Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.254/2003
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2P.254/2003 /viz

Sentenza del 4 marzo 2004
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Müller, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. A.________,
B.A.________,
ricorrenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Rocco Taminelli,

contro

Dipartimento della sanità e della socialità,
Sezione del sostegno a enti e attività sociali,
Ufficio degli anziani, Residenza governativa,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

calcolo dal 1997 della retta di degenza presso una casa per anziani comunale,

ricorso di diritto pubblico contro la decisione del
26 agosto 2003 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 27 marzo 2003 l'Ufficio degli anziani del Dipartimento della sanità e
della socialità del Cantone Ticino ha approvato le rette di degenza di
C.A.________ presso la casa per anziani comunale di X.________; le  stesse
ammontavano a fr. 90.-- al giorno dal 1° gennaio 1997, fr. 145.-- dal 1°
dicembre 2001 e fr. 125.-- dal 1° gennaio 2002.
Il reclamo presentato alla citata autorità dai figli dell'interessata,
A.A.________ e B.A.________, è stato respinto il 25 aprile 2003. Adito dagli
stessi il 15 maggio successivo, il Consiglio di Stato ticinese ne ha respinto
il gravame con decisione del 26 agosto 2003.

B.
Il 29 settembre 2003 A.A.________ e B.A.________ hanno presentato dinanzi al
Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiedono che la
decisione governativa sia annullata e che venga ordinato all'Ufficio degli
anziani di rivedere i moduli per il calcolo della retta di degenza. Adducono,
in sostanza, la violazione degli art. 26, 49 e 30 Cost. nonché dell'art. 6
CEDU.
Chiamati ad esprimersi il Consiglio Stato ha rinunciato a formulare
osservazioni, mentre l'Ufficio degli anziani propone la reiezione del
ricorso.

Diritto:

1.
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e
con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF
129 III 107 consid. 1 e rinvii).

1.1 Il presente ricorso di diritto pubblico, esperito in tempo utile (art. 89
cpv. 1 OG) contro una decisione finale di ultima istanza cantonale e fondato
su una pretesa violazione dei diritti costituzionali del cittadino (art. 84
cpv. 1 lett. a e 86 OG) è, in linea di principio, ammissibile.

1.2 Nella misura in cui i ricorrenti chiedono più dell'annullamento della
decisione impugnata o altro, il gravame è inammissibile in virtù della natura
cassatoria del rimedio, a cui in concreto non va derogato (DTF 127 I 1
consid. 2c; 126 I 213 consid. 1c e rispettivi richiami).

2.
2.1 Il ricorso di diritto pubblico spetta ai privati o agli enti collettivi
che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano
personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale (art. 88 OG).
La legittimazione ad inoltrare un ricorso di diritto pubblico va determinata
esclusivamente in base all'art. 88 OG, indipendentemente dalla posizione
processuale nel procedimento cantonale (DTF 126 I 43 consid. 1a; 123 I 279
consid. 3b con rinvii). Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico per
violazione dei diritti costituzionali, essa presuppone che l'insorgente sia
toccato dall'atto impugnato nei suoi interessi personali e giuridicamente
protetti.

2.2 La decisione emessa il 26 agosto 2003 dal Consiglio di Stato ticinese,
sebbene fosse destinata formalmente ai qui ricorrenti, non li tocca
personalmente né causa loro un pregiudizio. Oggetto del contendere sono
infatti le rette di degenza presso la casa per anziani delle quali è
debitrice la loro madre. Stupisce che, dal reclamo fino al presente ricorso,
i ricorrenti abbiano sempre agito a loro nome, senza una sola parola di
spiegazione, come se fossero loro i debitori delle prestazioni litigiose.
Stupisce ancora più che le autorità ticinesi non abbiano ravvisato
l'anomalia. Dinanzi al Tribunale federale, il patrocinatore, su esplicita
richiesta, ha prodotto la procura con cui i ricorrenti lo incaricano di
"patrocinarli in ogni e qualsiasi vertenza connessa o derivante dalla degenza
della madre C.A.________, presso la Casa anziani comunale di X.________".
Questo atto però non spiega ancora perché i figli possano agire in loro nome
per la vertenza che riguarda la loro madre. Premesse queste considerazioni,
il difetto di legittimazione dei ricorrenti dovrebbe pertanto portare
all'inammissibilità dell'impugnativa. Ci si può tuttavia chiedere se non
possa essere ammesso un rapporto di rappresentanza tacito tra l'anziana madre
e i figli e se a questi ultimi, benché non abbiano mai fatto valere
l'esistenza di un tale rapporto, non debba essere assegnato un breve termine
per giustificare i loro poteri. La questione può in concreto rimanere
irrisolta, dato che, per i motivi esposti di seguito, il ricorso sfugge
comunque ad un esame di merito.

3.
Dopo aver esposto la loro versione dei fatti che hanno condotto alla
decisione querelata, i ricorrenti si diffondono sulle cifre e sui calcoli che
sono stati posti a fondamento delle rette di degenza contestate, segnatamente
sui dati concernenti la sostanza della loro madre. Non è  chiaro se essi
vogliano trarne delle censure d'incostituzionalità. Comunque sia, i loro
argomenti sono di natura meramente appellatoria. Gli interessati non spiegano
infatti quali sarebbero i diritti costituzionali o le norme giuridiche
violati, né precisano in che cosa consisterebbe tale violazione (art. 90 cpv.
1 lett. b OG; sulla portata di questa norma cfr. DTF 126 III 534 consid. 1b;
110 Ia 1 consid. 2a). In proposito il gravame è quindi inammissibile.

4.
Il giudizio impugnato è fondato sulla legge ticinese del 25 giugno 1973
concernente il promuovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle
attività sociali a favore delle persone anziane, il cui art. 6d stabilisce
che le rette sono commisurate alle condizioni di reddito e di sostanza degli
anziani (cpv. 1), secondo le direttive del dipartimento competente (cpv. 3).
Il 4 gennaio 2002 il Dipartimento della sanità e della socialità ha emanato
le direttive concernenti l'applicazione e il computo delle rette
differenziate. L'art. 2.1 delle medesime prevede che, per stabilire il
reddito annuale lordo determinante per il calcolo della retta, viene
considerata, oltre al reddito effettivo della sostanza, anche una quota di
1/10 di quest'ultima (con alcune deduzioni).

4.1 Secondo i ricorrenti detto disposto, che impone due volte il medesimo
elemento, è confiscatorio e disattende quindi la garanzia della proprietà
protetta dall'art. 26 Cost. Siccome la norma di rango costituzionale deve
prevalere sul diritto cantonale è pure leso, a loro avviso, il principio
della forza derogatoria del diritto federale garantito dall'art. 49 Cost. La
censura è inammissibile.

4.2 La garanzia della proprietà, intesa come istituto, protegge
effettivamente il cittadino dalla percezione di tributi pubblici
confiscatori. Secondo la giurisprudenza, un tributo è confiscatorio se è
talmente elevato da privare il contribuente della sua sostanza privata o
della possibilità di costituirne una nuova, così da intaccare l'essenza, il
fondamento stesso della garanzia istituzionale della proprietà (DTF 127 I 60
consid. 3b con numerosi riferimenti, in particolare DTF 105 Ia 134 consid.
3a). Il computo della sostanza dell'ospite di una casa per anziani nella
misura voluta dall'art. 2.1 delle citate direttive, da solo, non è
confiscatorio nel senso appena definito. Da un lato, come osservato a giusto
titolo dal Consiglio di Stato, questa disposizione regola la questione in
modo analogo all'art. 3c cpv. 1 lett. c della legge federale del 19 marzo
1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30). Dall'altro, e soprattutto, il
reddito determinante non è che un dato di partenza: la retta giornaliera è in
seguito calcolata applicando a tale reddito un fattore d'imposizione definito
dagli art. 5 segg. delle direttive (esso è, semplificando, di 1/365). È
quest'ultimo fattore che determina la retta e, quindi, il suo carattere più o
meno esoso. In proposito il ricorso è assolutamente silente, per cui non
adempie i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. È
d'uopo osservare inoltre che la retta non può essere confiscatoria nella
misura in cui i ricorrenti non adducono né dimostrano (art. 90 cpv. 1 lett. b
OG) ch'essa disattende il principio dell'equivalenza, nel senso che tra
l'importo richiesto e il valore economico della prestazione effettuata
dall'ente non sussiste un'adeguata relazione, ossia che il citato importo si
trova in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e
non si contiene entro limiti ragionevoli. A titolo abbondanziale va rilevato
che non apparirebbe comunque incostituzionale il fatto che una persona debba
consumare interamente il proprio patrimonio per la sua permanenza in una casa
per anziani.

4.3 Invano i ricorrenti si richiamano all'art. 49 Cost., non invocando
nessuna norma del diritto federale che potrebbe regolare la materia. Come
accennato in precedenza, essi sostengono che il diritto federale preminente
sarebbe l'art. 26 Cost. Sennonché tale ragionamento è sin dall'inizio errato,
poiché detto disposto istituisce un diritto costituzionale che può essere
fatto valere come tale nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico (cfr.
art. 84 cpv. 1 lett. a OG), senza appellarsi all'art. 49 Cost.

5.
I ricorrenti censurano infine una violazione degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6
n. 1 CEDU. Affermano che il Consiglio di Stato ticinese, e per esso il suo
Servizio dei ricorsi, che si è pronunciato come ultima istanza cantonale, non
può essere considerato un tribunale imparziale ed indipendente.

5.1 Anche questa critica è irricevibile. Innanzitutto i ricorrenti non
spiegano per quali motivi la decisione querelata o le direttive contestate
rientrino nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU. Benché patrocinati
da un avvocato, essi non ossequiano pertanto nuovamente le esigenze di
motivazioni poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il quale si applica anche
laddove sono invocati diritti derivanti della Convenzione in esame (DTF 125 I
417 consid. 6c). In secondo luogo, va osservato che, per prassi costante, la
censura concernente la violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU dev'essere fatta
valere già nell'ambito del procedimento cantonale, segnatamente dinanzi
all'autorità cantonale di ultima istanza (DTF 121 II 219 consid. 2a; 120 Ia
19 consid. 2c). Ciò che non è avvenuto in concreto. Anche da questo profilo,
il gravame sfugge ad un esame di merito.

5.2 Va rilevato infine che nemmeno la censura tratta dall'art. 30 cpv. 1
Cost. - il cui campo di applicazione è, in linea di massima, uguale a quello
dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 128 I 288 consid. 2.2) - adempie i requisiti di
motivazione di cui all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Anche al riguardo il
ricorso è quindi inammissibile. In queste condizioni, può rimanere irrisolta
la questione di sapere se il principio della sussidiarietà relativa del
ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 86 cpv. 1 OG) esiga che anche il
diritto al controllo giudiziario sancito dalla Costituzione federale sia già
fatto valere dinanzi all'ultima istanza amministrativa cantonale.

6.
Visto l'esito del ricorso, le spese processuali sono poste a carico dei
ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 1 e 7 OG, 153 e 153a
OG). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico dei ricorrenti in
solido.

3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Dipartimento della sanità e
della socialità, Sezione del sostegno a enti e attività sociali, Ufficio
degli anziani, e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Losanna, 4 marzo 2004

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: