Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.29/2002
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7B.29/2002 CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI **************************************** 14 marzo 2002 Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, pre- sidente, Escher e Meyer. Cancelliere: Piatti. _______________ Visto il ricorso del 16 febbraio 2002 presentato dall'avv. dott. S.________, Reichenburg, contro la sentenza emanata il 23 gennaio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone il ricorrente a B.________, Losone, alla Cassa cantonale di Compensazione AVS, Bellinzona, al Canton Zurigo, rappresentato dal Tri- bunale distrettuale di Zurigo, Zurigo, al Comune di Losone, al Cantone dei Grigioni, rappresentato dall'amministrazione delle finanze, Coira, e all'Ufficio di esecuzione e falli- menti di Locarno, in materia di pignoramento; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- S.________ procede nei confronti di B.________ per l'incasso di un credito. Il 1° febbraio 2001 il credi- tore ha chiesto all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno la continuazione dell'esecuzione, allegando una sentenza del Tribunale del distretto di Oberlandquart con- cernente pretese derivanti da un rapporto di locazione. Il 15 febbraio 2001 l'Ufficio ha proceduto a un primo pignora- mento. Nel medesimo gruppo (n. 3) si trovavano pure la Cassa cantonale di compensazione AVS, il Comune di Losone, e i Cantoni dei Grigioni e di Zurigo. Il 25 ottobre 2001, l'Ufficio ha proceduto a un pignoramento complementare in favore di S.________, pignorando l'eventuale credito van- tato dall'escusso nei confronti della compagnia d'assicu- razioni L.________. B.- Con sentenza 23 gennaio 2002 la Camera di ese- cuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha evaso due rimedi di S.________ nel senso dei con- siderandi (dispositivo n. 1), ha annullato il pignoramento del 15 febbraio 2001 e il suo complemento del 25 ottobre seguente per quanto concerne la pretesa del ricorrente (dispositivo n. 2), ha ordinato all'Ufficio di notificare il verbale di pignoramento complementare agli altri credi- tori del gruppo n. 3 con contemporanea fissazione di un termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 LEF per eventualmente contestare giudizialmente il diritto di pegno legale ex art. 60 cpv. 1 LCA rivendicato dal ricorrente sulla pretesa vantata dall'escusso nei confronti del suo assicuratore (dispositivo n. 3), ha ridotto e ripartito fra i restanti creditori del gruppo n. 3 le spese per l'esecu- zione del pignoramento (dispositivo n. 4), ha posto a cari- co del ricorrente la tassa per la registrazione della do- manda di proseguimento dell'esecuzione (dispositivo n. 5), non ha prelevato spese né assegnato ripetibili, ha in- dicato i rimedi di diritto e ha specificato l'intimazione della sentenza ai creditori del gruppo e all'Ufficio (di- spositivi n. 6, 7 e 8). I giudici cantonali hanno dapprima rilevato che con la richiesta di continuare l'esecuzione il ricorrente non ha prodotto all'Ufficio una sentenza che ri- getta l'opposizione interposta dall'escusso, motivo per cui i pignoramenti effettuati in suo favore sono inficiati di nullità. L'autorità di vigilanza ha poi indicato che il di- ritto di pegno legale rivendicato dal ricorrente in virtù dell'art. 60 LCA non rende impignorabili le pretese vantate dall'escusso nei confronti del suo assicuratore contro la responsabilità civile. Tuttavia il pignoramento di tale pretesa è escluso se i rimanenti creditori procedenti non contestano il diritto di pegno o la sua estensione. A tal fine dev'essere loro assegnato un termine di 20 giorni ex art. 108 cpv. 2 LEF. C.- Il 16 febbraio 2002 S.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso con cui postula l'annullamen- to dei dispositivi n. 1, 2, 3 e 8 della sentenza cantonale. Egli domanda pure di ordinare all'Ufficio di revocare la diffida fatta alla predetta compagnia di assicurazione, di effettuare il pagamento del risarcimento danni unicamente allo stesso ufficio nonché di ingiungere a L.________ di versargli, quale creditore pignoratizio, la prestazione risultante dall'assicurazione stipulata con il debitore. In via eventuale chiede di ordinare all'Ufficio di comunicare all'assicuratore che la sua prestazione non farà parte del- la massa delle esecuzioni. Il ricorrente ritiene esagerata la sanzione della nullità pronunciata dall'autorità di vi- gilanza, critica le operazioni di pignoramento e afferma che l'ufficio di esecuzione risp. l'autorità di vigilanza non hanno il diritto di intervenire per quanto concerne la polizza di assicurazione del debitore, atteso che egli ha un diritto di pegno legale sulla relativa prestazione assi- curativa. Non sono state chieste osservazioni. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- a) Il ricorso, introdotto tempestivamente da un creditore a cui l'autorità di vigilanza ha dichiarato nulla la continuazione dell'esecuzione, è in linea di prin- cipio ricevibile. b) Inammissibile si rivela invece la richiesta formulata al Tribunale federale di potersi ulteriormente esprimere sulla situazione di fatto e di diritto, nonché di poter formulare altre domande. Infatti, in concreto non si realizzano i presupposti dell'art. 33 cpv. 2 LEF e l'art. 19 cpv. 1 LEF contiene un termine legale, che non può nem- meno essere modificato mediante un accordo fra le parti (art. 33 cpv. 1 LEF), motivo per cui un ricorso - conforme alle esigenze legali e cioè provvisto di conclusioni e del- la motivazione (art. 79 cpv. 1 OG) - può unicamente essere inoltrato al Tribunale federale entro tale termine (cfr. DTF 126 III 30). 2.- a) L'autorità di vigilanza ha ritenuto nulla la continuazione dell'esecuzione per il fatto che la sen- tenza allegata alla relativa domanda non rigetta esplicita- mente l'opposizione interposta dal debitore al precetto esecutivo. b) Il ricorrente ritiene la nullità una sanzione esagerata al mancato rispetto dell'art. 79 cpv. 1 LEF, che richiede oramai una sentenza che toglie espressamente l' opposizione. Inoltre, il vizio rilevato dall'autorità di vigilanza avrebbe potuto essere sanato, impartendo al ri- corrente un termine per produrre una decisione di rigetto definitivo dell'opposizione, tenuto segnatamente conto del fatto che l'Ufficio di esecuzione ha ritenuto valida la domanda di proseguimento dell'esecuzione. Infine, la deci- sione impugnata viola pure l'art. 22 LEF e contiene una contraddizione dovuta al fatto che la nullità, di per sé indivisibile, è unicamente stata pronunciata nei confronti del ricorrente, mentre il pignoramento è stato ritenuto valido per quanto concerne gli altri creditori del medesimo gruppo. c) Nella fattispecie il ricorrente, che non con- testa di non aver prodotto all'Ufficiale una sentenza di rigetto dell'opposizione, misconosce che secondo giuri- sprudenza (DTF 92 III 55 con rinvii) e dottrina (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 e 11 all'art. 78 LEF, Balthasar Bes- senich, Commento basilese, n. 1 all'art. 78 LEF) gli atti esecutivi posteriori alla notifica del precetto esecutivo eseguiti fintanto che l'opposizione non è stata tolta dal giudice o ritirata dall'escusso sono nulli. Egli pare pure dimenticare che il requisito di una sentenza che levi espressamente l'opposizione non è stato introdotto con la revisione della LEF, poiché il legislatore si è limitato a codificare la giurisprudenza sviluppata in applicazione del previgente art. 79 LEF (Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF 1991 III 1 pag. 47; DTF 106 III 60 consid. 3). Il ricorren- te non può nemmeno essere seguito laddove ritiene di vedere una manifesta contraddizione nel fatto che il pignoramento rimane valido per gli altri creditori del gruppo, atteso che egli non pretende che quest'ultimi siano incorsi nel suo stesso errore di chiedere il proseguimento dell'esecu- zione senza disporre di una decisione di rigetto dell'oppo- sizione. La censura si rivela pertanto infondata. 3.- Il ricorrente contesta poi l'esecuzione del pignoramento. Con riferimento all'omessa menzione del pi- gnoramento della prestazione assicurativa nel verbale del 15 febbraio 2001, egli pare dimenticare che l'Ufficio ha effettuato un pignoramento complementare il 25 ottobre se- guente. Nella misura in cui il ricorrente critica in modo generale le operazioni di pignoramento, lamentando segnata- mente l'assenza di una qualsiasi indicazione sul reddito del debitore, occorre rilevare che egli, non facendo parte dei creditori al beneficio del pignoramento, non è toccato nei suoi interessi dalle asserite omissioni dell'Ufficio e non è pertanto legittimato a proporre una tale censura (DTF 120 III 42 consid. 3). 4.- a) L'autorità di vigilanza ha negato che il diritto di pegno ex art. 60 LCA vantato dal ricorrente im- pedisce il pignoramento delle pretese dell'escusso nei con- fronti del suo assicuratore contro la responsabilità civi- le. Nella motivazione della sentenza impugnata, essa ha ri- tenuto superata l'opinione segnatamente espressa da Roelli/ Jaeger (Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, n. 24 all'art. 59 e n. 24 all'art. 60 LCA, vol. II, 1932) secondo cui l'impignorabilità - e l'in- cedibilità - del diritto di essere sollevato da parte dell' assicuratore sgorgano dalla natura stessa di tale diritto. Infatti in DTF 115 II 264 consid. 3, il Tribunale federale ha stabilito che la natura della pretesa dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore di essere da lui sollevato non ostacola una sua cessione. L'autorità di vigilanza ha però ritenuto che il ricorrente, invocando un diritto di pegno legale basato sull'art. 60 LCA, si è prevalso di una rivendicazione e ha ordinato all'Ufficio di assegnare agli altri creditori il termine di 20 giorni dell'art. 108 LEF per eventualmente contestare giudizialmente tale diritto di pegno. b) Nel proprio gravame il ricorrente si limita, in sostanza, a sottolineare che egli è al beneficio di un di- ritto di pegno legale e che, in seguito al realizzarsi del rischio assicurato, l'escusso non può più cedere la sua pretesa nei confronti dell'assicuratore. L'esistenza del diritto di pegno legale fa sì che l'Ufficio e l'autorità di vigilanza non possono intervenire e mettere in pericolo il suo diritto. c) Ora, il ricorrente non afferma che la pretesa dell'escusso sia di per sé impignorabile e pare dimenticare che l'effettiva esistenza e l'estensione di un diritto di pegno legale ex art. 60 LCA poggia sulle sue sole afferma- zioni. In queste circostanze non è ravvisabile in che modo la Corte cantonale avrebbe violato il diritto federale, trattando l'invocazione del predetto diritto di pegno quale rivendicazione ai sensi degli art. 106 segg. LEF. In assen- za di una specifica censura (art. 79 cpv. 1 OG) non occorre poi esaminare la correttezza della ripartizione dei ruoli. 5.- Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). Per questi motivi la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti p r o n u n c i a : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Comunicazione alle parti, risp. ai loro rappre- sentanti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d' appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 14 marzo 2002 VIZ In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: La Presidente, Il Cancelliere,