Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.327/2003
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2P.327/2003 /biz

Sentenza del 7 settembre 2004
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Müller, Foglia, giudice supplente,
cancelliere Bianchi.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Davide Enderlin,

contro

Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
patrocinato dall'avv. Luigi Mattei, via Dogana 2,
casella postale 2747, 6501 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

pretese nei confronti dello Stato,

ricorso di diritto pubblico contro la decisione
del 27 novembre 2003 del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Professionalmente attivo nel settore del cambio e del trasporto di valuta,
nel 1984 A.________ è stato coinvolto in un'inchiesta concernente un grosso
traffico internazionale di cocaina (noto come "Pizza Connection"), con
l'accusa di aver partecipato al trasferimento di capitali provenienti da
questo traffico. Il 17 ottobre 1986 la Procura pubblica sopracenerina ha
tuttavia abbandonato il procedimento promosso nei suoi confronti, escludendo
che avesse consapevolezza dell'origine criminosa del denaro. Nel frattempo,
durante i primi mesi di quell'anno, egli è stato contattato da esponenti di
un'organizzazione malavitosa affinché si occupasse di operazioni analoghe.
Rivoltosi a polizia e magistratura, ha allora iniziato a collaborare con le
forze dell'ordine come informatore ed infiltrato. In tale veste, ha in
particolare avuto un ruolo attivo in due importanti inchieste per droga
condotte dagli inquirenti ticinesi negli anni 1986-1988 (casi "dei cento
chili" e "dei fratelli Magharian"). Per questa sua attività, ha ricevuto un
rimborso spese per un importo complessivo di circa fr. 70'000.--, oltre al
condono delle imposte per il periodo dal 1977 al 1984.

B.
Con scritto del 14 luglio 1994, A.________, rilevando di aver sopportato
errori d'altri, danni, spese legali e un divieto di recarsi all'estero per
sei anni, ha chiesto al Consiglio di Stato ticinese uno sgravio fiscale, un
risarcimento danni di fr. 200'000.--, e un intervento atto a sostenerlo
nell'annullamento di una condanna subita in Italia. Dopo alcune reciproche
determinazioni interlocutorie, il 22 dicembre 1999 il Governo ha formalmente
respinto le pretese avanzate, osservando in particolare che la domanda di
indennità relativa al procedimento penale subito era perenta. Il 15 febbraio
2000, l'interessato ha fatto notificare allo Stato un precetto esecutivo per
fr. 800'000.-- più interessi. Il 28 novembre 2000 egli ha promosso un'azione
giudiziaria in sede civile nei confronti dello Stato del Cantone Ticino,
dichiarata irricevibile per carenza di giurisdizione dalla II Camera civile
del Tribunale di appello con sentenza del 15 novembre 2001.

C.
Il 17 gennaio 2002 A.________ ha inoltrato una petizione al Tribunale
cantonale amministrativo. Ribadendo le pretese avanzate in sede civile, ha
chiesto che lo Stato fosse condannato a versargli un importo complessivo di
fr. 921'700.--, oltre interessi, a titolo di onorario per prestazioni,
rifusione delle spese vive, riparazione del danno d'immagine, rimborso degli
onorari di avvocati e degli inconvenienti a seguito di incarcerazioni
ingiustificate. In via subordinata, ha postulato che l'importo richiesto gli
venisse riconosciuto, anche in caso di riduzione dell'onorario per le proprie
prestazioni, in quanto altresì comprensivo di un premio per l'eroina
sequestrata grazie ai suoi servizi. Con istanza del 21 gennaio 2002 ha
inoltre chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria.
Con decisione del 27 novembre 2003, il Tribunale amministrativo ha respinto,
in quanto ricevibile, la petizione, ed ha inoltre negato il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Rilevando di essere competente soltanto per le
rivendicazioni di natura contrattuale, la Corte cantonale ha lasciato aperta
la questione della sussistenza di un contratto di diritto pubblico,
eventualmente deducibile in virtù del principio della buona fede; ha in
effetti ritenuto che, pure in tale ipotesi, le relative pretese a favore di
A.________ sarebbero comunque prescritte da tempo. Anche se avesse avuto
durata decennale, la prescrizione sarebbe infatti intervenuta nell'estate del
1998, considerato che la lettera del luglio 1994 non avrebbe avuto effetto
interruttivo.

D.
Il 23 dicembre 2003 A.________ ha introdotto davanti al Tribunale federale un
ricorso di diritto pubblico, con il quale domanda l'annullamento della
predetta decisione cantonale e la concessione dell'assistenza giudiziaria in
questa sede. Censura la violazione del divieto d'arbitrio e del principio
della buona fede e ravvisa gli estremi di un abuso di diritto. A suo dire,
sarebbe arbitrario sia individuare l'inizio della decorrenza del termine di
prescrizione già nel 1988, sia non ammettere che il termine stesso sia stato
interrotto; sarebbe inoltre lesivo del principio della buona fede, e
costituirebbe un abuso di diritto, prevalersi dell'eccezione di prescrizione,
come ha fatto lo Stato, senza tener conto delle trattative intercorse.

Chiamato ad esprimersi, lo Stato del Cantone Ticino postula che il ricorso
sia respinto, mentre si rimette al giudizio di questa Corte sulla domanda
d'assistenza giudiziaria. Dal canto suo, il Tribunale amministrativo non
formula osservazioni, rimettendosi al giudizio del Tribunale federale.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 129 I 337 consid.
1; 129 II 453 consid. 2, 225 consid. 1).

1.1 Interposta tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza
cantonale (art. 71 lett. b della legge ticinese di procedura per le cause
amministrative, del 19 aprile 1966; LPAmm) che tocca il ricorrente nei suoi
interessi giuridicamente protetti, l'impugnativa, fondata sulla pretesa
violazione di diritti costituzionali del cittadino, risulta di massima
ammissibile sotto il profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86, 88 e 89 OG.

1.2 A prescindere da eccezioni in concreto non realizzate, il ricorso di
diritto pubblico ha natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1;
127 II 1 consid. 2c). Ciò significa che il Tribunale federale può solamente
annullare una decisione contraria alla Costituzione, non invece modificarla o
sostituirla con la propria, con il conseguente ripristino della procedura
dinanzi all'autorità cantonale. La richiesta dell'insorgente di rinviare gli
atti al Tribunale amministrativo per nuovo giudizio risulta quindi superflua
(DTF 128 I 280 consid. 1.1, non pubblicato).

1.3 In virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere
l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati,
specificando in cosa consista la violazione. Nell'ambito di un ricorso di
diritto pubblico, il Tribunale federale non applica quindi d'ufficio il
diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate dall'insorgente e
solo se le stesse sono sufficientemente sostanziate: il ricorso deve perciò
contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre
se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il
ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 III
626 consid. 4; 129 I 185 consid. 1.6, 113 consid. 2.1). È anche alla luce di
questi principi che deve essere esaminata l'ammissibilità dell'impugnativa.

2.
Riferendosi alle asserite pretese vantate verso lo Stato derivanti dalla
collaborazione prestata a polizia e magistratura, il ricorrente considera
anzitutto arbitraria la conclusione della Corte cantonale riguardo al momento
in cui avrebbe cominciato a decorrere la prescrizione. Il dies a quo non
potrebbe situarsi nell'agosto del 1988 visto che le prove agli atti, se
correttamente valutate, attesterebbero i suoi rapporti con la polizia almeno
fino al 1994. Egli accenna invero al 1999 quale data determinante, salvo poi
sostenere che a quell'epoca la prescrizione sarebbe invece stata interrotta
dalle trattative condotte con lo Stato; su questo aspetto si tornerà più
avanti.

2.1
2.1.1Per costante giurisprudenza, una decisione non è arbitraria per il
semplice fatto che una soluzione diversa da quella adottata dall'autorità
cantonale è immaginabile o addirittura preferibile; lo è, per contro, quando
risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la
situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio
giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e
equità. Di conseguenza, il Tribunale federale si scosta dalla soluzione
scelta dall'ultima istanza cantonale solo se questa appare destituita di
qualsiasi fondamento serio e oggettivo ed inoltre quando il giudizio
impugnato è arbitrario nel suo risultato e non solo nella sua motivazione
(DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173 consid. 3.1). Quando, come nel
caso in rassegna, viene contestato l'apprezzamento delle prove, è necessario
in particolare dimostrare che il giudice ha  manifestamente misconosciuto il
senso e la portata di un mezzo di prova, che ha omesso senza valida ragione
di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare
l'esito della vertenza, oppure che, sulla base degli elementi raccolti, ha
tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
2.1.2 L'istituto della prescrizione è un principio generale del diritto a cui
possono essere sottoposte anche le pretese di diritto pubblico, pur in
assenza di una base legale esplicita (DTF 126 II 49 consid. 2a; 125 V 396
consid. 3a; 124 II 543 consid. 4a). Ciò è il caso, tanto che si tratti di
pretese dell'ente pubblico verso i privati, quanto nell'ipotesi inversa (DTF
109 IV 64 consid. 1; Attilio Gadola, Verjährung und Verwirkung im
öffentlichen Recht, in: AJP 1995, pag. 47 segg., in part. pag. 48). In
assenza di regolamentazione legale, il giudice si attiene alla disciplina che
il diritto pubblico ha stabilito per casi analoghi. Laddove non sussistono
nemmeno simili regole, egli applica per analogia i principi generali relativi
alla prescrizione, segnatamente quelli validi nel diritto privato (DTF 126 II
54 consid. 7; 119 V 299 consid. 2; sentenza 2P.343/1994 del 10 aprile 1996,
in: RDAT II-1996 n. 3, consid. 3b). In quest'ottica, anche alla prescrizione
delle pretese di diritto pubblico si applica la regola generale secondo cui
la stessa incomincia a decorrere dal momento in cui il credito divenga
esigibile, dal momento cioè in cui il creditore può pretendere la prestazione
e, se del caso, dar luogo all'azione giudiziaria volta a conseguirla (cfr.
art. 130 cpv. 1 CO; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 34
B IV a, pag. 98; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a
ed., Bellinzona 2002, n. 700). Nel diritto privato, le pretese basate su
rapporti di lavoro o di collaborazione sono esigibili, al più tardi, alla
fine del rapporto stesso. Questa regola è prescritta esplicitamente per il
contratto di lavoro (art. 339 cpv. 1 CO) ed implicitamente per le pretese
derivanti dal mandato (Rolf H. Weber, in: Honsell/Vogt/Wiegand [a cura di],
Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, 3a.
ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 4 ad art. 404 CO; Peter Derendinger, Die
nicht- und nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, 2a ed., Friborgo
1990, n. 417 segg.). Non vi è ragione perché non debba valere, per analogia,
anche per pretese simili fondate su rapporti d'impiego e di collaborazione di
diritto pubblico.

2.2
2.2.1Dal profilo formale, il ricorrente si limita ad elencare alcuni
documenti e a citare una deposizione testimoniale che dimostrerebbero il
perdurare dei suoi rapporti di collaborazione con le autorità fino al 1994.
Egli non si confronta tuttavia realmente con la motivazione sviluppata dal
Tribunale amministrativo e non spiega in maniera esaustiva e puntuale perché
la valutazione operata dai giudici cantonali, nel suo complesso ed in
relazione a questi mezzi di prova in particolare, debba essere ritenuta
arbitraria. Considerato il rigore che il Tribunale federale impone dal
profilo delle esigenze di motivazione di cui all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG,
soprattutto in relazione alla violazione del divieto d'arbitrio (DTF 125 I
492 consid. 1b; 117 Ia 10 consid. 4b), è quindi perlomeno assai dubbio che il
gravame risulti ammissibile.

2.2.2 Dal profilo sostanziale, la conclusione della Corte cantonale di
ritenere cessata a far tempo dall'agosto 1988 la collaborazione attiva con le
forze dell'ordine del ricorrente, limitatosi successivamente ad un
occasionale supporto logistico, resisterebbe anche ad un libero esame, non
solo alla censura d'arbitrio. L'autorità cantonale ha elencato nel dettaglio
i numerosi mezzi di prova, sia documenti scritti che deposizioni, su cui ha
fondato l'accertamento contestato. Effettivamente i testi sentiti in quella
sede, dal procuratore pubblico titolare delle indagini, ai quadri della
polizia cantonale, ai collaboratori del servizio antidroga, hanno confermato
in maniera univoca il coinvolgimento diretto dell'insorgente soltanto nelle
due inchieste, menzionate in narrativa, condotte negli anni 1986-1988. Agli
atti non vi sono elementi che permettano di desumere un coinvolgimento
analogo anche in operazioni successive. Tantomeno appaiono rilevanti le prove
menzionate dal ricorrente. In effetti, egli si riferisce ad una serie di
anticipi o rimborsi di spesa, tutti però anteriori all'agosto del 1988. Cita
inoltre le ricevute di pagamento per la locazione del suo ufficio di Chiasso
alla polizia durante alcuni mesi negli anni 1991-1992; tali ricevute non
permettono tuttavia di dedurre alcunché sul suo preteso ruolo di
collaboratore, attivo, ancora a quell'epoca, in prima persona. Un tale ruolo
non emerge neppure dalle copie dei versamenti effettuati a suo favore nel
1993, già perché non ne risulta l'autore, né dall'attestazione rilasciatagli
dalla polizia nel corso di quello stesso anno, priva di indicazioni sul
momento di cessazione dell'attività a favore degli inquirenti ticinesi.
Infine, nemmeno l'invocata deposizione dell'allora comandante della polizia
cantonale supporta la tesi del ricorrente, ma conferma piuttosto
l'interruzione dell'attività di informatore nel corso del 1988. A giusta
ragione la Corte cantonale ha quindi ritenuto che eventuali pretese
contrattuali siano divenute esigibili e che la relativa prescrizione abbia
cominciato a decorrere da questo momento. Su questo punto, il gravame va
pertanto respinto.

3.
Il ricorrente rimprovera poi ai giudici cantonali di essere ulteriormente
incorsi nell'arbitrio accertando che il termine di prescrizione delle sue
pretese nei confronti dello Stato non sia stato interrotto durante un periodo
almeno decennale, vale a dire non prima dell'agosto del 1998. Una funzione
interruttiva andrebbe riconosciuta, in particolare, alla lettera indirizzata
al Consiglio di Stato, tramite il suo precedente patrocinatore, il 14 luglio
1994, rispettivamente alle trattative instaurate con il Governo fra il 1994 e
il 1998.

3.1 È incontestato che anche la prescrizione di pretese di diritto pubblico
possa essere interrotta (DTF 124 II 543 consid. 4b). L'effetto interruttivo è
provocato da ogni atto mediante il quale la pretesa è rivendicata dal
debitore in modo idoneo, quindi a condizioni meno rigorose rispetto a quelle
sancite, nel diritto privato, dall'art. 135 CO (sentenza 2A.546/2001 del 1°
maggio 2001, in: RDAF II-2002 pag. 392, consid. 3d; sentenza 1A.15/1997 del
25 agosto 1997, in: ZBl 99/1998 pag. 49, consid. 3; Attilio Gadola, op. cit.,
pag. 54; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, op. cit., n. 34 B IV c, pag. 99).
Secondo l'interpretazione della Corte cantonale, l'atto di rivendicazione
comporta comunque l'interruzione della prescrizione soltanto in relazione
alla specifica pretesa a cui si riferisce e fino a concorrenza dell'importo
reclamato.
Anche se, nel caso concreto, la questione può rimanere irrisolta, va peraltro
rilevato che alla prescrizione di crediti fondati sul diritto pubblico, in
assenza di regolamentazione speciale, è spesso applicato il termine di cinque
anni (DTF 124 II 543 consid. 4a, con rinvii). Per analogia con il regime di
diritto privato (art. 128 CO), detto termine è determinante, in particolare,
per quanto concerne le pretese con carattere periodico (DTF 112 Ia 260
consid. 5e; sentenza 2P. 343/1994 del 10 aprile 1996, in: RDAT II-1996 n. 3,
consid. 3b; Attilio Gadola, op. cit., pag. 51). Il Tribunale federale ha già
avuto modo di confermare tale principio anche in relazione a pretese
salariali connesse precisamente a rapporti d'impiego di diritto pubblico (DTF
124 II 436 consid. 10k).

3.2
3.2.1Anche su questo punto, il ricorrente solleva essenzialmente critiche di
natura appellatoria, con cui si limita ad esporre il proprio punto di vista,
in particolare riprendendo alcuni estratti della corrispondenza intercorsa
con le autorità ticinesi in merito alle pretese avanzate. Egli non chiarisce
tuttavia con precisione perché sarebbe addirittura arbitrario considerare -
come la Corte cantonale - che le richieste formulate fino al 1998
concernevano pretese essenzialmente diverse da quelle ora in discussione e
non potevano pertanto comportare l'interruzione della prescrizione. Egli
afferma infatti semplicemente che un tale approccio sarebbe "evidentemente
contrario ad ogni corretta interpretazione dei rapporti tra le parti". Pure
su questo aspetto, l'effettivo adempimento dei requisiti posti dall'art. 90
cpv. 1 lett. b OG appare quindi incerto. Nel merito, le censure appaiono
comunque destituite di fondamento.

3.2.2 Il Tribunale amministrativo non si è pronunciato sulla durata della
prescrizione, esaminando la fattispecie in funzione del termine più
favorevole al ricorrente, ossia quello decennale. Se avesse tuttavia ritenuto
le pretese soggette ad una prescrizione quinquennale, come indicherebbe
piuttosto la giurisprudenza menzionata (cfr. consid. 3.1), le stesse
sarebbero divenute inesigibili già prima dello scritto del 14 luglio 1994.

3.2.3 Ad ogni modo, con il controverso scritto è stata avanzata una pretesa
di risarcimento di fr. 200'000.-- da ricondurre - come ha ritenuto in maniera
certo non arbitraria la Corte cantonale - ad un'asserita responsabilità
dell'ente pubblico per l'agire dei suoi funzionari. Esso si riferiva infatti
al procedimento promosso e poi abbandonato nei confronti del ricorrente in
relazione all'affare "Pizza connection" e traeva spunto diretto, ad anni di
distanza dall'archiviazione del caso in Svizzera, da una condanna definitiva
per fatti apparentemente correlati pronunciata in Italia meno di due mesi
prima. Il ricorrente si limitava a rimproverare all'ente pubblico di non aver
avuto l'assistenza richiesta e giudicata doverosa, nonché ad evocare il
pregiudizio subito in seguito ad alcune fughe di notizie e al comportamento
di un commissario di polizia. In definitiva, egli riteneva perciò di essere
vittima di errori altrui, con conseguenti gravi danni ed ingenti spese
legali. Nella lettera non vi era alcun accenno a pretese fondate su di un
eventuale contratto di diritto pubblico, derivanti dalla collaborazione
prestata nelle inchieste giudiziarie, a titolo di remunerazione o di rimborso
spese. Anche il precedente patrocinatore del ricorrente, chiamato a deporre,
ha del resto riconosciuto di aver specificatamente avanzato delle pretese di
risarcimento dei danni patiti in relazione alla vicenda succitata. Con lo
scritto in questione sono pertanto state formulate richieste di tutt'altra
natura ed entità rispetto alle rivendicazioni fatte valere nel presente
procedimento. Pur tenendo conto della relativa flessibilità invalsa in
quest'ambito, non è certamente privo di pertinenza ritenere questa lettera
inidonea ad interrompere la prescrizione dei crediti litigiosi. La deduzione
si giustifica già in virtù delle esigenze di sicurezza del diritto sottese
all'istituto della prescrizione.

3.2.4 Considerato quanto precede, è parimenti quantomeno sostenibile asserire
che nemmeno i contatti avuti con il Governo cantonale a seguito del
controverso scritto assurgano ad atti interruttivi della prescrizione delle
pretese contrattuali. Anche queste presunte trattative erano infatti volte a
negoziare un indennizzo risarcitorio di un danno subito, non al versamento di
un onorario per la collaborazione prestata in situazioni e momenti diversi.
Comunque, in base alla documentazione versata agli atti, fino al mese di
agosto 1998 le relazioni con lo Stato si sono limitate ad alcuni scritti (del
7 aprile 1995, del 16 aprile 1997 e del 9 giugno 1998) con cui il ricorrente
sollecitava una decisione del Governo, e ad una risposta della Divisione
della giustizia del Cantone Ticino del 24 marzo 1988, di tenore
interlocutorio e priva d'ogni giudizio sulle richieste avanzate. È pur vero
che nello scritto del 1997, incentrato nuovamente sulle proprie traversie
giudiziarie e sui pregiudizi che ne sono derivati, il ricorrente ha accennato
anche ad una partecipazione alle spese sostenute nell'attività a favore dello
Stato. Non è tuttavia fuori luogo ritenere che in questa forma del tutto vaga
e concisa l'affermazione non possa assumere carattere di rivendicazione dei
crediti ora fatti valere. D'altronde il ricorrente nemmeno vi si sofferma nel
proprio gravame. Nel loro complesso, attribuire a questi pochi atti un
effetto interruttivo dei termini di prescrizione può poi, anche da questo
profilo, legittimamente apparire contrario alla funzione stessa della
prescrizione. Pure su questo aspetto le conclusioni della Corte cantonale
resistono pertanto alle critiche sollevate nel ricorso.

4.
Il ricorrente rimprovera inoltre al Tribunale amministrativo di non avere
rilevato l'abuso di diritto commesso dallo Stato sollevando l'eccezione di
prescrizione.

4.1 Secondo dottrina e giurisprudenza, prevalendosi dell'eccezione di
prescrizione, il debitore commette un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC)
non soltanto se ha volutamente determinato il creditore a non agire in tempo
utile. Vi incorre altresì, se ha assunto un comportamento che ha indotto il
creditore a non intraprendere iniziative di natura giuridica durante il
termine di prescrizione e se questa rinuncia appare ragionevole anche secondo
criteri oggettivi. Per ammettere un abuso di diritto, occorre che il
comportamento del debitore sia stato in relazione di causalità con il ritardo
ad agire del creditore e che tale comportamento sia stato assunto prima della
scadenza del termine di prescrizione. In caso di trattative in corso, il
creditore deve reagire ad un silenzio prolungato del debitore (DTF 128 V 236
consid. 4a; 126 II 145 consid. 3b/aa; 113 II 264 consid. 2e). Considerazioni
analoghe derivano parimenti, nel diritto pubblico, dal principio
costituzionale della buona fede (DTF 128 V 236 consid. 4a; 116 Ib 398 consid.
4e; 116 II 431 consid. 2), come tale destinato a tutelare il cittadino che ha
riposto la sua fiducia in assicurazioni rilasciategli dall'autorità (art. 9
Cost.; DTF 130 I 26 consid. 8; 129 I 161 consid. 4.1). L'eccezione di
prescrizione non deve peraltro essere opposta fin da principio alle pretese
del creditore, ma può venir sollevata anche posteriormente, nei limiti
imposti dall'art. 2 CC e dal disposto costituzionale ricordato (DTF 124 III
543 consid. 7).

4.2 Nel caso specifico, è soltanto fino al mese di agosto del 1988 che
occorre di per sé valutare l'attitudine degli organi statali, per stabilire
se il richiamo alla prescrizione sia abusivo. Ora, fino a quel momento, ciò
che il ricorrente definisce trattativa si traduce, da parte dello Stato, in
un unico breve scritto (cfr. consid. 3.2.4). Considerato, per di più,  che le
richieste formulate dall'insorgente a quell'epoca erano di tutt'altra natura,
il fatto che abbia omesso di sollevare le proprie rivendicazioni di tipo
contrattuale in maniera idonea ad interrompere la prescrizione non può certo
essere attribuito all'affidamento suscitato dalla controparte. Egli è
peraltro sempre stato assistito da un legale, al quale il rischio di vedersi
opporre la prescrizione di eventuali crediti non poteva certo sfuggire. Ad
ogni modo, anche dopo il citato termine determinante - e prima della
decisione governativa che, il 22 dicembre 1999, ha rifiutato ogni
risarcimento - le relazioni tra le parti sono state soltanto episodiche.
Benché a questo stadio sia tra l'altro stato prospettato, per via telefonica,
il versamento di fr. 50'000.-- a titolo di liquidazione, l'allora
patrocinatore del ricorrente ha ammesso che tale proposta non è mai stata
formalizzata e che egli non ha mai avuto occasione di determinarsi al
riguardo. Nemmeno questi atti possono perciò configurare gli estremi di una
rinuncia a valersi della prescrizione, né possono ragionevolmente lasciarlo
intendere.

5.
Il ricorrente critica, infine, la mancata concessione dell'assistenza
giudiziaria in sede cantonale e ripropone la richiesta anche in relazione
alla procedura dinanzi al Tribunale federale.

5.1 L'art. 14 cpv. 1 della legge ticinese sul patrocinio d'ufficio e
sull'assistenza giudiziaria, del 3 giugno 2002 (Lag), prevede che
l'assistenza giudiziaria non è concessa se la procedura non presenta
probabilità di esito favorevole (lett. a) e se una persona ragionevole e di
condizione agiata rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che
comporta (lett. b). L'ora abrogato art. 30 della legge ticinese di procedura
per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPAmm), menzionato dalla
Corte cantonale, prevedeva, alla stessa stregua, che il ricorso non doveva
apparire manifestamente infondato.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto i suddetti presupposti inadempiuti.
Nemmeno tale valutazione appare arbitraria. In effetti, doveva certo apparire
evidente anche al ricorrente, prima di adire la Corte cantonale, che le sue
asserite pretese contrattuali erano divenute esigibili, al più tardi, nel
1988 e che la relativa prescrizione era quindi già intervenuta. La
conclusione s'imponeva, a maggior ragione, dovendo presumere che fosse
applicable un termine quinquennale. Inoltre, anche soprassedendo a questa
questione, egli non poteva ragionevolmente pensare di vedersi riconosciuta,
in via giudiziaria, una remunerazione, ben sapendo che, a suo tempo, non
l'aveva pattuita e nemmeno chiesta. Come rilevano a ragione i giudici
cantonali, diversi testi ed un suo verbale di interrogatorio dell'epoca
dimostrano infatti che egli aveva collaborato con le autorità per idealismo e
spirito di rivincita. A ciò si aggiunga, infine, che prima di inoltrare la
petizione al Tribunale amministrativo, il ricorrente l'ha sottoposta al
Consiglio di Stato, che gli ha chiaramente prospettato i limiti giuridici
delle sue argomentazioni. Anche da questo profilo il ricorso va quindi
respinto.

5.2 Le medesime considerazioni tornano applicabili pure alla richiesta di
assistenza giudiziaria in questa sede, visto come anche l'art. 152 cpv. 1 OG
presuppone che il ricorso non sia privo di probabilità di esito favorevole.
Anzi, tali riflessioni s'impongono a maggior ragione a questo stadio, poiché
il ricorrente non poteva ignorare che il Tribunale federale avrebbe esaminato
le sue censure con potere limitato all'arbitrio.

6.
In esito alle considerazioni anzidette, il ricorso va pertanto respinto.
Anche la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta (art. 152
OG). Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si
assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Losanna, 7 settembre 2004

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: