Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 10/2002
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B 10/02

Sentenza del 19 novembre 2002
IIIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Grisanti, cancelliere

B.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Maurizio Collenberg,
Piazza Dante 8, 6901 Lugano,

contro

Fondo di previdenza per il personale della X.________, opponente,
rappresentato dall'avv. Massimo Bionda, Piazza Cioccaro 8, 6901 Lugano

(Giudizio del 14 dicembre 2001)

Fatti:

A.
B. ________, nato nel 1946, è stato assunto in data 30 aprile 1971 alle
dipendenze della X.________ SA, istituto presso il quale ha lavorato fino al
mese di ottobre 1999.

In seguito a una ristrutturazione intrapresa fra il 1993 e il 1995, che si è
tradotta in una diminuzione sensibile del personale, è stata decisa la
liquidazione parziale del Fondo di previdenza per il personale della
X.________ SA, costituito nel 1967, ed è stato dato mandato alla Y.________
SA di svilupparne il progetto.

Mediante decisione del 7 novembre 2000, pubblicata sul Foglio Ufficiale del
Cantone Ticino (FUCT) una prima volta il ________, quindi il ________ e il
________, la Divisione della giustizia - Autorità cantonale di vigilanza
sulle fondazioni e LPP - ha approvato la liquidazione parziale del fondo al
31 dicembre 1995, avvertendo che eventuali opposizioni o contestazioni
avverso il piano di ripartizione approvato avrebbero dovuto essere notificate
all'Autorità approvante entro trenta giorni dalla terza pubblicazione
dell'avviso.

B.
Con petizione 19 settembre 2001, B.________, patrocinato dall'avv. Maurizio
Collenberg, ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino di
condannare il Fondo a versargli una quota delle riserve liberate in seguito
alla liquidazione parziale di quest'ultimo.

Per pronuncia del 14 dicembre 2001 il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha dichiarato irricevibile la petizione per carenza di competenza ratione
materiae, ritenuto che la pretesa avanzata non poteva essere fatta valere
all'autorità giudiziaria cantonale.

C.
B.________, sempre patrocinato dall'avv. Collenberg, in data 30 gennaio 2002
interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle
assicurazioni postulando l'annullamento del giudizio cantonale e la
trasmissione della causa all'Autorità di vigilanza del Cantone Ticino per
decisione sul merito.

Il Fondo di previdenza, patrocinato dall'avv. Massimo Bionda, e l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali propongono la reiezione del gravame.

Diritto:

1.
Nell'impugnata pronuncia, alla quale si rinvia, il primo giudice ha già
compiutamente esposto come eventuali pretese relative all'attribuzione di
fondi liberi possano essere fatte valere soltanto nell'ambito di una
procedura di liquidazione (parziale) di un istituto di previdenza e solo in
seguito all'esame e all'approvazione, da parte dell'Autorità di vigilanza
secondo l'art. 61 LPP, dei piani di ripartizione. Parimenti ha rilevato come
contro siffatte decisioni sia dato il rimedio del ricorso alla Commissione
federale di ricorso giusta l'art. 74 LPP, ad esclusione dell'azione al
Tribunale cantonale giusta l'art. 73 LPP, che pertanto non risulta competente
a statuire in materia (SZS 1995 pag. 377 consid. 3a e riferimenti; cfr. pure
sentenza del 30 novembre 2001 in re S., B 68/01).

Il ricorrente, in sede federale, non censura la dichiarazione di
irricevibilità espressa dalla precedente istanza, contesta tuttavia la
mancata trasmissione dell'incarto, da parte del primo giudice, all'Autorità
cantonale di vigilanza che si sarebbe, a suo dire, imposta a seguito della
pronuncia di inammissibilità. Facendo osservare come, a seguito del proprio
trasferimento all'estero e, quindi, per causa a lui non imputabile, egli non
avrebbe avuto modo di prendere effettiva conoscenza delle pubblicazioni
avvenute sul FUCT e di opporsi alla decisione del 7 novembre 2000,
l'interessato si duole, di fatto, che tale possibilità non gli sia stata
concessa dal primo giudice mediante trasmissione dell'incarto all'Autorità
cantonale di vigilanza.

2.
2.1 La questione della trasmissione d'ufficio invocata dal ricorrente essendo
strettamente connessa alla decisione d'irricevibilità, nulla osta, di
principio, a un suo esame da parte del Tribunale federale delle assicurazioni
(cfr. anche sentenza del 26 settembre 2000 in re M., C 224/00).

2.2 La lite non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad
esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

2.3 In virtù di un principio generale del diritto amministrativo, valido
anche nell'ambito delle assicurazioni sociali, un'autorità che si reputa
incompetente deve trasmettere la vertenza a quella competente (cfr. VSI 1995
pag. 199 consid. 3b e le sentenze ivi citate; DLA 1991 no. 16 pag. 121
consid. 2a; cfr. pure sentenza del 25 gennaio 2000 in re B., H 363/99,
consid. 3b e riferimenti), riservato il caso in cui una tale trasmissione si
risolverebbe in un vuoto ed inutile esercizio formale (cfr. sentenza citata
del 26 settembre 2000 in re M., nel cui ambito questa Corte ha rinunciato a
disporre un simile provvedimento, la domanda di restituzione in intero
formulata dal ricorrente essendo apparsa  dall'inizio manifestamente
infondata). Tale principio generale viene espressamente ripreso
dall'ordinamento cantonale applicabile alle procedure dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (art. 126 cpv. 1 Codice di procedura civile
ticinese [CPC], applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 della
Legge cantonale di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni del 6 aprile 1961).

2.4 In concreto, omettendo di trasmettere d'ufficio gli atti ad un'altra
istanza, il primo giudice non si è reso responsabile di un operato
censurabile.

Egli non era infatti in alcun modo tenuto a trasmettere la causa all'Autorità
di vigilanza cantonale, come pretende ora il ricorrente, perché si
pronunciasse sul merito delle censure sollevate (tardivamente) dallo stesso,
l'autorità in questione avendo già reso la propria decisione, cresciuta in
giudicato, e il provvedimento richiesto dall'insorgente potendo entrare in
linea di conto unicamente nell'ambito di una restituzione in intero contro il
lasso dei termini. Orbene, a prescindere dal fatto che il giudice di prime
cure fosse o meno abilitato a ricevere una simile domanda e potesse ravvisare
nel ricorso sottopostogli a giudizio una richiesta di restituzione, questa
sarebbe comunque risultata manifestamente infondata, il ricorrente avendo al
più tardi avuto effettiva conoscenza il 24 agosto 2001 - a seguito dello
scritto, di stessa data, dell'amministratore del Fondo all'avv. Collenberg -
della decisione della Divisione della giustizia ed avendo atteso ben oltre il
termine di 10 giorni - segnatamente fino al 19 settembre 2001, data della
petizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni - per chiedere
l'eventuale restituzione del termine omesso, contravvenendo così agli
obblighi sanciti dall'art. 139 CPC - applicabile in virtù del doppio rinvio
di cui all'art. 4 cpv. 3 del Regolamento cantonale circa la sorveglianza
sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale e dell'art. 12
cpv. 1 della Legge cantonale di procedura per le cause amministrative -, il
quale stabilisce che la restituzione in intero contro il lasso dei termini
deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Né poteva entrare in linea di conto una trasmissione dell'incarto alla
Commissione federale di ricorso di cui all'art. 74 LPP, la decisione
contestata avendo - per quanto appena detto - acquistato forza di cosa
giudicata.

3.
Non trattandosi in concreto, come si è visto, di una lite avente per oggetto
l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è
gratuita (art. 134 OG a contrario, cfr. sentenza citata del 30 novembre 2001
in re S.). Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere poste
a carico del ricorrente.

Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG, nelle procedure di ricorso di diritto
amministrativo, nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle
autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale
anche per gli istituti di previdenza in favore del personale (DTF 126 V 149
consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, ammontanti a fr. 500.--, sono poste a carico del
ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 19 novembre 2002
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera:   Il Cancelliere: