Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 61/2002
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K 61/02

Sentenza del 23 marzo 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere

S.________, ricorrente,

contro

Helsana Assicurazioni SA, Servizio giuridico, Viale Portone 2, 6500
Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 3 maggio 2002)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
S.________, cittadino olandese nato nel 1939, dal 1960 domiciliato in
Svizzera, assicurato obbligatoriamente per le cure medico-sanitarie e
facoltativamente per la perdita di guadagno presso la Helsana Assicurazioni
SA (Helsana), nell'estate del 2001, su prescrizione del medico curante dott.
O.________, ha commissionato alla ditta B.________ SA la consegna di due
supporti plantari con rialzo laterale a sinistra,
ritirati i plantari in questione, S.________ ha trasmesso la relativa fattura
di fr. 348.60 alla Helsana, che però in data 19 ottobre 2001 ne ha rifiutato
il rimborso,
in data 29 ottobre 2001, dopo avere evidenziato la necessità, sottolineata
dal suo medico curante, di fare capo ai menzionati mezzi ausiliari alfine di
evitare l'inserimento di una protesi che altrimenti, visti l'esito di un
intervento chirurgico al menisco e la comparsa di un' "ulteriore
deformazione" nonché di una "carenza di cartilagine", si sarebbe imposto,
l'interessato ha chiesto l'assunzione dei costi per i due supporti plantari
all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI), il quale
tuttavia, per decisione dell'11 dicembre 2001, cresciuta incontestata in
giudicato, ha respinto la richiesta,
l'UAI ha in particolare fatto notare che, per l'ordinamento in materia,
l'assunzione delle spese a carico dell'assicurazione per l'invalidità sarebbe
entrata in linea di considerazione soltanto se i mezzi ausiliari in parola
fossero stati il complemento importante di provvedimenti sanitari assegnati
dall'AI, ciò che però non si avverava nel caso dell'istante,
in seguito al rifiuto espresso dall'UAI, S.________ si è nuovamente rivolto
alla Helsana,
mediante decisione del 21 gennaio 2002, sostanzialmente confermata in data 15
febbraio 2002 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato,
l'assicuratore malattia ha escluso, per carenza dei presupposti legali, un
suo obbligo contributivo fondato sull'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie,
contro il provvedimento amministrativo S.________ si è aggravato al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 3 maggio
2002, ne ha respinto il ricorso,
nella misura in cui l'atto tendeva (anche) al riconoscimento di prestazioni
delle assicurazioni complementari, il giudice cantonale ha pure respinto la
petizione,
S.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale ripropone le domande di prima sede,
ritenendo il giudizio impugnato viziato da eccessivo formalismo oltre che
emesso in violazione dell'obbligo di accertare d'ufficio i fatti rilevanti,
il ricorrente, che allega un ulteriore certificato 29 maggio 2002 del dott.
O.________, contesta l'operato della Corte cantonale e fa notare che i mezzi
ausiliari di cui chiede il rimborso sarebbero stati indispensabili per
evitare un (nuovo) intervento chirurgico e permettergli di continuare a
svolgere l'attività lavorativa,
l'Helsana postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali, divisione malattia e infortuni, dal 1° gennaio 2004
integrata nell'Ufficio federale della sanità pubblica, ha rinunciato a
determinarsi,
pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni
sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate
successivamente al momento determinante della decisione su opposizione in
lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimento),
la lite verte sull'assunzione, a carico dell'assicurazione malattie
obbligatoria, di un mezzo ausiliario prescritto e consegnato nel 2001 a un
cittadino olandese domiciliato in Svizzera,
l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone, in vigore dal 1° giugno 2002 (ALC; FF 1999 V 5978
segg.), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, non è applicabile ratione temporis alla
presente procedura (cfr. DTF 128 V 315),
nella misura in cui dovessero anche essere fatte valere prestazioni
risultanti dalla copertura complementare - ciò che non è chiaramente
desumibile dal contenuto dell'atto ricorsuale -, il ricorso di diritto
amministrativo non risulta ricevibile, il tema rientrando, in tale evenienza,
esclusivamente nella competenza del giudice civile (cfr. DTF 124 V 135
consid. 3, 123 V 328 consid. 3a),
nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha
già diffusamente esposto le norme legali e i principi disciplinanti la
materia, rammentando in particolare come l'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie assuma - nella misura in cui esse risultino efficaci,
appropriate ed economiche (art. 32 LAMal) - i costi delle prestazioni atte a
diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi e come queste
prestazioni comprendano, fra gli altri, i mezzi e gli apparecchi diagnostici
e terapeutici prescritti dal medico (art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal),
il giudice di prime cure ha quindi pertinentemente ricordato la competenza
del Dipartimento federale dell'interno (DFI) ad emanare disposizioni
sull'obbligo di assunzione delle prestazioni e sull'entità della
rimunerazione di mezzi e di apparecchi diagnostici e terapeutici (art. 52
cpv. 1 lett. a cifra 3 LAMal), precisando in particolare che i mezzi e gli
apparecchi diagnostici o terapeutici per i quali l'assicurazione deve
assumere una determinata rimunerazione sono definiti per gruppo e per campo
d'applicazione nell'allegato 2 dell'OPre (art. 20 OPre),
rinviando alla cifra 23.01.01.00.1 dell'Elenco dei mezzi e degli apparecchi
(EMAp), escludente in linea di principio un'assunzione a carico
dell'assicurazione malattie obbligatoria per i sostegni plantari, un rimborso
avvenendo in sostituzione dell'AI soltanto quando l'assicurato soddisfi le
condizioni mediche, ma non quelle assicurative stabilite dalle disposizioni
dell'AI in ordine al diritto di fruire delle sue prestazioni, l'istanza
precedente ha pure rilevato come, secondo l'ordinanza sulla consegna di mezzi
ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI), l'interessato
abbia diritto - in virtù dell'assicurazione per l'invalidità - a plantari
ortopedici soltanto allorché questi costituiscano un complemento importante
di un provvedimento d'integrazione (cifra 4.05*),
alla luce di queste chiare disposizioni, ritenuta l'assenza - accertata
dall'UAI - di qualsiasi provvedimento sanitario assegnato dall'AI,
giustamente il giudice di prime cure non poteva considerare soddisfatte le
condizioni mediche da cui fare dipendere un eventuale obbligo prestativo
dell'assicuratore malattia,
in via abbondanziale si osserva comunque che quand'anche - nella denegata
ipotesi - i requisiti medici fossero adempiuti, la richiesta ricorsuale
andrebbe ugualmente disattesa, facendo difetto, ai fini di un'eventuale
assunzione a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, anche il secondo presupposto di cui alla cifra
23.01.01.00.1 EMAp, vale a dire quello delle carenti condizioni assicurative
ai sensi dell'AI che giustificherebbe una presa a carico di tali mezzi
ausiliari da parte dell'Helsana in sostituzione dell'assicurazione per
l'invalidità,
essendo infatti S.________ domiciliato in Svizzera da oltre 40 anni ed avendo
egli - per quanto accertato dalla Corte cantonale - versato i premi AI da
oltre 10 anni, i limiti temporali di cui all'art. 6 cpv. 2 LAI - nella
versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002, stante
la quale i cittadini stranieri, fatte salve le deroganti disposizioni
convenzionali internazionali, hanno di principio diritto alle prestazioni
solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera, e
in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i contributi almeno
per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in Svizzera per
dieci anni - come pure quelli disposti dalla Convenzione di sicurezza sociale
del 27 maggio 1970 fra la Confederazione Svizzera ed il Regno dei Paesi Bassi
(art. 4 e 11 cpv. 1; RS 0.831.109.636.2) sarebbero senz'altro soddisfatti di
modo che, anche da questo profilo, un obbligo sostitutivo dell'assicuratore
malattia non entrerebbe in linea di conto,
la pronuncia cantonale dovendo, per quanto esposto, essere confermata,

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 23 marzo 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: