Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 71/2002
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H 71/02

Sentenza del 5 marzo 2003
IIIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer, Gianella, supplente; Schäuble,
cancelliere

S._________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano Camponovo, Via Pioda
5, 6901 Lugano,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 19 febbraio 2002)

Fatti:

A.
La A._________ SA è stata costituita il 12 dicembre 1994. S._________ ne è
stato amministratore unico, con firma individuale, dal 3 febbraio 1997. Per
decreto pretorile del 19 ottobre 1999 è stato pronunciato il fallimento della
società e il 10 agosto 2000 è stata ordinata la sospensione della
liquidazione fallimentare per mancanza di attivi.

Mediante decisione del 4 luglio 2001 la Cassa di compensazione del Cantone
Ticino, constatato di aver subito un danno in conseguenza del mancato
pagamento dei contributi paritetici da parte della fallita per gli anni
1997-1999, ne ha postulato il risarcimento da S._________ per fr. 32'015.20.

B.
Essendosi l'interessato opposto al versamento, la Cassa ha presentato contro
di lui una petizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con
la quale ne chiedeva la condanna al pagamento dell'importo preteso in sede
amministrativa.

Addebitando all'interessato grave negligenza nell'osservanza dei doveri di
amministratore unico della fallita, l'adita istanza, per giudizio 19 febbraio
2002, ha accolto la petizione e fatto obbligo a S._________ di risarcire alla
Cassa fr. 32'015.20.

C.
S._________, patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo, interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni postulando
l'annullamento del giudizio cantonale. Dei motivi invocati nell'impugnativa
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

La Cassa opponente e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno
rinunciato a determinarsi sul gravame.

Diritto:

1.
1.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad
esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

1.2 Oggetto della controversia è il risarcimento di danni per il mancato
pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che riguarda questi
ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui il loro esame
sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il
quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale
(DTF 124 V 146 consid. 1). Nella misura in cui concerne danni addebitabili al
mancato versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo
è quindi irricevibile.

2.
2.1 I giudici cantonali hanno condannato il ricorrente al risarcimento
dell'importo preteso dall'amministrazione in conseguenza al danno provocato
alla Cassa, rilevando in sostanza che l'interessato, contrariamente a quanto
da lui sostenuto, non avrebbe rinunciato al proprio salario, preso in
considerazione per il conteggio dei contributi, ma avrebbe accettato una
sospensione del pagamento in attesa di tempi migliori per la società,
considerato che quest'ultima, oltre a non aver interrotto la sua attività,
avrebbe pure contabilmente registrato i salari.

2.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, i primi giudici
hanno già correttamente ricordato come il datore di lavoro sia tenuto al
pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato
versamento dei medesimi per intenzionalità o per grave negligenza, possano
essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, gli organi
della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di
giurisprudenza applicabili in concreto.

3.
3.1 Per l'art. 51 LAVS i datori di lavoro devono prelevare i contributi del
dipendente su ogni salario ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS. Essi sono
inoltre tenuti a regolare periodicamente, con le casse di compensazione, alle
quali sono affiliati, il conto dei contributi riscossi sui salari, di quelli
dovuti da essi e delle rendite e degli assegni per grandi invalidi versati, e
a dare le indicazioni necessarie per la tenuta dei conti individuali dei
dipendenti (art. 51 cpv. 3 LAVS).

Inoltre per l'art. 24 cpv. 2 OAVS le casse di compensazione stabiliscono i
contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di
contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima
decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare
i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde
manifestamente al reddito presumibile. Per il cpv. 4 della medesima norma le
persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione
le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto,
presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze
sostanziali del reddito presumibile, atteso che giusta l'art. 25 cpv. 1 OAVS
le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di
contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i
contributi d'acconto pagati.

3.2 Gli argomenti addotti nel ricorso di diritto amministrativo, tendenti ad
evitare il risarcimento dei contributi arretrati giusta l'art. 52 LAVS per
gli anni 1997-1999 in quanto l'insorgente non avrebbe percepito l'intero
salario dichiarato, sono in evidente contrasto con la documentazione agli
atti. Infatti, dalle tavole processuali emerge che:
il 29 gennaio 1998 la D._________ SA aveva dichiarato alla Cassa che i salari
determinanti versati dalla società fallita nel 1997 ammontavano a fr.
159'500.-, poi modificati l'11 maggio 1998 in fr. 172'900.- perché dopo
accurato controllo contabile si era constatato che gli stipendi riguardanti
due dipendenti non erano completi;
a bilancio per il 31 dicembre 1997, firmato dal ricorrente, figuravano spese
per il personale pari a fr. 139'980.- per il 1996 e a fr. 172'900.- per il
1997, conformemente alle dichiarazioni salariali;
l'insorgente aveva sottoscritto le dichiarazioni di salario inviate alla
Cassa per il 1998 e 1999 (fino al 30 luglio), certificando un importo
determinante per l'AVS di fr. 152'900.-, rispettivamente di fr. 35'000.;
a bilancio per il 31 dicembre 1998, sempre sottoscritto dal ricorrente, i
costi per il personale ammontavano a fr. 152'900.- e la B._________ SA era
creditrice nei confronti della fallita di fr. 122'762.65;
in sede di interrogatorio del 27 ottobre 1999 presso l'Ufficio fallimenti,
l'interessato aveva dichiarato di essere il solo azionista della A._________
SA, che l'ultimo bilancio e rapporto di revisione della fallita risaliva al
31 dicembre 1997 e di avere quale debitrice la B._________ SA per fr.
57'177.50 a saldo dell'unica fattura contestata;
il 4 aprile 2000, compilando la dichiarazione fiscale della società, la
D._________ SA sull'elenco dei funzionari, impiegati, operai e loro
retribuzioni nell'anno 1998 aveva indicato stipendi per complessivi fr.
152'900.-.
3.3 Occorre poi rilevare che le decisioni di fissazione dei contributi
emanate dall'amministrazione in conformità dell'art. 25 cpv. 1 OAVS crescono
in forza di cosa giudicata se non sono tempestivamente impugnate. Questa
Corte, ancora di recente, ha avuto modo di ribadire che un cambiamento - per
raffronto ai dati numerici dichiarati o tacitamente ammessi - della base di
calcolo dei redditi dei dipendenti può essere richiesto solo fino al momento
in cui non sia cresciuta in giudicato la decisione amministrativa nella
procedura ordinaria di accertamento dei contributi (sentenza del 28 settembre
2001 in re G., H 115/01, consid. 4c).

In concreto non risulta che la A._________ SA abbia ricorso contro le
decisioni della Cassa sui singoli periodi di computo o ne abbia mai
contestato i conteggi, e nemmeno il ricorrente lo sostiene. È solo
opponendosi alla decisione di risarcimento danni del 4 luglio 2001, dopo che
la società era fallita il 19 ottobre 1999, che il già amministratore unico
S._________ assevera, tramite il proprio patrocinatore, di non aver mai
effettivamente percepito le somme poste a fondamento del calcolo dei
contributi paritetici, motivando la questione con il fatto che gli importi in
questione - mai versati a causa della difficile situazione nella quale
versava la società - sarebbero stati il frutto di una mera previsione e
rilevando che pure i conteggi riassuntivi finali si sarebbero limitati a
riprendere detta previsione, senza riferirsi ad importi effettivamente
incassati.

Orbene, contrariamente alla tesi difensiva esposta, tutto induce a ritenere
che i salari siano stati effettivamente versati, altrimenti sfuggirebbe a
qualsivoglia logica - a meno di voler supporre l'intento di maggiorare
artatamente i passivi societari per mere ragioni fiscali, ipotesi che, se
dimostrata, determinerebbe però l'intervento della giustizia penale - perché
mai la fallita abbia tanto diligentemente quanto spontaneamente dichiarato e
successivamente persino modificato in senso peggiorativo dal profilo
finanziario per la società il salario determinante per l'AVS per l'anno 1997,
aumentandolo da fr. 159'500.- a fr. 172'900.-, perché l'amministratore unico
abbia continuato a sottoscrivere dichiarazioni dei salari per i datori di
lavoro (per il 1998 nel gennaio 1999 e per il 1999 nel settembre 2000) non
veritiere per quanto concerne, in particolare, gli importi riferiti alla sua
retribuzione e a quella del dipendente E.________ e perché, infine, il 4
aprile 2000, ossia dopo che la società era già stata dichiarata fallita, la
D._________ SA abbia certificato all'Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche che la A._________ SA occupava nel 1998 dipendenti per una
retribuzione salariale di complessivi fr. 152'900.-.

La D._________ SA, che non era l'ufficio di revisione della fallita, ma che
ha assunto nella procedura giusta l'art. 52 LAVS una chiara connotazione di
”alter ego” dell'amministratore unico S._________, non può essere seguita
allorché formula dichiarazioni contrastanti tra loro e in urto con quanto
sostenuto e comprovato in precedenza. Infatti il 17 luglio 2001 la stessa
fiduciaria aveva affermato che, secondo i suoi dati contabili, risultavano
scoperti i seguenti stipendi: per S._________ fr. 24'000.- nel 1997, fr.
60'000.- nel 1998 e fr. 35'000.- nel 1999, per E.________ fr. 4'000.- nel
1997 e fr. 47'500.- nel 1998, per un complessivo totale di fr. 170'500.-. Per
contro, con dichiarazione 11 dicembre 2001, rilasciata dalla D._________ SA
all'attenzione di S._________ e prodotta al Tribunale cantonale delle
assicurazioni il 14 dicembre 2001 dall'avv. Stefano Camponovo, veniva
attestato che gli stipendi figuranti a favore del ricorrente negli anni
1997-1999 erano stati accuratamente registrati in contabilità e riportati di
anno in anno in quanto mai realmente percepiti. Questa operazione sarebbe
stata effettuata perché, negli anni sopra indicati, non vi sarebbe stata la
possibilità materiale di prelevare gli importi spettanti all'interessato. Le
cifre sarebbero state riportate negli anni successivi, nella speranza che
l'andamento della ditta migliorasse in modo tale da permettere il
prelevamento degli importi dovuti. Orbene, siffatte attestazioni, oltre ad
essere tra di loro divergenti - per il 1997 e 1998: fr. 135'500.- (= fr.
170'500.- ./. fr. 35'000.-) a fronte di fr. 118'565.15 (= fr. 43'806.55 + fr.
74'758.60) -, sono poi in insanabile contrasto con quelle rese dalla stessa
D._________ SA in periodi non sospetti. Infatti, nella dichiarazione
salariale 29 gennaio 1998 essa non aveva formulato riserve sul fatto che i
versamenti degli stipendi riferiti a S._________ e E.________ non fossero
reali e nemmeno ritenne di doverlo precisare l'11 maggio 1998, quando
significò alla Cassa che i salari determinanti per il 1997 - tra cui erano
compresi fr. 72'000.- per il ricorrente e fr. 48'000.- per E.________ -
dovevano essere aumentati da fr. 159'500.- a fr. 172'900.- perché vi era una
differenza tra i salari ”dichiarati” e quelli ”effettivi” nel senso che per
F._________ si dovevano computare salari per fr. 12'800.- ”effettivi” in
luogo di fr. 6'400.- ”dichiarati” e per H._________ fr. 14'000.- ”effettivi”
invece di fr. 7'000.- ”dichiarati”. È di tutta evidenza che questa sarebbe
stata la sede adatta per comunicare alla Cassa che vi erano ingenti
differenze salariali soprattutto per S._________ e E.________. Ne consegue
che la D._________ SA non può essere creduta quando il 17 luglio e l'11
dicembre 2001 - in periodo sospetto, ossia dopo la declaratoria di decozione
riferita alla A._________ SA e quando già era in corso la procedura di
risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS contro l'amministratore unico
S._________ - assevera che a quest'ultimo non erano stati versati salari per
complessivi fr. 119'000.- e a E.________ per fr. 51'500.-, di cui fr.
24'000.- per S._________ e fr. 4'000.- per E.________, entrambi riferiti al
1997. Va inoltre rilevato che lo stesso amministratore unico aveva compilato
la dichiarazione dei salari per il 1998 e il 1999 senza apportare
qualsivoglia precisazione sulla natura ”effettiva” o ”dichiarata” degli
stipendi.

Nulla può poi essere dedotto, contrariamente all'assunto del ricorrente,
dalla posta ”transitori”, già per il fatto che vi è stata la produzione solo
di taluni dati contabili incompleti, mentre l'interessato ha omesso di
versare agli atti tutta la documentazione volta a dimostrare, in modo
organico e comprensibile nella sua evoluzione, gli aspetti numerici della
tesi sostenuta in sede di opposizione e successiva disputa giudiziale.

3.4 Già si è detto che i contributi paritetici fatti valere dalla Cassa sono
dovuti sulla base di determinazioni amministrative rimaste incontestate e
allestite in conformità delle dichiarazioni sugli stipendi rese dalla
A._________ SA. Il ricorrente è pertanto malvenuto a censurare con puro
parlato siffatti elementi inoppugnabili per il giudizio.

Inoltre, quand'anche lo si volesse seguire nelle sue singolari elucubrazioni
- secondo cui egli, e in parte anche il dipendente E.________, avrebbe
rinunciato al suo salario per importi rilevanti non solo nel periodo di
attività della società di cui era amministratore unico e azionista
totalitario (così almeno si deduce dalla sua dichiarazione 27 ottobre 1999
all'Ufficio fallimenti in qualità di Amministrazione fallimentare ordinaria
della A._________ SA), ma anche successivamente alla dichiarazione di
fallimento, sivvero che non lo avrebbe nemmeno insinuato malgrado vi fosse un
credito di fr. 57'177.50 che la fallita vantava nei confronti della
B._________ SA, società ritenuta solvibile -, il risultato non muterebbe. Al
ricorrente sfugge infatti che le modalità di pagamento del salario convenute
tra datore di lavoro e dipendente sulla base del diritto privato sono
ininfluenti per i rapporti di diritto pubblico tra datore di lavoro e Cassa
(sentenza del 7 dicembre 2001 in re J., H 186/01, consid. 3a). Detto
altrimenti, i contributi alle assicurazioni sociali restano dovuti anche
nell'ipotesi in cui il dipendente rinunci a chiedere l'effettivo versamento
del salario.

Visto quanto precede, S._________ dovrà risarcire il danno subito dalla
Cassa.

4.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere messe a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con
l'art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 3'000.-, sono poste a carico
del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 5 marzo 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera:   Il Cancelliere: