Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 45/2002
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B 45/02

Sentenza del 22 ottobre 2002
IIIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Schäuble,
cancelliere

M.________, ricorrente,

contro

Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino, 6501
Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 17 aprile 2002)

Fatti:

A.
M.________, nato il 17 novembre 1938, coniugato, era segretario comunale di
X.________. Con effetto dal 1° dicembre 1998, data dell'avvenuto
pensionamento anticipato, è stato posto al beneficio di una rendita di
vecchiaia della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino
di fr. 2'155.- e di un supplemento sostitutivo in attesa dell'assegnazione
della rendita AVS/AI a favore di uno dei coniugi di fr. 2'174.- mensili.

Il 29 novembre 2001 la Cassa, tenendo conto di un'avvenuta modifica delle
basi legali, ha comunicato all'interessato che il supplemento sostitutivo
riconosciutogli veniva ridotto, a partire dal 1° dicembre seguente, a fr.
1'945.- mensili.

B.
M.________ ha adito il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
mediante una petizione con cui contestava la riduzione operata dalla Cassa.

Con giudizio del 17 aprile 2002 la Corte cantonale ha respinto la petizione.

C.
M.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni. Chiede, in annullamento del giudizio cantonale, che
venga ripristinata la prestazione litigiosa secondo l'importo fissato al
momento del pensionamento e rimprovera ai primi giudici di aver interpretato
le disposizioni legali determinanti in modo scorretto.

Mentre la Cassa propone la reiezione del ricorso, l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi al riguardo.

Diritto:

1.
1.1 Giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG, il
ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena
l'irricevibilità, i motivi per i quali il Tribunale federale delle
assicurazioni dovrebbe dare seguito alle richieste dell'insorgente, atteso
come la motivazione non debba essere necessariamente corretta, ma debba in
ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335).

1.2 Se nel procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo
severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento di
questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente
deve nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con
un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché
e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le
proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii). Il libero esame
delle asserite lesioni del diritto federale, che compete al Tribunale
federale delle assicurazioni nell'ambito del ricorso di diritto
amministrativo, non esime i ricorrenti dal presentare una compiuta, chiara e
precisa motivazione, con riferimento alle opinioni espresse dalla precedente
istanza. In particolare, i ricorrenti non possono limitarsi ad opporre alle
argomentazioni contenute nell'atto impugnato la loro versione, senza spiegare
perché la pronunzia dedotta in giudizio sarebbe contraria al diritto (Peter
Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed.,
Basilea 1998, n. 3.75 e segg., pag. 114 segg.).

2.
Ora, il ricorso in esame non adempie le citate esigenze di motivazione.
L'insorgente si limita infatti ad affermare, in una sola frase, di ritenere
che l'interpretazione della legge applicata dalla Corte cantonale non sarebbe
corretta. Ciò non basta manifestamente a soddisfare i requisiti minimi posti
dalla menzionata giurisprudenza.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo
secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a in relazione con l'art.
135 OG, pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 ottobre 2002
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera:   Il Cancelliere: