Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 29/2002
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2002
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2002


H 29/02

Sentenza del 1° luglio 2003
IIIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente;
Schäuble, cancelliere

C._______, ricorrente, rappresentata dalla avv. Barbara Simona Dauchy, Via
Ballerini 11, 6600 Locarno,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino,  Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 13 dicembre 2001)

Fatti:

A.
Con decisione dell'11 settembre 1998, avente effetto dal 1° agosto 1998, la
Cassa di compensazione del Canton Ticino ha assegnato a C._______, nata l'11
ottobre 1938, una rendita per vedove di fr. 1'592.- mensili, calcolata su un
reddito annuo medio - del coniuge deceduto - di fr. 95'520.- e su un periodo
di contribuzione di 33 anni  (scala delle rendite 44).

In seguito alla richiesta di rendita di vecchiaia presentata dall'interessata
nel corso del mese di settembre 2000, con un nuovo provvedimento del 25
ottobre 2000 la Cassa ha confermato il diritto all'erogazione della rendita
per vedove, ritenuto che l'importo della rendita di vecchiaia risultava
inferiore.

B.
Con gravame interposto al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino
C._______, rappresentata dall'avvocata Barbara Simona Dauchy, ha chiesto che
il calcolo della rendita di vecchiaia venisse rivisto, atteso che anche i
contributi versati dal 1975 (data dell'apertura dello studio d'architettura
da parte del marito, presso cui essa collaborava) al 1998 (anno del decesso
di quest'ultimo), andavano computati come propri.

Con giudizio del 13 dicembre 2001 l'istanza giudiziaria cantonale ha respinto
il gravame adducendo in sostanza che i redditi conseguiti nel periodo
seguente il raggiungimento dell'età del pensionamento da parte del marito,
dal 1981 al 1998, non potevano venire ripartiti ed attribuiti per metà
all'insorgente.

C.
Contro il giudizio cantonale insorge l'interessata con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, sempre patrocinata
dall'avvocata Simona Dauchy, chiedendo l'assegnazione di una rendita di
vecchiaia massima, pari a fr. 2'060.- mensili. A motivazione del gravame la
ricorrente adduce che, per calcolare la rendita di vecchiaia, si deve tener
conto dei redditi del marito defunto e non soltanto dei propri; in tal modo
avrebbe diritto alla rendita massima, ad essa più favorevole, calcolata
secondo il vecchio diritto.

Chiamati a pronunciarsi sul gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali non si è espresso, mentre la Cassa ha proposto di respingerlo.

Diritto:

1.
1.1 Oggetto del contendere è l'assegnazione alla ricorrente della rendita di
vecchiaia massima, in sostituzione della rendita per vedove percepita con
effetto dal 1° agosto 1998.

1.2 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000, sono state apportate diverse modifiche alla LAVS. Tuttavia, nel caso in
esame si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché
da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in
vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti
(DTF 127 V 467 consid. 1) ed il Tribunale federale delle assicurazioni, ai
fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa
contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1 La ricorrente sostiene in primo luogo che la rendita va calcolata anche
secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore, in data 1°
gennaio 1997, della decima revisione dell'AVS, in quanto secondo le
disposizioni transitorie i nuovi redditi determinanti non devono provocare
prestazioni inferiori. L'affermazione risulta infondata.

2.2 In effetti nel caso concreto si applica unicamente il diritto in vigore
dal 1° gennaio 1997, introdotto con la decima revisione dell'AVS, non solo
per fissare l'ammontare della rendita di vecchiaia, sorta nel 2000, ma anche
per stabilire l'importo della rendita per vedove, venuta in essere appunto il
1° agosto 1998 e quindi dopo l'entrata in vigore della decima revisione
(sentenza del 31 maggio 2001 in re X. consid. 1, H 204/99; si veda e
contrario anche sentenza del 5 luglio 2000 in re F. consid. 2, H 302/98).
La lett. c cpv. 1 prima frase delle disposizioni transitorie prevede infatti,
quale principio generale, che le nuove norme si applicano a tutte le rendite
che insorgono dopo il 31 dicembre 1996, mentre la seconda frase precisa che
le norme stesse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in
corso di persone il cui coniuge ha diritto ad una rendita di vecchiaia dopo
il 31 gennaio 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data (si veda in
proposito A. Berger, La 10e révision de l'AVS, un tournant dans la politique
sociale, in: Sécurité sociale 1994, pag. 255 e 275).

Del resto pure le rendite sorte prima del 1° gennaio 1996 e fissate in base
alla somma dei redditi dei coniugi vengono trasformate, alla luce del nuovo
diritto, quattro anni dopo l'entrata in vigore della citata revisione, e
ricalcolate in base al principio dello splitting (lett. c cpv. 5 e 7 delle
disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS; Berger, op. cit.,
pag. 255 e 275).

Per quanto riguarda infine il capoverso 10 della lett. c prima frase delle
disposizioni transitorie, richiamato dalla ricorrente a giustificazione
dell'applicazione del vecchio diritto, secondo cui « i nuovi redditi
determinanti non devono provocare prestazioni inferiori », va rilevato che
questa Corte ha già ripetutamente giudicato che la norma si applica
unicamente ai capoversi da 5 a 9 della medesima disposizione (sentenze del 31
maggio 2001 in re X. consid. 3, H 204/99, e del 10 luglio 2000 in re O.
consid. 3, H 239/98).

La fattispecie che ci occupa non riguarda tuttavia nessuno dei casi citati,
essendo la rendita per vedove e la rendita di vecchiaia sorte dopo l'entrata
in vigore della decima revisione dell'AVS ai sensi del capoverso 1
disposizione transitoria c alla revisione stessa.

2.3 A proposito del diritto applicabile la Corte cantonale ha quindi
correttamente indicato che la rendita vedovile ai sensi dell'art. 33 cpv. 1
LAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 1997, è calcolata in base alla
durata di contribuzione ed al reddito annuo medio della persona deceduta, che
è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi
o assistenziali.

Il tribunale di prime cure ha pure giustamente evidenziato che la rendita di
vecchiaia si calcola invece in base ai redditi ripartiti come previsto
all'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio
1997. Secondo questa disposizione i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti
per metà a ciascuno dei coniugi. Per la lettera b della norma in questione la
ripartizione è effettuata se una persona vedova, come nell'evenienza
concreta, ha diritto ad una rendita di vecchiaia.

Nel giudizio è pure stato menzionato il capoverso 4 lettera a del citato
articolo secondo cui alla ripartizione sottostanno solo i redditi conseguiti
tra il 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni e il 31 dicembre che
precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita. Infine è stato giustamente fatto riferimento
all'art. 24b LAVS giusta il quale se un'assicurata ha diritto sia alla
rendita per vedove che a quella di vecchiaia può pretendere la rendita più
elevata.

3.
3.1 Contestato è inoltre il fatto che per il calcolo della rendita di
vecchiaia a cui ha diritto la ricorrente non siano stati ripartiti i redditi
conseguiti dal marito tramite l'attività indipendente svolta dalla data del
raggiungimento dell'età del pensionamento fino al decesso e, meglio, dal 1981
al 1998.

3.2 Dal giudizio cantonale impugnato emerge che la rendita di vecchiaia è
stata fissata tenendo conto della ripartizione dei redditi dei coniugi, il
cosiddetto splitting, solo fino all'anno in cui il marito ha raggiunto l'età
del pensionamento, e non fino al 1998, anno in cui egli è deceduto, cessando
di svolgere attività lucrativa. Essendo la rendita di vecchiaia inferiore
alla rendita per vedove percepita in precedenza e già calcolata in base alle
norme della decima revisione dell'AVS, all'assicurata è stata quindi
assegnata una rendita di importo pari a quest'ultima prestazione ai sensi
dell'art. 24b LAVS succitato.

3.3 In proposito va rilevato che, trattandosi di norma contenuta in una legge
federale, né il Tribunale federale delle assicurazioni né le altre autorità
amministrative e giudiziarie possono esaminarne la costituzionalità (art. 191
Cost.). Tuttavia è ammissibile interpretare la disposizione in esame in
maniera conforme alla Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente il
senso chiaro della norma (DTF 126 IV 248 consid. 4b).

3.4 In concreto il tenore ed il senso dell'art. 29quinquies cpv. 4 lett. a
LAVS citato al consid. 2.3 sono chiari. La disposizione non permette la
suddivisione dei redditi tra i coniugi a partire dalla realizzazione
dell'evento assicurato vecchiaia o invalidità (cfr. sentenza del 10 gennaio
2003 in re D. non ancora pubblicata in DTF 129 V nel caso di una rendita di
invalidità, I 295/02, DTF 127 V 366 consid. 5 e volontà legislativa
deducibile dai bollettini ufficiali ivi citati).

Alla luce di questi fatti una diversa interpretazione della norma è quindi
esclusa (si veda sentenza del 15 aprile 2002 in re A. consid. 3b/aa,  C
4/02).

Infine non vi è in questo ambito neppure alcuna lacuna legale che il giudice
potrebbe colmare (art. 1 cpv. 2 CC), ritenuto che il legislatore ha
espressamente dichiarato, tramite la norma in questione, di voler omettere di
suddividere i redditi a partire da un determinato momento (DTF 125 V 248
consid. 3).

3.5 In conclusione quindi per il calcolo della rendita di vecchiaia della
ricorrente possono essere ripartiti solo i redditi conseguiti dal marito fino
alla nascita del diritto alla prestazione di vecchiaia, come indicato da
amministrazione e tribunale di prima istanza.

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso di diritto amministrativo va
respinto, in quanto infondato.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2. Non si percepiscono spese giudiziarie.

3. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale
delle assicurazioni ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 1° luglio 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera:   Il Cancelliere: