Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.193/2003
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2P.193/2003 /viz

Sentenza del 2 marzo 2004
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler, Müller,
cancelliere Bianchi.

X. ________ SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa,

contro

Y.________ SA,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Divisione delle costruzioni, via Ghiringhelli 19,
6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

art. 9 e 29 Cost. (appalto pubblico/fornitura di delimitazioni in granito per
lavori di sistemazione stradale),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza
del 26 maggio 2003 del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Con pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 92, del 15
novembre 2002, la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio
ha posto a concorso la fornitura delle delimitazioni in granito occorrenti
per la sistemazione del tratto stradale Molinazzo-Rotonda Paris nei Comuni di
Bellinzona e Arbedo-Castione, indicando che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta
unicamente in base al criterio del minor prezzo. Il capitolato prescriveva ai
concorrenti di documentare, tra l'altro, l'avvenuto pagamento dei contributi
professionali nonché il rispetto delle disposizioni in materia di protezione
dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per
la categoria (dichiarazione della Commissione paritetica). Avvertiva inoltre
che la mancata presentazione con l'offerta anche di un solo documento
richiesto avrebbe comportato l'immediata esclusione dal concorso.

Entro il termine utile del 20 dicembre 2002 sono state presentate sei
offerte, tra cui le più economiche sono risultate quella della X.________ SA,
di fr. 85'630.25, e quella della Y.________ SA, di fr. 91'911.40.

B.
Con decisione del 22 gennaio 2003 la committente ha escluso dalla procedura
l'offerta della X.________ SA poiché sprovvista della dichiarazione relativa
al pagamento dei contributi professionali e dell'attestazione comprovante il
rispetto del contratto collettivo di lavoro della categoria "granito e pietre
naturali". Nel contempo ha aggiudicato la fornitura alla Y.________ SA.
Adito dalla ditta esclusa, con sentenza del 28 maggio 2003 il Tribunale
amministrativo del Cantone Ticino ne ha respinto l'impugnativa, confermando
che la documentazione prodotta non rispondeva alle esigenze del capitolato.

C.
Il 10 luglio 2003 la X.________ SA ha inoltrato al Tribunale federale un
ricorso di diritto pubblico, con il quale chiede l'annullamento della
sentenza impugnata e della delibera, nonché l'aggiudicazione della commessa
in proprio favore. In via subordinata postula il rinvio degli atti alla Corte
cantonale per nuovo giudizio. Censura la violazione degli art. 9 (divieto
d'arbitrio) e 29 cpv. 2 Cost. (diritto di essere sentito).
Chiamato ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si è riconfermato nel
proprio giudizio, senza formulare osservazioni. L'Ufficio cantonale dei
lavori sussidiati e degli appalti e la Divisione delle costruzioni chiedono
la reiezione del gravame. Ad analoga conclusione giunge pure la ditta
aggiudicataria.

D.
Con decreto presidenziale del 20 agosto 2003 è stata respinta l'istanza di
conferimento dell'effetto sospensivo formulata nell'impugnativa.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 129 I 337 consid.
1; 129 II 453 consid. 2, 225 consid. 1).

1.1 Proposto tempestivamente contro un provvedimento avente carattere di
decisione, di natura finale e reso da un'autorità cantonale di ultima istanza
in materia di appalti pubblici (art. 36 della legge ticinese del 20 febbraio
2001 sulle commesse pubbliche, LCPubb), il ricorso di diritto pubblico, unico
rimedio esperibile a livello federale, è di principio ammissibile dal profilo
degli art. 84 e segg. OG (DTF 125 II 86 consid. 3b; sentenza 2P.339/2001 del
12 aprile 2002, in: RDAT II-2002 n. 47, consid. 1a-c). Avendo partecipato
senza successo alla procedura d'aggiudicazione, la ricorrente dispone di un
interesse giuridicamente protetto, ai sensi dell'art. 88 OG, che le consente
di sollevare, nell'ambito del citato rimedio, censure riferite non soltanto
al modo con il quale si è svolta la procedura, ma anche al merito delle
decisioni adottate dalla committente (DTF 125 II 86 consid. 4; 125 I 406
consid. 1).

1.2 In materia di appalti pubblici, se tra il committente e l'aggiudicatario
della commessa è già stato concluso il contratto per l'esecuzione dei lavori,
l'eventuale accoglimento del gravame interposto contro la delibera da un
concorrente non prescelto non è suscettibile di infirmare la validità di
questo contratto. In virtù dell'art. 9 cpv. 3 della legge federale sul
mercato interno, del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.02), detto concorrente
conserva comunque un interesse pratico e attuale a far accertare se, e in che
misura, l'aggiudicazione sia lesiva del diritto, onde permettergli di
chiedere, se del caso, il risarcimento del danno subito (DTF 125 II 86
consid. 5b; sentenza 2P.4/2000 del 26 giugno 2000, in: ZBl 102/2001 pag. 215,
consid. 1c). Entro questi limiti, l'impugnativa è pertanto ammissibile, nel
caso specifico, anche qualora - considerato il diniego dell'effetto
sospensivo al ricorso e l'urgenza dei lavori addotta dalla committente - il
contratto sia già stato sottoscritto e le relative prestazioni eseguite. In
questa eventualità, le conclusioni ricorsuali risultano comunque irricevibili
laddove postulano l'annullamento della delibera come tale. Se il contratto
non è ancora stato stipulato, tale deduzione si impone in ogni caso, in
questa sede, in base alla regola secondo cui il ricorso di diritto pubblico
non può tendere che all'annullamento della decisione dell'ultima istanza
cantonale, ad esclusione di quelle delle istanze precedenti, quando il potere
cognitivo dell'ultima istanza è almeno pari a quello di cui fruisce il
Tribunale federale nell'ambito del suddetto rimedio (DTF 128 I 46 consid. 2c;
126 II 377 consid. 8b; 125 I 492 consid. 1a). Per il resto, in ragione della
natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico, l'impugnativa risulta
parimenti inammissibile, nella misura in cui chiede l'assegnazione diretta
della fornitura a concorso (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1; 127 II 1 consid.
2c).

1.3 In virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere
l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali che si pretendono violati, specificando in cosa consista la
violazione. Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale
federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle
censure sollevate dall'insorgente e solo se le stesse sono sufficientemente
sostanziate (DTF 129 I 185 consid. 1.6; 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279
consid. 1c).

2.
2.1 In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale amministrativo
avrebbe violato il suo diritto di essere sentita, ai sensi dell'art. 29 cpv.
2 Cost., omettendo di prendere posizione su tutte le censure sollevate e non
motivando quindi a sufficienza la propria sentenza. A suo parere, la Corte
cantonale avrebbe in particolare dovuto esprimersi sul fatto che il contratto
nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (di seguito:
Contratto nazionale mantello), da lei ossequiato, comporta condizioni
socialmente più favorevoli rispetto al contratto collettivo di lavoro vigente
in Ticino nel ramo del granito e della pietra naturale (di seguito: CCL-TI
del granito) ed esonera dal pagamento di contributi professionali. Rimprovera
inoltre ai giudici cantonali la mancata determinazione sulle censure di
disparità di trattamento e di disattenzione degli accordi bilaterali.

2.2 La garanzia costituzionale invocata ha natura formale: poiché una sua
lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso, si rende necessario
esaminare immediatamente se la stessa sia stata disattesa (DTF 127 I 128
consid. 4d; 127 V 431 consid. 3d/aa).

Per prassi costante, il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv.
2 Cost., norma a cui la ricorrente si richiama, contempla varie pretese, tra
cui, per quanto concretamente d'interesse, quella di ottenere una decisione
motivata (DTF 129 I 232 consid. 3.2). Tale esigenza ha essenzialmente lo
scopo di permettere alla parte interessata di rendersi conto della portata
del provvedimento e di poterlo se del caso impugnare con cognizione di causa.
Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito
ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può in effetti
occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire
sulla decisione di merito (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b, 15
consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c).

2.3 Nella fattispecie, dalla sentenza impugnata emergono in maniera lineare e
circostanziata le ragioni dell'esclusione dell'offerta della ricorrente: in
sintesi, quest'ultima avrebbe disatteso le prescrizioni di gara non
comprovando di rispettare le condizioni lavorative previste dal contratto
collettivo di lavoro dello specifico settore d'attività, né di essere in
regola con il pagamento dei relativi contributi professionali. La Corte
cantonale non si è peraltro limitata ad indicare le proprie conclusioni, ma
si è pure adeguatamente rapportata alle censure sollevate - e perlomeno
minimamente sostanziate - dalla ricorrente. In effetti, dalla sentenza si
evince che il regime previsto dal Contratto nazionale mantello non è stato
comparato con l'ordinamento del CCL-TI del granito perché la ricorrente non
avrebbe sufficientemente documentato l'equivalenza delle due regolamentazioni
contrattuali, su cui non sarebbe inoltre toccato alla committente esperire
altri accertamenti. Nell'ottica dei giudici cantonali, risultava di
conseguenza evidentemente irrilevante accertare se l'accordo sottoscritto a
livello nazionale esoneri effettivamente i datori di lavoro ticinesi dal
pagamento di contributi professionali. Le ulteriori argomentazioni non
affrontate, secondo l'insorgente, dall'autorità cantonale, erano invero state
proposte in maniera talmente generica ed apparivano comunque a tal punto
estranee ai motivi del giudizio, che non si può rimproverare al Tribunale
amministrativo di non averle espressamente confutate. La mirata impugnativa
presentata in questa sede dimostra peraltro che la ricorrente ha pienamente
compreso il senso e la portata del giudizio contestato. Per questi motivi, la
censura di violazione del diritto di essere sentito va quindi respinta.

3.
3.1 Nel merito, la ricorrente adduce che le autorità cantonali avrebbero
interpretato in maniera arbitraria l'art. 5 lett. c LCPubb, secondo cui le
commesse pubbliche possono essere aggiudicate unicamente a offerenti che
garantiscono, tra l'altro, il rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei
Cantoni per categorie di arti e mestieri. Tale norma non esigerebbe la
sottoscrizione dei contratti collettivi, ma imporrebbe semplicemente di
ottemperare alle relative condizioni. Di conseguenza, gli atti di gara
avrebbero dovuto precisare che i concorrenti potevano dimostrare
l'adempimento di tale requisito del concorso anche con documenti diversi
dalla specifica dichiarazione della commissione paritetica del settore.
Inoltre il committente avrebbe comunque dovuto consentire di sanare eventuali
lacune in questo senso, assegnando un termine supplementare per produrre i
pretesi documenti mancanti. In ogni caso, soggiunge la ricorrente, l'ossequio
del Contratto nazionale mantello, debitamente attestato, le avrebbe permesso
di soddisfare le condizioni del concorso. Non considerando tali aspetti,
l'ente appaltante sarebbe incorso, per l'appunto, nell'arbitrio.

3.2 Secondo la giurisprudenza, una decisione non è arbitraria, giusta l'art.
9 Cost., per il semplice fatto che una soluzione diversa da quella adottata
dall'autorità cantonale è immaginabile o addirittura preferibile; lo è,
invece, quando risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese
con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro
principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di
giustizia e di equità. Di conseguenza, il Tribunale federale si scosta dalla
soluzione scelta dall'ultima istanza cantonale solo se questa risulta del
tutto insostenibile o destituita di qualsiasi fondamento serio e oggettivo ed
inoltre quando il giudizio impugnato è arbitrario nel suo risultato e non
solo nella sua motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 49 consid. 4, 173
consid. 3.1).
3.3 Nelle concrete evenienze, gli atti del concorso non esigevano la
sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro della categoria d'attività
a cui si riferiva la commessa, vale a dire quella dell'industria del granito,
né imponevano in maniera categorica, al riguardo, la produzione di
un'attestazione della relativa commissione paritetica cantonale. Da questo
profilo, le prescrizioni di gara apparivano coerenti con l'interpretazione
dell'art. 5 lett. c LCPubb, invero non sprovvista di validi motivi, dedotta
dal Tribunale amministrativo tra l'altro proprio nell'ambito di una
controversia concernente la medesima insorgente (sentenza del Tribunale
amministrativo del 30 luglio 2001, inc. n. 52.01.264, in: RDAT I-2002 n. 23,
consid. 3 e riferimenti, in particolare a DTF 124 I 107 consid. 4c/cc). In
ogni caso, i concorrenti dovevano comunque provare di riservare alle proprie
maestranze le condizioni d'impiego definite dal suddetto contratto collettivo
di lavoro. Sapere se gli atti di appalto avrebbero dovuto specificare
esaustivamente i documenti suscettibili di attestare tale presupposto è una
questione che può rimanere indecisa: in quanto riferita a presunte carenze
del bando di concorso, rispettivamente della relativa documentazione
complementare, la censura risulta infatti improponibile a questo stadio,
siccome tardiva (art. 37 lett. a LCPubb; DTF 125 I 203 consid. 3a).
 È ad ogni modo incontestato che l'insorgente non ha fornito la prova
richiesta mediante una dichiarazione della Commissione paritetica per
l'industria del granito e delle pietre naturali. Essa ha tuttavia prodotto
un'analoga attestazione della Commissione paritetica cantonale dell'edilizia
e del genio civile che certifica il rispetto non solo del relativo contratto
collettivo cantonale, ma anche del Contratto nazionale mantello. È comunque
quantomeno sostenibile, e quindi non arbitrario, ritenere - come la Corte
cantonale - che quest'ultimo documento non sia sufficiente, di per sé solo, a
dimostrare l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa specifica del
settore a cui si riferisce la commessa (sentenza 2P.88/2002 del 12 agosto
2002, in: RDAT I-2003 n. 37, consid. 4.2, concernente i contratti collettivi
per le imprese delle pavimentazioni stradali, rispettivamente dell'edilizia e
del genio civile). Non è neppure infondato concludere che la ricorrente non
abbia soddisfatto in altro modo i requisiti posti dal concorso, segnatamente
che non abbia adeguatamente sostanziato l'allegazione secondo cui il
Contratto nazionale mantello offrirebbe condizioni d'impiego migliori per i
lavoratori rispetto al CCL-TI del granito. Al riguardo, essa si è
sostanzialmente limitata a comparare i contributi destinati alla formazione
secondo le due normative. È tuttavia legittimo considerare inadeguato questo
tipo di raffronto, dal momento che le condizioni di lavoro e le prestazioni
sociali riservate ai dipendenti non si esauriscono certo in questo aspetto.
La censura rivolta alla committente di non averle erroneamente fissato un
termine per completare l'offerta è sollevata per la prima volta in questa
sede dalla ricorrente. Come tale, essa è inammissibile, non ricorrendo alcuna
delle limitate eccezioni che permettono di far valere nuove allegazioni,
prove o fatti nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico per violazione
del divieto d'arbitrio (DTF 129 I 74 consid. 4.6; 127 I 145 consid. 5c/aa;
Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna
1994, pag. 370). A prescindere da tale vizio formale, l'insorgente non poteva
comunque ignorare che la propria offerta sarebbe stata esclusa e che la Corte
cantonale avrebbe confermato tale decisione, visto il precedente caso analogo
che la concerneva direttamente (sentenza inedita del Tribunale amministrativo
del 6 febbraio 2002, citata nel giudizio impugnato). Ciononostante, non solo
in sede di offerta, ma nemmeno dinanzi ai giudici cantonali, ha fornito
nuove, pertinenti prove - comunque di dubbia ricevibilità dal profilo della
completezza e tempestività dell'offerta (art. 26 LCPubb) - attestanti il
rispetto del regime previsto dal CCL-TI del granito. Appare quindi a maggior
ragione malvenuta a dolersene a questo stadio.

3.4 In definitiva, nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 5 lett.
c LCPubb da parte delle autorità cantonali non sono quindi ravvisabili gli
estremi dell'arbitrio. Parimenti dicasi dell'esclusione della ricorrente
dalla procedura d'appalto, atteso che questo provvedimento è espressamente
previsto, in relazione alla disattenzione dei principi sanciti dalla norma
citata, dall'art. 25 lett. c LCPubb. In queste circostanze, non occorre
peraltro soffermarsi sulla rilevata, logica mancanza dell'attestazione
relativa al pagamento dei contributi professionali, derivanti da un contratto
collettivo di lavoro che l'insorgente non ha, in generale, dimostrato di
ottemperare.

4.
4.1 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, nella misura
in cui è ammissibile, va pertanto respinto.

4.2 Dato l'esito, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente
(art. 153, 153a e 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili né alle
autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG), né alla ditta aggiudicataria, non
assistita da un patrocinatore.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, alla controparte, nonché
al Dipartimento del territorio e al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino.

Losanna, 2 marzo 2004

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: