Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.253/2002
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7B.253/2002 /bom

Sentenza del 20 dicembre 2002
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Nordmann, presidente,
Escher e Meyer,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, palazzo di Giustizia, via
Pretorio 16, 6900 Lugano.

avviso d'incanto,

ricorso del 30 novembre 2002 contro la decisione emanata il
13 novembre 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità
di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
L'Ufficio di esecuzione di Lugano aveva fissato per il 5 settembre 2002
l'incanto delle particelle n. 268, 272, 283 e 1768 RFD di B.________ di
proprietà dell'escusso A.________. Quest'ultimo ha impugnato il 18 luglio
2002 l'avviso d'incanto, affermando in sostanza che sussiste una variante del
piano regolatore (PR) di B.________ in base alla quale l'area edificabile
della particella n. 272 è destinata ad aumentare, che in caso di accoglimento
della sua impugnativa contro il predetto piano regolatore, il valore di tale
fondo verrebbe ancora maggiormente incrementato e che un incanto fissato
poche settimane prima della definizione della situazione pianificatoria
permetterebbe alla banca procedente di aggiudicarsi il predetto mappale per
fr. 270'000.-- (prezzo corrispondente alla LDFR), invece del valore
commerciale stimato in 5/6 milioni di franchi.

2.
Il 13 novembre 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il
ricorso e ha autorizzato l'Ufficio a procedere nei propri incombenti e a
fissare al più presto la data dell'incanto. La sentenza cantonale indica che
la banca creditrice ipotecaria ha chiesto la vendita dei predetti fondi il 1°
giugno 1995, ma che essa ha intavolato discussioni con l'escusso al fine di
permettergli il rimborso del mutuo. Non essendo stato soddisfatto dal
debitore, l'istituto di credito ha nuovamente scritto il 31 gennaio 2002
all'Ufficio affinché provveda a preparare l'incanto. Quest'ultimo, previsto
per il 5 settembre 2002, è stato fissato manifestamente oltre il limite
massimo dell'art. 133 LEF, norma che tuttavia contiene unicamente un termine
d'ordine. Ora, l'escusso non ha chiesto un differimento dell'asta durante il
termine menzionato dalla predetta norma né è ravvisabile un abuso del
creditore ipotecario inerente al momento in cui ha presentato la domanda,
ritenuto che la stessa risale al 1° giugno 1995 e che i lavori di modifica
del piano regolatore sono invece iniziati solo nell'autunno 1996.

3.
Con ricorso del 30 novembre 2002 A.________ chiede al Tribunale federale,
previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la decisione
dell'autorità di vigilanza. Egli ribadisce che la particella n. 272 è oggetto
di una variante di piano regolatore e che in caso di approvazione della
stessa, con o senza le modifiche da lui postulate, il suo valore subirà un
notevole aumento. Inoltre, poiché trattasi di un fondo ad utilizzazione mista
(agricola/edificabile), esso soggiace interamente alla LDFR e non può quindi
essere venduto a un prezzo superiore a fr. 10.-- al mq, importo che la
Sezione agricoltura ritiene non esorbitante. Atteso che nella situazione
attuale possono partecipare all'incanto unicamente coltivatori diretti,
poiché altri interessati non riceverebbero l'autorizzazione all'acquisto
dalla competente autorità, la banca procedente ha chiesto la realizzazione
per poter "incamerare" il fondo in discussione. Infine, sempre secondo il
ricorrente, una volta terminata la procedura di approvazione del PR, il
mappale potrà essere frazionato e l'area edificabile, scorporata, potrà
essere messa in vendita a trattative private o a un pubblico incanto per un
prezzo superiore a quello che può essere ricavato attualmente.

4.
Con un ricorso fondato sull'art. 19 cpv. 1 LEF, la decisione dell'autorità
cantonale di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale per
violazione del diritto federale o dei trattati conclusi dalla Confederazione,
come pure per eccesso o abuso nel potere di apprezzamento. Nell'esame di un
siffatto rimedio il Tribunale federale, tranne eccezioni che in concreto non
ricorrono, pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati
accertati dall'ultima autorità cantonale (combinati art. 81 e 63 cpv. 2 OG).

Nella misura in cui il ricorrente si prevale di fatti che non risultano dalla
decisione impugnata, quali ad esempio l'affermazione secondo cui regna
un'incertezza giuridica che ha impedito di portare a termine l'opera di
frazionamento, il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile. Per il
resto occorre rilevare che il ricorrente misconosce che, nell'ambito di una
procedura di realizzazione forzata, il pagamento di un prezzo esorbitante non
permette alla competente autorità di rifiutare all'aggiudicatario
l'autorizzazione per l'acquisto (art. 63 cpv. 2 LDFR). È tuttavia esatto che
la compera di fondi agricoli soggiace in linea di principio ad autorizzazione
e che giusta l'art. 64 cpv. 1 lett. g LDFR sussiste un'eccezione al principio
della coltivazione diretta nel caso in cui il creditore che detiene un
diritto di pegno sull'azienda o sul fondo acquista quest'ultimi nell'ambito
di una procedura di realizzazione forzata. Sennonché tale circostanza,
espressamente prevista dalla legge, non giustifica un rinvio dell'incanto
fino al giorno in cui forse il fondo da realizzare non sarà più assoggettato
alla LDFR. Il debitore pare poi dimenticare di già aver affermato nel ricorso
all'autorità di vigilanza del 18 luglio 2002 che l'evasione del suo rimedio
al Consiglio di Stato del 26 marzo 2001 colla conseguente approvazione del
piano regolatore era "prevista per il prossimo mese di agosto" e che la
decisione del governo cantonale può essere impugnata innanzi al Tribunale
della pianificazione del territorio. In queste circostanze la presente
impugnativa è destinata all'insuccesso, atteso che il ricorrente non invoca
alcuna disposizione che permette di differire l'incanto e non essendo
ravvisabile un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità di vigilanza
nell'invitare l'Ufficio a proseguire nei suoi incombenti in una procedura in
cui la domanda di realizzazione risale a più di sette anni fa e che è stata
oggetto di solleciti.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile,
si avvera manifestamente infondato e come tale dev'essere respinto. Con
l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca.
Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Comunicazione al ricorrente, alle controparti, all'Ufficio di esecuzione di
Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 20 dicembre 2002

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente: Il cancelliere: