Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.23/2003
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2P.23/2003 /viz

Sentenza del 28 maggio 2003
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Betschart, Müller, Yersin e Ramelli, giudice supplente,
cancelliere Cassina.

A. ________,
ricorrente,

contro

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino,
6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona.

art. 8, 9, 19 e 24 Cost. (partecipazione alle spese di trasporto scolastico),

ricorso di diritto pubblico contro la decisione del Consiglio di Stato del
Cantone Ticino del 17 dicembre 2002.

Fatti:

A.
A. ________, domiciliato a Coldrerio, è padre di B.________ e C.________, che
negli anni scolastici 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000 hanno frequentato la
Scuola media di Balerna. Per il trasporto dal domicilio alla sede scolastica
organizzato dal Cantone la scuola ha chiesto loro un contributo annuo di fr.
50.-- ciascuno (la richiesta rientrava in un pacchetto di misure di risparmio
adottate dal Gran Consiglio ticinese). Complessivamente per i due figli sono
stati chiesti fr. 200.--. I numerosi scritti di contestazione del genitore
sono sfociati nella lettera dell'8 maggio 2002 con la quale la Sezione
amministrativa del Dipartimento dell'istruzione e della cultura (ora divenuto
Dipartimento dell'istruzione, della cultura e dello sport) ha confermato la
fattura 1° marzo 2000 emessa dal Dipartimento delle finanze e dell' economia
per l'importo di fr. 200.-- e nella decisione del 13 maggio 2002 con cui il
Dipartimento dell'istruzione e della cultura ha accertato l'obbligo di
A.________ di partecipare alle spese del trasporto scolastico dei figli
B.________ e C.________.

B.
A.________ ha impugnato entrambi questi atti davanti al Consiglio di Stato,
il quale si è pronunciato con decisione del 17 dicembre 2002. L'esecutivo
cantonale ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato contro lo scritto
della Sezione amministrativa ed ha respinto quello proposto contro la
decisione del Dipartimento dell'istruzione e della cultura.

C.
Il 29 gennaio 2003 A.________ ha introdotto davanti al Tribunale federale un
ricorso di diritto pubblico, con il quale chiede, oltre alla concessione
dell'effetto sospensivo, l'annullamento della predetta decisione governativa.
Chiamato ad esprimersi, il Dipartimento dell'istruzione, della cultura e
dello sport propone che il gravame sia respinto. Dal canto suo il Consiglio
di Stato ha dichiarato di rimettersi al giudizio del Tribunale federale.

D.
Con decreto del 21 febbraio 2003 il Presidente della II Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale ha respinto l'istanza di conferimento
dell'effetto sospensivo.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 126 III 274 consid. 1; 124
I 11 consid. 1).

1.1 Fondato sulla pretesa violazione degli art. 8, 9, 19 e 24 Cost. ed
esperito tempestivamente contro una decisione in materia di spese di
trasporto scolastico emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale (art.
95 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 [LSc] e art. 60 cpv. 1 della
legge ticinese di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
[PAmm]), il presente ricorso di diritto pubblico è, in linea di principio,
ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a, nonché 86 e segg. OG. A questo
proposito occorre rilevare che i fatti posti alla base del litigio risalgono
agli anni scolastici 1997 - 1999 e sono pertanto anteriori all'entrata in
vigore, avvenuta il 1° gennaio 2000, della nuova Costituzione federale del 19
aprile 1999. In precedenza, sotto il regime della Costituzione federale del
29 maggio 1874 (vCost.), il diritto all' istruzione primaria era ancorato
all'art. 27 cpv. 2. Tuttavia, nell'ambito del ricorso di diritto pubblico il
Tribunale federale applica il diritto costituzionale vigente al momento
dell'emanazione della decisione impugnata (DTF 126 II 377 consid. 2d in
fine). Nel caso specifico tale decisione è datata 17 dicembre 2002. Una
regola generale analoga vuole che, in assenza di disposizioni specifiche e
fatta salva la continuità del diritto materiale, il Tribunale federale
applichi anche il diritto processuale vigente a quel momento (DTF 126 III 431
consid. 2b). Siccome la legge federale dell'8 ottobre 1999 concernente gli
adeguamenti procedurali alla nuova Costituzione federale, entrata in vigore
il 1° marzo 2000 (RU 2000 416), ha abrogato l'art. 73 cpv. 1 lett. a cifra 2
PA, che istituiva la competenza del Consiglio federale per decidere i ricorsi
per violazione dell'art. 27 cpv. 2 e 3 vCost., l'unico rimedio proponibile
contro la decisione impugnata è il ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv.
2 OG).
La legittimazione del ricorrente, colpito dal giudizio impugnato nei suoi
interessi giuridicamente protetti, è pacifica e non dà adito a dubbi (art. 88
OG).

1.2 Giusta l'art. 90 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve soddisfare
rigorosamente determinati requisiti di forma: oltre alla designazione del
decreto o della decisione impugnata (lett. a), esso deve contenere le
conclusioni del ricorrente, l'esposizione dei fatti essenziali e quella
concisa dei diritti costituzionali o della norma giuridica che si pretendono
violati, specificando in che cosa consista tale violazione (lett. b).
Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale statuisce unicamente
sulle censure sollevate dal ricorrente, alla condizione che esse siano
sufficientemente sostanziate (DTF 117 Ia 412 consid. 1c e rinvii).
È dunque anche alla luce di questi principi che dev'essere esaminata la
ricevibilità delle varie censure sollevate dal ricorrente in questa sede.

2.
Nel giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile
il ricorso proposto contro lo scritto 8 maggio 2002 della Sezione
amministrativa del Dipartimento dell'istruzione e della cultura del Cantone
Ticino, ritenendo che tale atto non costituiva una decisione impugnabile.
Esso si è invece dichiarato competente ad esaminare la decisione adottata il
13 maggio 2002 dal medesimo Dipartimento. Nel merito il governo cantonale ha
richiamato in primo luogo il diritto all'istruzione scolastica di base
sufficiente e gratuita, garantito dall'art. 19 Cost., osservando in
particolare che la gratuità si estende anche alle spese di trasporto. In
secondo luogo ha ricordato che nel Cantone Ticino vige la legge della scuola
del 1° febbraio 1990, la quale stabilisce che la frequentazione della scuola
pubblica è gratuita (art. 7 cpv. 1 LSc) e che le spese di trasporto e di
refezione degli allievi sono sussidiate dal Cantone e dai Comuni nei limiti
stabiliti dalle leggi speciali (art. 7 cpv. 3 LSc). Da questa riserva si
desume, sempre a mente del Consiglio di Stato, che l'ente pubblico non
intende assumersi integralmente le spese di trasporto degli allievi. Tant'è
che la legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974 (LSM) prevede che i
trasporti organizzati dall'ente pubblico sono a carico del Cantone, ma
riserva la possibilità di chiedere alle famiglie una partecipazione alle
spese (art. 3 cpv. 2 LSM), e che secondo il regolamento di applicazione del
18 settembre 1996 hanno diritto al trasporto gratuito gli allievi che
risiedono fuori del raggio stabilito dal Dipartimento per ogni sede
scolastica (art. 19 cpv. 2), mentre che negli altri casi la partecipazione a
carico delle famiglie è di fr. 50.-- all'anno.
In definitiva, secondo il Consiglio di Stato, il modesto contributo annuo di
fr. 50.-- per allievo richiesto al ricorrente non si pone ancora in palese
contrasto con il principio della gratuità dell'insegnamento.

3.
3.1 Il ricorrente non contesta il giudizio di inammissibilità pronunciato dal
Consiglio di Stato in merito alle censure sollevate contro lo scritto 8
maggio 2002 della Sezione amministrativa del Dipartimento dell' istruzione e
della cultura. Egli afferma che i contributi messi a suo carico
contrasterebbero con il diritto alla gratuità scolastica definito dall'art.
19 Cost., i cui effetti non potrebbero essere limitati in alcun modo dalle
disposizioni legali o regolamentarie del Cantone.

3.2 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico rivolto contro una
decisione concreta è ancora possibile far valere l'incostituzionalità delle
norme cantonali applicate. Il Tribunale federale esamina tuttavia la
compatibilità di tali disposizioni con la Costituzione riferendosi al caso
concreto, e se la censura si rivela fondata, esso non annulla la norma
applicata, ma unicamente il provvedimento adottato sulla base della medesima
(DTF 124 I 289 consid. 2 con riferimenti). In questo ambito il suo potere
d'esame è libero.

3.3 L'art. 19 Cost. garantisce il diritto ad un'istruzione di base
sufficiente e gratuita. L'art. 62 Cost. conferisce ai Cantoni la competenza
per provvedere a tale istruzione di base, che, tra l'altro, deve essere
obbligatoria, accessibile a tutti i giovani e gratuita. Di recente questa
Corte ha avuto modo di definire la portata di queste norme costituzionali. In
breve, l'art. 19 Cost. dà diritto ad un'istruzione scolastica di base
gratuita nelle scuole pubbliche corrispondente alle capacità individuali del
bambino e allo sviluppo della sua personalità (DTF 129 I 12 consid. 4). Per
quanto attiene al caso in esame, occorre aggiungere che l'insegnamento deve
di regola essere dispensato nel luogo di residenza dello scolaro e che la
distanza tra questo luogo e la sede scolastica non deve mettere in pericolo
la formazione adeguata (DTF 129 I 12 consid. 4.2).
I principi appena esposti sono uguali a quelli che erano stati dedotti
dall'art. 27 cpv. 2 vCost. (cfr. in proposito GAAC 64.56 consid. 4, 64.1
consid. 2.3). La prassi del Consiglio federale aveva precisato che andavano
considerati, oltre alla lunghezza in sé del tragitto, altri elementi quali il
dislivello, le condizioni meteorologiche, le difficoltà ed i pericoli del
percorso, in specie per i bambini piccoli (GAAC 64.56 consid. 5.2, 64.1
consid. 2.3). A prescindere da questi fattori complementari, per dei bambini
di prima e terza classe elementare non era stato ritenuto eccessivo un
percorso pedestre in discesa di 40 minuti circa, lungo 2,5 km e avente un
dislivello di 500 m (GAAC 64.56 consid. 5.1 e 5.2). Erano inoltre stati
giudicati tollerabili diversi percorsi montani: uno di 30 minuti, uno lungo
2,5 km, uno poco innevato di 45 minuti lungo 3 km per 215 m di dislivello e
uno molto innevato di 1,5 km ad una quota di 1230 m. Infine erano stati
considerati accettabili dei tragitti in pianura di 2,4 e 2,5 km (GAAC 64.1
consid. 4.1 con le decisioni citate).

3.4 L'art. 19 Cost. non istituisce pertanto un diritto assoluto alla gratuità
del trasporto, la quale presuppone che la qualità del tragitto casa-scuola,
per lunghezza, percorribilità e difficoltà, metta in pericolo la formazione
di base sufficiente. Il ricorrente non sostiene che un simile pregiudizio si
sarebbe verificato se i suoi figli non avessero potuto usufruire del
trasporto organizzato dal Cantone per recarsi alla Scuola media di Balerna.
Egli non dice nulla sul percorso, sulle circostanze concrete indispensabili
per giudicare la compatibilità delle normative cantonali contestate con
l'art. 19 Cost. L'insorgente accenna - invero in un altro contesto - ad un
tragitto di 3 km circa. Ma di primo acchito una distanza simile, se non vi si
aggiungono fattori di aggravio, non è eccessiva ai sensi della prassi sopra
citata, perché una ragazza e un ragazzo delle scuole medie in buona salute
sono senz'altro in grado di percorrerla a piedi in 35 minuti circa (se del
caso più rapidamente in bicicletta) almeno due volte al giorno. Su
considerazioni analoghe sono fondate anche le risoluzioni governative del 16
febbraio 1979 e del 23 ottobre 2002, menzionate nella decisione impugnata,
che negano il sussidio cantonale per il trasporto di allievi che devono
compiere un tragitto inferiore a 3 km. Il ricorrente non si esprime tuttavia
su di esse.
Di conseguenza la censura, che per lunghi tratti non rispetta le condizioni
di motivazione fissate dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, è - per quanto
ammissibile - infondata.

4.
Il ricorrente invoca anche la violazione dei principi della "certezza del
diritto” e della proporzionalità, nonché della "libertà di spostamento”, che
secondo lui sarebbe garantita dall'art. 24 Cost.
Queste censure sono inammissibili. D'un canto si deve rilevare che, tranne
che in alcuni casi particolari che qui non sono dati, il principio della
certezza del diritto (ossia: il principio della legalità) e quello della
proporzionalità, pur essendo di rango costituzionale, non costituiscono dei
diritti fondamentali la cui violazione può essere censurata autonomamente per
mezzo di un ricorso di diritto pubblico (DTF 127 I 60 consid. 3a; 122 I 279
consid. 2e/ee). La loro disattenzione può quindi essere fatta valere
unicamente insieme ad uno specifico diritto fondamentale. Allorquando, come
nella fattispecie, ciò non è il caso il Tribunale federale esamina questo
genere di censura dal punto di vista del divieto d'arbitrio, sancito
dall'art. 9 Cost. (DTF 123 I 1 consid. 2b e c con rinvii). Sennonché da
questo profilo l'allegato ricorsuale disattende completamente le già
menzionate condizioni di motivazione fissate dall'art. 90 cpv. 1 OG. Infatti,
il ricorrente solleva una serie di argomenti di natura perlopiù appellatoria,
con i quali si limita a contrapporre il proprio punto di vista a quello dei
giudici cantonali, senza tuttavia riuscire a spiegare in maniera compiuta e
precisa in quale misura il giudizio impugnato sarebbe arbitrario (sul
concetto d'arbitrio cfr. DTF 127 I 60 consid. 5a con numerosi riferimenti.).
Dall'altro canto l'asserita violazione dell'art. 24 Cost. (il quale in ogni
caso istituisce la libertà di domicilio e non ha quindi nulla a che vedere
con il caso in esame) risulta in realtà rivolta contro la determinazione del
comprensorio scolastico, ossia contro l'obbligo per un allievo di frequentare
una sede scolastica piuttosto che un'altra; tali questioni non sono affatto
oggetto della decisione impugnata.

5.
Infine il ricorrente lamenta una disparità di trattamento, perché i compagni
dei suoi figli hanno "la fortuna di stare qualche metro più vicino alla sede
di Mendrisio che possono frequentare senza pagare tributi”.
L'argomento è infondato. L'esecutivo cantonale obietta a ragione che non può
esservi disparità di trattamento se le situazioni raffrontate sono diverse
(DTF 127 V 448 consid. 3b; 125 I 1 consid. 2b/aa e giurisprudenza ivi
citata). Al ricorrente è stato chiesto un contributo per il trasporto
pubblico che i suoi figli hanno effettivamente utilizzato per recarsi alla
sede scolastica di Balerna; i loro compagni ne sono invece andati esenti
perché, secondo le affermazioni dell'insorgente, hanno frequentato con i
propri mezzi la scuola di Mendrisio. L'anomalia - ammesso che ve ne sia una -
sarebbe ancora una volta da ricondurre alla definizione dei comprensori
scolastici che però, secondo quanto ammesso dal ricorrente medesimo, è
avvenuta "per decisione dipartimentale” e non attraverso la decisione
impugnata, per cui sfugge a qualsiasi esame in questa sede.

6.
Stante tutto quanto precede, nella misura in cui è ammissibile il ricorso
deve essere respinto.
Visto l'esito del gravame, la tassa di giustizia va posta a carico del
ricorrente (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad
autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento dell'educazione, della cultura e
dello sport e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Losanna, 28 maggio 2003

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: