Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.203/2003
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2P.203/2003 /bom

Sentenza del 10 ottobre 2003
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Betschart, Hungerbühler,
cancelliera Ieronimo Perroud.

Comune di Vogorno, 6632 Vogorno,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Patrizia Bettè, via della Posta 6, casella
postale 1050, 6601 Locarno,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500
Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella
postale, 6901 Lugano.

ammissione al fondo di compensazione intercomunale per l'anno 2002,

ricorso di diritto amministrativo e di diritto pubblico
contro la sentenza del 25 giugno 2003 del Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 9 aprile 2002 il Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha
respinto l'istanza presentata l'11 febbraio precedente dal Comune di Vogorno,
volta ad ottenere la sua ammissione al fondo di compensazione intercomunale
per il 2002. Il reclamo interposto contro questa decisione è stato respinto
il 26 luglio 2002.
Quest'ultimo giudizio è stato confermato su ricorso dapprima dal Consiglio di
Stato ticinese, il 15 ottobre 2002, e poi dal Tribunale cantonale
amministrativo, con sentenza del 25 giugno 2003. In sintesi, la Corte
cantonale ha considerato, come già le precedenti istanze, che prima di essere
ammesso al beneficio del fondo di compensazione il Comune interessato poteva
e doveva far capo alle proprie risorse per risanare le finanze comunali. A
tal fine esso poteva in particolare procedere allo scioglimento di un legato
esistente, il quale da tempo non era più utilizzato per gli scopi prefissati.

B.
Il 24 luglio 2003 il Comune di Vogorno ha proposto dinanzi al Tribunale
federale un gravame, da trattare quale ricorso di diritto amministrativo e di
diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e
che esso venga ammesso al beneficio del fondo di compensazione intercomunale
per il 2002. Adduce, in sostanza, una violazione della propria autonomia
comunale, del diritto determinante e del divieto dell'arbitrio.
Chiamati ad esprimersi, il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo
non hanno formulato osservazioni e chiedono entrambi la conferma della
sentenza cantonale.

Diritto:

1.
La ricorrente ha impugnato la sentenza querelata mediante ricorso di diritto
amministrativo e ricorso di diritto pubblico. Il quesito di sapere se tali
rimedi siano ammissibili e, eventualmente, in che misura va vagliato
d'ufficio e con libero potere d'esame (DTF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid.
2a; 126 I 50 consid. 1 e riferimenti). Considerata la natura sussidiaria del
ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), conviene esaminare dapprima
l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo.

2.
2.1 Giusta i combinati art. 97 OG e 5 PA, la via del ricorso di diritto
amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima
istanza fondate sul diritto pubblico federale, segnatamente sul diritto
amministrativo federale (DTF 118 Ia 118 consid. 1b e rinvii) - o che vi si
sarebbero dovute fondare - sempre che non sia realizzata nessuna delle
eccezioni previste agli art. 99 a 102 OG o nella legislazione speciale (DTF
125 II 10 consid. 2a; 124 I 223 consid. 1a/aa, 231 consid. 1a; 124 II 409
consid. 1a e 1d/dd). Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammissibile
contro le decisioni cantonali basate nel medesimo tempo sul diritto federale
e sul diritto cantonale, in quanto sia in discussione la violazione di norme
di diritto federale direttamente applicabili (DTF 126 II 171 consid. 1a, 123
II 231 consid. 2 e rinvii). Per contro, è il rimedio del ricorso di diritto
pubblico a essere dato contro decisioni fondate esclusivamente sul diritto
cantonale e che non presentino alcuna connessione con l'applicazione del
diritto federale (DTF 126 V 252 consid. 1a, 30 consid. 2; 125 II 10 consid.
2a; 124 II 409 consid. 1d/dd; 123 II 359 consid. 1a/aa; 121 II 72 consid.
1b). Infine, la via del ricorso di diritto amministrativo non è aperta per il
solo motivo che la decisione impugnata lederebbe il diritto federale o perché
il ricorrente invoca una violazione del medesimo (DTF 126 V 30 consid. 2 e
rinvio).

2.2 Oggetto del contendere è una decisione resa in applicazione della legge
ticinese del 18 dicembre 1979 sulla compensazione intercomunale (LCint., in
vigore fino al 31 dicembre 2002, applicabile alla fattispecie), segnatamente
degli art. 6 a 8 LCint., i quali disciplinano la compensazione orizzontale,
ossia l'intervento finanziario versato ai comuni tramite il fondo di
compensazione. I giudici ticinesi si sono anche richiamati all'art. 215 della
legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), che tratta del bilancio
patrimoniale del comune, segnatamente dei fondi di riserva, nonché hanno
esaminato se il richiesto scioglimento del legato esistente disattendeva il
diritto successorio, in particolare l'art. 482 CC. Quest'ultimo disposto,
oltre a non essere del diritto pubblico federale, non costituisce tuttavia il
fondamento della sentenza contestata, la quale poggia essenzialmente sul
diritto pubblico cantonale. Ne consegue che il diritto federale non
disciplina il rapporto giuridico oggetto di litigio: la decisione impugnata
non è pertanto fondata sul diritto pubblico federale e non può essere
contestata con il rimedio esperito. Il gravame, trattato quale ricorso di
diritto amministrativo, sfugge quindi ad un esame di merito.

3.
3.1 Occorre ora vagliare se il gravame sia ammissibile quale ricorso di
diritto pubblico.

3.2 La legittimazione ad inoltrare un ricorso di diritto pubblico va
determinata esclusivamente in base all'art. 88 OG, indipendentemente dalla
posizione processuale nell'ambito del procedimento cantonale (DTF 120 Ia 369
consid. 1a con rinvii). Essa spetta al Comune solo eccezionalmente,
allorquando il medesimo è colpito da un atto d'imperio in condizioni di
parità con altri soggetti oppure quando è leso, quale detentore del pubblico
potere, nella sua autonomia, nella sua esistenza o nell'integrità del suo
territorio (DTF 125 I 173 consid. 1b; 121 I 218 consid. 2a; 119 Ia 214
consid. 1a). Il Comune può invocare anche la violazione del divieto
dell'arbitrio o di quei diritti di parte riconosciutigli dall'ordinamento
cantonale o sgorganti dalla Costituzione stessa, solo se in stretta
connessione con la violazione della sua autonomia (DTF 113 Ia 332 consid. 1b;
cfr. pure DTF 121 I 218 consid. 4a). Il nuovo art. 189 cpv. 1 lett. b Cost.
nulla modifica a questa giurisprudenza (cfr. Andreas Auer/Giorgio
Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berna
2000, n. 2018 segg.).
3.3 Nella presente fattispecie, l'atto ricorsuale disattende i requisiti di
motivazione dettati dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (sul cosiddetto principio
dell'allegazione, cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c), per cui lo stesso
dev'essere dichiarato inammissibile. In primo luogo va osservato che il
Comune ricorrente non fa valere che il rifiuto opposto alla sua ammissione al
fondo di compensazione intercomunale lederebbe la propria autonomia. A
ragione. Come già ricordato dal Tribunale federale, i comuni non fruiscono in
materia di perequazione finanziaria intercomunale di autonomia tutelabile
(cfr. sentenza inedita 2P.114/2001 del 4 aprile 2003, consid. 5). Nel caso di
specie il ricorrente si limita invero ad invocare un'inferenza nella propria
sfera di competenza in materia di politica sociale, senza però minimamente
rendere plausibile che nel citato contesto fruirebbe di un'autonomia
tutelabile. In altre parole, esso non cita disposizioni legali o
costituzionali dalle quali discenderebbe la sua autonomia in tale ambito
(cfr. DTF 119 Ia 113 consid. 2; 116 Ia 285 consid. 3a con rinvii). Così
facendo il ricorrente ha in pratica lasciato a questa Corte l'onere di
verificare l'eventuale fondamentale di tale sua allegazione. Il che non
soddisfa i doveri di motivazione che incombono alla parte insorgente
nell'ambito del ricorso di diritto pubblico. Non è inoltre sufficiente, a tal
fine, affermare semplicemente che il giudizio contestato avrebbe delle
ripercussioni su di un'eventuale futura politica sociale che potrebbe
decidere d'intraprendere oppure sullo stato delle casse pubbliche, dovendo
semmai il Comune far valere perlomeno che detto giudizio influisce sui suoi
equilibri finanziari in maniera tale da mettere in pericolo o minacciare la
sua stessa esistenza (DTF 110 Ia 50 consid. 4b): fatto quest'ultimo che, in
concreto, non è certo stato sostenuto, motivo per cui anche da questo punto
di vista il gravame risulta inammissibile.

4.
Visto l'esito del ricorso, che può essere deciso secondo la procedura
semplificata di cui all'art. 36a OG, le spese vanno poste a carico del
ricorrente, i cui interessi finanziari sono palesemente in gioco (art. 156
cpv. 2, 153 e 153a OG). Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG, non si assegnano
ripetibili ad autorità vincenti.

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 10 ottobre 2003

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  La cancelliera: