Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.105/2002
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7B.105/2002

         CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI
         ****************************************

                      14 giugno 2002

Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, pre-
sidente, Escher e Meyer.
Cancelliere: Piatti.

                       ____________

Visto il ricorso del 21 maggio 2002 presentato dalla
X.________ Sagl, rappresentata dal suo gerente A.________,
contro la sentenza emanata il 2 maggio 2002 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone
la ricorrente alla Y.________ S.A., e all'Ufficio di esecu-
zione e fallimenti di Bellinzona, in merito a una commina-
toria di fallimento;

       Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

  1.-  Nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla
Y.________ S.A. nei confronti della X.________ Sagl, l'Uf-
ficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha notifica-
to il 25 marzo 2002 all'escussa la comminatoria di falli-
mento del 21 marzo 2002.

  2.-  Con sentenza del 2 maggio 2002 la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso
della X.________ Sagl diretto contro il menzionato provve-
dimento. I giudici cantonali hanno rilevato che una commi-
natoria di fallimento può unicamente essere impugnata all'
autorità di vigilanza per motivi formali. L'escussa, ester-
nando l'intenzione di saldare il debito, si è invece limi-
tata ad allegare questioni di merito.

  3.-  La X.________ Sagl chiede al Tribunale federa-
le, con ricorso 21 maggio 2002, di annullare la sentenza
cantonale. In un gravame confuso e di difficile comprensio-
ne la ricorrente sostiene che un incidente subito dal suo
gerente e la chiusura invernale le hanno impedito di pre-
senziare all'udienza (concernente il rigetto dell'opposi-
zione) del 31 gennaio 2001 (recte: 2002). Essa pare poi
asserire di non aver potuto inoltrare un'azione di disco-
noscimento del debito a causa della comminatoria di falli-
mento notificatale.

  Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

  4.-  Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso
deve indicare le modificazioni della decisione impugnata
che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di

diritto federale da essa violate e in che consiste la vio-
lazione.

  In concreto il gravame, che non menziona alcuna
norma di diritto, non adempie manifestamente i summenziona-
ti requisiti di motivazione e dev'essere dichiarato inam-
missibile. A titolo del tutto abbondanziale si può aggiun-
gere che, con i motivi indicati per giustificare la mancata
partecipazione all'udienza di rigetto dell'opposizione, la
ricorrente si prevale di circostanze che avrebbero tutt'al
più potuto fondare una domanda di restituzione del termine
innanzi a tale giudice. Per il resto, essa misconosce che
l'azione di disconoscimento del debito, da inoltrare entro
20 giorni dal rigetto dell'opposizione, ostacola l'emana-
zione della comminatoria di fallimento e non il contrario.
Infine, qualora, nella parte finale della propria impugna-
tiva, la ricorrente avesse inteso indicare di già aver in-
trodotto un'azione di disconoscimento del debito, occorre
rilevare che tale asserzione non è suffragata da alcuna
prova o elemento dell'incarto e pare anzi essere in con-
traddizione con l'affermazione contenuta nel rimedio all'
autorità di vigilanza, secondo cui essa prevedeva di pagare
la creditrice nel corso del mese di aprile "o al massimo
per la metà di maggio 2002".

  5.-  Da quanto precede discende che il ricorso si
avvera inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia.

                     Per questi motivi

        la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è inammissibile.

  2.  Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecu-
zione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzio-
ne e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza.

Losanna, 14 giugno 2002
VIZ

  In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      La Presidente,

                      Il Cancelliere,