Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 72/2002
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B 72/02

Sentenza del 12 dicembre 2005
IIIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Ferrari e Gianella, supplente;
Grisanti, cancelliere

P.________, ricorrente,

contro

Cassa pensioni della Confederazione, 3003 Berna, opponente, rappresentata
dall'Amministrazione federale delle Finanze, Servizio Giuridico, 3003 Berna,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 5 giugno 2002)

Fatti:

A.
P. ________, nata nel 1948, è stata unita in matrimonio con O.________ (nato
nel 1942) dal 24 maggio 1974 al 2 dicembre 1993 (crescita in giudicato della
sentenza di divorzio).

Secondo la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata
nel giudizio pretorile, l'ex marito era tra l'altro tenuto a versare alla ex
moglie, a titolo di contributo alimentare, fr. 2'000.- mensili dal "1.3.1993
sino al 1996" e fr. 1'800.- mensili dal "1.9.1996 sino al 2000". Inoltre, se
a tale momento l'interessata si fosse trovata "in situazione tale da non
poter mantenere il tenore di vita datole dall'indennità versatale dal
marito", essa avrebbe potuto chiedere al Pretore la proroga dell'assetto a
quel momento riconosciuto sino ad un periodo massimo di cinque anni (2005),
comprovandone i motivi.

O. ________ è deceduto il 9 agosto 2001.

In data 22 agosto 2001 P.________ si è rivolta alla Cassa pensioni della
Confederazione (CPC), cui era stato affiliato il defunto ex marito, chiedendo
l'erogazione di una rendita vedovile. Rilevando come la sentenza di divorzio
non stabilisse il diritto ad alimenti a vita, la Cassa ha respinto la
richiesta di prestazioni.

B.
Osservando come il defunto ex marito avesse comunque, anche in assenza di
un'imposizione pretorile in tal senso, continuato ad effettuare i pagamenti
dopo il 31 dicembre 2000 e fino alla data del suo decesso, con petizione 22
gennaio 2002 P.________ è insorta al Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino chiedendo la condanna della CPC al versamento, in via
principale, di una pensione vedovile a vita e, in via subordinata, di una
tale prestazione fino al 31 dicembre 2005.

Per giudizio del 5 giugno 2002 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
respinto la petizione. A motivazione della loro pronuncia, i primi giudici
hanno in particolare rilevato non potere l'attrice validamente sostenere una
perdita di sostegno ai fini dell'attribuzione di una rendita per vedove in
quanto, successivamente all'anno 2000, il relativo diritto ad una pensione
alimentare non era direttamente deducibile dal giudizio pretorile.

C.
P.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale, in annullamento del giudizio cantonale, chiede
il riconoscimento di una rendita vedovile. Dei motivi si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi.

La Confederazione svizzera, e per essa la CPC, rappresentata
dall'Amministrazione federale delle finanze, dopo avere chiesto la reiezione
del gravame, propone al Tribunale federale delle assicurazioni di operare una
sostituzione di parte e di proseguire la procedura con la Cassa pensioni
della Confederazione PUBLICA in qualità di resistente, garantendo per il
resto alla Confederazione il diritto di essere sentita. Dopo avere
inizialmente domandato la sospensione della procedura, PUBLICA aderisce alla
richiesta di sostituzione di parte. Nel merito postula la reiezione del
ricorso, al pari dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

D.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha indetto una deliberazione
pubblica alla presenza delle parti che si è tenuta il 12 dicembre 2005.

Diritto:

1.
Giusta l'art. 17 cpv. 1 PC (applicabile in virtù del rinvio operato dagli
art. 40 e 135 OG), la sostituzione di parte è ammessa solo col consenso della
controparte. È fatto salvo il caso dell'art. 17 cpv. 3 PC, in forza del quale
il cambiamento di persone per successione universale o in virtù di
disposizioni legali speciali non costituisce sostituzione di parte.

Nel caso concreto, non occorre tuttavia decidere la questione della
sostituzione delle parti, sulla quale la ricorrente peraltro nemmeno si è
pronunciata. In effetti, dal momento che, come si dirà più in dettaglio in
seguito, il presente ricorso si dimostra infondato, il giudizio non determina
alcun obbligo a carico della Confederazione svizzera (in questo senso cfr. ad
es. la sentenza del 25 febbraio 2005 in re A. e J., B 117/04, consid. 1).

2.
2.1 Oggetto del contendere sono prestazioni assicurative - più precisamente:
il diritto della ricorrente ad una rendita vedovile - per cui l'ambito del
potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato
all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso
del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza
della decisione impugnata. La Corte in tal caso non è vincolata
dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle
conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG).

3.
3.1 Giusta l'art. 19 cpv. 1 LPP, nella versione applicabile in concreto, in
vigore fino al 31 dicembre 2004, la vedova ha diritto alla rendita per vedove
se, alla morte del coniuge, deve provvedere al sostentamento di uno o più
figli (lett. a) oppure ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno
5 anni (lett. b). Il Consiglio federale disciplina il diritto della donna
divorziata alle prestazioni per i superstiti (art. 19 cpv. 3 LPP). In forza
di tale delega legislativa, il Consiglio federale ha emanato l'art. 20 cpv. 1
OPP 2, il quale, sempre nella versione applicabile in concreto, in vigore
fino al 31 dicembre 2004, dispone che dopo la morte dell'ex marito, la donna
divorziata è equiparata alla vedova, a condizione che il matrimonio sia
durato almeno 10 anni e che, in virtù della sentenza di divorzio ("im
Scheidungsurteil"; "en vertu du jugement de divorce"), la donna abbia
beneficiato di una rendita o di un'indennità in capitale invece di una
rendita vitalizia.

Similmente, l'art. 34 cpv. 5 degli Statuti della CPC stabilisce il diritto a
una pensione vedovile del coniuge divorziato precisando che quest'ultimo è
parificato al coniuge vedovo se il matrimonio è durato almeno dieci anni e
se, in virtù della sentenza di divorzio, gli è stata attribuita una pensione
o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia.

3.2 La ricorrente censura che la Corte cantonale le abbia negato il diritto a
una rendita vedovile per il solo fatto di non avere beneficiato di una
pensione alimentare vitalizia espressamente stabilita da un giudice in virtù
di una sentenza di divorzio o di un pronunciato di modifica e questo
nonostante l'ex marito avesse spontaneamente continuato a versarle quanto
pattuito nella convenzione di divorzio anche dopo la scadenza del termine ivi
stabilito.

In particolare, chiede al Tribunale federale delle assicurazioni di
modificare la propria prassi in materia nella misura in cui questa sancisce
il riconoscimento di una rendita vedovile a una donna divorziata unicamente
se beneficia di una prestazione alimentare espressamente stabilita nella
sentenza di divorzio. Fa valere che nel caso di specie non si realizzerebbe
nessun rischio di abuso, né la sua richiesta implicherebbe dispendiosi
accertamenti amministrativi, posto che il defunto ex marito non ha fatto
altro che "ossequiare per il futuro un obbligo già predisposto dal Pretore,
continuando semplicemente a pagare l'importo da questi stabilito, senza
formalmente adire di nuovo il giudice". In conclusione osserva che una
relativizzazione della prassi in simile peculiare eventualità si imporrebbe
poiché "i coniugi divorziati tendono logicamente a prescindere dal far capo
in un secondo tempo al giudice civile qualora la situazione economica
manifestamente comandi di adottare di comune accordo i necessari
provvedimenti" e poiché "mantenendo la sua prassi il Tribunale federale delle
assicurazioni paradossalmente penalizzerebbe queste coppie nei confronti di
quelle i cui rapporti economici non consentono pattuizioni spontanee".

3.3 La CPC e PUBLICA si associano alle conclusioni del Tribunale cantonale
delle assicurazioni ed osservano come la situazione concreta non
giustificherebbe di scostarsi dalla giurisprudenza in materia del Tribunale
federale delle assicurazioni. Per parte sua, l'UFAS rileva che la cassa
pensione non deve versare una prestazione alla vedova divorziata se il
diritto agli alimenti si è estinto, perché la previdenza professionale
prevede la concessione di una tale rendita solamente in caso di danno,
limitandone l'importo al danno effettivo.

3.4 Il Bollettino UFAS della previdenza professionale no. 1 del 24 ottobre
1986 (pag. 5) precisa che se l'obbligo di mantenimento è limitato nel tempo
dalla sentenza di divorzio, il diritto della donna divorziata alle
prestazioni esiste solo fino alla scadenza della data fissata. Se il coniuge
divorziato decede dopo tale termine, la donna non ha diritto a nessuna
prestazione, perché non c'è stata perdita di sostegno.

3.5 Per giurisprudenza, l'art. 20 OPP 2 (sempre nella versione applicabile in
concreto [v. consid. 3.1]) si prefigge di coprire la perdita di sostegno che
la donna divorziata subisce a seguito del decesso dell'ex coniuge e della
perdita del contributo di mantenimento. Tuttavia, determinante non è la
perdita effettiva di sostegno, bensì - per motivi amministrativi, dettati da
considerazioni sulla sicurezza del diritto e dalla necessità di impedire
eventuali abusi - solo quella risultante dalla sentenza di divorzio (RSAS
1995 pag. 139 seg.).
Sempre per giurisprudenza - sviluppata a proposito dell'art. 23 cpv. 2 LAVS,
nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1996, e ripresa nel presente
ambito (RSAS 1995 pag. 140 consid. 3b) - l'obbligo alimentare non deve
necessariamente e unicamente essere dedotto dal testo del giudizio di
divorzio o dalla convenzione sui suoi effetti accessori; esso può anche
risultare da altri mezzi di prova quando ne possa essere dedotto chiaramente
("eindeutig") che le prestazioni prestate dal marito a tenore del giudizio di
divorzio o della convenzione sugli effetti accessori rappresentino un
indennizzo per le pretese della moglie a pensione alimentare (DTF 110 V 242).

4.
Tema della presente controversia è sostanzialmente quello di sapere se, nel
caso in cui un contributo di mantenimento dovuto a determinate condizioni,
che dovevano essere accertate da un giudice, è stato pagato senza
l'intervento di quest'ultimo, è comunque dato un diritto risultante dal
giudizio di divorzio.

4.1 P.________ è stata unita in matrimonio con l'ex marito per oltre dieci
anni (dal 1974 al 1993). Il primo presupposto legale e statutario (v. consid.
3.1) è così ossequiato.

4.2 Difetta per contro l'adempimento del secondo requisito, nel senso che la
sentenza pretorile di divorzio stabilisce, in maniera inequivocabile,
l'obbligo giuridico dell'ex marito di pagare il contributo alimentare
soltanto fino al 2000, subordinando per contro la proroga, per cinque anni,
del precedente assetto a determinate condizioni e requisiti.

4.3 La ricorrente ammette che non vi è pronunciato giudiziario di modifica
per il periodo successivo al 2000. Rileva tuttavia che l'intervento del
Pretore è venuto meno per il semplice fatto che l'ex marito ha riconosciuto
fondato il suo diritto al contributo alimentare anche per il periodo
successivo a quello stabilito in sentenza. L'insorgente parifica il
versamento volontario a quello imposto dal giudice per mezzo di una sentenza
di modifica.

Siffatta argomentazione non può essere seguita. Decisivo è quanto stabilito
nella sentenza. Ragioni riconducibili alla sicurezza del diritto e volte ad
evitare abusi in sede di applicazione impongono rigore nella determinazione
dei dati entranti in linea di conto. Dal profilo della praticabilità del
diritto è di tutta evidenza che non può esservi disputa su quanto risulta
nella sentenza di divorzio cresciuta in giudicato. Non altrettanto si
potrebbe sostenere nel caso in cui bastassero le dichiarazioni delle parti -
non sempre di agevole dimostrazione probatoria e pertanto di dubbia
affidabilità -, a maggior ragione nel caso in cui una di esse fosse nel
frattempo deceduta. Tale incertezza renderebbe comunque necessaria
un'istruttoria non solo laboriosa in termini di tempo ma anche incerta quanto
all'esito. Non basta infatti provare che un certo importo è stato versato, ma
occorre anche dimostrarne il motivo, potendo tale versamento essersi
verificato per inavvertenza o comunque per una causa diversa.

Il riferimento alla certezza della situazione giuridica risultante da un
pronunciato giudiziale merita quindi tutela e non vi è motivo per rimettere
in discussione la giurisprudenza di questa Corte.

4.4 Anche se la presente fattispecie - nella misura in cui i versamenti dopo
il 2000 possono trovare un certo fondamento nel giudizio pretorile - appare
differente da quella esaminata in RSAS 1995 pag. 137 segg., in cui il defunto
ex marito della ricorrente aveva versato contributi superiori rispetto a
quelli stabiliti dalla sentenza di divorzio, ciò non toglie che la necessaria
chiarezza richiesta dalla giurisprudenza (consid. 3.5) difetta anche
nell'evenienza concreta. A tal proposito si rinvia anche alla sentenza
inedita del 31 ottobre 1990 in re P., H 117/90, concernente l'applicazione
del già citato vecchio art. 23 cpv. 2 LAVS, dove questa Corte ha precisato
che non spetta agli organi dell'AVS - o, mutatis mutandis, della previdenza
professionale - applicare i vecchi art. 151/152 CC o decidere se un
contributo di mantenimento avrebbe dovuto essere riconosciuto dal giudice del
divorzio, poiché ciò presupporrebbe l'esistenza di un titolo giuridico
esecutivo. Ora, non fosse altro per la presenza delle menzionate condizioni
materiali (mancato mantenimento del tenore di vita precedente, da comprovare
dalla ex moglie) e formali (ricorso all'intervento del Pretore) nel giudizio
di divorzio, mal si vede come quest'ultimo possa costituire un sufficiente
titolo esecutivo per i contributi posteriori all'anno 2000.

4.5 La ricorrente non può nemmeno essere seguita quando reputa le esigenze
poste dalla giurisprudenza eccessive e tali da fomentare inutilmente la
litigiosità tra le parti. Essa dimentica infatti che alla modifica di un
pronunciato di divorzio, sulle questioni d'ordine patrimoniale, si può
giungere agevolmente e senza contenzioso giudiziale, facendo uso
dell'istituto della transazione conclusa tra le parti e sottoposta al giudice
per ratifica (Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, no.
54 all'art. 129 CC).

O. ________ doveva versare per sentenza alla ex moglie contributi alimentari
"sino al 2000". Il fatto che, in assenza del necessario giudizio di modifica
dell'assetto alimentare per il periodo successivo, egli abbia continuato
anche dopo tale data, in sostanza fino alla sua morte, è come già si è detto
irrilevante ai fini del presente giudizio.

Ne consegue che la pronuncia impugnata dev'essere confermata, a P.________
non potendo essere riconosciuta una rendita vedovile.

5.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
presente procedura è gratuita (art. 134 OG).

Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG, in relazione con l'art. 135 OG, nelle procedure
di ricorso di diritto amministrativo davanti a questa Corte, nessuna
indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o
agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli
istituti di previdenza in causa (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid.
7).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
Non si assegnano indennità di parte.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Publica, Cassa pensione
della Confederazione, Berna, al Tribunale cantonale delle assicurazioni,
Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 12 dicembre 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: