Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 296/2002
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H 296/02

Sentenza del 3 giugno 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti,
cancelliere

C.________, Stati Uniti, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 5 settembre 2002)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
C.________, cittadino italiano nato il 18 marzo 1937, ha lavorato in Svizzera
dal 1957 al 1960, dal 1962 al 1968 e dal 1971 al 1972 solvendo regolari
contributi alle assicurazioni sociali elvetiche,
mediante decisione del 24 aprile 2002, la Cassa svizzera di compensazione gli
ha assegnato una rendita di vecchiaia sotto forma di indennità forfetaria di
fr. 34'765.-, stante una durata contributiva di 9 anni e 7 mesi, una scala
rendite 6 e un reddito annuo medio determinante di fr. 37'080.-,
mediante separato provvedimento di medesima data, la Cassa ha pure erogato
una prestazione di vecchiaia in favore della moglie F.________,
l'interessato è insorto avverso la decisione amministrativa che lo concerne
direttamente con gravame alla Commissione federale di ricorso in materia
d'AVS/AI per le persone residenti all'estero contestando l'importo erogatogli
- ritenuto troppo basso ed errato - e chiedendo un nuovo calcolo della
prestazione,
esperiti i propri accertamenti e compiuto un nuovo dettagliato conteggio, il
giudice commissionale ha respinto per pronuncia del 5 settembre 2002 il
gravame e ha confermato l'operato della Cassa,
C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale ribadisce l'erroneità del calcolo posto a
fondamento della prestazione,
in particolare, l'interessato rileva la discrepanza tra l'importo dei redditi
considerati dall'amministrazione (quantificati in fr. 102'651.- e aumentati a
fr. 103'221.- dall'autorità commissionale) e la somma dei redditi registrati
sui suoi conti individuali (fr. 119'058.-; recte: fr. 119'733.-),
la Cassa propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
nei considerandi dell'impugnato giudizio, il primo giudice ha compiutamente
esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili al calcolo
della rendita di vecchiaia, rispettivamente all'indennità forfetaria
spettante all'insorgente, rammentando in particolare presupposti ed
estensione del diritto a tali prestazioni (art. 29 segg. LAVS, art. 7 lett. a
della Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962 relativa alla sicurezza
sociale), i principi relativi al computo contributivo per gli anni 1948-1968
(DTF 107 V 16 consid. 3a; RDAT 1999 II 64 pag. 239), gli elementi di cui si
compone il reddito annuo medio determinante (art. 29quater LAVS), il concetto
di ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno (splitting) dei redditi
che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune
(art 29quinquies LAVS), il computo di accrediti per compiti educativi (art.
29sexies LAVS e art. 52f OAVS), la rivalutazione di legge del reddito
accumulato (art. 30 cpv. 1 LAVS) e la sua divisione per la durata
contributiva effettiva, nonché l'arrotondamento del reddito annuo medio
determinante al valore superiore più vicino,
a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non
senza tuttavia soggiungere che né l'Accordo 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS
0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e non più prevedente la
possibilità di liquidare una rendita minima mediante indennità unica in
capitale in favore di un cittadino italiano che lascia definitivamente la
Svizzera o fa valere il proprio diritto dall'estero (cfr. sentenza del 5
febbraio 2004 in re S., H 37/03, consid. 6.5 e 7.3, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale), né la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il
1° gennaio 2003, sono applicabili alla presente procedura (DTF 129 V consid.
1.2, 128 V 315),
dopo attento esame, il computo della prestazione operato dalla precedente
istanza non può che essere ritenuto conforme alle vigenti disposizioni legali
in materia,
all'insorgente si ricorda in particolare che la censurata differenza tra il
reddito considerato nella decisione querelata e quello registrato sui suoi
conti individuali altro non è che la conseguenza del nuovo sistema legale di
ripartizione dei redditi tra coniugi introdotto con la 10a revisione
dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997 e applicabile a tutte le rendite
insorte dopo il 31 dicembre 1996 (lett. c, cpv. 1 prima frase, delle
disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS; cfr. ad es. sentenza
del 21 maggio 2001 in re G., H 229/00, consid. 1),
anche a tal proposito è sufficiente il rinvio alla pronuncia impugnata che ha
esaurientemente esposto le modalità di ripartizione, secondo tale sistema,
dei redditi conseguiti dai coniugi C.________ nel 1959 (anno successivo al
matrimonio; art. 50b cpv. 3 OAVS) e dal 1964 al 1968, quando entrambi erano
assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti
(art. 29quinquies cpv. 4 lett. b LAVS; cfr. giudizio commissionale, pag. 6),
per il resto, dagli atti non sono ravvisabili elementi suscettibili di
inficiare il giudizio commissionale, né il ricorrente fa valere simili
motivi,
in tali condizioni la pronuncia impugnata merita di essere tutelata;

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 3 giugno 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: