Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.61/2002
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7B.61/2002 CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI **************************************** 16 aprile 2002 Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, pre- sidente, Escher e Meyer. Cancelliere: Piatti. _________ Visto il ricorso del 4 aprile 2002 presentato da K.________, Lugano contro la sentenza emanata il 22 marzo 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone la ricorrente al Comune di Lugano, rappresentato dall'Ufficio contribuzioni, Lugano, allo Stato del Cantone Ticino e alla Confederazione Svizzera, entrambi rappresentati dall'Ufficio esazioni e condoni, Bellinzona, e all'Ufficio di esecuzione di Lugano, in materia di pignoramento del reddito; Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1.- Il Comune di Lugano, lo Stato del Cantone Ti- cino e la Confederazione Svizzera procedono per l'incasso di crediti fiscali nei confronti di K.________. Procedendo al pignoramento di salario, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha fissato il minimo vitale della debitrice in fr. 1720.--. Con sentenza 22 marzo 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto un rimedio dell' escussa e ha aumentato il suo minimo vitale in fr. 2541.50. I giudici cantonali hanno rilevato che il predetto minimo dev'essere segnatamente maggiorato dell'importo di base per la figlia minore, la quale sebbene formalmente affidata a terzi, abita con la debitrice. Essi hanno altresì indicato che non possono essere presi in considerazione alimenti per il figlio J.________, poiché la stessa escussa ha affermato di non pagarli. 2.- Con ricorso 4 aprile 2002 K.________ chiede al Tribunale federale un esaustivo riesame della sentenza dell'autorità di vigilanza. Essa lamenta la mancata consi- derazione nel suo minimo vitale del diritto a un contributo di mantenimento dei suoi rimanenti figli, fatto che la pri- va della possibilità di versare loro alimenti. Essa narra poi le sue vicissitudini dell'ultimo ventennio segnatamente con riferimento ai suoi cinque figli e a diverse autorità preposte all'assistenza sociale. Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti. 3.- Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale da questa violate e in che consiste la pretesa violazione. In un ricorso vertente su una somma di denaro, la ricorrente deve cifrare le proprie conclusioni e non può limitarsi a lasciar fissare al Tribunale federale l'importo ritenuto esatto (DTF 121 III 390). In concreto il gravame non ossequia la summenziona- ta norma, poiché la ricorrente omette di indicare l'importo da lei ritenuto corrispondente al suo minimo vitale. Per questo motivo il ricorso dev'essere dichiarato inammissibi- le. A prescindere da quanto precede e a titolo del tutto abbondanziale si può rilevare che, con riferimento alla mancata presa in considerazione di alimenti per i rimanenti figli, la sentenza impugnata si rivela del tutto corretta. Infatti, l'Ufficiale deve tenere conto delle prestazioni di mantenimento effettivamente pagate (DTF 121 III 20 consid. 3 con rinvii; 107 III 75 consid. 1). Ora, nemmeno la ricor- rente pretende di versare contributi alimentari, ma si li- mita a far valere che ciò non è più possibile in seguito al pignoramento di salario. Per questi motivi la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti p r o n u n c i a : 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Comunicazione alla ricorrente, ai rappresentan- ti delle controparti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'ap- pello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 16 aprile 2002 MDE In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: La Presidente, Il Cancelliere,