Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.243/2003
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2P.243/2003 /bom

Sentenza del 26 settembre 2003
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Müller, Merkli,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________ Sagl,
ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, Ufficio di tassazione delle
persone giuridiche,
6501 Bellinzona,
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

imposta cantonale 1997-2001,

ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 5 agosto 2003 della
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 10 marzo 2003 l'Ufficio ticinese di tassazione delle persone giuridiche
notificava alla A.________ Sagl, con sede a Zurigo, le tassazioni per
l'imposta cantonale 1997-2001, mediante le quali il capitale imponibile
veniva fissato a fr. 18'000.-- per il 1997 (con un'aliquota del 2,6$) e a fr.
20'000.-- per i successivi periodi (con un'aliquota del 2$), per un'imposta
complessiva di fr. 48.80 nel 1997, di fr. 52.-- nel 1998/1999 e di fr. 40.--
nel 2000/2001.

B.
Adita su reclamo dalla A.________ Sagl - la quale affermava di avere la sua
sede sociale nel Cantone di Zurigo dove era pure imposta - l'autorità fiscale
di prime cure ha confermato le tassazioni litigiose. Ha considerato che
l'imposizione era giustificata poiché la società svolgeva tutta la sua
attività ed era amministrata negli uffici di Bellinzona, allorché a Zurigo vi
era soltanto la sede formale. Ha osservato poi che il conto "Aumento
diffusione" (ossia la cartoteca degli abbonati), non poteva essere
considerato come un attivo fittizio al quale poteva essere assegnato un
valore commerciale. Contro quest'ultima pronuncia la contribuente è insorta
davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino. Il 5 agosto 2003, quest'ultima ha respinto il gravame, confermando
sia l'imponibilità della società nel Cantone Ticino sia il fatto che il
citato conto "Aumento diffusione" non poteva essere fiscalmente considerato
un attivo immateriale.

C.
Il 14 settembre 2003 la A.________ Sagl ha esperito dinanzi al Tribunale
federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza
cantonale sia annullata e che la Corte ticinese sia invitata a riformare la
propria decisione nel senso che il conto "Aumento diffusione" sia considerato
un attivo. Domanda inoltre la ricusa del giudice cantonale B.________.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
1.1  Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale si pronuncia
d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio
sottopostogli (DTF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a; 126 I 50 consid. 1 e
riferimenti).

1.2  Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si
verificano in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 126 III 534 consid.
1c e rinvio). Ove la ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio
querelato, segnatamente che la Corte cantonale sia invitata a riformare la
propria sentenza, il gravame è quindi inammissibile (DTF 127 II 1 consid. 2c;
125 I 104 consid. 1b e rinvii).

2.
La ricorrente sostiene che il giudice B.________, membro della Camera di
diritto tributario, avrebbe dovuto ricusarsi poiché sarebbe stato oggetto di
critiche in un articolo apparso nel mese di gennaio 2003 in una delle riviste
da essa pubblicate. Il quesito di sapere se un simile argomento sia
sufficiente per ricusare il giudice in questione può rimanere irrisolto. Nel
caso concreto, infatti, la ricorrente non fa valere di aver già formulato la
sua domanda di ricusa dinanzi alla Camera di diritto tributario, la cui
composizione - figurante sia nell'annuario ufficiale della Repubblica e
Cantone Ticino sia sul sito Internet del Cantone - è nota. La critica è
pertanto tardiva e va, quindi, disattesa.

3.
La Corte cantonale, pronunciandosi in primo luogo sulla questione
dell'assoggettamento fiscale della società ricorrente, ha considerato che la
stessa era imponibile nel Cantone Ticino, dove svolgeva tutta la sua
attività, inclusa quella amministrativa, e non a Zurigo, dove esisteva solo
la sede formale. La ricorrente non impugna la sentenza cantonale in
proposito. Detta problematica non deve pertanto più essere vagliata in questa
sede.

4.
4.1 Il ricorso di diritto pubblico sottostà a severe esigenze di motivazione.
Il ricorrente deve indicare, oltre ai fatti essenziali, i diritti
costituzionali o le norme giuridiche che pretende lesi e deve spiegare in
cosa consiste la violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; sul cosiddetto
"principio dell'allegazione" in generale cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c). In
altri termini, il ricorso deve sempre contenere una chiara ed esauriente
motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, e in quale misura, la
decisione impugnata lede i diritti costituzionali invocati dalla parte
ricorrente (DTF 110 Ia 1 consid. 2a; cfr. pure DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I
235 consid. 2a; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b
e rinvii). Nei ricorsi fondati sull'art. 9 Cost., il ricorrente non può
semplicemente affermare che il giudizio impugnato sarebbe arbitrario o
limitarsi a formulare una critica generica o di carattere appellatorio, come
se il Tribunale federale fosse un'istanza abilitata a rivedere liberamente il
fatto e il diritto e a ricercare la corretta interpretazione e applicazione
della normativa cantonale (DTF 107 Ia 186 consid. 2b). Il ricorrente deve
indicare in modo compiuto e preciso quali norme o principi generali del
diritto sono stati applicati in modo manifestamente errato, oppure non sono
stati applicati, e specificare perché l'atto impugnato è palesemente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su
una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed
equità (sulla nozione di arbitrio, cfr. DTF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid.
5a e relativi riferimenti).

4.2  Nel merito della vertenza la ricorrente si limita ad esporre perché, a
suo avviso, il conto "Aumento diffusione" dovrebbe essere trattato come un
attivo (valore materiale) e gli effetti che ciò comporterebbe sulle sue
tassazioni. Essa non fa valere tuttavia la lesione di norme di diritto
cantonale che disciplinerebbero la materia oggetto del contendere né che le
stesse sarebbero state applicate in modo arbitrario dalle autorità cantonali
come anche non si confronta, in modo chiaro e preciso, con le puntuali
considerazioni contenute nella sentenza impugnata, né in particolare spiega,
conformemente alle esigenze dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della
giurisprudenza, per quali motivi esse sarebbero contrarie al diritto. Nelle
accennate misure, le critiche ricorsuali sono quindi inammissibili.

5.
5.1 Visto quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, nella misura in cui
è ammissibile. La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la
procedura semplificata di cui all'art. 36a OG.

5.2  Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si
concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto, nella misura in cui è ammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni del Cantone
Ticino, Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, e alla Camera di
diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 settembre 2003

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: