Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 85/2002
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B 85/02

Sentenza del 15 luglio 2003
IIIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Buerki Moreni,
supplente; Schäuble, cancelliere

F._________, ricorrente,

contro

Fondazione Istituto Collettore LPP, Via Ferruccio Pelli 1, 6900 Lugano,
opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio dell'8 luglio 2002)

Fatti:

A.
F. _________, nato nel 1941, ha svolto attività lavorativa presso la
C._________ SA con sede a R._________, di cui era azionista e socio
fondatore. La ditta, ai fini dell'attuazione della previdenza professionale
dei suoi dipendenti, era affiliata alla Fondazione collettiva LPP della
Basilese dal 1986.

Dal 1° gennaio 1993 la C._________ SA è stata affiliata d'ufficio
all'Istituto collettore con decisione passata in giudicato del 30 maggio
1994. La prestazione di libero passaggio di F._________, pari a fr.
43'416.55, è stata trasferita al nuovo fondo di previdenza.

Con effetto dal 1° settembre 1994 F._________ è stato dichiarato invalido al
100% dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Canton Ticino. Dal canto
suo l'Istituto collettore ha assegnato all'interessato una rendita intera di
invalidità della previdenza professionale obbligatoria a decorrere dalla
stessa data, quantificando la prestazione annua in fr. 11'149.-.

B.
Contro la comunicazione dell'istituto di previdenza F._________ è insorto con
petizione al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, richiamando il
contratto concluso con la Fondazione collettiva della Basilese nel 1986 e
chiedendo che l'ammontare della rendita fosse calcolato secondo tale
contratto, rispettivamente la decorrenza della rendita fissata
retroattivamente al 3 giugno 1993.

Con giudizio dell'8 luglio 2002 la Corte cantonale ha integralmente respinto
l'azione.

C.
Avverso la pronunzia di primo grado insorge con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni F._________. Egli
ammette che la decisione di assegnazione della rendita emanata dall'Istituto
collettore è esatta, sostenendo tuttavia che la Corte cantonale avrebbe mal
interpretato la petizione con cui egli pretendeva il versamento delle
prestazioni dovute in base al contratto concluso nel 1986 con la Fondazione
collettiva LPP della Basilese, a suo dire, sciolto con effetto dal 31
dicembre 1993.

Chiamati a pronunciarsi, l'Istituto collettore conferma il proprio
provvedimento, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali propone
di respingere il gravame.

Diritto:

1.
Con il ricorso di diritto amministrativo F._________ censura unicamente il
fatto che la petizione presentata in sede cantonale sia stata interpretata in
maniera errata, intendendo egli contestare la validità della rescissione del
contratto d'affiliazione da parte della Basilese con effetto dal 31 dicembre
1992 per mancato pagamento dei premi e quindi chiedere l'assegnazione della
prestazione di invalidità della previdenza professionale in base alla
convezione conclusa con questo istituto.

Non più contestati in questa sede sono invece l'ammontare e la decorrenza
della rendita di invalidità assegnata dall'Istituto collettore.

2.
2.1 In data 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000.
Questa legge non è tuttavia applicabile alla LPP, in quanto non vi è alcun
rinvio ai sensi dell'art. 2 LPGA, secondo cui l'ordinamento è applicabile se
e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano (Ueli
Kieser, Das Bundesgesetz über den allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 2001, pag. 114).

2.2 Secondo l'art. 23 LPP hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le
persone che, nel senso dell'AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano
assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha
portato all'invalidità.

L'art. 26 cpv. 1 LPP prevede che per la nascita del diritto alle prestazioni
d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare che
l'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è unicamente la sopravvenienza
di un'incapacità lavorativa di una certa importanza, indipendentemente dal
tema di sapere da quando e in che misura un diritto a una prestazione per
l'invalidità sia insorto. La qualità di assicurato deve essere adempiuta al
momento della sopravvenienza dell'incapacità lavorativa, ma non
necessariamente quando insorga l'invalidità o subentri un aggravamento della
stessa. L'interpretazione letterale del menzionato disposto è conforme al
senso e allo scopo della norma in parola, la quale tende a far beneficiare
dall'assicurazione il lavoratore che, al termine di una malattia di una certa
durata, diventa invalido dopo la rescissione del rapporto di lavoro. Qualora
esista un diritto a una prestazione d'invalidità per un'incapacità lavorativa
intervenuta in costanza d'assicurazione, l'istituto di previdenza è tenuto a
prestare anche se l'invalidità si modifica dopo la fine del rapporto
previdenziale. In quel caso, la perdita della qualità di assicurato non
costituisce un motivo di estinzione del diritto alle prestazioni ai sensi
dell'art. 26 cpv. 3 LPP (DTF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5, 245
consid. 3c).

L'art. 23 LPP persegue inoltre lo scopo di delimitare la responsabilità tra
istituti di previdenza nel caso in cui il lavoratore, già malato in misura
tale da influire sulla sua capacità lavorativa, inizia a lavorare presso un
nuovo datore di lavoro (cambiando pure fondo di previdenza) e viene posto al
beneficio di una rendita di invalidità: il diritto alle prestazioni non
deriva dal nuovo rapporto di previdenza, bensì dal vecchio, presso cui
l'assicurato era affiliato nell'istante in cui è insorta l'incapacità
lavorativa che ha provocato l'invalidità. Tuttavia, affinché il precedente
istituto di previdenza possa essere obbligato a versare le prestazioni, vi
deve essere pure un nesso di causalità stretto - materiale e formale - tra
l'incapacità lavorativa e l'invalidità. Solo in tal caso il nuovo fondo di
previdenza è liberato dai propri obblighi (DTF 123 V 264 consid. 1c).

2.3 Secondo l'art. 11 cpv. 1 LPP il datore di lavoro che occupa lavoratori da
assicurare obbligatoriamente dev'essere affiliato a un istituto di previdenza
iscritto nel registro della previdenza professionale. Per il capoverso 4, le
casse di compensazione dell'AVS verificano se i datori di lavoro ad esse
assoggettati sono affiliati ad un istituto di previdenza. Per il capoverso 5,
l'autorità cantonale di vigilanza ingiunge al datore di lavoro inadempiente
di affiliarsi entro sei mesi. Decorso infruttoso il termine, il datore di
lavoro è annunciato per l'affiliazione all'istituto collettore (art. 60).

Per l'art. 66 cpv. 2 LPP il datore di lavoro deve all'istituto di previdenza
gli interi contributi. Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere degli interessi.

Il cosiddetto contratto di affiliazione, un contratto innominato sui generis
(DTF 120 V 304 consid. 4a), può essere disdetto alle condizioni pattuite
nella convenzione. Le parti dispongono infatti di grande libertà - limitata
unicamente dagli art. 2 e 27 CC - per quanto riguarda questo tema (DTF 120 V
305 consid. 4b). Di regola, i fondi di previdenza prevedono la possibilità di
disdetta in caso di mancato pagamento dei premi (sul tema affiliazione si
veda anche sentenza del 28 marzo 2003 in re S., non ancora pubblicata in DTF
129 V, B 68/02). La disdetta, in quanto diritto costitutivo, non può essere
revocata (sentenza del 20 giugno 2000 in re S., B 30/00).

3.
3.1 Nel giudizio impugnato il Tribunale di prime cure ha preliminarmente
stabilito che la C._________ SA, società fondata dal ricorrente e di cui si è
occupato personalmente - per sua stessa ammissione - fino al fallimento,
risultava affiliata d'ufficio all'Istituto collettore in virtù di una
decisione passata in giudicato del 30 maggio 1994 con effetto dal 1° gennaio
1993. Alla luce di questa circostanza e del fatto che l'incapacità lavorativa
che aveva provocato l'invalidità era insorta nel corso del 1993, fatto
ammesso dal ricorrente, la Corte ha quindi esaminato la liceità
dell'ammontare e della decorrenza della rendita della previdenza
professionale assegnata all'assicurato in base alle disposizioni
regolamentari di questo istituto.

3.2 La pronunzia non è censurabile. In effetti, conformemente alla
giurisprudenza federale summenzionata, la Corte cantonale ha dapprima
verificato la data a partire dalla quale la Fondazione collettiva LPP della
Basilese è stata sostituita dall'Istituto collettore, in seguito ha stabilito
l'inizio dell'incapacità lavorativa rilevante ai sensi degli art. 23 e 26 LPP
e quindi verificato l'ammontare e la decorrenza della rendita in base alle
disposizioni del regolamento del fondo competente, nel caso concreto
l'Istituto collettore.

La Corte cantonale ha pertanto correttamente interpretato le richieste
dell'attore, disattendendole. In effetti, nel momento in cui era insorta
l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, e, meglio, nel
settembre 1993 (la decorrenza della rendita dell'assicurazione invalidità è
stata fissata al 1° settembre 1994 e l'assicurato stesso ha dichiarato di
essere incapace al lavoro dal marzo 1993), egli non era più affiliato alla
Fondazione collettiva della Basilese e perciò il contratto di previdenza
concluso con questo istituto non poteva più essere applicato.

Del resto la decisione di affiliazione d'ufficio all'Istituto collettore,
trasmessa direttamente a F._________, presso la sede sociale di R._________,
non è mai stata contestata dal socio fondatore e gerente della C._________
SA. È inoltre del tutto verosimile che il contratto di adesione concluso con
la Basilese sia stato effettivamente disdetto dall'assicuratore per mancato
pagamento dei premi - malgrado non sia stata richiesta dall'interessato la
produzione del documento attestante lo scioglimento del contratto -, essendo
lo stesso assicurato ad aver dichiarato di non essere stato in grado, in quel
periodo, di far fronte ai propri obblighi, in seguito alla crisi che aveva
colpito il mercato immobiliare, motivo per cui la ditta aveva dovuto
dichiarare il proprio fallimento nel 1994.

Infine, il ricorrente mai durante la lunga procedura giudiziaria svoltasi di
fronte al Tribunale cantonale ha censurato, malgrado ne abbia avuto
ripetutamente l'opportunità, essendogli stati regolarmente trasmessi i
documenti acquisiti agli atti per osservazioni, il fatto che la Basilese non
era stata coinvolta nella lite, rispettivamente non ha preteso la produzione
della documentazione relativa alla disdetta, né in alcun modo asserito e
quindi tantomeno provato, di aver versato i premi dovuti nel 1993, motivo per
cui il contratto sarebbe stato ancora valido.
Alla luce di quanto sopra esposto correttamente il Tribunale cantonale ha
ritenuto provato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204) che, a partire dal 1° gennaio
1993, la C._________ SA fosse affiliata all'Istituto collettore e non più
alla Fondazione collettiva della Basilese LPP.

Non essendo in questa sede contestato né l'ammontare né la decorrenza della
rendita erogata dall'Istituto collettore, il ricorso di diritto
amministrativo, in quanto infondato, dev'essere respinto.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 15 luglio 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera:   Il Cancelliere: