Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 27/2002
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2002
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2002


H 27/02

Sentenza del 20 marzo 2003
IIIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Scartazzini,
cancelliere

X._________ ricorrente, rappresentato dall'avv. Fabio Taborelli, Corso San
Gottardo 25, 6830 Chiasso,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 12 dicembre 2001)

Fatti:

A.
X. _________, nato nel 1927, noto in Germania come compositore soprattutto di
colonne sonore, è residente in Svizzera dal 1970 e domiciliato a A._________.
Con decisione del 21 novembre 2000 la Cassa di compensazione del Cantone
Ticino ha fissato relativamente all'anno 1995 i contributi da lui dovuti per
la sua attività indipendente sulla base di un reddito di fr. 208'784.-,
ritenuto un capitale investito di fr. 2'000.- e dedotta la quota esente per
beneficiari di una rendita di vecchiaia. I dati presi in considerazione a tal
fine sono stati evinti dalla tassazione IFD 1993/1994.

B.
Contro il provvedimento amministrativo e contro uno scritto del 20 novembre
2000, con il quale gli era stato comunicato di essere dal 1° gennaio 1995
affiliato quale indipendente, X._________ è insorto tramite il suo
patrocinatore con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino. Censurava l'assoggettamento al diritto svizzero argomentando di
esercitare la sua attività prevalentemente in territorio tedesco, per cui non
sarebbe stato soggetto al versamento di contributi assicurativi per l'AVS.

Con giudizio del 12 dicembre 2001 la Corte cantonale ha, nella misura in cui
era ricevibile, parzialmente accolto il gravame nel senso che, annullata la
decisione impugnata, ha rinviato l'incarto alla Cassa opponente da un lato
affinché accertasse l'ammontare di gettoni di presenza per l'attività svolta
nel periodo in questione in aziende situate all'estero e lo deducesse
dall'importo soggetto a contribuzione, dall'altro perché si pronunciasse
sull'eventuale esonero dall'AVS svizzera per l'esistenza di un cumulo di
oneri troppo gravi ritenuta l'affiliazione assicurativa dell'insorgente in
Germania.

C.
Patrocinato dal suo legale, avverso il giudizio cantonale X._________ insorge
al Tribunale federale delle assicurazioni con un ricorso di diritto
amministrativo. Protestate spese e ripetibili, ribadisce le censure sollevate
e le conclusioni proposte in sede di prima istanza.

La Cassa di compensazione propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi al riguardo.

Diritto:

1.
Nei considerandi dell'impugnato giudizio il Tribunale cantonale ha già
debitamente illustrato le norme legali e di ordinanza nonché i principi di
giurisprudenza applicabili in concreto. A questa esposizione può essere fatto
riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che la Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non risulta
applicabile nel caso concreto dal momento che il giudice delle assicurazioni
sociali non tiene conto di modifiche di legge e di fatto subentrate
successivamente al momento determinante della decisione in lite (DTF 127 V
467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1 Per determinare la fattispecie di rilievo, i giudici di prime cure si sono
fondati segnatamente su una dichiarazione scritta del 19 febbraio 2001,
prodotta da B._________, segretaria del ricorrente. La Corte cantonale l'ha
pure sentita quale teste il 2 ottobre 2001. Dalle sue dichiarazioni emerge
segnatamente che l'attività dell'insorgente si svolgeva nel seguente modo:
dopo la conclusione dell'accordo l'artista iniziava la composizione della
musica, quindi prendeva i contatti con i responsabili del suono,
rispettivamente i registi, e si organizzava per l'incisione. Procedeva poi
all'incisione per eventuali rettifiche e in seguito veniva fatto il
"mixaggio", al quale provvedeva anche lo stesso X._________. Egli dirigeva
l'orchestra per ottenere l'esecuzione dei brani musicali registrati. La
composizione degli stessi avveniva sia a A._________ che in D._________, come
pure a C._________, dove l'interessato possiede un piccolo appartamento. In
determinate circostanze la composizione avveniva anche durante la permanenza
in Germania, dove l'artista soggiornava per circa 120 giorni all'anno. Detta
residenza era finalizzata ai contatti ed all'esecuzione delle musiche, perché
in quell'occasione si rendevano necessarie delle modifiche. B._________ ha
ancora soggiunto che a sua conoscenza il ricorrente non possedeva in altri
luoghi una struttura come quella di A._________ e non faceva capo a terze
persone come avveniva nel suo caso, precisando di avere lei stessa avuto
giornaliero contatto con l'insorgente quando non si trovava in Ticino.

Ritenuti gli elementi di fatto appena esposti, i giudici di prime cure hanno
considerato essere la professione di X._________ quella di compositore,
attività che svolgeva prevalentemente in Svizzera, ragione per cui rettamente
la Cassa di compensazione lo aveva assoggettato ai sensi dell'art. 1 cpv. 1
lett. b LAVS.

2.2 Nel ricorso di diritto amministrativo X._________ contesta di aver
esercitato unicamente la professione di compositore e considera inoltre
errato, già solo da un profilo temporale, ritenute le sue residenze annuali
in Germania per quattro mesi e in D._________ durante cinque mesi, concludere
che egli abbia svolto le sue molteplici attività prevalentemente in Svizzera.
A sostegno delle sue tesi specifica di aver effettuato svariati lavori che
potevano essere eseguiti esclusivamente in territorio tedesco. Fa notare che
la composizione dei brani musicali avveniva sia in Germania che in
D._________, a C._________ e a A._________, mentre dirigeva in Germania tutte
le registrazioni, compresa la fase di "mixaggio".

Il suesposto parere non può essere tutelato ed il gravame dev'essere
disatteso su questi punti. Come a ragione ha posto in evidenza la Corte
cantonale, dalle attestazioni della segretaria dell'insorgente emerge che
X._________ esercita la professione di compositore e compone i brani musicali
prevalentemente in Svizzera. Egli non possiede in Germania una struttura come
quella di A._________, sulla sua carta intestata figura l'indirizzo di
A._________ e dai documenti allegati risulta essere indicato l'indirizzo di
E.________ per l'ottenimento di autografi, mentre i viaggi in Germania sono
finalizzati principalmente a scopi di colloqui. Da questi elementi i giudici
di prime cure hanno rettamente dedotto che l'attività lucrativa del
ricorrente evidenzia aspetti ai quali dev'essere chiaramente riconosciuto il
carattere economico, il cui centro si trova in Svizzera, mentre la semplice
promozione del proprio prodotto in territorio tedesco non è sufficiente per
concludere per l'esercizio dell'attività in Germania. Va infatti
sottolineato, da un lato, che la composizione dei brani musicali avveniva,
seppure non esclusivamente, principalmente in Svizzera, da un altro lato, che
il luogo in cui il ricorrente dirigeva la propria attività professionale si
trovava manifestamente a A._________. Occorre inoltre rilevare che la
fattispecie in parola non presenta analogie con quella determinante in una
vertenza giudicata da questo Tribunale nel caso di un direttore d'orchestra
che interpretava e registrava brani musicali all'estero (DTF 114 V 129
segg.). Il ricorrente è infatti compositore e per la sua attività il luogo
della composizione della musica è fondamentale. Al caso di specie vanno
invece applicati i principi stabiliti in una sentenza pubblicata in RCC 1973
pag. 462 consid. 4, dove si era ritenuta decisiva la circostanza che centro
dell'attività professionale di un attore non è tanto il luogo dove l'artista
si esibisce, bensì quello a partire dal quale egli dirige tutta l'attività
professionale. Ne deriva che a ragione le precedenti istanze hanno ammesso
l'assoggettamento dell'interessato all'obbligo contributivo in Svizzera.

3.
Per quanto riguarda gli altri punti esaminati in sede di prima istanza, i
quali di per sé non vengono contestati dall'insorgente, ossia il tema
riguardante la deduzione dal reddito determinante di gettoni di presenza
percepiti da X._________ in aziende con sede all'estero, come pure quello
riferito all'eventuale esonero dall'AVS per l'esistenza di un cumulo di oneri
troppo gravi ritenuta l'affiliazione assicurativa in Germania, il Tribunale
cantonale li ha correttamente vagliati rinviando l'incarto alla Cassa di
compensazione affinché operasse i necessari chiarimenti e statuisse di nuovo.

4. Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione
o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art.
134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con
l'art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 600.--, sono poste a carico del
ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Cantone Ticino ed all'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali.

Lucerna, 20 marzo 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera:   Il Cancelliere: