Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.333/2002
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6S.333/2002 /mde

Sentenza del 20 agosto 2002
Corte di cassazione penale

Giudici federali Schubarth, presidente,
Schneider e Wiprächtiger,
cancelliera Bino.

Felipe Turover Chudinova, Boadilla del Monte 3, Chalet 51, E–28660 Madrid,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Niccolò Salvioni, via Gallinazza 6, casella
postale 143, 6601 Locarno,

contro

X.________,
resistente, patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, via Nassa 36-38, casella
postale 2638, 6901 Lugano,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

decreto di abbandono (appropriazione indebita aggravata, estorsione
aggravata, ecc.)

(ricorso per cassazione contro la sentenza del 4 luglio 2002 della Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)

Fatti:

A.
Il 1° gennaio 1998, Felipe Turover Chudinova sporgeva denuncia penale nei
confronti di X.________ per ripetuta e continuata estorsione aggravata "per
avere, approfittando della propria posizione di vicedirettore della Banca
Y.________, dietro minaccia di grave danno, indotto il denunciante in più
occasioni, almeno 7, a consegnarli almeno US$ 1'450'000 e Frs. 1'000'000",
per ripetuta appropriazione indebita aggravata "per avere, approfittando
della propria posizione di vicedirettore della Banca Y.________,
contravvenendo alle precise disposizioni emanate dalla banca stessa,
indebitamente prelevato l'importo di almeno Frs. 500'000.-- e almeno US$
650'000 dal conto del denunciante, presentando ordini di bonifico con firma
falsificata" e falsità in documenti "per avere, approfittando della propria
posizione di Vicedirettore della Banca Y.________, contravvenendo alle
precise disposizioni emanate dalla banca stessa, falsificato gli ordini di
bonifico del 03.09.93 e del 16.08.94".

Il 12 marzo 1999, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (di seguito:
Procuratore pubblico) estendeva l'accusa al reato di truffa.

B.
Il 27 agosto 2001, dopo che la Camera dei ricorsi penale del Cantone Ticino
(di seguito: CRP) e il Tribunale federale respingevano, rispettivamente,
l'istanza di ricusa e il ricorso di diritto pubblico inoltrati da Felipe
Turover Chudinova nei confronti dell'allora magistrato inquirente J________,
quest'ultimo notificava la chiusura dell'istruzione formale e, il 29 agosto
2001, decretava l'abbandono del procedimento penale poiché l'istruzione
formale non aveva permesso "di raccogliere sufficienti elementi probatori a
sostegno della colpevolezza di X.________ [...]".

C.
Il 4 luglio 2002 la CRP respingeva nella misura della loro ammissibilità
l'istanza di ricusa nei confronti del Procuratore pubblico J________ nonché
l'istanza di revoca del decreto di abbandono, entrambe inoltrate da Felipe
Turover Chudinova. Essa dichiarava altresì inammissibile la proposta di atto
di accusa introdotta dal testé citato sempre contro il decreto di abbandono.

D.
Il 9 agosto 2002 Felipe Turover Chudinova presentava presso il Tribunale
federale un gravame di diritto pubblico (1P.405/2002) contro la decisione del
4 luglio 2002 della CRP.

E.
Il 12 agosto 2002 Felipe Turover Chudinova ha inoltrato "a titolo puramente
cautelare" presso il Tribunale federale un ricorso per cassazione. Egli
postula l'annullamento della decisione della CRP del 4 luglio 2002 e insta
affinché al suo ricorso venga conferito l'effetto sospensivo. Egli chiede
altresì di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria. Dei motivi
si dirà qui di seguito nella misura in cui sarà necessario.

F.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli
argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a;
126 I 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).

2.
2.1 Contrariamente al diritto previgente, l'art. 270 della legge federale del
15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312.0) nella nuova versione in
vigore dal 1° gennaio 2001 (FF 2000 3136 e segg.), non prevede più per il
danneggiato, quand'anche parte civile, la facoltà di impugnare nel merito
decisioni concernenti procedimenti penali, tale facoltà essendo stata
volontariamente ristretta alle vittime ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della
legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto delle vittime di reati
(LAV; RS 312.5; art. 270 lett. e PP; DTF 127 IV 189 consid. 2a; FF 1999 8445
e 8437 nonché Martin Schubarth, Nichtigkeitsbeschwerde 2001, Berna 2001,
pagg. 25-27 e 31-33).

2.2 Per vittima s'intende ogni persona che in seguito alla commissione di un
reato sia stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o
psichica (art. 2 cpv. 1 LAV). Non esiste una lista esaustiva dei reati che
fanno parte del campo di applicazione della LAV. Secondo il legislatore (FF
1990 II 724 e 725), l'art. 2 cpv. 1 LAV concerne, in linea di principio, i
reati contro la vita e l'integrità della persona, la rapina, i reati contro
la libertà personale, i reati contro il buon costume, se vi è stata lesione
dell'integrità fisica, nonché l'incesto come pure, in alcuni casi, la
sommossa. Sono invece esclusi i delitti di messa in pericolo (v. anche DTF
122 IV 71 consid. 3a; sentenze G.20/1996 del 6 maggio 1996 consid. 4 e
6S.549/2000 del 4 ottobre 2000 consid. 2a) e, di regola, le vie di fatto come
i reati contro l'onore (v. anche sentenza del 28 ottobre 1997 pubblicata in
Rep 1997 130 84 consid. 1). Lo stesso vale per i reati contro il patrimonio,
in particolare il furto e la truffa, poiché i pregiudizi che una persona può
subire ne costituiscono solo la conseguenza indiretta (v. anche sentenza
1P.714/93 del 25 maggio 1994 consid. 2d). Non è escluso tuttavia che la
persona colpita da una truffa possa essere una vittima; tale potrebbe essere
il caso se subisse al contempo una lesione della sua libertà personale o
un'estorsione (DTF 120 Ia 157 consid. 2).
In altre parole, non è la natura dell'infrazione ad essere determinante,
bensì la lesione direttamente sofferta. Siffatta lesione deve provocare una
deteriorazione dello stato fisico, sessuale o psichico della persona in causa
e raggiungere una certa gravità (DTF 125 II 265 consid. 2). Non è sufficiente
che la persona interessata abbia avuto paura, sia rimasta addolorata, abbia
perso del tempo, del denaro, ecc. Deve infine esistere un rapporto di
causalità naturale tra la lesione e l'infrazione, poiché la prima deve
costituire la conseguenza diretta della seconda (Bernard Corboz, Les droits
procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, pagg. 56-57 e rinvii;
Gomm/Stein/Zehntner; Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berna 1995, ad art. 2
LAV, pagg. 39-45). La nozione di vittima dipende quindi, non tanto dalla
natura dell'illecito, quanto dalle sue conseguenze.

2.3 Il ricorrente sostiene essenzialmente aver sofferto in seguito ai pretesi
reati di un danno complessivo di fr. 1'500'000 e di US$ 1'450'000 , oltre
agli interessi del 5%. A sua mente "queste lesioni [...] che hanno leso la
(sua) proprietà" avrebbero originato "gravi lesioni psichiche, che perdurano
tuttora" conferendogli la qualità di vittima ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV.

2.4 Orbene, come testé ribadito, i reati contro il patrimonio, in particolare
l'estorsione, possono conferire la qualità di vittima se provocano
direttamente accertate lesioni fisiche o psichiche (v. anche sentenza
8G.38/2001 del 24 ottobre 2001 consid. 1h). Al riguardo, il vago richiamo del
ricorrente a non meglio precisate lesioni psichiche di cui soffrirebbe in
seguito al preteso danno subito alla sua proprietà non è sufficiente.
Indipendentemente dalla loro dubbia credibilità, tali lesioni non sono
comprovate da alcun certificato medico. L'assenza di quest'ultimo sarebbe
dovuto, sempre a mente del ricorrente, all'irregolarità dell'istruttoria
sulla sua denuncia penale che gli avrebbe impedito di "chiedere l'assunzione
della prova circa la sua sofferenza psichica". Siffatta tesi non è
sostanziata da alcun elemento concreto. Non si ravvedono del resto validi
motivi che avrebbero potuto ostacolare il ricorrente nell'addurre la prova
delle sue allegazioni o quanto meno nel renderle verosimili. Data l'assenza
di tale prova - indispensabile per determinare la realtà delle pretese
lesioni, della loro gravità e del nesso causale tra le stesse e i reati
oggetto della denuncia - la qualità di vittima deve essere negata al
ricorrente e, con essa, la legittimazione ricorsuale in questa sede. Egli non
è infine legittimato ad alcun altro titolo, né come querelante (art. 270
lett. f PP; sulla nozione v. DTF 127 IV 185 consid. 2; 120 IV 38 consid. 2c;
Martin Schubarth, op. cit., pagg. 34 e 35), né come accusatore privato ai
sensi dell'art. 270 lett. g PP (sulla nozione v. FF 1999 8446; DTF 127 IV 236
consid. 2b/aa; nonché Martin Schubarth, op. cit., pag. 35; nonché gli art.
68, 178, 184 CPP/TI)

3.
Discende da quanto precede che il gravame per cassazione è manifestamente
inammissibile. Per il sovrappiù, le censure invocate sono essenzialmente di
natura costituzionale e, come tali, inammissibili in sede di ricorso per
cassazione (art. 269 PP).

4.
Dato l'esito del gravame per cassazione, non vi è altresì luogo di applicare
l'art. 275 cpv. 5 PP e soprassiedere alla sentenza di ricorso per cassazione
fino a decisione conosciuta sul ricorso di diritto pubblico (1P.405/2002),
ugualmente presentato dal ricorrente (v. anche DTF 93 IV 49 consid. 1).

5.
Le spese processuali sono di regola a carico della parte soccombente (art.
156 cpv. 1 OG). Il Tribunale federale, tuttavia, dispensa la parte, la quale
dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si
rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole, dal
pagare le spese processuali e i disborsi (art. 152 cpv. 1 OG). Se occorre, il
Tribunale federale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui
onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2
OG). In concreto, essendo il gravame manifestamente inammissibile, ossia fin
dall'inizio privo di possibilità di successo, la domanda di assistenza
giudiziaria va respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento
delle spese processuali sia per quanto riguarda la nomina di un patrocinatore
e l'assunzione dei relativi onorari.

6.
Dato l'esito del gravame, la richiesta di effetto sospensivo è divenuta senza
oggetto.

7.
Il patrocinatore del ricorrente ha inoltrato un gravame per cassazione il cui
carattere temerario è indiscutibile. Avrebbe dovuto sapere che il suo gravame
sarebbe stato dichiarato manifestamente inammissibile poiché il suo assistito
non era una vittima ai sensi della LAV. In buona fede, non poteva ignorare le
esigenze al riguardo. La questione era tra l'altro già stata esaminata in un
procedimento anteriore presso la Camera di accusa del Tribunale federale,
condotto dal patrocinatore in nome dello stesso assistito. In questa
occasione, la Camera di accusa aveva esposto in modo diffuso quali fossero i
presupposti dell'art. 2 cpv. 1 LAV e lo aveva debitamente avvertito delle
sanzioni disciplinari che possono essere prese nei confronti delle parti e
dei loro difensori che ricorrono a procedimenti temerari (sentenza 8G.38/2001
del 24 ottobre 2001 consid. 1 e 4). Dato l'esito del presente gravame e
quanto testé ribadito, un ammonimento ai sensi dell'art. 31 OG è pronunciato
nei confronti del patrocinatore del ricorrente (v. anche sentenza 6S.81/2000
del 4 febbraio 2000 consid. 3).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso per cassazione è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

4.
La domanda di effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.

5.
L'avvocato Niccolò Salvioni è ammonito ai sensi dell'art. 31 OG.

6.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla
Camera dei ricorsi penali del Cantone Ticino.

Losanna, 20 agosto 2002

In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: La cancelliera: