Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 332/2002
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H 332/02

Sentenza del 17 febbraio 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere

V.________, Svezia, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 22 novembre 2002)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
mediante decisione 16 settembre 2002 della Cassa svizzera di compensazione,
V.________, cittadino italiano nato il 5 settembre 1937, residente in Svezia,
è stato posto, con effetto dal 1° ottobre 2002, al beneficio di una rendita
ordinaria di vecchiaia di fr. 47.- mensili, stante un periodo contributivo di
2 anni e 8 mesi, una scala rendite 2 e un reddito annuo determinante di fr.
8'652.-,
chiedendo in luogo della rendita il riconoscimento del diritto a una
liquidazione forfetaria, l'interessato si è aggravato avverso il
provvedimento amministrativo alla Commissione federale di ricorso in materia
d'AVS/AI per le persone residenti all'estero,
facendo notare che, contrariamente a quanto stabilito dalla Convenzione
italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962,
l'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera
circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed
applicabile in concreto, non prevederebbe più la possibilità di versamento
delle rendite di vecchiaia sotto forma d'indennità forfetaria, l'autorità
commissionale ha respinto, per pronuncia del 22 novembre 2002, il gravame di
V.________,
rivolgendosi al Tribunale federale delle assicurazioni, l'assicurato si
oppone al versamento mensile di fr. 47.- ed appellandosi alle sue precarie
condizioni di salute insiste per una liquidazione in capitale,
con comunicazione del 20 dicembre 2002, questa Corte ha reso attento
l'interessato del fatto che lo scritto da lui inoltrato non sembrava
soddisfare le condizioni di ricevibilità e gli ha ricordato che l'atto poteva
ancora essere sanato entro i termini di ricorso,
V.________ non ha dato seguito a questo invito,
la Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,

giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG, il ricorso
di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'irricevibilità,
le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale delle
assicurazioni dovrebbe dare seguito alle richieste dell'insorgente, atteso
come la motivazione non debba essere necessariamente corretta, ma debba in
ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare a
più riprese che se anche nel procedimento amministrativo la legge non pone
esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né
l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore,
il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre la propria
causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile,
precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e
formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii),
questa Corte ha così precisato che il libero esame delle asserite lesioni del
diritto federale, che compete al Tribunale federale delle assicurazioni
nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, non esime i ricorrenti dal
presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, con riferimento alle
opinioni espresse dalla precedente istanza, ritenuto che gli insorgenti non
possono ad esempio limitarsi ad opporre alle argomentazioni contenute
nell'atto impugnato la loro versione, senza spiegare perché la pronunzia
dedotta in giudizio sarebbe contraria al diritto (Peter Karlen, in:
Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998,
n. 3.75 e segg., pag. 114 segg.),
ora, il ricorso in esame difficilmente adempie le citate minime esigenze di
motivazione, l'insorgente non confrontandosi sufficientemente con le opinioni
espresse a fondamento del giudizio commissionale,
ad ogni modo si osserva che anche nel merito l'atto sottoposto a questo
Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento, questa Corte avendo
recentemente già avuto modo di stabilire che con l'entrata in vigore
dell'ALC, applicabile in concreto (art. 2 n. 1 e art. 4 n. 1 lett. c del
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,
ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC in relazione con la
sua Sezione A; cfr. pure sentenza del 5 febbraio 2004 in re S., H 37/03,
consid. 5), una rendita minima non può più essere liquidata mediante
indennità unica in capitale in favore di un cittadino italiano che lascia
definitivamente la Svizzera o fa valere il proprio diritto dall'estero, e ciò
a prescindere dalla concreta situazione valetudinaria del richiedente (cfr.
sentenza citata del 5 febbraio 2004 in re S., consid. 6.5 e 7.3),
in esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia commissionale e la
decisione amministrativa meritano di essere confermate.

Il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 17 febbraio 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: