Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 223/2002
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H 223/02

Sentenza del 4 febbraio 2003
IIIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Schäuble, cancelliere

B.________, Italia, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Decisione incidentale del 16 luglio 2002)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
mediante ricorso di diritto amministrativo, B.________ ha deferito al
Tribunale federale delle assicurazioni la pronuncia incidentale del 16 luglio
2002 con cui la  Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le
persone residenti all'estero gli assegnava un termine di 20 giorni per
prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia delle spese presunte
della procedura relativa al gravame prodotto dall'interessato avverso il
provvedimento amministrativo di fissazione dei contributi per gli anni
2000/01 del 14 novembre 2001,

per ordinanza del 6 settembre 2002, il Tribunale federale delle
assicurazioni, a sua volta, ha fissato al ricorrente un termine di 14 giorni
per prestare un anticipo di fr. 500.-,

chiamata a statuire su domanda di assistenza giudiziaria dell'interessato,
volta ad ottenere l'esenzione dall'obbligo di versare le garanzie richieste,
la Corte, con decreto del 25 novembre 2002, ha respinto l'istanza in quanto
il ricorso di diritto amministrativo risultava manifestamente sprovvisto di
possibilità di successo,  concedendo a B.________ un nuovo termine di 14
giorni per provvedere al pagamento dell'anticipo,

dando seguito a tale richiesta, il ricorrente ha entro il termine stabilito
versato la somma di fr. 500.-,

la lite non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad
esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG),

in materia di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti il principio è
quello della gratuità del procedimento ricorsuale (art. 85 cpv. 2 lett. a
LAVS),

nondimeno, secondo l'art. 26 dell'Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente
l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di
arbitrato, le spese processuali sono stabilite conformemente all'art. 63 PA e
all'Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura
amministrativa,

l'art. 4b di quest'ultima normativa dispone, conformandosi al principio
contenuto nell'art. 85 cpv. 2 lett. a LAVS, che, di regola, le spese
processuali non possono essere addossate al ricorrente nelle contestazioni
riguardanti la concessione o il rifiuto di prestazioni dell'assicurazione
sociale, purché non si tratti di ricorsi temerari o sconsiderati,

a contrario, quindi, nei ricorsi in materia di assicurazioni sociali che non
concernono, come nel presente caso, l'assegnazione o il rifiuto di
prestazioni, le spese processuali possono essere poste a carico del
ricorrente,

l'art. 63 cpv. 4 PA, cui rimanda espressamente l'art. 26 dell'Ordinanza
concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di
ricorso e di arbitrato, prevede la possibilità per l'autorità di ricorso di
esigere dal ricorrente un anticipo, equivalente alle presunte spese
processuali, entro un congruo termine, con la comminatoria che altrimenti non
entrerà nel merito dell'impugnativa,

come già spiegato da questa Corte nel decreto del 25 novembre 2002, la somma
di fr. 500.- richiesta dalla precedente istanza si situa entro i limiti
previsti a tal fine dall'art. 2 dell'Ordinanza del 10 settembre 1969 citata,
al quale rinvia l'art. 63 cpv. 5 PA,

in simili condizioni, la pronuncia incidentale d'anticipo spese della prima
autorità di ricorso, conforme al diritto federale, non può che essere
tutelata e l'istanza precedente dovrà ora fissare all'insorgente un nuovo
termine per versare la somma richiesta,

se entro tale termine l'anticipo sarà pagato, la Commissione di ricorso dovrà
entrare nel merito del gravame prodotto da B.________ avverso il
provvedimento amministrativo del 14 novembre 2001, mentre nel caso contrario
potrà dichiararlo irricevibile,

è utile ricordare, infine, che la Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal
1° gennaio 2003, non è applicabile alla fattispecie concreta, considerato che
il giudice delle assicurazioni sociali non tien conto di modifiche
legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa
della decisione amministrativa deferita in giudizio (DTF 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b),

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di un importo di fr. 500.- sono poste a carico del
ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 4 febbraio 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera:   Il Cancelliere: