Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.55/2002
Zurück zum Index Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 2002
Retour à l'indice Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 2002


7B.55/2002

         CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI
         ****************************************

                       26 marzo 2002

Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, pre-
sidente, Escher e Meyer.
Cancelliere: Piatti

                          _______

Visto il ricorso del 7 marzo 2002 presentato da S.________,
contro la sentenza emanata il 6 febbraio 2002 dalla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Can-
tone Ticino, quale autorità di vigilanza, in merito alla
determinazione del modo di realizzazione della quota spet-
tante alla ricorrente dell'eredità indivisa a cui partecipa
con M.________;

       Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

  1.-  Nell'ambito delle esecuzioni promosse contro
S.________, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha chiesto il
28 dicembre 2001 alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza, di determinare il modo di realizzazione
dell'interessenza dell'escussa nell'eredità indivisa con
M.________. Con decisione 6 febbraio 2002, l'autorità di
vigilanza ha ordinato, come proposto da un creditore e
dalla coerede della debitrice, la realizzazione mediante
pubblici incanti.

  2.-  Con scritto 7 marzo 2002 S.________ ha indi-
cato di opporsi in conformità all'art. 19 LEF al pubblico
incanto della sua quota ereditaria. Essa afferma che una
vendita all'asta arreca pregiudizio a lei stessa, alla coe-
rede nonché ai creditori, sussistendo un'avanzata trattati-
va per la vendita della parte dell'immobile che le spetta
con la possibilità di un buon concordato.

  Non è stato ordinato uno scambio di allegati scrit-
ti.

  3.-  Giusta l'art. 10 cpv. 2  RDC, l'autorità di
vigilanza adita con una richiesta di determinazione del mo-
do di realizzazione ai sensi dell'art. 132 LEF, deciderà,
tenuto conto nella misura del possibile delle proposte de-
gli interessati, se la parte di comunione pignorata dovrà
essere venduta ai pubblici incanti o se sia da procedersi
allo scioglimento della comunione e alla liquidazione del
patrimonio comune a stregua dei disposti che reggono la
comunione in questione. Per quanto attiene al ricorso
innanzi al Tribunale federale, l'art. 79 cpv. 1 OG prevede
che il gravame deve indicare le modificazioni della

decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo
conciso le norme di diritto da essa violate e in che con-
siste la violazione. Non sono ammessi conclusioni, fatti,
impugnazioni e mezzi di prova nuovi che avrebbero potuto
essere proposti nella procedura cantonale.

  Ora, l'impugnativa non ossequia manifestamente
quanto disposto dall'art. 79 cpv. 1 OG e deve pertanto
essere dichiarata inammissibile. La ricorrente non indica
infatti alcun motivo per il quale la decisione di vendere
ai pubblici incanti la sua quota ereditaria violerebbe il
diritto federale.

                     Per questi motivi

        la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è inammissibile.

  2.  Comunicazione alla ricorrente, alla coerede,
all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecu-
zione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 26 marzo 2002
MDE

  In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
La Presidente,                              Il Cancelliere,