Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.105/2002
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7B.105/2002 CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI **************************************** 14 giugno 2002 Composizione della Camera: giudici federali Nordmann, pre- sidente, Escher e Meyer. Cancelliere: Piatti. ____________ Visto il ricorso del 21 maggio 2002 presentato dalla X.________ Sagl, rappresentata dal suo gerente A.________, contro la sentenza emanata il 2 maggio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone la ricorrente alla Y.________ S.A., e all'Ufficio di esecu- zione e fallimenti di Bellinzona, in merito a una commina- toria di fallimento; Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 1.- Nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla Y.________ S.A. nei confronti della X.________ Sagl, l'Uf- ficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha notifica- to il 25 marzo 2002 all'escussa la comminatoria di falli- mento del 21 marzo 2002. 2.- Con sentenza del 2 maggio 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso della X.________ Sagl diretto contro il menzionato provve- dimento. I giudici cantonali hanno rilevato che una commi- natoria di fallimento può unicamente essere impugnata all' autorità di vigilanza per motivi formali. L'escussa, ester- nando l'intenzione di saldare il debito, si è invece limi- tata ad allegare questioni di merito. 3.- La X.________ Sagl chiede al Tribunale federa- le, con ricorso 21 maggio 2002, di annullare la sentenza cantonale. In un gravame confuso e di difficile comprensio- ne la ricorrente sostiene che un incidente subito dal suo gerente e la chiusura invernale le hanno impedito di pre- senziare all'udienza (concernente il rigetto dell'opposi- zione) del 31 gennaio 2001 (recte: 2002). Essa pare poi asserire di non aver potuto inoltrare un'azione di disco- noscimento del debito a causa della comminatoria di falli- mento notificatale. Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 4.- Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale da essa violate e in che consiste la vio- lazione. In concreto il gravame, che non menziona alcuna norma di diritto, non adempie manifestamente i summenziona- ti requisiti di motivazione e dev'essere dichiarato inam- missibile. A titolo del tutto abbondanziale si può aggiun- gere che, con i motivi indicati per giustificare la mancata partecipazione all'udienza di rigetto dell'opposizione, la ricorrente si prevale di circostanze che avrebbero tutt'al più potuto fondare una domanda di restituzione del termine innanzi a tale giudice. Per il resto, essa misconosce che l'azione di disconoscimento del debito, da inoltrare entro 20 giorni dal rigetto dell'opposizione, ostacola l'emana- zione della comminatoria di fallimento e non il contrario. Infine, qualora, nella parte finale della propria impugna- tiva, la ricorrente avesse inteso indicare di già aver in- trodotto un'azione di disconoscimento del debito, occorre rilevare che tale asserzione non è suffragata da alcuna prova o elemento dell'incarto e pare anzi essere in con- traddizione con l'affermazione contenuta nel rimedio all' autorità di vigilanza, secondo cui essa prevedeva di pagare la creditrice nel corso del mese di aprile "o al massimo per la metà di maggio 2002". 5.- Da quanto precede discende che il ricorso si avvera inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia. Per questi motivi la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti p r o n u n c i a : 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecu- zione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzio- ne e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 14 giugno 2002 VIZ In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: La Presidente, Il Cancelliere,