Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.29/2002
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7B.29/2002

         CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI
         ****************************************

                       14 marzo 2002

Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, pre-
sidente, Escher e Meyer.
Cancelliere: Piatti.

                      _______________

Visto il ricorso del 16 febbraio 2002 presentato dall'avv.
dott. S.________, Reichenburg, contro la sentenza emanata
il 23 gennaio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità
di vigilanza, nella causa che oppone il ricorrente a
B.________, Losone, alla Cassa cantonale di Compensazione
AVS, Bellinzona, al Canton Zurigo, rappresentato dal Tri-
bunale distrettuale di Zurigo, Zurigo, al Comune di Losone,
al Cantone dei Grigioni, rappresentato dall'amministrazione
delle finanze, Coira, e all'Ufficio di esecuzione e falli-
menti di Locarno, in materia di pignoramento;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  S.________ procede nei confronti di B.________
per l'incasso di un credito. Il 1° febbraio 2001 il credi-
tore ha chiesto all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno la continuazione dell'esecuzione, allegando una
sentenza del Tribunale del distretto di Oberlandquart con-
cernente pretese derivanti da un rapporto di locazione. Il
15 febbraio 2001 l'Ufficio ha proceduto a un primo pignora-
mento. Nel medesimo gruppo (n. 3) si trovavano pure la
Cassa cantonale di compensazione AVS, il Comune di Losone,
e i Cantoni dei Grigioni e di Zurigo. Il 25 ottobre 2001,
l'Ufficio ha proceduto a un pignoramento complementare in
favore di S.________, pignorando l'eventuale credito van-
tato dall'escusso nei confronti della compagnia d'assicu-
razioni L.________.

  B.-  Con sentenza 23 gennaio 2002 la Camera di ese-
cuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino ha evaso due rimedi di S.________ nel senso dei con-
siderandi (dispositivo n. 1), ha annullato il pignoramento
del 15 febbraio 2001 e il suo complemento del 25 ottobre
seguente per quanto concerne la pretesa del ricorrente
(dispositivo n. 2), ha ordinato all'Ufficio di notificare
il verbale di pignoramento complementare agli altri credi-
tori del gruppo n. 3 con contemporanea fissazione di un
termine di 20 giorni ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 LEF per
eventualmente contestare giudizialmente il diritto di pegno
legale ex art. 60 cpv. 1 LCA rivendicato dal ricorrente
sulla pretesa vantata dall'escusso nei confronti del suo
assicuratore (dispositivo n. 3), ha ridotto e ripartito fra
i restanti creditori del gruppo n. 3 le spese per l'esecu-
zione del pignoramento (dispositivo n. 4), ha posto a cari-
co del ricorrente la tassa per la registrazione della do-
manda di proseguimento dell'esecuzione (dispositivo n.

5), non ha prelevato spese né assegnato ripetibili, ha in-
dicato i rimedi di diritto e ha specificato l'intimazione
della sentenza ai creditori del gruppo e all'Ufficio (di-
spositivi n. 6, 7 e 8). I giudici cantonali hanno dapprima
rilevato che con la richiesta di continuare l'esecuzione il
ricorrente non ha prodotto all'Ufficio una sentenza che ri-
getta l'opposizione interposta dall'escusso, motivo per cui
i pignoramenti effettuati in suo favore sono inficiati di
nullità. L'autorità di vigilanza ha poi indicato che il di-
ritto di pegno legale rivendicato dal ricorrente in virtù
dell'art. 60 LCA non rende impignorabili le pretese vantate
dall'escusso nei confronti del suo assicuratore contro la
responsabilità civile. Tuttavia il pignoramento di tale
pretesa è escluso se i rimanenti creditori procedenti non
contestano il diritto di pegno o la sua estensione. A tal
fine dev'essere loro assegnato un termine di 20 giorni ex
art. 108 cpv. 2 LEF.

  C.-  Il 16 febbraio 2002 S.________ ha inoltrato al
Tribunale federale un ricorso con cui postula l'annullamen-
to dei dispositivi n. 1, 2, 3 e 8 della sentenza cantonale.
Egli domanda pure di ordinare all'Ufficio di revocare la
diffida fatta alla predetta compagnia di assicurazione, di
effettuare il pagamento del risarcimento danni unicamente
allo stesso ufficio nonché di ingiungere a L.________ di
versargli, quale creditore pignoratizio, la prestazione
risultante dall'assicurazione stipulata con il debitore. In
via eventuale chiede di ordinare all'Ufficio di comunicare
all'assicuratore che la sua prestazione non farà parte del-
la massa delle esecuzioni. Il ricorrente ritiene esagerata
la sanzione della nullità pronunciata dall'autorità di vi-
gilanza, critica le operazioni di pignoramento e afferma
che l'ufficio di esecuzione risp. l'autorità di vigilanza
non hanno il diritto di intervenire per quanto concerne la

polizza di assicurazione del debitore, atteso che egli ha
un diritto di pegno legale sulla relativa prestazione assi-
curativa.

Non sono state chieste osservazioni.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  Il ricorso, introdotto tempestivamente da
un creditore a cui l'autorità di vigilanza ha dichiarato
nulla la continuazione dell'esecuzione, è in linea di prin-
cipio ricevibile.

  b)  Inammissibile si rivela invece la richiesta
formulata al Tribunale federale di potersi ulteriormente
esprimere sulla situazione di fatto e di diritto, nonché di
poter formulare altre domande. Infatti, in concreto non si
realizzano i presupposti dell'art. 33 cpv. 2 LEF e l'art.
19 cpv. 1 LEF contiene un termine legale, che non può nem-
meno essere modificato mediante un accordo fra le parti
(art. 33 cpv. 1 LEF), motivo per cui un ricorso - conforme
alle esigenze legali e cioè provvisto di conclusioni e del-
la motivazione (art. 79 cpv. 1 OG) - può unicamente essere
inoltrato al Tribunale federale entro tale termine (cfr.
DTF 126 III 30).

  2.- a)  L'autorità di vigilanza ha ritenuto nulla
la continuazione dell'esecuzione per il fatto che la sen-
tenza allegata alla relativa domanda non rigetta esplicita-
mente l'opposizione interposta dal debitore al precetto
esecutivo.

  b)  Il ricorrente ritiene la nullità una sanzione
esagerata al mancato rispetto dell'art. 79 cpv. 1 LEF, che
richiede oramai una sentenza che toglie espressamente l'

opposizione. Inoltre, il vizio rilevato dall'autorità di
vigilanza avrebbe potuto essere sanato, impartendo al ri-
corrente un termine per produrre una decisione di rigetto
definitivo dell'opposizione, tenuto segnatamente conto del
fatto che l'Ufficio di esecuzione ha ritenuto valida la
domanda di proseguimento dell'esecuzione. Infine, la deci-
sione impugnata viola pure l'art. 22 LEF e contiene una
contraddizione dovuta al fatto che la nullità, di per sé
indivisibile, è unicamente stata pronunciata nei confronti
del ricorrente, mentre il pignoramento è stato ritenuto
valido per quanto concerne gli altri creditori del medesimo
gruppo.

  c)  Nella fattispecie il ricorrente, che non con-
testa di non aver prodotto all'Ufficiale una sentenza di
rigetto dell'opposizione, misconosce che secondo giuri-
sprudenza (DTF 92 III 55 con rinvii) e dottrina (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 9 e 11 all'art. 78 LEF, Balthasar Bes-
senich, Commento basilese, n. 1 all'art. 78 LEF) gli atti
esecutivi posteriori alla notifica del precetto esecutivo
eseguiti fintanto che l'opposizione non è stata tolta dal
giudice o ritirata dall'escusso sono nulli. Egli pare pure
dimenticare che il requisito di una sentenza che levi
espressamente l'opposizione non è stato introdotto con la
revisione della LEF, poiché il legislatore si è limitato a
codificare la giurisprudenza sviluppata in applicazione del
previgente art. 79 LEF (Messaggio concernente la revisione
della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF
1991 III 1 pag. 47; DTF 106 III 60 consid. 3). Il ricorren-
te non può nemmeno essere seguito laddove ritiene di vedere
una manifesta contraddizione nel fatto che il pignoramento
rimane valido per gli altri creditori del gruppo, atteso
che egli non pretende che quest'ultimi siano incorsi nel

suo stesso errore di chiedere il proseguimento dell'esecu-
zione senza disporre di una decisione di rigetto dell'oppo-
sizione. La censura si rivela pertanto infondata.

  3.-  Il ricorrente contesta poi l'esecuzione del
pignoramento. Con riferimento all'omessa menzione del pi-
gnoramento della prestazione assicurativa nel verbale del
15 febbraio 2001, egli pare dimenticare che l'Ufficio ha
effettuato un pignoramento complementare il 25 ottobre se-
guente. Nella misura in cui il ricorrente critica in modo
generale le operazioni di pignoramento, lamentando segnata-
mente l'assenza di una qualsiasi indicazione sul reddito
del debitore, occorre rilevare che egli, non facendo parte
dei creditori al beneficio del pignoramento, non è toccato
nei suoi interessi dalle asserite omissioni dell'Ufficio e
non è pertanto legittimato a proporre una tale censura (DTF
120 III 42 consid. 3).

  4.- a)  L'autorità di vigilanza ha negato che il
diritto di pegno ex art. 60 LCA vantato dal ricorrente im-
pedisce il pignoramento delle pretese dell'escusso nei con-
fronti del suo assicuratore contro la responsabilità civi-
le. Nella motivazione della sentenza impugnata, essa ha ri-
tenuto superata l'opinione segnatamente espressa da Roelli/
Jaeger (Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den
Versicherungsvertrag, n. 24 all'art. 59 e n. 24 all'art. 60
LCA, vol. II, 1932) secondo cui l'impignorabilità - e l'in-
cedibilità - del diritto di essere sollevato da parte dell'
assicuratore sgorgano dalla natura stessa di tale diritto.
Infatti in DTF 115 II 264 consid. 3, il Tribunale federale
ha stabilito che la natura della pretesa dell'assicurato
nei confronti dell'assicuratore di essere da lui sollevato
non ostacola una sua cessione. L'autorità di vigilanza ha
però ritenuto che il ricorrente, invocando un diritto di

pegno legale basato sull'art. 60 LCA, si è prevalso di una
rivendicazione e ha ordinato all'Ufficio di assegnare agli
altri creditori il termine di 20 giorni dell'art. 108 LEF
per eventualmente contestare giudizialmente tale diritto di
pegno.

  b)  Nel proprio gravame il ricorrente si limita, in
sostanza, a sottolineare che egli è al beneficio di un di-
ritto di pegno legale e che, in seguito al realizzarsi del
rischio assicurato, l'escusso non può più cedere la sua
pretesa nei confronti dell'assicuratore. L'esistenza del
diritto di pegno legale fa sì che l'Ufficio e l'autorità di
vigilanza non possono intervenire e mettere in pericolo il
suo diritto.

  c)  Ora, il ricorrente non afferma che la pretesa
dell'escusso sia di per sé impignorabile e pare dimenticare
che l'effettiva esistenza e l'estensione di un diritto di
pegno legale ex art. 60 LCA poggia sulle sue sole afferma-
zioni. In queste circostanze non è ravvisabile in che modo
la Corte cantonale avrebbe violato il diritto federale,
trattando l'invocazione del predetto diritto di pegno quale
rivendicazione ai sensi degli art. 106 segg. LEF. In assen-
za di una specifica censura (art. 79 cpv. 1 OG) non occorre
poi esaminare la correttezza della ripartizione dei ruoli.

  5.-  Da quanto precede discende che il ricorso,
nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato. Non
si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).

                     Per questi motivi

        la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

  2.  Comunicazione alle parti, risp. ai loro rappre-
sentanti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno
e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'
appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 14 marzo 2002
VIZ

  In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      La Presidente,

                      Il Cancelliere,