Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 56/2002
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H 56/02

Sentenza del 16 febbraio 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere

B.________, ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 14 gennaio 2002)

Fatti:

A.
Mediante tre decisioni datate 3 aprile 2001 la Cassa di compensazione del
Cantone Ticino ha determinato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti
dall'arch. B.________ in qualità di indipendente per il periodo dal 1° luglio
1997 al 31 dicembre 2000. Ai fini del calcolo dei contributi, è stato preso a
base un reddito aziendale di fr. 35'000.-, dedotto dalla tassazione
1999/2000.

B.
B.________ ha deferito le decisioni amministrative con ricorso al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino contestando il reddito aziendale
ritenuto dalla Cassa di compensazione.

Dopo aver invano chiesto all'insorgente di trasmettere eventuali documenti
giustificativi, il primo giudice ha respinto il ricorso per giudizio 14
gennaio 2002, riservata essendo comunque una rettifica dei contributi
conformemente all'art. 25 cpv. 5 OAVS nel tenore vigente nel caso in esame.

C.
B.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni. A sostegno del gravame produce nuova documentazione che
a suo dire non aveva potuto essere presentata già in sede cantonale.

Mentre la Cassa di compensazione propone la reiezione del gravame, l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.

Diritto:

1.
Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni
sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate
successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in
lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1 Qualora, come in concreto, la lite non verta sull'assegnazione o il
rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle
assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia
violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere
d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente
inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art.
132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

2.2 Quando il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni
avviene nei limiti dell'art. 105 cpv. 2 OG, la possibilità di allegare fatti
nuovi o di far valere nuovi mezzi di prova è molto ridotta. In particolare,
sono ammissibili solo quei mezzi di prova che l'istanza inferiore avrebbe
dovuto assumere d'ufficio e la cui omissione è costitutiva di violazione di
norme procedurali essenziali (DTF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b
con riferimenti).

A maggior ragione le parti non possono invocare davanti al Tribunale federale
delle assicurazioni fatti nuovi, che sarebbero state in grado di presentare -
o che incombeva loro di far valere, in virtù del dovere di collaborazione
all'istruzione della causa - già davanti alla giurisdizione inferiore.
Allegazioni tardive non permettono di qualificare siccome incompleti o
inesatti giusta l'art. 105 cpv. 2 OG gli accertamenti di fatto operati dai
primi giudici (DTF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127).

3.
3.1 In concreto il ricorrente non spiega perché l'autorità cantonale sia
incorsa in una violazione del diritto federale, né egli adduce che il primo
giudice avrebbe ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento. Egli
si limita ad opporsi al giudizio di primo grado e a produrre nuova
documentazione che a suo dire non aveva potuto essere presentata già in sede
cantonale.

In base alla giurisprudenza sopra esposta, i documenti in questione - del
resto già sollecitati dal primo giudice - sono inammissibili in questa sede,
poiché prodotti tardivamente. Senza il minimo dubbio, in effetti, gli
elementi in essi contenuti, per quanto riferiti al periodo contributivo
decisivo decorso sino alla fine di dicembre del 2000, sarebbero stati
ottenibili, su richiesta, dalle autorità competenti in materia di
assicurazione contro la disoccupazione ben prima della resa del giudizio
cantonale querelato del 14 gennaio 2002.

3.2 Nella fattispecie la Corte cantonale ha correttamente applicato le norme
di diritto, nel tenore vigente nel caso in esame, concernenti la fissazione e
determinazione dei contributi prelevati sul reddito proveniente da
un'attività indipendente. Ricordato in particolare come ai sensi dell'art. 23
cpv. 4 OAVS le indicazioni fornite dalle autorità fiscali cantonali siano
vincolanti per le casse di compensazione, essa, come pure in precedenza
l'amministrazione, giustamente si è attenuta, in mancanza di prove contrarie,
alla comunicazione 26 marzo 2001, confermata il successivo 12 luglio,
dell'Ufficio tassazioni, secondo cui il reddito annuo medio aziendale del
ricorrente ritenuto ai fini fiscali per il 1997 e 1998 era di fr. 35'000.-.

Esattamente il primo giudice ha poi rilevato, infine, che se, più tardi,
dalla tassazione 2001/2002, non fosse emerso alcun reddito aziendale negli
anni di computo 1999/2000, la Cassa di compensazione, dopo aver esperito i
necessari accertamenti presso le autorità fiscali, avrebbe provveduto a
restituire la differenza di contributi, come lo prevedeva l'art. 25 cpv. 5
OAVS nel tenore vigente fino al 31 dicembre 2000, applicabile in concreto in
virtù del cpv. 1 delle disposizioni finali della modifica dell'OAVS del 1°
marzo 2000.

4.
Dato quanto precede il giudizio cantonale querelato merita tutela.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 700.-, sono poste a carico del
ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 16 febbraio 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: