Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.179/2002
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7B.179/2002 /viz

Sentenza dell'11 febbraio 2003
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer e Hohl,
cancelliere Piatti.

Banca X.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Maurizio Ferrari, contrada di Sassello 5,
casella postale 2554, 6901 Lugano,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza,
via Pretorio 16, 6901 Lugano.

aggiudicazione,

(ricorso del 6 settembre 2002 contro la decisione emanata
il 26 agosto 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità
di vigilanza).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno promossa dalla
Banca X.________ nei confronti della Y.________ AG, l'Ufficio di esecuzione
di Lugano ha pubblicato l'avviso di incanto della particella n. XXX RFD di
Melano, di proprietà dell'escussa, il quale riportava un valore di stima
peritale del fondo di fr. 590'000.--. Il 2 maggio 2002 l'elenco oneri,
indicante sia il predetto valore di stima sia un onere di divieto
costruzioni, è stato inviato ai creditori pignoratizi. Il mappale è poi stato
aggiudicato al creditore ipotecario di II rango A.________ per fr. 400'000.--
al pubblico incanto tenutosi il 24 maggio 2002. L'aggiudicatario ha chiesto
il 12 giugno 2002 all'Ufficio di annullare l'aggiudicazione, asserendo di
essere stato indotto in errore sul valore del fondo, poiché la sua superficie
edificabile non ammonta - come indicato nella perizia - a 3100 m2, ma è in
realtà di soli 744 m2. Il giorno seguente l'Ufficio ha respinto la domanda.

2.
Con sentenza del 26 agosto 2002, in accoglimento di un ricorso presentato da
A.________, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha annullato la predetta
aggiudicazione. Secondo i giudici cantonali, l'insorgente è incorso in un
errore essenziale nel senso dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO che permette di
contestare l'aggiudicazione.

3.
3.1 La Banca X.________ ha, con ricorso del 6 settembre 2002, chiesto al
Tribunale federale di annullare la summenzionata sentenza e di confermare
l'aggiudicazione del 24 maggio 2002 della particella n. XXX RFD di Melano a
A.________. Dei motivi del ricorso si dirà, per quanto necessario ai fini del
presente giudizio, nei considerandi che seguono.

3.2 Il 25 settembre 2002 la presidente della Camera adita ha sospeso la
presente procedura ricorsuale fino alla definizione della procedura di
revisione pendente innanzi all'autorità di vigilanza. Con decisione del 23
dicembre 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha respinto la domanda di revisione.

3.3 Con risposta del 28 gennaio 2003 A.________ propone la reiezione del
gravame. Egli ribadisce in sostanza di essere stato tratto in inganno dalla
perizia, che riporta una superficie edificabile troppo elevata e quindi un
valore del fondo eccessivo, e di essere incorso al momento
dell'aggiudicazione in un errore, essenziale, che lo ha indotto a formulare
un'offerta troppo elevata.

4.
La legittimazione della ricorrente, creditrice procedente al beneficio di una
cartella ipotecaria gravante in primo rango il menzionato fondo, non dà adito
a particolari osservazioni, atteso che, in caso di conferma
dell'aggiudicazione, essa potrà beneficiare di una gran parte del prezzo di
vendita. Il ricorso, tempestivo e diretto contro una decisione dell'autorità
di vigilanza cantonale, è pertanto in linea di principio ricevibile.

5.
Nella causa in esame è pacifico che l'aggiudicatario, che si prevale di un
vizio di volontà, quale un errore essenziale ai sensi del CO, deve contestare
la realizzazione mediante ricorso (art. 132a LEF).

5.1 L'autorità di vigilanza ritiene adempiuti i presupposti per riconoscere
un errore essenziale secondo l'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO e di conseguenza
annullare l'aggiudicazione. Secondo i giudici cantonali, l'aggiudicatario non
avrebbe offerto fr. 400'000.-- se avesse conosciuto la reale superficie
edificabile del fondo. L'errore sarebbe pure essenziale da un punto di vista
oggettivo, poiché nessuno pagherebbe il medesimo importo per un terreno
edificabile di 3100 m2, sapendo che in realtà esso misura soli 744 m2.
Infine, i giudici cantonali ritengono riconoscibile il vizio di volontà,
poiché all'Ufficio avrebbe dovuto chiaramente risultare che l'oblatore aveva
formulato la propria offerta nella convinzione di acquistare un fondo stimato
fr. 590'000.-- e la cui superficie costruibile ammontava a 3100 m2.

5.2 La ricorrente nega l'esistenza delle condizioni che permettono di
annullare l'aggiudicazione. Il divieto di costruzione è dovuto a una servitù
regolarmente iscritta nell'elenco oneri e la superficie da essa gravata non è
priva di valore a fini edilizi, tale area potendo essere computata
nell'indice di sfruttamento e di edificazione nonché nel calcolo delle
distanze. Inoltre, l'offerta dell'aggiudicatario supera di poco quella di fr.
350'000.-- della stessa ricorrente - che era a conoscenza dell'onere - ed è
notevolmente inferiore al valore di stima peritale. L'aggiudicatario aveva
del resto pure concesso un'ipoteca di II rango di fr. 600'000.--.
5.3 Giusta l'art. 23 CO il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da
errore essenziale. L'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO specifica che vi è segnatamente
un errore essenziale quando esso concerne una determinata condizione di
fatto, che la parte in errore considerava come un necessario elemento del
contratto secondo la buona fede negli affari. Secondo la giurisprudenza
sviluppata in applicazione di tale norma, anche un siffatto errore dovuto a
negligenza comporta in linea di principio l'annullabilità del negozio
giuridico. Tuttavia, se una parte non si preoccupa al momento della stipula
del contratto di chiarire una particolare questione che manifestamente si
pone, la controparte può dedurne che essa fosse priva di importanza per la
parte che non l'ha sollevata (DTF 117 II 218 consid. 3b).

In concreto, la differenza tra la superficie edificabile su cui si basa
l'aggiudicatario e quella indicata nella perizia, con la quale è stato
stimato il fondo, è dovuta al fatto che quest'ultima non tiene conto della
servitù di divieto di costruzioni gravante la particella oggetto
dell'esecuzione. Tale onere era però stato iscritto nell'elenco oneri,
peraltro spedito all'aggiudicatario in qualità di creditore pignoratizio. Ne
segue che il quesito di sapere quale fosse l'area toccata dalla menzionata
servitù si poneva in modo manifesto nel caso in esame, atteso pure che il
referto peritale si limitava a indicare l'edificabilità del bene realizzato
dal profilo delle norme di piano regolatore e rimaneva silente per quanto
attiene al predetto onere. Ora, l'aggiudicatario non ha chiarito tale punto:
non si può pertanto affermare che l'invocato errore sull'estensione della
superficie effettivamente edificabile verteva in buona fede su un elemento
necessario della vendita all'incanto. Giova infine rilevare che la
fattispecie in esame si differenzia da quella posta a fondamento della DTF 95
III 21, in cui l'- errata - indicazione dell'edificabilità del fondo da
realizzare era stata inserita nell'elenco oneri.

6.
Da quanto precede discende che l'autorità di vigilanza ha violato il diritto
federale, riconoscendo i presupposti di un errore essenziale, che permette di
annullare l'incanto. Poiché la decisione impugnata deve già essere annullata
per questo motivo, non occorre esaminare le rimanenti censure. Non si preleva
tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili (art. 20a cpv. 1 LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. Di conseguenza
l'aggiudicazione 24 maggio 2002 della particella n. XXX RFD di Melano a
A.________ è confermata.

2.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla controparte
(A.________, patrocinato dall'avv. Milca Molteni, Studio legale Velo &
Associati, Lugano, via Soave 5, casella postale 3464, 6901 Lugano),
all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 11 febbraio 2003

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente: Il cancelliere: