Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2P.102/2003
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2P.102/2003
2A.180/2003 /bom

Sentenza del 16 maggio 2003
II Corte di diritto pubblico

Giudici federali Wurzburger, presidente,
Müller e Yersin,
cancelliere Cassina.

A. ________,
ricorrente,
rappresentato dalla Lambertini, Ernst & Partners S.A.,
via S. Balestra 18, casella Postale 2903, 6901 Lugano,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

imposta federale diretta e imposta cantonale 1993/1994,

ricorso di diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico contro la
decisione del 20 marzo 2003 della Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
L'8 febbraio 1999 è stata intimata ad A.________ la tassazione per l'imposta
federale diretta e l'imposta cantonale 1993/1994. Il 17 maggio 1999
l'autorità fiscale ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato dal
contribuente contro tale decisione ed ha quindi modificato la tassazione
litigiosa sulla scorta di quanto convenuto con il patrocinatore di
quest'ultimo in sede d'audizione. A.________ ha quindi impugnato la decisione
su reclamo davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, la quale, con sentenza del 5 luglio 1999, ha respinto il
gravame. Tale giudizio è in seguito cresciuto in giudicato incontestato.

Il 19 dicembre 2002 A.________ si è rivolto alla Camera di diritto tributario
ticinese per chiedere la revisione della tassazione federale e cantonale
1993/1994, sostenendo che la stessa era stata determinata senza tener conto
della sentenza emanata il 29 agosto 1984 dal Pretore della Giurisdizione di
Lugano-Campagna relativa alla separazione per tempo indeterminato dei
coniugi. Con giudizio del 20 marzo 2003 la Corte cantonale ha ritenuto che,
in quanto ammissibile, l'istanza fosse da respingere.

B.
Il 24 aprile 2003 A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un
ricorso di diritto amministrativo e un ricorso di diritto pubblico. Sia con
il primo gravame, concernente la mancata revisione dell'imposta federale
diretta, che con il secondo, relativo alla tassazione cantonale, chiede che
la suddetta decisione della Camera di diritto tributario sia annullata e che
la tassazione federale e cantonale 1993/1994 venga di conseguenza riformata.
Nessuna presa di posizione in merito al gravame è stata chiesta.

Diritto:

1.
I due ricorsi concernono la medesima fattispecie: essi vanno quindi congiunti
per l'istruttoria e il giudizio.

I.  SUL RICORSO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

2.
Il ricorso di diritto amministrativo, presentato in tempo utile da una
persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG) contro una decisione in
materia di revisione dell'imposta federale diretta che emana dall'autorità
cantonale di ultima istanza è, in linea di principio, ammissibile (art. 146 e
149 cpv. 3 della legge federale sull'imposta federale diretta, del 14
dicembre 1990 [LIFD; RS 642.11]).

3.
Le condizioni per procedere alla revisione a favore del contribuente di una
decisione di tassazione cresciuta in giudicato sono disciplinate in modo
esaustivo dall'art. 147 LIFD, applicabile alla fattispecie in esame. I motivi
di revisione previsti da questa norma (art. 147 cpv. 1 LIFD) erano d'altronde
già stati riconosciuti come validi dalla prassi sotto il regime del
precedente ordinamento fiscale federale, in analogia a quanto disposto dagli
art. 136 e 137 OG (cfr. per tutti DTF 111 Ib 209 consid. 1 con riferimenti).

Come giustamente rilevato nella sentenza impugnata, alla quale può essere
fatto rinvio (art. 36 cpv. 3 OG), nel caso di specie non sussistono le
condizioni per poter chiedere la revisione della tassazione federale
1993/1994. Il ricorrente ha fondato la propria domanda sulla citata sentenza
pretorile del 29 agosto 1984: sennonché allorquando gli è stata notificata la
tassazione federale 1993/1994 egli era già a conoscenza di detto giudizio
civile, per cui, se riteneva che il medesimo potesse essere utile alla
definizione dei suoi obblighi tributari, egli doveva produrlo all'autorità
fiscale. In simili circostanze, non si può ammettere l'esistenza di un fatto
nuovo di rilievo, ai sensi dell'art. 147 cpv. 1 lett. a LIFD.

L'insorgente sostiene che in verità detta sentenza era stata versata agli
atti, ma che il fisco non ne ha tenuto conto. L'argomento, a prima vista in
contraddizione con quanto affermato dinanzi ai giudici cantonali, è
irrilevante poiché, se così fosse, al contribuente spettava il dovere di
censurare questa omissione già nell'ambito della procedura ordinaria, invece
di attendere la crescita in giudicato della tassazione in questione (art. 147
cpv. 2 LIFD).

In ogni caso, quand'anche si volesse ammettere per pura ipotesi che la
suddetta decisione pretorile costituisca un motivo di revisione, la domanda
presentata dall'insorgente era manifestamente tardiva, in quanto inoltrata
ben oltre il termine di 90 giorni sancito dall'art. 148 LIFD.
Ne discende che il ricorso di diritto amministrativo, completamente
infondato, va respinto.

II. SUL RICORSO DI DIRITTO PUBBLICO

4.
Nella misura in cui concerne la mancata revisione della tassazione cantonale
1993/1994, il ricorso di diritto pubblico, interposto tempestivamente da una
persona legittimata ad agire (art. 88 OG) contro una decisione resa da
un'autorità di ultima istanza cantonale è, di principio, ammissibile in virtù
degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 87 e 89 cpv. 1 OG.

5.
Il ricorrente critica il giudizio querelato, per quanto lo stesso riguarda
l'applicazione del diritto tributario ticinese, facendo in sostanza valere le
medesime argomentazioni già esposte in precedenza nell'ambito della
trattazione del ricorso di diritto amministrativo (cfr. consid. 3).
Attraverso i suoi argomenti egli non indica però affatto per quali motivi e
in che misura la decisione impugnata sarebbe lesiva dei suoi diritti
costituzionali. Per questo motivo il gravame non adempie i requisiti di
motivazione sanciti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e quindi è inammissibile
(cfr. DTF 125 I 71 consid. 1c con rinvii). A prescindere da ciò,
l'impugnativa andrebbe in ogni caso respinta poiché infondata. È infatti
incontestato che l'ordinamento fiscale ticinese prevede in materia di
revisione le medesime regole stabilite dal diritto federale: sia l'art. 196
della vecchia legge tributaria ticinese, del 28 settembre 1976 (vLT), che
l'attuale art. 232 della legge tributaria cantonale, del 21 giugno 1994 (LT),
riprendono praticamente alla lettera la formulazione dell'art. 147 LIFD.
Orbene, se il Tribunale federale deve ammettere la correttezza del giudizio
impugnato quando - giudicando in materia d'imposta federale diretta - fruisce
di libero potere d'esame, a maggior ragione non può negare tale carattere
quando - statuendo sull'imposta cantonale - il suo potere cognitivo è
limitato all'arbitrio. Nella misura in cui è ricevibile, anche il ricorso di
diritto pubblico va dunque respinto.
III. SULLE SPESE

6.
Manifestamente infondati, i ricorsi possono essere decisi secondo la
procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Il ricorrente è risultato
soccombente sia nel ricorso di diritto amministrativo che in quello di
diritto pubblico: la tassa di giustizia complessiva va pertanto posta a suo
carico (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad
autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Le cause 2A.180/2003 e 2P.102/2003 sono congiunte.

2.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

3.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.

4.
La tassa di giustizia complessiva di fr. 2'000.-- è posta a carico del
ricorrente.

5.
Comunicazione alla rappresentante del ricorrente, alla Divisione delle
contribuzioni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione giuridica dell'imposta federale diretta.

Losanna, 16 maggio 2003

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: