Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.163/2003
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2P.163/2003
2A.284/2003 /bom

Sentenza del 30 gennaio 2004
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Hungerbühler, Müller,
cancelliere Bianchi.

Ordine degli avvocati del Cantone Ticino,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni,

contro

X.________,
patrocinato dall'avv. Manuela Rainoldi,
Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

sospensione cautelare dall'esercizio dell'avvocatura,

ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico contro la
decisione del 13 maggio 2003 della Camera
per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 5 ottobre 2001 la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha aperto un procedimento di sospensione
cautelare dall'esercizio dell'avvocatura nei confronti dell'avv. X.________,
contro il quale era stata promossa l'accusa di amministrazione infedele
aggravata. Il 9 ottobre seguente l'interessato ha rinunciato volontariamente
all'attività forense, rendendo privo d'oggetto tale procedimento.

B.
Il 18 novembre 2002 l'avv. X.________ ha presentato alla Camera per
l'avvocatura e il notariato una domanda di revoca dell'autosospensione e di
iscrizione nel registro cantonale degli avvocati. L'istanza è stata respinta
il 14 gennaio 2003. Contro questa decisione egli si è aggravato sia alla
stessa Camera per l'avvocatura e il notariato, il 3 febbraio 2003, sia al
Tribunale federale, con ricorso di diritto amministrativo, il 17 febbraio
successivo (inc. 2A.66/2003).

L'11 marzo 2003 la Camera per l'avvocatura e il notariato ha accolto
l'impugnativa, iscrivendo l'interessato nel registro cantonale degli
avvocati. Il medesimo giorno, la stessa autorità gli ha comunicato l'apertura
di un nuovo procedimento di sospensione cautelare dall'esercizio della
professione. Anche contro questa decisione l'avv. X.________ ha interposto
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, il 24 marzo 2003
(inc. 2A.121/2003).

C.
Con sentenza del 9 aprile 2003, il Tribunale federale ha dichiarato
inammissibile il gravame rivolto contro l'apertura del procedimento di
sospensione cautelare, siccome diretto contro una decisione incidentale
insuscettibile di cagionare pregiudizi irreparabili. Il 22 aprile seguente ha
pronunciato l'inammissibilità anche dell'altra impugnativa, per mancato
esaurimento dei rimedi di diritto cantonale.

D.
Il 13 maggio 2003 la Camera per l'avvocatura e il notariato ha abbandonato il
procedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'avvocatura aperto
l'11 marzo 2003 nei confronti dell'avv. X.________.

E.
Il 12 giugno 2003 l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino ha inoltrato
davanti al Tribunale federale, in un unico atto, un ricorso di diritto
amministrativo e un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede
l'annullamento della decisione resa dalla Corte cantonale e, in relazione al
ricorso di diritto amministrativo, il rinvio degli atti alla stessa affinché
dia seguito alla procedura di sospensione cautelare dall'esercizio
dell'avvocatura. In sostanza, nell'ambito di quest'ultimo rimedio,
l'insorgente ritiene che la pronuncia impugnata si fondi su
un'interpretazione errata dei disposti di diritto federale applicabili e
violi chiare norme cantonali di competenza. Con il ricorso di diritto
pubblico lamenta la violazione degli art. 9 e 47 Cost.

Chiamato ad esprimersi, l'avv. X.________ ha postulato, in via principale,
che i gravami vengano dichiarati irricevibili e, in via subordinata, che
vengano respinti. Anche l'Ufficio federale di giustizia, Divisione progetti e
metodologia legislativi, si è pronunciato per l'irricevibilità delle
impugnative. La Camera per l'avvocatura e il notariato non ha per contro
formulato osservazioni.

F.
Il 23 ottobre 2003 l'avv. X.________ ha chiesto di poter produrre nuovi mezzi
di prova, segnatamente la decisione 25 settembre 2003 con cui la Commissione
di disciplina dell'Ordine degli avvocati ha rinunciato a sospenderlo a titolo
cautelare dall'esercizio dell'avvocatura.

Diritto:

1.
I gravami sono proposti dal medesimo ricorrente con un unico allegato, sono
diretti contro la stessa sentenza e si riferiscono all'identico complesso di
fatti. Si giustifica pertanto di congiungerli per l'istruttoria e il giudizio
(DTF 123 V 214 consid. 1; 122 II 367 consid. 1a).

2.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 129 I 337 consid.
1; 129 II 453 consid. 2, 225 consid. 1).

2.1  I nuovi elementi probatori che il resistente pretende di versare agli
atti si riferiscono a fatti sopravvenuti posteriormente al giudizio
impugnato, reso da un'autorità giudiziaria di ultima istanza cantonale.
Secondo la prassi, in queste circostanze, tali mezzi di prova non possono
venir presi in considerazione né nell'ambito di un ricorso di diritto
amministrativo, né nel contesto di un ricorso di diritto pubblico (DTF 128 II
145 consid. 1.2.1; 120 Ia 126 consid. 3b; Alfred Kölz/Isabelle Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo
1998, n. 943; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde,
2a ed., Berna 1994, p. 370).

2.2  Quando, come in concreto, il ricorrente agisce simultaneamente
attraverso la via del ricorso di diritto amministrativo e quella del ricorso
di diritto pubblico - ciò che è possibile anche con un unico allegato (DTF
129 I 337 consid. 1.1; 128 II 13 consid. 1a) - in base alla regola della
sussidiarietà di quest'ultimo rimedio (cfr. art. 84 cpv. 2 OG), occorre
esaminare in primo luogo l'ammissibilità del ricorso di diritto
amministrativo (DTF 129 I 337 consid. 1.1; 128 I 46 consid. 1a; 128 II 67
consid. 1).

2.3  Conformemente agli art. 97 cpv. 1 e 98 lett. g OG, in relazione con
l'art. 5 PA, il ricorso di diritto amministrativo è dato, tra l'altro, contro
le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza fondate sul diritto
pubblico federale - o che avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia
realizzata nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99 a 102 OG o dalla
legislazione che regola la materia del contendere. Con tale rimedio possono
inoltre essere deferite al Tribunale federale anche le decisioni fondate sul
diritto cantonale non autonomo di esecuzione del diritto federale, così come
quelle fondate su altro diritto cantonale, che sono in un rapporto di
connessione sufficientemente stretto con le questioni di diritto federale
(DTF 128 II 56 consid. 1a; 126 II 171 consid. 1a e rinvii). Per converso,
laddove la decisione querelata poggia sul diritto cantonale autonomo che non
presenta un simile rapporto di connessione, essa va impugnata mediante
ricorso di diritto pubblico (DTF 128 I 46 consid. 1b/aa; 125 II 10 consid.
2a).

2.4  ll 1° giugno e l'8 novembre 2002 sono entrate in vigore la legge
federale sulla libera circolazione degli avvocati, del 23 giugno 2000 (LLCA;
RS 935.61), rispettivamente la nuova legge ticinese sull'avvocatura, del 16
settembre 2002 (LAvv). La normativa federale garantisce e promuove la libera
circolazione degli avvocati ed ha armonizzato alcuni aspetti dell'esercizio
dell'attività forense, segnatamente le regole professionali e la sorveglianza
disciplinare (Messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 concernente
la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, in: FF 1999 pag.
4983 e segg., in part. pag. 5010). Pertanto, in materia di sanzioni
disciplinari, le decisioni dell'ultima istanza cantonale sono ora di
principio impugnabili al Tribunale federale mediante ricorso di diritto
amministrativo (DTF 129 II 297 consid. 1.1; Messaggio cit., FF 1999 pag.
5024). Questo rimedio è in particolare proponibile, tra l'altro, contro i
provvedimenti disciplinari di sospensione dall'esercizio dell'avvocatura,
siano essi adottati anche solo a titolo cautelare, giusta l'art. 17 cpv. 3
LLCA (sentenza 2A.418/2002 del 4 dicembre 2002, consid. 1.3; in relazione al
qui resistente: sentenza 2A.121/2003 del 9 aprile 2003, consid. 3.2).

La LLCA non ha comunque inteso sostituire integralmente le legislazioni
cantonali, che permangono necessarie (Messaggio cit., FF 1999 pag. 5010) e
regolamentano ancora in modo autonomo determinate questioni, come, ad
esempio, gli esami di capacità, l'organizzazione dell'ordine professionale o
gli aspetti procedurali (a questo riguardo, cfr. art. 34 cpv. 1 LLCA). Di
conseguenza il rimedio esperibile rimane il ricorso di diritto pubblico
laddove, nel contesto dell'ordinamento sull'avvocatura, vengono impugnate
decisioni fondate sul diritto cantonale autonomo (sentenza 2P.79/2003 del 4
luglio 2003, consid. 1.2).
2.5  Nelle concrete evenienze, oggetto delle impugnative è la decisione con
cui il 13 maggio 2003 la Camera per l'avvocatura e il notariato ha risolto di
abbandonare il procedimento di sospensione cautelare dall'esercizio
dell'avvocatura aperto nei confronti dell'avv. X.________. In sostanza, la
Corte cantonale ha ritenuto che, in virtù della LLCA, simili provvedimenti
possano venir adottati solamente nell'ambito di una procedura disciplinare.
Competente al riguardo, in prima istanza, sarebbe pertanto la Commissione di
disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, giusta l'art. 40
cpv. 4 LAvv. Secondo i giudici ticinesi, il diritto federale non lascerebbe
più alcuno spazio per una sospensione di tipo amministrativo, pronunciata
dalla Camera per l'avvocatura e il notariato nei confronti di avvocati
soggetti a procedimenti penali, secondo l'art. 40 cpv. 1 LAvv; quest'ultimo
disposto sarebbe quindi incompatibile con la LLCA.

2.6  Dal momento che il giudizio contestato si riferisce ad un provvedimento
sanzionatorio in relazione all'esercizio dell'attività di avvocato, lo stesso
è di per sé impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo. Anche
l'Ordine ricorrente condivide, primariamente, questa conclusione. Tuttavia,
esso sostiene che tale misura costituisce un provvedimento amministrativo
proprio al diritto cantonale, differente dalla sospensione cautelare in
ambito disciplinare prevista dalla normativa federale e non escluso dalla
stessa. In quest'ottica, sarebbe piuttosto data la via del ricorso di diritto
pubblico. Comunque sia, nel caso specifico la questione circa il mezzo di
impugnazione, così come, più in generale, il problema della compatibilità del
regime cantonale con i disposti di diritto federale, possono invero rimanere
indecisi. In effetti, in entrambe le ipotesi i gravami risultano, per i
motivi esposti qui appresso, inammissibili.

3.
3.1 In riferimento al ricorso di diritto amministrativo, l'art. 106 cpv. 1 OG
prescrive che lo stesso deve essere depositato presso il Tribunale federale
entro trenta giorni o, se si tratta di un ricorso contro una decisione
incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. Per
prassi costante, sono incidentali le decisioni che non pongono fine alla
lite, fatta salva un'eventuale impugnativa dinanzi ad autorità superiori di
giudizio, ma che rappresentano unicamente una tappa verso l'emanazione di un
giudizio finale; le stesse possono avere per oggetto una questione formale
oppure un aspetto materiale, giudicati anteriormente alla decisione finale
(DTF 129 III 107 consid. 1.2.1; 129 I 313 consid. 3.2; 128 I 215 consid. 2).

3.2  In concreto, la Camera per l'avvocatura e il notariato non si è
determinata in via definitiva sulla sospensione del resistente dall'esercizio
dell'avvocatura in ragione del procedimento penale promosso nei suoi
confronti. Ha per contro unicamente statuito di non adottare misure
provvisionali, riservando peraltro, in proposito, la decisione della
Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati ticinese. Il giudizio
sulla sospensione dall'attività forense a titolo cautelare è chiaramente una
decisione incidentale (sentenza 2A.418/2002 del 4 dicembre 2002, consid. 1.3;
sentenza 2A.121/2003 del 9 aprile 2003, consid. 3.2). A tale giudizio va
evidentemente assimilata, sotto l'aspetto qui considerato, la decisione
avversata. Di conseguenza, nella misura in cui la stessa è impugnabile con
ricorso di diritto amministrativo, il gravame doveva venir interposto entro
dieci giorni dalla sua notificazione, avvenuta il 15 maggio 2003. Il ricorso
è stato tuttavia presentato soltanto il 12 giugno seguente. Ne consegue
perciò che, da questo profilo, esso risulta irricevibile, siccome tardivo.
Tratta questa conclusione, non occorre quindi esaminare l'adempimento degli
ulteriori presupposti processuali, segnatamente la questione di sapere se
l'Ordine degli avvocati del Canton Ticino sia legittimato a proporre
l'impugnativa, in particolare in forza dei combinati disposti degli art. 103
lett. c OG e 6 cpv. 4 LLCA.

4.
4.1 Per quanto concerne il ricorso di diritto pubblico, il termine per
presentare il gravame è di trenta giorni anche a riguardo di decisioni
pregiudiziali o incidentali (art. 89 cpv. 1 OG). Di conseguenza, sotto questo
aspetto l'impugnativa è ricevibile.

4.2  Il diritto di interporre un ricorso di diritto pubblico spetta ai
privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da
decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere
obbligatorio generale (art. 88 OG). La legittimazione ricorsuale difetta per
contro, di principio, allo Stato, nella sua qualità di detentore del pubblico
imperio, così come alle corporazioni e agli istituti di diritto pubblico che
perseguono scopi di interesse generale e adempiono compiti pubblici. In
effetti, gli enti pubblici non sono titolari dei diritti costituzionali, che
sono invece riconosciuti proprio per tutelare i privati contro di essi.
Un'eccezione si realizza tuttavia quando l'ente pubblico non agisce in quanto
titolare di pubblico imperio, ma alla stregua di un privato ed è toccato da
un provvedimento in maniera analoga a quella di un qualsiasi cittadino, ad
esempio come proprietario di beni soggetti ad imposte o tasse (DTF 129 I 313
consid. 4.1; 125 I 173 consid. 1b; 123 III 454 consid. 2).

4.3  Secondo il diritto ticinese, l'Ordine cantonale degli avvocati è una
corporazione di diritto pubblico formata dagli avvocati iscritti al registro
cantonale e che hanno domicilio o studio nel Cantone (art. 19 LAvv). Quale
entità a carattere pubblico, esso non risulta quindi titolare, di principio,
di diritti costituzionali. Tuttavia, nel caso concreto, esso ricorre
piuttosto nella sua qualità di associazione professionale incaricata di
tutelare gli interessi privati dei suoi membri, compito espressamente
assegnatogli dalla legge (art. 20 cpv. 1 LAvv; sentenza 2P.217/1993 del 7
giugno 1995, consid. 1b/bb, concernente l'Associazione friborghese dei
notai). Oltre al caso, pacifico, in cui essa è direttamente colpita dalla
decisione contestata, un'associazione dispone della necessaria legittimazione
se la potestà ricorsuale a tutela dei diritti invocati compete ai singoli
membri, se la maggioranza o molti di essi sono toccati dall'atto impugnato e
se gli statuti le affidano la difesa degli interessi comuni (DTF 129 I 113
consid. 1.6; 125 I 369 consid. 1a; 123 I 221 consid. 2; sentenza 1P.28/2000
del 15 giugno 2000, consid. 1b, concernente l'Ordine degli avvocati del
Canton Neuchâtel). Occorre quindi, in particolare, che i membri
dell'associazione siano lesi dal provvedimento avversato nei loro interessi
personali e giuridicamente protetti, ai sensi dell'art. 88 OG. Per converso,
il ricorso di diritto pubblico non può essere impiegato per difendere meri
interessi pubblici o di fatto (DTF 129 II 297 consid. 2.1; 126 I 43 consid.
1a; 125 II 440 consid. 1c).

4.4  La sorveglianza disciplinare è destinata a tutelare, per sua stessa
natura, l'interesse pubblico, nel caso specifico all'esercizio irreprensibile
dell'avvocatura, e non interessi meramente privati. La procedura ha per scopo
di sanzionare gli avvocati che contravvengono ai propri obblighi deontologici
o professionali e non di sopprimere eventuali pregiudizi subiti da terzi, in
particolare altri professionisti del settore, in relazione al comportamento
criticato. Ne deriva che, secondo consolidata giurisprudenza, né terze
persone in genere, ma neppure eventuali denuncianti sono lesi nei loro
interessi giuridicamente protetti dall'abbandono del procedimento o dalla
rinuncia dell'autorità preposta a dar seguito alla segnalazione. Costoro non
sono pertanto legittimati, giusta l'art. 88 OG, a ricorrere contro tali
decisioni (DTF 129 II 297 consid. 2.1; 123 II 402 consid. 1b/bb; 119 Ib 241
consid. 1c; 109 Ia 90, 252 consid. 3; sentenza 2P.308/2000 del 5 marzo 2001,
in: RDAT II-2001 n. 52, consid. 2c; Messaggio del Consiglio di Stato no. 5215
del 5 marzo 2002 concernente la legge sull'avvocatura e relativo Rapporto del
4 settembre 2002, ad art. 34-42). Dal momento che i suoi membri non
potrebbero aggravarsi contro la contestata decisione della Camera per
l'avvocatura e il notariato, nemmeno l'Ordine ricorrente, peraltro non
toccato direttamente alla stregua di un privato, dispone della potestà
ricorsuale in ambito disciplinare. Anche volendo ammettere che, in concreto,
il procedimento esuli dal contesto disciplinare, concernendo invece una
misura amministrativa indipendente di diritto cantonale, la stessa è comunque
rivolta a tutelare interessi generali e non la specifica posizione degli
altri avvocati esercitanti nel Cantone Ticino. Perlomeno dal profilo del
riconoscimento della potestà ricorsuale, i due tipi di provvedimenti
risultano quindi certamente analoghi. In definitiva, anche il ricorso di
diritto pubblico si rivela pertanto in ogni caso irricevibile.

5.
5.1 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, entrambi i gravami
devono essere dichiarati inammissibili.

5.2  Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 153 cpv. 1, 153a e 156
cpv. 1 OG). All'avv. X.________, che si è fatto assistere da un legale, va
riconosciuta un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Le cause 2A.284/2003 e 2P.163/2003 sono congiunte.

2.
I ricorsi sono inammissibili.

3.
La tassa di giustizia unica di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente,
il quale rifonderà all'avv. X.________ un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo
di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla Camera per l'avvocatura e il
notariato del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché al Dipartimento
federale di giustizia e polizia.

Losanna, 30 gennaio 2004

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: