Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.136/2003
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2003
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2003


2P.136/2003 /viz

Sentenza del 9 ottobre 2003
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Müller, Merkli,
cancelliere Bianchi.

A. ________,
ricorrente,

contro

Comune di Stampa, 7605 Stampa, patrocinato
dall'avv. Fabrizio Visinoni, Studio legale Lüthi &
Lazzarini, Via Retica 26, 7503 Samedan,
3a Camera del Tribunale amministrativo del
Cantone dei Grigioni, Villa Brunnengarten,
Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira.

art. 9 e 29 Cost. (tassa di allacciamento),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del
18 marzo 2003 della 3a Camera del Tribunale amministrativo del Cantone dei
Grigioni.

Fatti:

A.
A. ________ è proprietario di un'unità di proprietà per piani in una casa
plurifamiliare sita sulla particella n. xxx del Comune di Stampa, in località
Maloggia. Per il raccordo dell'edificio alla rete di distribuzione dell'acqua
potabile, nel 1992 è stata prelevata una tassa di allacciamento, calcolata
proporzionalmente al volume dello stabile, di fr. 2.--/m³.

Nel corso del 2002, l'Assemblea comunale di Stampa ha stanziato un credito di
fr. 3'800'000.-- per la realizzazione di un impianto di captazione dell'acqua
dal lago di Maloggia, al fine di risolvere i problemi di approvvigionamento
idrico nell'omonima frazione. Per il finanziamento dell'opera, ha deciso, tra
l'altro, di prelevare in due rate una tassa supplementare di allacciamento,
basata nuovamente sul volume dei manufatti. A tale riguardo, gli immobili
sono stati suddivisi in tre classi d'imposizione e l'ammontare della tassa
differenziato tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione.
Per lo stabile summenzionato, ne è risultata una tassa di fr. 1.50/m³ per
ciascuna rata.

B.
Il 5 settembre 2002, il Comune di Stampa ha notificato a A.________ la prima
rata della tassa di allacciamento supplementare, pari a fr. 967.50. Il 19
novembre 2002 il Consiglio comunale di Stampa ha respinto l'opposizione
interposta dallo stesso e confermato l'imposizione.

C.
Adita dal medesimo, la 3a Camera del Tribunale amministrativo del Cantone dei
Grigioni, con sentenza del 18 marzo 2003 comunicata il 6 maggio seguente, ne
ha rigettato l'impugnativa, nella misura in cui l'ha dichiarata ammissibile.
Respinta preliminarmente la richiesta di redigere la sentenza in lingua
tedesca, la Corte cantonale ha ritenuto, in sostanza, che l'insorgente non
avesse alcun interesse a pretendere la notifica della tassa
all'amministrazione della proprietà per piani, piuttosto che ai singoli
condomini. Ha inoltre giudicato ammissibile il prelievo di una tassa di
allacciamento supplementare, dal momento che la stessa risultava connessa ad
un miglioramento dell'impianto.

D.
Il 24 maggio 2003 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un
ricorso di diritto pubblico, con cui domanda, dal profilo procedurale, che
gli allegati di causa siano redatti in lingua tedesca e, nel merito,
l'annullamento della sentenza cantonale. Censura la violazione degli art. 9 e
29 Cost.

Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni
e il Comune di Stampa hanno chiesto che, per quanto ammissibile, il gravame
sia respinto.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame
sull'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 129 II 225
consid. 1; 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata).

1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 89 cpv. 1 OG) contro una
decisione cantonale di ultima istanza è, di massima, ammissibile dal profilo
degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 e 87 OG. La legittimazione del ricorrente,
colpito in maniera diretta nei suoi interessi giuridicamente protetti, è
pacifica (art. 88 OG).

2.
Giusta l'art. 30 cpv. 1 OG, gli atti scritti destinati al Tribunale federale
devono essere redatti in una delle quattro lingue nazionali (cfr. art. 4
Cost.). L'insorgente non può pertanto pretendere che le risposte di causa,
allestite in italiano dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e
dal Comune di Stampa, siano tradotte o ripresentate in lingua tedesca (DTF
124 III 205 consid. 2; in relazione alle medesime parti processuali: sentenza
1P.82/1999 dell'8 luglio 1999, consid. 1b). Su questo punto, la richiesta
formulata dal ricorrente va pertanto disattesa. Non vi è inoltre motivo di
derogare al principio enunciato all'art. 37 cpv. 3 OG, secondo cui le
sentenze del Tribunale federale sono di regola redatte nella lingua ufficiale
in cui è stata prolata la decisione impugnata, quindi, in concreto, in
italiano. Del resto, nemmeno il ricorrente chiede invero che il giudizio sia
reso in tedesco.

3.
In virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere
l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati,
specificando in cosa consista la violazione. Nell'ambito di un ricorso di
diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma
statuisce unicamente sulle censure sollevate dal ricorrente e solo se le
stesse sono sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere
un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e
perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il
ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 129 I 185 consid. 1.6; 128
III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c). È anche alla luce di questi
principi che dev'essere esaminata la ricevibilità della presente impugnativa.

4.
4.1 Nel proprio gravame, dopo aver citato gli art. 9 e 29 Cost., il ricorrente
adduce che la tassa di allacciamento supplementare avrebbe dovuto venir
intimata all'amministrazione della proprietà per piani, anziché ai singoli
condomini, in virtù dell'art. 25 cpv. 4 del Regolamento per
l'approvvigionamento idrico del Comune di Stampa, del 30 gennaio 2001 (di
seguito: Regolamento comunale). A suo parere, suddividendo la tassa tra gli
interessati, l'autorità comunale si sarebbe immischiata illecitamente nei
rapporti interni della comunione dei comproprietari. Sarebbe in effetti stato
compito dell'amministrazione pronunciarsi sulla legittimità della tassa
d'allacciamento supplementare e, se del caso, decidere chi dovesse pagarla e
stabilire la relativa chiave di ripartizione.

4.2 Nella sentenza contestata, la Corte cantonale ha riconosciuto che la
citata norma di diritto comunale è stata formalmente disattesa. Ha tuttavia
soggiunto che la stessa sarebbe stata concepita esclusivamente per evitare
all'autorità un dispendio amministrativo eccessivo, obbligandola ad accertare
le generalità dei differenti comproprietari. Dal momento che tale disposto
non avrebbe per scopo la tutela dei condomini, il ricorrente non potrebbe
quindi vantare alcun interesse a pretenderne l'applicazione. La censura
sollevata al riguardo non meriterebbe perciò protezione. Del resto, la prassi
contestata sarebbe stata introdotta proprio su richiesta dei comproprietari.
Il Comune avrebbe comunque semplicemente ripartito la tassa globale in base
al volume delle singole unità di proprietà per piani; la somma degli oneri
imposti separatamente a ciascun comproprietario corrisponderebbe quindi
all'importo che avrebbe comunque pagato, nel complesso, l'amministrazione del
condominio.

4.3 L'art. 9 Cost. garantisce al cittadino un trattamento non arbitrario e
conforme al principio della buona fede da parte delle autorità. Secondo
prassi costante, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico fondato sul
divieto dell'arbitrio, non è sufficiente fare genericamente riferimento alla
suddetta norma e criticare la decisione impugnata come se il Tribunale
federale fosse un'istanza d'appello a cui compete di rivedere liberamente il
fatto e il diritto e di ricercare la corretta applicazione ed interpretazione
delle normative cantonali o comunali. È per contro necessario illustrare con
un'argomentazione esaustiva e puntuale perché l'autorità cantonale sarebbe
incorsa nell'arbitrio, avrebbe cioè emanato una decisione manifestamente
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva,
gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico o in
contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e equità (DTF 125 I
492 consid. 1b; 117 Ia 10 consid. 4b; sulla nozione di arbitrio: DTF 129 I 8
consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5; 127 I 54 consid. 2b). In virtù di tali
principi, nel caso di specie non basta invocare semplicemente la violazione
dell'art. 25 cpv. 4 del Regolamento comunale. Al ricorrente incombe per
contro di spiegare dettagliatamente perché sarebbe addirittura manifestamente
insostenibile, e quindi arbitrario, ritenere il richiamo al suddetto disposto
privo di interesse per sé stesso e, pertanto, non meritevole di protezione.

A non averne dubbio, nella sua impugnativa l'insorgente non si confronta in
modo sufficientemente circostanziato con le argomentazioni addotte dalla
Corte cantonale. Egli solleva in effetti censure di natura appellatoria, con
cui espone succintamente il proprio punto di vista, senza però indicare in
maniera compiuta e precisa in quale misura il giudizio impugnato sarebbe
arbitrario. In particolare, nella misura in cui si prevalgono della
violazione dell'art. 25 cpv. 4 del Regolamento comunale, le allegazioni
ricorsuali addirittura non divergono neppure dalle deduzioni dei giudici
cantonali. Inoltre, ravvisando genericamente un'indebita intromissione delle
autorità comunali nei rapporti interni tra i comproprietari, il ricorrente
non chiarisce perché, a suo avviso, sarebbe manifestamente infondato
considerare priva di interesse pratico l'applicazione rigorosa della suddetta
norma. Parimenti, nemmeno sostenendo che incombeva prioritariamente
all'amministrazione della proprietà per piani esprimersi sul controverso
tributo, egli adduce precise ragioni, in virtù delle quali le conclusioni
della Corte cantonale risulterebbero del tutto insostenibili. Di conseguenza,
in relazione alla censura di violazione del divieto d'arbitrio, l'allegato
ricorsuale non adempie i presupposti di cui all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG.

4.4 Il ricorrente si richiama, in secondo luogo, all'art. 29 Cost., che
contempla garanzie procedurali generali, quali il diritto alla parità e
all'equità di trattamento, il diritto ad ottenere un giudizio entro un
termine ragionevole, il diritto di essere sentito e il diritto all'assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio. Il ricorrente si limita a menzionare
questo disposto, senza sostanziare in alcun modo per quale motivo la
decisione impugnata sarebbe lesiva delle citate garanzie costituzionali.
Anche su questo punto, l'impugnativa disattende dunque manifestamente i
requisiti di forma posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG.

5.
5.1 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto
essere dichiarato inammissibile. La causa, sufficientemente chiara, può
essere decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG.

5.2 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 153 cpv. 1, 153a e 156
cpv. 1 OG). Al Comune di Stampa, di piccola entità, privo di un servizio
giuridico proprio e che si è fatto assistere da un avvocato, va riconosciuta
un'indennità per ripetibili, commisurata in funzione del limitato dispendio
occasionato dall'impugnativa (art. 159 cpv. 1 e 2 OG; DTF 125 I 182 consid. 7
e riferimenti).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente, il
quale rifonderà al Comune di Stampa un'indennità di fr. 500.-- a titolo di
ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore del Comune di Stampa e alla 3a
Camera del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

Losanna, 9 ottobre 2003

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: