Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 106/2002
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H 106/02

Sentenza del 7 novembre 2002
Ia Camera

Giudici federali Schön, Presidente, Borella, Lustenberger, Kernen, Soldini,
supplente; Schäuble, cancelliere

P.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato ACLI,
Weberstrasse 3, 8026 Zurigo,

contro

Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 19 marzo 2002)

Fatti:

A.
P. ________, cittadina italiana, nata il 24 maggio 1939, ha lavorato in
Svizzera dal 1967 al 1975, versando contributi AVS/AI.

Il 19 giugno 2001 l'interessata si è rivolta alla Cassa svizzera di
compensazione chiedendo informazioni sull'importo della rendita semplice di
vecchiaia che le sarebbe spettata al raggiungimento dell'età AVS di 63 anni e
sull'eventuale indennità forfetaria, segnatamente in caso di liquidazione
anticipata. L'11 luglio 2001 ha precisato di voler anticipare il diritto alla
prestazione di vecchiaia solo nell'ipotesi di pagamento sotto forma di
indennità forfetaria.

Con risposta del 23 luglio 2001, la Cassa ha comunicato l'importo della
rendita dal 1° giugno 2002, pari a fr. 281.-- mensili, segnalando nel
contempo che la richiesta di rendita anticipata, per essere valida, avrebbe
dovuto essere inoltrata già nel mese di maggio 2001. Il 3 settembre seguente
l'amministrazione ha quindi specificato l'importo della rendita anticipata,
corrispondente a fr. 228.-- mensili, e di liquidazione forfetaria, pari a fr.
47'861.--, nel caso in cui l'interessata avesse potuto beneficiare della
prestazione anticipata.

Il 26 settembre 2001 l'assicurata ha presentato una richiesta di rendita di
vecchiaia per persone non residenti in Svizzera, manifestando la propria
intenzione di anticipare la riscossione della prestazione dal primo giorno
del mese successivo alla domanda e di chiedere in sostituzione della rendita
l'indennità forfetaria.

Mediante decisione 16 novembre 2001 la Cassa ha respinto la domanda di
rendita anticipata, ritenendo che la medesima era stata presentata
tardivamente, vale a dire dopo il compimento dei 62 anni.

B.
Il gravame prodotto dall'assicurata contro tale provvedimento alla
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero è stato respinto per giudizio 19 marzo 2002.

C.
Assistita dal Patronato ACLI, l'assicurata interpone a questa Corte un
ricorso di diritto amministrativo con il quale chiede, in annullamento del
giudizio commissionale e della decisione amministrativa, di considerare il
proprio scritto 19 giugno 2001 come valida richiesta di rendita di vecchiaia
anticipata e di concederle l'indennità forfetaria a partire dal 1° giugno
2001.

Mentre la Cassa propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) rinuncia a determinarsi al riguardo.

Diritto:

1.
La presente lite verte unicamente sul tema della tempestività della richiesta
di anticipazione della rendita di vecchiaia manifestata al più presto dalla
ricorrente il 19 giugno 2001 mediante scritto alla Cassa svizzera di
compensazione.

2.
2.1 Nei considerandi del querelato giudizio, l'autorità giudiziaria
commissionale ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti
il tema oggetto della lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento
e prestata adesione.

Giova tuttavia senz'altro ribadire - quando si premetta che con la 10a
revisione dell'AVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, l'età pensionabile
delle donne è stata aumentata da 62 a 64 anni (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. b
LAVS), ritenuta una fase transitoria che prevede il suo innalzamento a 63
anni dopo quattro anni dall'entrata in vigore della modificazione legale,
rispettivamente a 64 anni dopo otto anni da tale data (cfr. disp. finale
lett. d cpv. 1) - che l'art. 40 cpv. 1 LAVS, nella sua nuova formulazione
introdotta dalla precitata 10a revisione, consente agli uomini e alle donne
che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di
vecchiaia di anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il
diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a
quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del
mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni.

In concreto la ricorrente, il cui diritto alla rendita ordinaria di vecchiaia
è maturato al compimento del 63mo anno di età (vedi la già citata lett. d
cpv. 1 della disp. finale della 10a revisione dell'AVS), avrebbe quindi
potuto ambire al godimento anticipato della pensione dal 1° giugno 2001, dal
momento che aveva compiuto 62 anni il 24 maggio precedente.

2.2 L'art. 67 cpv. 1bis OAVS prevede che il diritto alla rendita ordinaria
anticipata di vecchiaia non possa essere richiesto retroattivamente. A loro
volta le Direttive sulle rendite edite dall'UFAS precisano alla cifra marg.
6007 che il diritto alla riscossione anticipata della rendita deve essere
esercitato in anticipo, una riscossione retroattiva essendo esclusa anche in
caso di ignoranza del diritto. Sempre secondo le predette direttive, se una
donna - la cui età di pensionamento, lo si ripete, è stata fissata dal
legislatore a 63 anni per un periodo transitorio di quattro anni a partire
dal 1° gennaio 2001 - si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha
compiuto 62 anni, ha diritto alla rendita solo dopo il compimento dell'anno
di età successivo (cifra marg. 6008).

2.3 Per quanto precede, anche volendo considerare la richiesta d'informazioni
del 19 giugno 2001 alla stregua di una domanda implicita di anticipazione
dell'erogazione della rendita ordinaria di vecchiaia, ci si trova di fronte a
una domanda irrimediabilmente tardiva, poiché, come giustamente rilevato dal
primo giudice, l'assicurata aveva compiuto 62 anni già il mese precedente.

2.4 Secondo il primo giudice, le direttive dell'amministrazione, che
conducono alla suddetta conclusione, non sono incompatibili con la legge.
Infatti, l'art. 40 cpv. 1 LAVS, già illustrato al considerando 2.1, prevede
che il diritto alla rendita anticipata nasce, per le donne, il primo giorno
del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni e l'art. 67
cpv. 1bis OAVS, a sua volta, prescrive che questo diritto non possa essere
richiesto retroattivamente, facendo riferimento alla nascita del diritto e
non, come vorrebbe la ricorrente, alla data della presentazione della
domanda.

Scopo di quest'ultima norma non è in effetti, sempre secondo il primo
giudice, quello di regolare il pagamento degli arretrati delle rendite (già
disciplinato dall'art. 46 LAVS), ma quello di tracciare un limite temporale
per esercitare il diritto alla prestazione anticipata.

Il Tribunale federale delle assicurazioni non può che condividere questa
opinione. Essa appare perfettamente coerente non solo con la lettera della
norma, ma anche con la volontà del legislatore, per il quale "in caso di
versamento anticipato della rendita, l'insorgere dell'evento assicurato
costituito dall'età è pure anticipato", cosicché "il diritto alla rendita
nasce il primo giorno del mese che segue il compimento dei 62, 63 o 64 anni"
(cfr. FF 1990 II 29 e 58). In altre parole, il diritto alla rendita nasce,
conformemente alla volontà del legislatore (ed anche alla sistematica della
legge), in un momento ben preciso, vale a dire il primo giorno del mese
successivo a quello del raggiungimento di un determinato limite di età. Se il
legislatore avesse invece voluto prevedere un pensionamento anticipato
lasciandolo, a partire dal raggiungimento di una determinata età minima, alla
libera scelta dell'assicurato, non avrebbe certo mancato di codificare questa
opzione con altri termini.

Ne consegue quindi, come stabilito dall'autorità giudiziaria commissionale,
che la retroattività della richiesta non può che essere valutata in funzione
non della domanda di prestazione, ma della nascita dell'evento assicurato
determinato dal  compimento, nel caso in esame, dei 62 anni.

3.
Dato quanto precede il giudizio commissionale querelato merita tutela.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 7 novembre 2002
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della Ia Camera:   Il Cancelliere: