Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 318/2002
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H 318/02

Sentenza del 3 maggio 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Gianella, supplente; Schäuble,
cancelliere

D.________SA, ricorrente, rappresentata dall'avv. Filippo Solari, Via
Pretorio 19, 6901 Lugano,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 22 ottobre 2002)

Fatti:

A.
Con sentenza 18 novembre 1997 il Tribunale federale delle assicurazioni
annullava la pronunzia impugnata 7 agosto 1995 del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino - che tutelava una decisione 20 settembre
1993 della Cassa cantonale di compensazione resa nei confronti della
D.________ SA (società di collocamento temporaneo di personale presso terzi)
e riguardante il rimborso di importi orari supplementari concessi a titolo di
rimborso spese di trasferta e vitto per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31
dicembre 1992 - rinviando l'incarto all'istanza inferiore, atteso che era
stata ravvisata una violazione del diritto di essere sentito.

Tenuto conto dei considerandi della Corte federale, l'istanza cantonale, per
giudizio 18 agosto 1999, respingeva nuovamente il ricorso della D.________
SA, condannandola a risarcire alla Cassa l'importo di fr. 217'708.55 in
quanto non era riuscita a provare che le spese per trasferta e vitto
riconosciute ai dipendenti fossero effettive.

La società presentava di nuovo ricorso di diritto amministrativo a questa
Corte, chiedendo l'annullamento del giudizio ed un ulteriore rinvio
dell'incarto al Tribunale cantonale. Per l'insorgente, i fatti erano stati
accertati in termini manifestamente inesatti e incompleti, ritenuto altresì
che non sussistevano validi motivi per scostarsi dalla prassi sin qui seguita
dall'amministrazione e che i nuovi criteri potevano semmai essere applicati
per casi futuri.

Per sentenza 11 gennaio 2002 il Tribunale federale delle assicurazioni ha
accolto il gravame - riconoscendo alla ricorrente la buona fede per il
periodo entrante in linea di conto, decorso dal 1988 al 1992, atteso che a
distanza di parecchi anni dai fatti non era possibile pretendere che la
società potesse ancora dimostrare la corrispondenza puntuale delle spese
computate avuto riguardo anche agli errori riscontrati nei rilievi operati
dalla Cassa nei suoi accertamenti materializzatisi nei dischetti prodotti -
annullando giudizio e decisione querelati.

B.
Nelle more della disputa giudiziaria relativa agli anni dal 1988 al 1992 la
Cassa, mediante decisioni 24 novembre 1998 e 19 dicembre 2000, ha chiesto
alla D.________ SA - per contributi sociali dovuti a ripresa salariale - il
versamento di fr. 62'796.60 per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre
1994, rispettivamente di fr. 25'196.70 per il 1995.
La società ha deferito i due provvedimenti amministrativi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, per pronuncia 22 ottobre 2002,
tenuto conto dei considerandi della sentenza federale 11 gennaio 2002, ha
parzialmente accolto il ricorso avverso la prima decisione, modificandola nel
senso che l'insorgente doveva versare gli oneri sociali, in aggiunta a spese
amministrative e interessi di mora, unicamente per quel che concerneva l'anno
1994, mentre ha respinto quello prodotto avverso la seconda decisione,
riferita al 1995.

C.
Patrocinata dall'avv. Filippo Solari, la D.________ SA ha nuovamente
interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle
assicurazioni, postulando l'annullamento della pronuncia cantonale e dei
provvedimenti amministrativi 24 novembre 1998 e 19 dicembre 2000.

Chiamati a pronunciarsi sul gravame, la Cassa propone di respingerlo,
producendo quale nuovo documento il decreto di non luogo a procedere 10
dicembre 2002 del Ministero pubblico nei confronti dei revisori dell'Istituto
cantonale delle assicurazioni sociali e dell'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) non si è determinato al proposito.

Dei motivi invocati dalle parti si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto.

Con memoria 20 maggio 2003 la ricorrente osserva di aver ricevuto copia della
risposta della Cassa, evidenziando che la lettera d'accompagnamento concede
la possibilità di un'eventuale determinazione, che le consente di cogliere
l'occasione per precisare alcuni aspetti della risposta, con il rilievo che
la possibilità concessa include quella di presentare nuovi documenti. La
società precisa poi che la Cassa avrebbe accettato tutte le deduzioni di
spese eseguite sui salari da un'altra ditta di collocamento temporaneo ancora
nel 2000, producendo a sostegno di tale assunto due nuovi documenti (rapporti
sul controllo dei datori di lavoro della Cassa del 6 marzo 2000 e del 3
aprile 2003, riferiti alla W.________ SA) nonché, quale terzo nuovo
documento, il decreto di abbandono 10 dicembre 2002 del Ministero pubblico
nei confronti di G.________, amministratrice unica della D.________ SA.

Diritto:

1.
1.1 Qualora, come nel caso di specie, la lite non verta sull'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle
assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia
violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente
inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art.
132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

1.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni
familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla
legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del
Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire
unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1).
Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto
amministrativo è quindi irricevibile.

1.3 Va da ultimo ancora rilevato che, pur essendo entrata in vigore il 1°
gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in
concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di
modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento
determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2,
127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
In primo luogo occorre rilevare che la sentenza 11 gennaio 2002, mediante cui
questa Corte ha riconosciuto alla D.________ SA di aver agito in buona fede,
riguardava unicamente la decisione amministrativa 20 settembre 1993, riferita
ad oneri arretrati relativi agli importi orari supplementari corrisposti a
titolo di rimborso spese di trasferta e vitto nel periodo dal 1988 al 1992 ai
propri dipendenti e al personale assunto a tempo determinato.

Oggetto della presente disputa giudiziaria sono invece le decisioni della
Cassa 24 novembre 1998, riferita però al solo 1994 (i primi giudici avendo
riconosciuto anche per il 1993 la buona fede della ricorrente), e 19 dicembre
2000 per l'anno 1995.

3.
Preliminarmente va accertata l'ammissibilità dei nuovi documenti prodotti
dalle parti in sede di ultima istanza.

3.1 In DTF 127 V 357 consid. 4a questa Corte si è allineata alla
giurisprudenza del Tribunale federale nel senso di non più ammettere la
produzione di nuovi mezzi di prova dopo la scadenza del termine di ricorso, a
meno che essa avvenga nell'ambito di un ulteriore scambio di scritti giusta
l'art. 110 cpv. 4 OG. Per espressa volontà del legislatore siffatto secondo
scambio di memorie ha luogo solo eccezionalmente e presuppone
un'autorizzazione esplicita in tal senso da parte del giudice delegato o
della Camera. Questa massima ammette una sola eccezione riconducibile al
principio dell'economia processuale, intesa ad evitare di dover attendere il
giudizio per impugnarlo con un motivo di revisione nel senso degli art. 136
segg. OG. Si possono pertanto produrre nuovi documenti a condizione che
costituiscano fatti nuovi rilevanti di cui il richiedente abbia avuto
conoscenza solo dopo la sentenza, come pure nell'ipotesi che abbia trovato
prove decisive che non aveva potuto fornire nella procedura precedente (DTF
127 V 357 consid. 4b). Detto altrimenti, si tratta delle ipotesi previste
dall'art. 137 lett. b OG.

3.2 Il decreto di non luogo a procedere 10 dicembre 2002 del Ministero
pubblico nei confronti dei revisori dell'Istituto cantonale delle
assicurazioni sociali e dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni è stato prodotto dall'amministrazione nei termini di
risposta, ma costituisce comunque un novum di cui va esaminata
l'ammissibilità secondo i parametri appena esposti.

Il decreto è stato reso dopo l'emanazione della pronuncia cantonale 22
ottobre 2002. Esso costituisce fatto nuovo, legittimante la sua produzione
agli atti solo se rilevante ai fini del giudizio. La Cassa si è limitata a
produrlo, senza indicare per quale ragione il requisito della rilevanza
sarebbe stato ossequiato.

Orbene, dall'esame del documento in questione emerge con forza che il
giudizio penale è costruito sulle conclusioni della sentenza 11 gennaio 2002
di questa Corte. In altri termini, il pregresso giudizio nell'ambito delle
assicurazioni sociali è stato causale per il pronunciato penale. Non si vede
pertanto perché mai il giudizio penale, incentrato su argomentazioni
liberatorie fondate su considerazioni di diritto delle assicurazioni sociali
espresse da questa Corte, possa costituire fatto rilevante nella definizione
di una questione di esclusiva pertinenza del diritto assicurativo sociale.

Ne consegue l'inammissibilità della produzione documentale della Cassa.

3.3 Occorre ora esaminare l'atto presentato dalla ricorrente il 20 maggio
2003 nonché i tre nuovi documenti allegati.

A mente della società insorgente, l'atto controverso sarebbe  riconducibile
alla trasmissione, da parte del Tribunale federale delle assicurazioni, della
risposta della Cassa "per conoscenza ed eventuale determinazione". Orbene, lo
scritto 20 maggio 2003 può assumere doppia valenza.

Nella misura in cui formula nuove argomentazioni, esso è irricevibile,
venendo a costituire in sostanza una memoria di replica che presuppone il
previo consenso di questa Corte nel senso dell'art. 110 cpv. 4 OG. Mancando
tale deliberazione giudiziale - anche per il fatto che non è stata formulata
e motivata un'istanza formale di ulteriore scambio di scritti -, le
argomentazioni della ricorrente non possono essere considerate, riservata la
questione riferita ai tre nuovi documenti prodotti di cui si dirà in seguito.
Di ciò sembra peraltro essersene reso conto anche il patrocinatore
dell'insorgente che, dopo aver fatto riferimento alla sentenza DTF 127 V 353,
assevera di non volersi addentrare "in considerazioni spiccatamente
giuridiche".

Nella misura in cui si limita invece alla produzione di tre nuovi documenti
costituenti dei nova, ne va esaminata la loro ammissibilità secondo i
parametri di cui al consid. 3.1.

Per quel che riguarda in primo luogo il decreto di abbandono 10 dicembre 2002
del Ministero pubblico nei confronti dell'amministratrice unica della
D.________ SA, esso è stato pronunciato dopo l'emanazione della pronuncia
cantonale 22 ottobre 2002. Costituisce quindi fatto nuovo, legittimante la
sua produzione agli atti solo se rilevante ai fini del presente giudizio.
Come peraltro annota l'insorgente, il decreto è costruito sulle risultanze
della sentenza 11 gennaio 2002 di questa Corte e pertanto a nulla giova in
questa sede. Ne consegue la sua irrilevanza. Per quanto concerne poi il
rapporto 6 marzo 2000 della Cassa, riferito alla W.________ SA, esso sarebbe
potuto essere presentato tempestivamente, entro i termini procedurali, ai
primi giudici. La tardività nella produzione ne determina la sua
inammissibilità. Il rapporto 3 aprile 2003 della Cassa, infine, pure riferito
alla W.________ SA, essendo successivo al giudizio cantonale, costituisce
fatto nuovo, ritenibile solo se rilevante ai fini decisionali. Siffatto
presupposto è nel caso di specie del tutto carente, nulla potendosi inferire
a favore della ricorrente dalla genericità della formulazione usata. In altri
termini, l'estrapolazione di un documento avulso dal suo contesto è inidonea
a renderlo rilevante e decisivo nel senso dell'art. 137 lett. b OG.

3.4 Dato quanto precede, il giudizio sarà reso quindi sulla sola base dei
documenti già sottoposti al vaglio dei primi giudici.

4.
4.1 Il Tribunale cantonale ha riconosciuto alla D.________ SA la buona fede
soltanto per l'anno 1993, mentre ha confermato la richiesta della Cassa per
la ripresa salariale per gli anni 1994 e 1995, atteso che la ricorrente
sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'amministrazione non accettava più il
metodo applicato per il rimborso spese.

4.2 L'insorgente lamenta in primo luogo una violazione del diritto di essere
sentito, motivata con la mancata assunzione, da parte dei primi giudici, di
testimonianze idonee, a suo dire, a dimostrare che la prassi da lei applicata
era quella in vigore al momento topico e accettata dalla Cassa.

La ricorrente - pur ammettendo che la Cassa avrebbe manifestato, il 20
settembre 1993, un parere discordante dalla prassi seguita in precedenza - è
dell'avviso, richiamandosi alla sentenza 11 gennaio 2002 di questa Corte, che
le debba essere riconosciuta la buona fede anche per gli anni entranti in
linea di conto nella presente vertenza giudiziaria, in quanto le decisioni
amministrativa sarebbero precedenti alla citata sentenza.

La D.________ SA asserisce a sostegno della propria tesi che fino
all'esaurimento di tutte le procedure di ricorso non doveva chiedersi se il
parere espresso nel provvedimento 20 settembre 1993 della Cassa avesse un
significato che la riguardava, poiché la sua validità era interrotta
dall'effetto sospensivo dei rimedi pendenti e addirittura non era nemmeno
tenuta a presumere che quella decisione fosse corretta, tant'è vero che è
stata radicalmente disapprovata dal Tribunale federale delle assicurazioni.

L'insorgente sostiene poi che fino al 2000 vigeva la più grande confusione
sul rimborso spese nel settore del collocamento temporaneo di personale, non
esistendo, contrariamente a quanto asserito dai primi giudici, una prassi
pluridecennale. Conclude affermando come in assenza di una direttiva chiara
della prassi seguita dall'autorità cantonale non sia lecito confermare nel
merito le decisioni impugnate, motivo per cui dovrebbero essere annullate,
atteso altresì che vi sarebbe stato un accertamento dei fatti incompleto: in
caso di ripresa di salari la Cassa doveva infatti notificare la decisione
anche ai salariati e coinvolgerli nella lite in quanto debitori di parte dei
contributi richiesti.

4.3 La Cassa precisa, da parte sua, che con la nota sentenza questa Corte non
avrebbe asserito che il metodo di rifusione delle spese adottato dalla
D.________ SA fosse corretto, ma avrebbe solo protetto per il periodo dal
1988 al 1992 la buona fede di quest'ultima. L'amministrazione rileva che, in
occasione della revisione poi sfociata nella decisione 20 settembre 1993, era
chiaramente stato fatto presente alla ditta interessata che il metodo da essa
adottato per la rifusione delle spese era concettualmente errato e che
sarebbero state accettate soltanto le spese effettivamente comprovate o
perlomeno rese verosimili, seppur sotto forma di un forfait, mentre
l'insorgente avrebbe continuato a rifondere le spese su base oraria senza un
vero controllo delle spese effettivamente sostenute.

L'opponente non concorda con la ricorrente in merito all'asserita grande
confusione sul rimborso delle spese nel settore del collocamento temporaneo
di personale: è infatti dell'avviso che le istruzioni emanate nel 1989
dall'UFAS riguardo a tale tema, poi precisate con altre istruzioni, fossero
sufficientemente chiare, nel senso che dalle stesse si poteva e doveva
evincere che soltanto le spese effettivamente sostenute dal salariato non
erano considerate quale salario determinante.

La Cassa, contestando infine l'affermazione della ricorrente, secondo cui si
sarebbe dovuto notificare anche ai dipendenti la decisione per coinvolgerli
nella lite, chiede la reiezione del gravame, dopo aver ribadito che il suo
atteggiamento verso le altre ditte di lavoro temporaneo ad essa affiliate
sarebbe identico a quello tenuto nei confronti della D.________ SA.

4.4 Come già s'è detto, la D.________ SA rimprovera ai primi giudici una
violazione del diritto di essere sentito per non avere assunto, benché
ritualmente notificati, i mezzi di prova giuridicamente rilevanti - quali
l'audizione di responsabili di ditte operanti nello stesso settore economico,
di diversi testi, nonché il richiamo dall'UFAS della prassi seguita in questa
materia negli altri Cantoni - che le avrebbero permesso di dimostrare che il
metodo di calcolo applicato era quello in vigore nel momento entrante in
linea di conto per la presente vertenza.

4.5 Orbene, ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di
essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito
deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento,
quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in
proposito (DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578
consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16
consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b).

Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF
122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344 consid. 3c). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b).

Va pure ricordato che nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della
valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di
apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o
un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il
ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a
quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto
essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve bensì dimostrare
per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da lui
criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la
situazione di fatto, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in
modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 II 15
consid. 3a, 124 IV 88 consid. 2a, 123 I 5 consid. 4a, 122 I 66 consid. 3a,
121 I 114 consid. 3a).

4.6 In merito all'audizione dei testi (ossia di dipendenti della Cassa,
dell'INSAI e dell'ispettorato fiscale, nonché di responsabili di società
simili alla D.________ SA), va osservato che se da un canto è vero che la
ricorrente ha chiesto in sede cantonale l'assunzione di tali mezzi di prova
per chiarire che il metodo di calcolo utilizzato per il rimborso delle spese
nel settore del collocamento temporaneo era quello che tutti gli operatori
del medesimo settore applicavano a quel momento, dall'altro va ricordato al
rappresentante della ricorrente che con lettera 3 luglio 2002 aveva
esplicitamente rinunciato all'audizione di tali testi affermando che, vista
la stretta connessione con la procedura relativa agli anni 1988/92, erano
divenute inutili le deposizioni dei revisori AVS e INSAI, come pure
dell'ispettore fiscale e ancora di un altro teste, in quanto non sarebbero
stati in grado di dare giudizi sulle revisioni successive. La ricorrente è
pertanto malvenuta a richiedere l'assunzione di mezzi di prova cui ha
espressamente rinunciato.

Ne consegue che, nel caso di specie, la Corte cantonale si è correttamente
determinata.

5.
Nel merito, la ditta ricorrente, richiamandosi alla sentenza 11 gennaio 2002
di questa Corte, è dell'avviso che la buona fede le debba essere riconosciuta
anche per gli anni 1994 e 1995 in quanto le decisioni della Cassa del 24
novembre 1998, riferita agli anni 1993/94, e del 19 dicembre 2000, per il
1995, precederebbero nel tempo la sentenza definitiva del Tribunale federale
delle assicurazioni sul principio dell'imposizione, relativa agli anni
1988/92. In altri termini, l'insorgente ritiene che se è vero e costituisce
un dato di fatto che la Cassa, per la prima volta, ha manifestato il 20
settembre 1993 un parere discordante dalla prassi che lei stessa e la
D.________ SA seguivano in precedenza, è però ugualmente vero che quel parere
non era immediatamente esecutivo, perché impugnato con i rimedi di legge. La
ricorrente continua nella sua tesi liberatoria asserendo che la sentenza 11
gennaio 2002 avrebbe forza di cosa giudicata secondo l'art. 38 OG, motivo per
cui sarebbe stata annullata la decisione amministrativa 20 settembre 1993,
atteso però che la questione fondamentale concernerebbe la possibilità di
ritenere che una decisione annullata senza riserve possa costituire un
precedente tale da escludere la buona fede del destinatario. Detto
altrimenti, si tratterebbe di sapere se l'amministrato deve comunque
attenersi a un parere manifestato dall'autorità competente, benché questo sia
poi dichiarato inoperante nella procedura di ricorso.

5.1 Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa, e in particolare dal
rapporto sul controllo dei datori di lavoro riferito al periodo dal 1°
gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, redatto dagli ispettori della Cassa
G.________ e P._________, emerge che i rimborsi spese avevano subito una
significativa riduzione rispetto alla revisione precedente, in quanto veniva
operata una maggior vigilanza per appurare se sul luogo di lavoro il
prestatore d'opera aveva la possibilità di usufruire di una mensa aziendale o
di ritornare al proprio domicilio. Dello stesso tenore è anche il rapporto
riferito al 1995. Gli ispettori hanno pure evidenziato che dall'esame del
quoziente percentuale spese salari si notava una riduzione marcata. Infatti,
mentre la media percentuale rimborso spese sulla revisione precedente si
aggirava attorno al 30%, per il 1993 essa era diminuita al 20,85%, per il
1994 al 16,05% e per il 1995 al 13,40%.

Dal verbale di udienza 14 maggio 2002 risulta poi come l'amministratrice
unica della D.________ SA abbia asserito di non avere modificato le modalità
operative della società nella convinzione di non commettere truffa,
aggiungendo però che oggi si controllerebbe più a fondo presso il cliente il
luogo dove il collaboratore deve prestare servizio. L'interessata afferma
inoltre di non essere in possesso di documenti giustificativi relativi alle
spese che la ditta ha riconosciuto ai collaboratori e conclude dichiarando
che alla ricezione delle direttive UFAS la D.________ SA avrebbe ammesso le
spese solo per il personale mobile, mentre per coloro che lavoravano fissi
presso un cliente della ditta non venivano più riconosciuti.

Dagli atti si evince inoltre che, in risposta alle domande sottopostegli dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni, il 20 giugno 2002, l'ex ispettore
della Cassa P.________ ha asserito di aver ricevuto l'ordine (dai suoi
superiori) di procedere a controlli per campionatura, di fotocopiare un certo
numero di casi e di materiale contabile e, se esistevano ancora rimborsi
spese a regime forfetario, di riprendere il totale di dette spese, dato che
era ancora pendente un ricorso contro la revisione precedente. Ha pure
precisato che operava in tal modo per continuare la stessa linea adottata
nelle precedenti revisioni.

Con atto del 18 luglio successivo l'interessato ha poi specificato che la
direttiva ispettiva impartitagli dai superiori era di verificare la prassi in
uso per il rimborso delle spese e, qualora detta prassi fosse rimasta
immutata rispetto alle revisioni precedenti, di procedere ad una ripresa
integrale.

Infine, emerge dagli atti che, in risposta alle ordinanze 14 agosto e 11
settembre 2002 del Tribunale cantonale, la Cassa ha ribadito che la prassi
adottata in occasione dei controlli imposti dalla legge era costante ed
univoca per tutti i datori di lavori ad essa affiliati, senza tuttavia
rivelare il nome di altre società operanti nel medesimo settore della
ricorrente e ciò in applicazione dell'art. 50 LAVS che impone di mantenere il
segreto nei confronti di terzi.

5.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio della buona fede,
sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei
confronti dell'autorità amministrativa quando, ossequiate determinate
condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle
dichiarazioni della stessa autorità, atteso altresì che di regola
un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una
situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a
rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che
l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione
ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza
pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 no. KV
126 pag. 223, no. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente
art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova
norma, DTF 121 V 66 consid. 2a).

Detto altrimenti, il principio della buona fede conferisce al giudice la
facoltà di non applicare una norma di diritto quando ne conseguisse un
risultato iniquo o comunque in contrasto con l'ordinamento giuridico preso
nel suo complesso o con il comune sentimento di giustizia. In senso lato, la
buona fede va intesa, nel diritto pubblico, come un principio generale che
vieta all'autorità e ai privati di servirsi, in ogni ambito delle loro
relazioni, di procedimenti sleali e di agire con abuso di diritto e con
attitudini contraddittorie (vedi fra le altre sentenza del Tribunale federale
del 29 ottobre 2001 nella causa 2A.261/2001 consid. 2d/aa).

5.3 Con la decisione 20 settembre 1993, emanata a seguito di una verifica sul
rimborso degli importi orari supplementari concessi per spese di "trasferta e
vitto", riferita al periodo dal 1988 al 1992, la Cassa aveva comunicato alla
D.________ SA che non ammetteva più il rimborso di tali spese se non erano
comprovate o perlomeno rese verosimili, seppur sotto forma di un forfait.
Dunque, a far tempo da questa data la ricorrente, pur avendo ricorso contro
la decisione amministrativa, doveva prendere atto del cambiamento e adeguarsi
alle nuove direttive della Cassa, prendendo le cautele necessarie nel suo
interesse in attesa della decisione giudiziaria. In altre parole,
l'insorgente non aveva motivi validi a quel momento per escludere che la tesi
della Cassa fosse errata. Era pertanto suo preciso dovere tutelarsi nei
confronti dei dipendenti, trattenendo precauzionalmente l'importo per
contributi da versare all'amministrazione nel caso in cui le spese per
trasferta e vitto non fossero state riconosciute nell'entità numerica
prevista.

Per sentenza 11 gennaio 2002 questa Corte, riconoscendo in linea di principio
la buona fede alla D.________ SA, aveva voluto evidenziare come l'autorità
amministrativa non potesse, dopo anni di utilizzo di un determinato criterio
di calcolo, mutare improvvisamente orientamento a danno dell'assicurata. La
ditta, tuttavia, dal settembre 1993 sapeva che a partire da questo momento
avrebbe dovuto modificare le modalità di computo delle spese di trasferta e
vitto, documentandole con validi giustificativi di riferimento, nell'ipotesi
che non intendesse rischiare di dover pagare a seguito della ripresa
salariale di spese non ammesse.

Non si può seguire la ricorrente quando pretende che le venga riconosciuta la
sua buona fede anche per le decisioni 24 novembre 1998 (riferita però al solo
1994) e 19 dicembre 2000 (riferita al 1995), interpretando in modo
soggettivamente estensivo la nozione di buona fede sviluppata nel pregresso
pronunciato di questa Corte. La D.________ SA sembra voler dimenticare non
solo la portata della decisione 20 settembre 1993, resa dopo la revisione,
riferita al periodo 1988/92, effettuata dapprima dall'ispettore G.________ e
in seguito da R.________, economista della Cassa, ma anche che agli atti vi
sono testimonianze attestanti come almeno a partire dal gennaio 1994 essa
abbia prestato maggior attenzione al computo delle spese di "trasferta e
vitto". Infatti, l'amministratrice unica dell'insorgente aveva asserito in
occasione dell'udienza 14 maggio 2002 che oggi si controllerebbe più a fondo
presso il cliente il luogo dove il collaboratore deve prestare servizio,
soggiungendo che gli ispettori della Cassa avevano riscontrato in occasione
del controllo per gli anni 1993/94 e 1995, oltre ad una maggior vigilanza per
appurare se sul luogo di lavoro il prestatore d'opera ha la possibilità di
usufruire di una mensa aziendale o l'opportunità di ritornare al proprio
domicilio, anche il fatto che la percentuale spese/salari presentava una
riduzione marcata. Infatti mentre la media percentuale rimborso spese nella
revisione precedente si aggirava attorno al 30%, per il 1993 era diminuita al
20,85%, per il 1994 al 16,05% e per il 1995 a 13,40%. Ciò dimostra
chiaramente che la ricorrente era ben cosciente del fatto che
l'amministrazione non avrebbe più accettato, senza giustificativi, il metodo
di calcolo da essa operato nell'ambito della rifusione delle spese.

Va pure ricordato che, secondo la giurisprudenza, gli accertamenti dei
revisori di una cassa devono essere ritenuti attendibili fino al momento in
cui non vengono presentati documenti giustificativi dai quali traspaia in
modo inequivocabile che taluni dati del relativo rapporto sono errati (RDAT
1992 II pag. 140 seg.). Nel caso di specie siffatta dimostrazione non è
riuscita alla ricorrente, per ammissione stessa dell'amministratrice unica,
la quale ha riferito di non essere in possesso di documenti giustificativi
relativi alle spese che la ditta ha riconosciuto ai collaboratori, ben
sapendo che vi era disputa giudiziaria in merito all'entità delle spese per
trasferta e vitto deducibili dal salario.

Inoltre, se è vero che la disciplina del rimborso spese a salariati di ditte
di lavoro interinale è stata oggetto di vari interventi in via di circolare
da parte dell'UFAS, è altrettanto esatto che da un'attenta lettura delle
istruzioni di tale istituto alle casse di compensazione si evinceva che
queste ultime, già a partire dal 1989, erano tenute a riconoscere le spese di
trasferta e vitto solo se effettive e provate, atteso che se la prova
rigorosa non era possibile, l'amministrazione doveva far capo ad una
valutazione per apprezzamento sulla base dei dati del singolo caso. Erano
pertanto possibili detrazioni forfetarie a titolo di rimborso spese per ogni
salariato di ditte di lavoro interinale, benché si dovesse ammettere che
siffatta valutazione non poteva mai corrispondere alla realtà della
situazione (cfr. sentenza 11 gennaio 2002 di questa Corte, pag. 10 seg.). Se
la Cassa non ha ritenuto fino al 1993 di conformarsi alle direttive
dell'UFAS, ciò non significa che la ricorrente possa ora prevalersi a suo
favore di una situazione di privilegio riconducibile ad una prassi ticinese
contraria alle istruzioni dell'amministrazione federale, di cui le era
comunque chiara almeno a partire dal 20 settembre 1993 l'interpretazione
conforme data dalla Cassa. Anche per questo motivo a nulla giova il richiamo
della ricorrente a casi in cui l'amministrazione sembra essersi dimostrata
dimentica delle note istruzioni. Se vi sono stati casi in tal senso, la
questione è di competenza del diritto disciplinare nei confronti dei
funzionari e non del diritto delle assicurazioni sociali.

6.
La D.________ SA sostiene pure che di fronte ad una ripresa di salari la
Cassa avrebbe dovuto notificare la decisione anche ai salariati,
coinvolgendoli nella lite, in quanto essa non sarebbe debitrice del
contributo per i dipendenti, perché in materia di AVS al datore di lavoro è
imposto un obbligo a titolo di organo d'esecuzione della legge, là dove lo si
incarica di percepire i contributi dei lavoratori, e questi ultimi non sono
esentati dall'onere corrispondente.

6.1 Per l'art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da
un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere
versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. La
norma dell'art. 12 cpv. 1 LAVS - secondo cui è considerato datore di lavoro
chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione
giusta l'art. 5 cpv. 2 - significa che l'obbligo di pagare i contributi
incombe al datore di lavoro: ossia a chi occupa il lavoratore assicurato e
gli versa effettivamente un salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2
LAVS.

Secondo la giurisprudenza, il diritto di essere sentito dei salariati colpiti
da una decisione concernente i contributi paritetici e, di conseguenza,
quello di ottenere la notifica di tale decisione deve, salvo eccezioni
ammesse per ragioni di praticità, essere rispettato sia quando vi è disputa
sulla qualifica dell'attività dei lavoratori, sia quando è litigiosa la
natura di determinati versamenti. Questa procedura deve in generale essere
attuata ogniqualvolta si è in presenza di una ripresa di salari determinanti.
Quando si ritiene che il salariato debba avere la possibilità di ricorrere
contro una decisione concernente i contributi paritetici, spetta alla cassa
notificargli la decisione. L'autorità di ricorso che si avvede dell'omissione
può, ma non deve necessariamente, porvi rimedio invitando i salariati
interessati ad intervenire nella procedura di ricorso. Eccezioni a questa
regola sono tuttavia ammesse, per esempio quando il numero dei salariati è
elevato, quando il loro domicilio si trova all'estero o non è noto, o ancora
quando l'ammontare dei contributi è ridotto (DTF 113 V 1; STFA 1965 pag. 239
consid. 1 e 3; RCC 1979 pag. 116 consid. 1b, 1978 pag. 62 consid. 3a).

6.2 Orbene, per esplicita ammissione della ricorrente, dal verbale d'udienza
14 maggio 2002 si evince che l'interessata non ha ritenuto opportuno adottare
altre modalità di calcolo per le spese di trasferta e vitto, in quanto il
cambiamento avrebbe comportato un lavoro amministrativo enorme, ritenuto che,
mediamente, la ditta occupava 150/200 collaboratori all'anno. L'insorgente
per contro vorrebbe che la Cassa operasse in tali termini. La questione ha
già trovato soluzione giurisprudenziale nel senso che, appunto per evitare un
inutile aggravio di spese amministrative, è ammessa un'eccezione al principio
della notifica anche ai salariati quando il numero degli stessi è, come in
concreto, elevato e inoltre quando l'ammontare dei contributi è ridotto (cfr.
i riferimenti appena citati).

7.
In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso si appalesa infondato. Ne
consegue che la D.________ SA dovrà versare gli oneri sociali conseguenti
alla ripresa salariale per gli anni 1994 e 1995, relativamente ai contributi
di diritto federale e nei limiti stabiliti dalla pronuncia cantonale.

8.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere poste a carico della ricorrente (art. 135 in relazione con
l'art. 156 cpv. 1 OG)

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 4'000.-, sono poste a carico della
ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 3 maggio 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: