), la materia oggetto del contendere è retta esclusivamente
dal diritto cantonale. Il presente ricorso di diritto amministrativo deve
quindi essere dichiarato inammissibile per le stesse considerazioni che
quelle sviluppate nell'ambito dell'esame del procedimento 2A.356/2002, alle
quali si può senz'altro rinviare (cfr. consid. 3.2).

8.
8.1 Il ricorso di diritto pubblico 2P.273/2002 è rivolto contro la decisione
governativa del 9 luglio 2002 e contro la sentenza cantonale emessa l'11
ottobre successivo. Nel concreto caso, il quesito di sapere se l'impugnativa,
in quanto esperita contro la decisione governativa, sia - così come a prima
vista sembra essere il caso - tardiva (cfr. art. 89 cpv. 1 OG) e, pertanto,
inammissibile può, in concreto, rimanere irrisolto: anche se fosse
ammissibile da questo profilo il ricorso, per i motivi esposti di seguito,
sfugge comunque ad un esame di merito.

8.2 Sia il Consiglio di Stato sia il Tribunale amministrativo hanno negato
che fosse data la loro competenza a statuire sul gravame del 20 giugno 2002 e
l'hanno quindi entrambi dichiarato inammissibile. La questione di sapere se
la motivazione adotta da ognuna delle autorità a sostegno del proprio
giudizio (coerenza delle vie ricorsuali da parte del Consiglio di Stato;
applicazione della cosiddetta clausola enumerativa di cui all'art. 60 cpv. 1
LPAmm, in relazione con l'art. 85 cpv. 3 LSan, da parte del Tribunale
amministrativo) sia inficiata d'arbitrio può in concreto rimanere indecisa.
In effetti, anche se si volesse considerare che dette motivazioni sono
insostenibili e, quindi, arbitrarie, le decisioni querelate non andrebbero
tuttavia annullate poiché le stesse - procedendo alla cosiddetta sostituzione
di motivi (DTF 122 I 257 consid. 5; 120 Ia 220 consid. 3d; 112 Ia 129 consid.
3c; 106 Ia 310 consid. 1b) - risultano comunque giustificate nel loro
risultato, come verrà esposto di seguito (cfr. consid. 8.5).
8.3 Giusta l'art. 43 LPAmm hanno qualità per interporre ricorso persone o
enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione
impugnata. Detta norma si applica nelle procedure avviate sia dinanzi al
Consiglio di Stato sia davanti al Tribunale amministrativo (cfr. titolo parte
III, lettera A) sulle norme comuni, della legge di procedura per le cause
amministrative). Come il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare, la
legittimazione ricorsuale sancita da questo disposto è garantita almeno alle
stesse condizioni di quella di cui all'art. 103 OG (cfr. RDAT 1993 II n. 55
consid. 3b; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano 1997, pag. 215), alla cui prassi è possibile fare
riferimento per analogia. Ai sensi dell'art. 103 lett. a OG, ha diritto di
ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
L'interesse degno di protezione può essere sia giuridico che di mero fatto e
non deve necessariamente coincidere con l'interesse tutelato dalle norme che
il ricorrente reputa violate. In ogni caso per essere legittimato ad agire,
il ricorrente dev'essere toccato più di chiunque altro dalla decisione
impugnata ed avere con l'oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e
degno di protezione. Ciò è dato solo laddove la sua situazione è suscettibile
di essere influenzata dall'esito della procedura: non vi è invece
legittimazione ricorsuale laddove l'insorgente agisce nell'interesse della
legge o di un terzo (DTF 121 II 39 consid. 2c/aa con rinvii). Le condizioni
appena esposte mirano ad escludere l'azione popolare. Le stesse assumono
particolare rilevanza nei casi - come quello in esame - dove non è il
destinatario della decisione a ricorrere, ma un terzo (cfr. Fritz Gygi, Vom
Beschwerderecht in der Bundesverwaltungsrechtspflege in: Recht 1986, pag. 8 e
seg.; Lucrezia Glanzmann-Tarnutzer, Die Legitimation des Konkurrenten zur
Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht, tesi San Gallo 1997, pag.
107, 122).

8.4 Il Tribunale federale ammette solo con un certo riserbo il diritto a
ricorrere dei concorrenti. A tale proposito, è insufficiente il semplice
timore dell'interessato di essere esposto a una maggiore concorrenza. In
effetti, una simile conclusione, se applicata senza alcuna restrizione,
estenderebbe il diritto di ricorso in modo tale da sfiorare l'azione
popolare, cosa che il legislatore ha voluto evitare (cfr. DTF 109 Ib 198
consid. 4d). Per far sì che un concorrente sia legittimato a ricorrere è
invece necessario che tra questi e l'oggetto del litigio esista un legame
stretto e particolare. Tale situazione si realizza segnatamente laddove due
concorrenti sono sottoposti ad una specifica legislazione economica e, in
particolare, laddove sono contestate decisioni concernenti dei contingenti
oppure quando un concorrente possa fare valere un significativo peggioramento
della propria situazione economica o, infine, quando egli censura un
trattamento disuguale a proprio sfavore. Non esistono tuttavia principi
generali sempre validi: spetta invece all'autorità vagliare in ogni singola
fattispecie se il concorrente che intende ricorrere dispone di un interesse
particolare, superiore a quello di chiunque altro, all'annullamento dell'atto
contestato (DTF 125 I 7 consid. 3 con numerosi rinvii e una ricca casistica;
123 II 376 consid. 5b/aa; 113 Ib 97 consid. 1b, 363 consid. 3b; 109 Ib 198
consid. 4d con relativi rinvii; cfr. pure Peter Karlen,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed.,
Basilea e Francoforte sul Meno 1998, pag. 104).

8.5 Nel gravame proposto il 20 giugno 2002 la qui ricorrente ha sostanziato
la propria legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 43 LPAmm censurando
una violazione delle norme imperative delle leggi in materia sanitaria a cui
ambedue le società sarebbero sottoposte. Ha affermato che vi sarebbe
addirittura un interesse pubblico predominante all'accertamento
dell'illegalità dell'autorizzazione litigiosa. Su quest'ultimo argomento va
osservato che, come già esposto in precedenza, non vi è legittimazione ad
agire laddove l'insorgente agisce nell'interesse della legge. Va poi
osservato che, per quanto qui interessa, l'art. 85 LSan ha per scopo la
tutela della salute pubblica, in quanto tende a proteggere il pubblico da
operatori potenzialmente pericolosi; detto disposto non mira invece a
proteggere la concorrenza da nuove attività nel medesimo settore. Va anche
rilevato che la ricorrente non afferma che un'autorizzazione, concessa a
terzi, le sarebbe stata invece negata, come anche non sostiene e soprattutto
non dimostra che la propria situazione economica avrebbe subito un
significativo peggioramento, limitandosi in proposito a far valere un
interesse economico privato non meglio specificato. Visto quanto precede, la
ricorrente non adempie manifestamente le esigenze poste affinché le sia
riconosciuta la legittimazione a ricorrere: l'impugnativa esperita in sede
cantonale avrebbe pertanto potuto senza arbitrio essere dichiarata
inammissibile per carenza di legittimazione attiva.

8.6 Visto quanto testé esposto, è senza arbitrio - nel risultato - che il
gravame esperito il 20 giugno 2002 dalla ricorrente in sede cantonale è stato
dichiarato inammissibile. Il presente ricorso di diritto pubblico, infondato,
deve pertanto essere respinto.

9.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). La
ricorrente verserà alla B.________ SA, assistita da un avvocato, un'indennità
a titolo di ripetibili della sede federale. Non si concedono ripetibili ad
autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Le procedure di ricorso di diritto amministrativo e di diritto pubblico
2A.356/2002, 2A.528/2002, 2P.151/2002, 2P.273/2002 e 2P.35/2003 sono
congiunte.

2.
I ricorsi di diritto amministrativo 2A.356/2002 e 2A.528/2002 sono
inammissibili.

3.
Il ricorso di diritto pubblico 2P.35/2003 è respinto e i ricorsi di diritto
pubblico 2P.151/2002 e 2P.273/2002 sono respinti, nella misura in cui sono
ammissibili.

4.
La tassa di giustizia complessiva di fr. 12'000.-- è posta a carico della
ricorrente, la quale verserà alla B.________ SA un'indennità globale di fr.
5'000.-- per ripetibili della sede federale.

5.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Dipartimento della sanità e
della socialità, Ufficio di sanità, al Consiglio di Stato, al Tribunale
amministrativo e al Gran Consiglio del Cantone Ticino nonché al Dipartimento
federale dell'interno.

Losanna, 5 novembre 2003

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: