Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen P 70/2002
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2002
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2002


P 70/02

Sentenza del 30 marzo 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Frésard; Grisanti, cancelliere

L.________, ricorrente, rappresentata dal Servizio di consulenza giuridica
per persone andicappate, Via Berta 28, 6512 Giubiasco,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 12 agosto 2002)

Fatti:

A.
Mediante due distinte decisioni del 12 aprile 2001, la Cassa di compensazione
del Cantone Ticino ha da un lato denegato a L.________, nata nel 1937,
beneficiaria di una rendita di vecchiaia, l'assegnazione di una prestazione
complementare all'AVS (PC) per l'anno 2000, mentre dall'altro le ha
riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2001, simile prestazione limitatamente
al pagamento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria.
L'amministrazione ha in particolare tenuto conto ai fini del proprio calcolo
della circostanza che l'istante aveva in precedenza rinunciato, tramite
donazioni ai figli, alla sua sostanza immobiliare.

B.
L.________, patrocinata da P.________, si è aggravata al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, esperiti i propri accertamenti,
per pronuncia del 12 agosto 2002 ha parzialmente accolto il gravame nel senso
che, ravvisando per entrambi i periodi in questione un'eccedenza delle spese
riconosciute rispetto ai redditi per un importo comunque inferiore a quello
del sussidio cantonale dell'assicurazione malattia, ha annullato il
provvedimento amministrativo nella misura in cui si riferiva all'anno 2000 e
ha rinviato gli atti all'amministrazione per nuova decisione, assegnando nel
contempo all'interessata fr. 400.- a titolo di ripetibili.

C.
L.________, assistita dal Servizio di consulenza giuridica per persone con
andicap, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale, in modifica del giudizio cantonale, chiede che
il reddito ipotetico della sostanza alienata considerato ai fini del calcolo
della PC venga determinato sulla base della sostanza netta e non lorda come
invece hanno ritenuto i primi giudici. Postula quindi che al valore così
ottenuto venga applicato un tasso d'interesse dell'1.4% per l'anno 2000 e
dell'1.5% per l'anno 2001. Il tutto con protesta di spese e ripetibili.

La Cassa cantonale di compensazione, aderendo per il resto alle
considerazioni del giudizio impugnato, propone l'accoglimento della domanda
ricorsuale e rileva che il nuovo diritto mensile alla PC ammonterebbe a fr.
612.- dal 1° gennaio 2000 e a fr. 621.- a partire dal 1° gennaio 2001.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha per contro
rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Oggetto del gravame è la determinazione, operata dalla Corte cantonale per il
calcolo della PC rivendicata da L.________, del reddito ipotetico proveniente
dalla sostanza immobiliare ceduta dalla ricorrente.

2.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
prestazioni complementari all'AVS/AI. Nel caso in esame si applicano tuttavia
le disposizione in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di
vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 127 V 467 consid. 1,
126 V 166 consid. 4b) e il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini
dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa
contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b).

3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici
hanno già diffusamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti per il
riconoscimento delle PC (art. 2 in relazione con l'art. 2a lett. a LPC), le
condizioni che reggono il calcolo e l'importo della prestazione (art. 3a cpv.
1 LPC), le spese riconosciute (art. 3b LPC) e i redditi determinanti (art. 3c
LPC), tra i quali sono in particolare da annoverare parte della sostanza
netta (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) come pure le entrate e le parti di
sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato (art. 3c cpv. 1 lett. g LPC; cfr.
DTF 123 V 37 seg. consid. 2a con riferimenti, nel cui ambito il Tribunale
federale delle assicurazioni ha avuto modo di precisare che la sostanza cui
l'assicurato ha rinunciato è reputata produttiva di un reddito, il quale deve
pure essere computato nel calcolo del reddito determinante). Il giudizio
cantonale ha quindi pure correttamente esposto le disposizioni concernenti la
valutazione e la rinuncia alla sostanza (art. 17 e 17a OPC-AVS/AI).

4.
4.1 In base alla documentazione versata agli atti, la Corte cantonale ha
potuto accertare l'esistenza di una prima donazione, avvenuta in data 21
agosto 1991, della particella n. ... del Registro fondiario definitivo (RFD)
di M.________ (già part. n. ... del Registro fondiario provvisorio [RFP]) -
il cui valore venale al momento della donazione è stato fissato in fr.
74'000.- - da parte della ricorrente e dell'ora defunto marito, G.________,
comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno, in favore della figlia
J.________.

4.2 Un secondo fondo (attuale part. n. ... RFD, già part. ... RFP di
M.________), appartenente anch'esso in ragione di metà ciascuno ai coniugi
L.________ e G.________, al quale è subentrata, in seguito al decesso dello
stesso nel 1995, la comunione ereditaria composta dalla moglie nonché dai
figli D.________, J.________, C.________ e A.________, è quindi stato, in una
fase successiva, trasferito in comproprietà agli ultimi due nominati figli.

Stando agli accertamenti compiuti dai giudici di prime cure, dopo essersi
divisi in data 27/28 gennaio 1999 la quota di partecipazione successoria
della madre (pari a ½ x ½, conformemente a quanto stabilito dall'art. 462
cifra 1 CC) su tale fondo, A.________ e C.________ hanno ricevuto in
donazione, in pari data, dalla ricorrente l'altra metà - spettantele iure
proprio -, acquistando così in ragione di un mezzo ciascuno la comproprietà
sull'attuale part. ... RFD di M.________. Non essendo stato costituito su
tale mappale alcun diritto di usufrutto in favore dell'insorgente, a ragione
il Tribunale cantonale ha ravvisato, in assenza di un obbligo legale o di una
controprestazione adeguata, una sua rinuncia alla sostanza immobiliare. Il
valore venale della part. n. ... RFD, al momento determinante della rinuncia
(gennaio 1999), è stato stabilito in via peritale (e riconosciuto in sede
cantonale dall'assicurata) in fr. 840'000.-. La quota di comproprietà di
L.________ sul fondo prima della disposizione di rinuncia essendo pari a ¾
(più precisamente: ½ iure proprio e ¼ quale spettanza successoria), i giudici
cantonali le hanno computato a titolo di sostanza lorda alienata ¾ del valore
pieno, ossia fr. 630'000.-.
4.3 Tenuto conto dell'integrale ammortamento legale, intervenuto in
conformità all'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI, della parte di sostanza cui
l'interessata aveva rinunciato con la donazione della quota di comproprietà
sul fondo n. ... RFD di M.________, ed accertata l'esistenza di un onere
ipotecario complessivo di fr. 809'000.- gravante la part. n. .... RFD (a
carico dell'interessata nella misura di ¾, ossia di fr. 606'750.-), cui
venivano ugualmente ad aggiungersi l'ammortamento di cui all'art. 17a cpv. 1
OPC-AVS/AI nonché la deduzione di fr. 25'000.- giusta l'art. 3c cpv. 1 lett.
c LPC, la pronuncia impugnata ha rilevato l'assenza di sostanza netta
computabile per gli anni 2000 e 2001. Per contro, essa ha considerato un
reddito ipotetico della sostanza alienata, calcolato sul valore lordo di
quest'ultima, che è stato computato per l'anno 2000 nella misura di fr.
9'450.- (fr. 630'000.- x un tasso d'interesse dell'1.5%) e per il 2001 in
misura di fr. 8'680.- ([fr. 630'000.- ./. ammortamento di fr. 10'000.-] x un
tasso d'interesse dell'1.4%; cfr. art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI).

4.4 Sommati gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale (fr.
16'460.- per il 2000, fr. 16'880.- per il 2001), della pigione (fr. 8'232.-
oltre a fr. 840.- a titolo di forfait per le spese di riscaldamento [art. 16b
cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI]), e del contributo
per l'assicurazione malattia obbligatoria (fr. fr. 2'976.- per il 2000, fr.
3'096.- per l'anno 2001), dai quali, oltre al già menzionato reddito
ipotetico della sostanza alienata, è stato dedotto a titolo di reddito
determinante anche l'importo della rendita AVS (fr. 17'868.- per il 2000, fr.
18'312.- per il 2001), i giudici cantonali hanno riscontrato un'eccedenza
delle spese riconosciute di fr. 1'190.- per l'anno 2000 e di fr. 2'056.- per
il 2001, comunque inferiore all'importo del sussidio cantonale
dell'assicurazione malattie sociale (cfr. a tal proposito Erwin Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 137). In tali condizioni, ammettendo
implicitamente anche per il 2000 il pagamento del (solo) premio
dell'assicurazione malattia obbligatoria, il Tribunale cantonale ha
parzialmente accolto il gravame, respingendo ogni ulteriore richiesta.

5.
Come giustamente fatto osservare dalla ricorrente e riconosciuto dalla Cassa
in sede di osservazioni al ricorso, il computo del rendimento ipotetico
proveniente dai beni patrimoniali ai quali l'interessata ha rinunciato è
avvenuto erroneamente sulla base del valore lordo della sostanza ceduta
anziché su quello netto.

5.1 Per giurisprudenza, il computo del rendimento della sostanza che
l'interessato avrebbe potuto realizzare se avesse investito il capitale
alienato si impone per evitare che altrimenti un assicurato ceda
gratuitamente, senza esservi obbligato per legge, un proprio bene, che
avrebbe potuto benissimo alienare al suo valore venale conseguendo un certo
reddito dal prodotto di tale vendita, per poi fare capo alle PC  (DTF 123 V
38 consid. 2a, 110 V 22 consid. 4; VSI 1994 pag. 162 consid. 4b).

5.2  Ora, per non sconfinare dal senso di tale disciplina, all'assicurata non
può computarsi un reddito su una sostanza di cui la stessa non avrebbe
comunque potuto disporre pienamente. La sostanza alienata - quella cui
l'interessata ha rinunciato - non ammontando al valore lordo della quota di
sua spettanza, si giustifica di conteggiarle, ai fini del calcolo del
rendimento ipotetico, solo il valore netto, dal quale va dedotto, per il
2001, l'ammortamento di fr. 10'000.- (cfr. art. 17a cpv. 1 e 2 OPC-AVS/AI;
cfr. a ad es. a tal proposito la sentenza del 26 gennaio 2000 in re M., P
24/98, consid. 4c). Ne discende una sostanza netta di fr. 23'250.- per l'anno
2000 e di fr. 13'250.- per il 2001. In questa misura, il ricorso di diritto
amministrativo va accolto.

6.
Resta da esaminare ora il tasso d'interesse da applicare alla sostanza così
determinata.

6.1 Il Tribunale cantonale ha considerato un tasso di riferimento dell'1.5%
per il calcolo della PC del 2000 e dell'1.4% per quello del 2001. Per contro,
la ricorrente, cui si associa la Cassa, ritiene applicabile un tasso
dell'1.4% per il conteggio PC relativo all'anno 2000 e un tasso dell'1.5% per
quello del 2001.

6.2 Secondo giurisprudenza, il reddito ipotetico sulle parti di sostanza cui
si è rinunciato si stabilisce di principio, in assenza di circostanze
particolari non ravvisabili nel caso di specie, sulla base del tasso
d'interesse medio sui risparmi in vigore nell'anno precedente quello per cui
la prestazione viene erogata (DTF 123 V 251 consid. 2b, 120 V 186 consid. 4e;
VSI 1994 pag. 163; cfr. pure Direttive dell'UFAS sulle prestazioni
complementari all'AVS e AI [DPC], cifra marg. 2091.1 nonché VSI 2002 pag.
23).

6.3 In tali condizioni, l'operato della Corte cantonale che, in applicazione
della suesposta giurisprudenza, ha ritenuto, per il calcolo della PC per gli
anni 2000 e 2001, i tassi validi per gli anni 1999 (1.5%) e 2000 (1.4%; cfr.
DPC ibidem), non è censurabile.

7.
In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso di diritto amministrativo
è parzialmente accolto e la causa rinviata all'amministrazione affinché,
sulla base dei parametri fissati nella presente sentenza, renda una nuova
decisione per entrambi i periodi in questione.

8.
Vertendo sull'assegnazione di prestazioni assicurative, la procedura è
gratuita (art. 134 OG). Parzialmente vincente in causa, L.________, assistita
da un servizio qualificato di consulenza giuridica per persone con andicap,
ha diritto a ripetibili che saranno poste a carico della Cassa soccombente
(art. 159 cpv. 1 OG; RCC 1987 pag. 286 consid. 6).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio
cantonale impugnato del 12 agosto 2002 è modificato nel senso che la Cassa
cantonale di compensazione abbia a computare per la determinazione delle
prestazioni complementari in lite (anni 2000 e 2001) un rendimento ipotetico
calcolato sul valore netto della sostanza alienata e proceda al nuovo calcolo
conformemente ai considerandi.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente la somma di fr.
1'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità
di parte per la procedura federale.

4.
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà di nuovo sulla
questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito
del processo in sede federale.

5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 marzo 2004

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: