Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.212/2003
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2P.212/2003 /bom

Sentenza del 19 agosto 2003
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.

A. ________,
B.________,
C.________,
ricorrenti, tutti e tre rappresentati dal Soccorso operaio Svizzero SOS,
Consultorio giuridico, via Zurigo 17,
6900 Lugano,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500
Bellinzona.

rifiuto del rinnovo del permesso di dimora,

ricorso di diritto pubblico contro la decisione del
24 giugno 2003 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Tra i mesi di marzo 1994 ed agosto 1995, A.________ (1970), cittadina
ucraina, ha lavorato in Svizzera al beneficio di svariati permessi "L". Il 27
luglio 1995 è stata raggiunta dal figlio B.________ (1990). Il 17 novembre
1995 si è sposata con il cittadino svizzero D.________ (1950); per tal motivo
ella e il figlio sono stati posti al beneficio di permessi di dimora annuale,
rinnovati per l'ultima volta fino al 31 agosto 2000.

B.
Il 16 agosto 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone
Ticino ha respinto l'istanza presentata il 4 luglio precedente da A.________
- che viveva separata di fatto dal marito dal mese di aprile 1999 ed era
legata sentimentalmente a E.________, cittadino turco in situazione
irregolare - volta ad ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora e di
quello del figlio. Detta decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio
di Stato ticinese, il 29 novembre 2000, e poi dal Tribunale cantonale
amministrativo, con sentenza del 26 febbraio 2001, cresciuta in giudicato.
L'8 maggio 2001 A.________ ha dato alla luce C.________, figlio di E.________
(cfr. sentenza del 26 giugno 2002 di disconoscimento della paternità di
D.________ nei confronti del bambino, cresciuta in giudicato). Dall'agosto
2001 A.________ e i figli soggiornano in Ticino senza alcuna autorizzazione;
i termini di partenza loro fissati sono infatti scaduti inosservati e non si
è potuto rimpatriarli, in mancanza di documenti di legittimazione per
C.________.

C.
Il 20 settembre 2002 A.________ ha chiesto per sé e per i figli il rilascio
di un permesso di dimora annuale in virtù dell'art. 13 lett. f OLS (RS
823.21). Il 15 maggio 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
comunicato all'interessata che non avrebbe sottoposto all'autorità federale
l'istanza in questione. L'impugnativa presentata dagli interessati al
Consiglio di Stato contro detta decisione è stata respinta, in quanto
ricevibile, il 24 giugno 2003.

D.
L'8 agosto 2003 A.________ e i figli B.________ e C.________ hanno proposto
al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiedono che la
decisione governativa sia annullata e che gli atti siano rinviati
all'autorità cantonale per nuovo giudizio. Domandano che sia conferito
effetto sospensivo al gravame e postulano il beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Diritto:

1.
Oggetto del litigio è il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora.
Anzitutto va esaminato se il gravame va trattato quale ricorso di diritto
amministrativo (cfr. art. 84 cpv. 2 OG), quesito che questa Corte vaglia
d'ufficio e con piena cognizione (DTF 129 III 107 consid. 1 e rinvii).

2.
2.1 In materia di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto
amministrativo non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi
al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto, salvo
laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una
disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100
cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS [RS 142.20]; DTF 124 II 361 consid. 1a,
122 II 1 consid. 1a, 385 consid. 1a e rinvii).

2.2 Nel caso specifico, i ricorrenti non possono prevalersi di una norma
particolare dell'ordinamento legislativo federale, da cui potrebbe derivare
un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno. In particolare
l'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri non
contempla un simile diritto (DTF 115 Ib 1 consid. 1b e rinvio). La prassi ha
inoltre escluso che dall'art. 9 Cost. (art. 4 vCost.) possa essere dedotto un
diritto all'ottenimento di un'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (DTF
126 II 377 consid. 4). Da questo profilo, il gravame sfugge ad un esame di
merito.

2.3 I ricorrenti invocano il principio della buona fede. L'applicazione del
medesimo è subordinata a cinque condizioni le quali, se adempiute,
permetterebbero di considerare che vi è un diritto al rilascio di un permesso
di soggiorno (cfr. DTF 126 II 377 consid. 3 e richiami). Ciò non è tuttavia
manifestamente in concreto, non essendo dato da vedere in che ai ricorrenti
sarebbero state rilasciate concrete promesse o assicurazioni riguardo alla
concessione di un'autorizzazione di soggiorno. Anche in proposito il gravame
è inammissibile.

2.4 I ricorrenti invocano poi l'art. 11 Cost. e l'art. 3 cpv. 1 della
Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107),
concernenti entrambi la particolare protezione che dev'essere concessa ai
fanciulli. Sennonché, nemmeno da detti disposti scaturisce alcun diritto al
rilascio del permesso richiesto (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5). In proposito
il ricorso è pure irricevibile.

2.5 Infine i ricorrenti si richiamano all'art. 3 CEDU e all'art. 25 cpv. 3
Cost. (che non ha portata propria rispetto al primo disposto), i quali
vietano la tortura, rispettivamente pene o trattamenti inumani o degradanti.
Orbene neanche dagli stessi deriva un diritto al rilascio di un permesso di
soggiorno. Detti disposti proibiscono soltanto - se ciò si avvera necessario
e adempiute precise condizioni - che il rinvio venga effettuato in un
determinato paese. In concreto, i ricorrenti sono unicamente costretti a
lasciare la Svizzera. Essi non sostengono di essere esposti nel loro paese
d'origine a trattamenti inumani o degradanti, ma fanno valere in realtà la
difficile situazione economica ivi vigente, alla quale però tutti i loro
connazionali sono confrontati. Anche da questo profilo l'impugnativa sfugge
pertanto ad un esame di merito.

3.
3.1 Vagliando poi se il gravame va trattato quale ricorso di diritto pubblico,
va rilevato anzitutto che siccome non è data la via del ricorso di diritto
amministrativo, il Consiglio di Stato è l'ultima istanza cantonale (art. 86
cpv. 1 OG combinato con gli art. 98a OG e 10 lett. a della legge ticinese
dell'8 giugno 1998 di applicazione alla legislazione federale in materia di
persone straniere).

3.2 Poiché i ricorrenti non hanno un diritto ad ottenere un permesso di
soggiorno (cfr. consid. 2), essi non sono toccati dalla decisione querelata
nei loro interessi giuridicamente protetti, per cui difettano della
legittimazione a proporre un ricorso di diritto pubblico (art. 88 OG; cfr.
DTF 126 I 81 consid. 2 a 6 in merito all'art. 9 della nuova Costituzione
federale del 18 aprile 1999 nonché DTF 123 I 25 consid. 1 e 122 I 267 consid.
1a riguardo all'art. 4 vCost.). Anche se è criticata dai qui ricorrenti, non
v'è motivo in concreto di scostarsi dalla prassi sviluppata in merito
all'art. 9 Cost. Visto quanto precede, le asserite violazioni del divieto
dell'arbitro e del principio della buona fede formulate nel gravame appaiono
di primo acchito inammissibili.

3.3 I ricorrenti possono nondimeno far valere con detto rimedio che sono
stati disattesi diritti di parte, riconosciuti loro dall'ordinamento
cantonale o sgorganti direttamente da norme costituzionali, la cui violazione
costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 122 I 267 consid. 1b e
richiami). Sennonché, nella fattispecie, essi non sollevano censure di questo
genere. Per il che, l'impugnativa, anche se trattata alla stregua di un
ricorso di diritto pubblico, sfugge ad un esame di merito.

4.
4.1 Manifestamente inammissibile, il ricorso può essere deciso secondo la
procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'evasione del gravame, la
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

4.2 Visto che il ricorso era sin dall'inizio privo di esito favorevole,
l'istanza di assistenza giudiziaria va respinta (art. 152 OG). Le spese, il
cui ammontare è fissato tenendo conto della situazione finanziaria modesta
dei ricorrenti, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dei ricorrenti.

4.
Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti e al Consiglio di Stato del
Cantone Ticino.

Losanna, 19 agosto 2003

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: