Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6A.82/2002
Zurück zum Index Kassationshof in Strafsachen 2002
Retour à l'indice Kassationshof in Strafsachen 2002


6A.82/2002 /viz

Sentenza del 22 gennaio 2003
Corte di cassazione penale

Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger e Karlen,
cancelliere Ponti.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
via Curti 19, casella postale 2206, 6901 Lugano,

contro

Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

Revoca della licenza di condurre,

(ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del
25 settembre 2002).

Fatti:

A.
Il 10 agosto 1996, A.________, allorché circolava sulla semiautostrada A13 in
territorio di Roveredo (GR) alla guida della vettura "Porsche" targata TI
XXX, perdeva la padronanza del veicolo, eseguiva un testa-coda e invadeva la
corsia di contromano collidendo con una vettura incrociante. Il conducente di
quest'ultima decedeva in seguito alle gravi ferite riportate mentre gli altri
tre occupanti rimanevano feriti.

Il 6 gennaio 1999, sul medesimo tratto stradale, A.________, rientrando da un
sorpasso, urtava con la parte posteriore destra della sua vettura "GMC
Suburban” targata TI YYY il lato sinistro del veicolo appena superato,
cagionando a quest'ultimo un danno materiale.

B.
Per tali fatti, il 17/18 marzo 2000 la Commissione del Tribunale del Circolo
di Roveredo condannava A.________ a tre mesi di detenzione con il beneficio
della sospensione condizionale ed al pagamento di una multa di fr. 30'000.--,
ritenendolo colpevole di omicidio colposo e di grave violazione delle norme
della circolazione stradale. L'appello interposto dall'imputato veniva
respinto dal Tribunale cantonale dei Grigioni il 14 febbraio 2001. La
relativa decisione, comunicata alle parti per iscritto il 6 giugno
successivo, è cresciuta in giudicato.

C.
Preso atto delle risultanze del procedimento penale, il 13 settembre 2001 la
Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone
Ticino revocava a A.________ la licenza di condurre veicoli a motore per la
durata di quattro mesi.

D.
Il 5 dicembre 2001 il Consiglio di Stato respingeva il gravame presentato da
A.________ contro la decisione della Sezione della circolazione,
riconfermando così la risoluzione impugnata.

E.
Adito dall'interessato, il 25 settembre 2002 il Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino (TRAM) ne respingeva l'impugnativa.

F.
A.________ insorge ora con tempestivo ricorso di diritto amministrativo
dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del TRAM, chiedendone
l'annullamento. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

G.
Invitato ad esprimersi sul gravame, il Tribunale cantonale amministrativo ne
ha chiesto la reiezione, riconfermandosi nelle motivazioni e nelle
conclusioni contenute nella sentenza impugnata.

Diritto:

1.
Una decisione cantonale di ultima istanza di revoca della licenza di condurre
può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo presso il
Tribunale federale (art. 24 cpv. 2 e cpv. 6 LCStr. e art. 106 cpv. 1 OG).
Nell'ambito di tale ricorso, può essere fatta valere la violazione del
diritto federale, compresi l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento,
nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
(art. 104 lett. a/b OG). L'accertamento dei fatti è tuttavia vincolante per
il Tribunale federale se l'istanza inferiore è, come nella fattispecie,
un'autorità giudiziaria e i fatti non risultano manifestamente inesatti o
incompleti oppure sono stati accertati violando norme essenziali di procedura
(art. 105 cpv. 2 OG).

2.
Il ricorrente contesta innanzitutto l'accertamento dei fatti. Al proposito,
egli fa valere che l'autorità amministrativa cantonale avrebbe potuto e
dovuto dipartirsi dall'accertamento insufficiente e lacunoso compiuto nel
quadro della procedura penale.

2.1 L'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza
di condurre non può scostarsi, salvo eccezioni, dagli accertamenti di fatto
contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare,
l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio
penale qualora quest'ultimo sia stato pronunciato secondo la procedura
ordinaria, salvo che sussistano indizi tali da far ritenere inesatto
l'accertamento compiuto, nel cui caso essa può assumere le prove ritenute
necessarie (DTF 123 II 63 consid. 2a; 119 Ib 158 consid. 3). Secondo costante
giurisprudenza del Tribunale federale, tale principio vale pure ove il
giudizio penale sia stato emanato in un procedimento sommario, qualora
l'interessato sapeva che nei suoi confronti era in corso una procedura di
revoca della licenza e ciononostante non ha fatto valere, all'occorrenza
esaurendo i rimedi giuridici disponibili, i diritti garantiti alla difesa
nell'ambito del procedimento penale (DTF 121 II 214 consid. 3a).

2.2 Il ricorrente sostiene che la giurisprudenza testé citata non può trovare
applicazione nel caso concreto, visto che le autorità penali avrebbero
inammissibilmente omesso di valutare in che misura il difetto tecnico
riscontrato sul suo veicolo ha influenzato la dinamica dell'incidente del 10
agosto 1996. In particolare, non sarebbe stato esaminato se questo difetto
avrebbe potuto interrompere il nesso causale adeguato tra il suo
comportamento nell'occasione e il decesso dell'automobilista investito.
La critica non ha pregio. Come ben si evince dalla sentenza di primo grado,
le autorità penali sono giunte alla conclusione, dopo un'analisi oggettiva e
globale delle risultanze istruttorie, che anche nell'ipotesi più favorevole
all'imputato - vale a dire quella della presenza di un difetto tecnico del
veicolo non ascrivibile a sua colpa - il ruolo causale dei pneumatici
irregolari e della manovra inappropriata da lui compiuta risultavano di gran
lunga prevalenti, e che pertanto anche l'eventuale difetto tecnico non ha
avuto per effetto di interrompere il nesso causale tra l'agire dell'imputato
e il danno provocato (v. sentenza 17/18 marzo 2000 della Commissione del
Tribunale del Circolo di Roveredo, p. 40 e pp. 76-77). In questa sede il
ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti e il proprio
apprezzamento delle prove, che sono già stati esaminati e respinti in sede
penale dal Tribunale cantonale grigionese (v. sentenza del 14 febbraio 2001
in atti), la cui decisione - non essendo stata ulteriormente impugnata - è
peraltro cresciuta in giudicato. Trattasi quindi di censure che non sollevano
nuovi quesiti (fattuali o giuridici) ai sensi della giurisprudenza citata
(DTF 119 Ib 158 consid. 3c/aa). Dato che anche in questa sede non sono
ravvisabili elementi particolari, tali da far apparire manifestamente
inesatto o incompleto gli accertamenti criticati, la censura sollevata va
disattesa siccome infondata. 
3.
Il ricorrente si duole in seguito del fatto che il TRAM gli avrebbe
ingiustamente imputato le lungaggini e i ritardi dei procedimenti a suo
carico. Questa censura trova - è vero - un parziale riscontro nella sentenza
impugnata che, limitatamente a questo aspetto, è imprecisa (v. pag. 8 in
alto). L'insorgente non può infatti essere tenuto responsabile del tempo
relativamente lungo trascorso tra l'incidente dell'agosto del 1996 e
l'emanazione del giudizio penale di primo grado nel 2000; a tale proposito,
va senz'altro ribadito che l'imputato avrebbe dovuto essere giudicato più
rapidamente per questa infrazione. E' però corretto affermare che in seguito
il ricorrente ha ripetutamente quanto vanamente impugnato sia la sentenza
penale, sia la decisione di revoca della licenza di condurre.

Giova tuttavia osservare che, a prescindere dalla responsabilità della durata
del procedimento, decisivo per il giudizio è risultato il fatto che il
conducente interessato non si è comportato correttamente dopo la prima
infrazione, essendo incorso nel 1999 in un altro incidente della circolazione
che, seppur dall'esito meno drammatico, costituisce pur sempre - secondo i
vincolanti accertamenti eseguiti in sede penale - una grave infrazione alle
norme della circolazione stradale (collisione al rientro da un sorpasso). A
giusto titolo le autorità ricorsuali ticinesi hanno quindi considerato che
malgrado il tempo relativamente lungo trascorso tra i fatti all'origine del
provvedimento di revoca e l'emanazione formale dello stesso (5 anni per la
prima infrazione e oltre due per la seconda), non poteva essere formulata una
prognosi favorevole per il ricorrente, dato che questi è incorso nello spazio
di soli 3 anni in due incidenti della circolazione nel medesimo tratto di
strada. In simili circostanze il provvedimento di revoca della licenza di
condurre manteneva tutte le sue ragioni di essere anche dopo cinque anni dal
primo incidente.

4.
L'insorgente censura la commisurazione della misura amministrativa di revoca
della licenza pronunciata dall'autorità cantonale, ritenendola sproporzionata
ed iniqua. A suo avviso l'infrazione del 1999 non sarebbe grave al punto tale
da attenuare così fortemente i benefici della lontananza temporale del reato
di omicidio colposo per i fatti avvenuti il 10 agosto 1996.

4.1  Secondo l'art. 16 cpv. 2 LCStr, la licenza di condurre può essere
revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento. Giusta l'art. 16 cpv. 3 lett.
a LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente ha
compromesso gravemente la sicurezza della circolazione. Qualora la licenza di
condurre sia revocata, la durata della revoca deve essere di almeno un mese
(art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr). Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, chi, violando gravemente le norme della circolazione ai sensi
dell'art. 90 n. 2 LCStr, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o
se ne assume il rischio, compromette gravemente la sicurezza della
circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. Le due nozioni sono
identiche (DTF 120 Ib 285). La durata della revoca a scopo d'ammonimento è
stabilita soprattutto in funzione della gravità della colpa, della
reputazione come conducente di veicoli a motore e della necessità
professionale di condurre tali veicoli (art. 33 cpv. 2 OAC). Nell'ambito
della determinazione della durata della revoca, l'autorità amministrativa
dispone di un ampio potere d'apprezzamento (DTF 123 II 63 consid. 3c/bb).

4.2 Nella fattispecie, il ricorrente è stato condannato penalmente ai sensi
degli art. 117 e 125 cpv. 1 CP (omicidio colposo e lesioni colpose) per gli
avvenimenti del 1996 e dell'art. 90 n. 2 LCStr per quelli del 1999. Ne
consegue che, nella misura in cui, sotto il profilo amministrativo,
l'autorità competente era tenuta a pronunciarsi sui medesimi fatti accertati
dal giudice penale, essa non ha violato il diritto federale, considerando che
il ricorrente ha, nei due casi, compromesso gravemente la sicurezza della
circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. Le censure invocate
in merito alla presunta poca gravità e alla marginalità dell'incidente del
1999 non giovano all'interessato, già per il motivo ch'egli si fonda su una
versione dei fatti diversa da quella insindacabilmente accertata in sede
penale.

4.3 Dato che la licenza di condurre del ricorrente andava obbligatoriamente
revocata (art. 16 cpv. 3 lett. a in combinazione con l'art. 17 cpv. 1 lett. a
LCStr), si tratta ora di esaminare se la revoca di quattro mesi pronunciata
dall'autorità cantonale è adeguata al caso concreto.

Il ricorrente, tra il 1996 e il 1999, è incorso a due riprese, in pratica nel
medesimo tratto stradale, in incidenti della circolazione stradale; il primo
è stato causato da una sua manovra scorretta e da un'imprevidenza colpevole
(pneumatici lisci) ed ha avuto, come detto, esito mortale per il conducente
del veicolo incrociante; il secondo, risoltosi solo con danni materiali, va
ugualmente addebitato ad una manovra scorretta e pericolosa dell'insorgente.
Nel 1990 e nel 1994 egli era inoltre già stato fatto oggetto di tre
ammonimenti per eccesso di velocità. Le due vicende qui in esame sono
avvenute ad una distanza di tempo relativamente breve una dall'altra, la
seconda allorché era in corso l'inchiesta relativa alla prima, ciò che denota
un atteggiamento noncurante delle norme legali e dell'attività dell'autorità.
Nel frattempo è tuttavia trascorso un periodo di tempo relativamente lungo -
quasi sette anni dalla prima infrazione, quattro anni dalla seconda -,
durante il quale, per quanto risulta dagli atti, il ricorrente si è
comportato correttamente. Ora, in simili circostanze, non si giustifica di
prescindere da ogni misura, viste le gravi colpe dell'interessato; in
considerazione del tempo trascorso una revoca (globale) di quattro mesi
appare comunque proporzionata e conforme alla recente giurisprudenza in
materia di questa Corte (DTF 127 II 297 consid. 3 e 4; 122 II 180 consid.
5c). Vano risulta pure, a questo proposito, l'insistente richiamo al DTF 115
Ib 162, essendo la fattispecie non paragonabile alla presente. Nel caso
citato, la colpa dell'interessato era infatti risultata, dopo l'esperimento
dell'istruttoria, di media entità, a differenza di quella, indubbiamente più
grave, del qui ricorrente.

5.
Il ricorrente lamenta inoltre che l'autorità cantonale non abbia tenuto
sufficientemente conto del suo "bisogno professionale accresciuto” di guidare
per acquisire il proprio reddito lavorativo. Egli sostiene infatti che,
esercitando la su attività lavorativa in otto diversi ospedali oltre che
nella propria clinica diurna di X.________, risulta impensabile di poter
delegare a terze persone il compito di assistere i pazienti dopo le
operazioni o in caso di complicazioni post-operatorie, né si può pretendere
che qualcuno sia sempre disponibile ad accompagnarlo nei suoi spostamenti
professionali.

La revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura a
carattere penale (DTF 122 II 180 consid. 5a; 121 II 22 consid. 2b). Essa
serve a correggere i conducenti, a impedire la recidiva e ad aumentare la
sicurezza del traffico (art. 30 cpv. 2 OAC; Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 16 LCStr). Trattasi quindi
di una misura con compiti repressivi, preventivi ed educativi (DTF 125 II 396
consid. 2a/aa; 122 II 180 consid. 5a; 121 II 22 consid. 3b; 120 Ib 504
consid. 4b), la cui durata va stabilita in funzione della gravità della
colpa, della reputazione e della necessità professionale di condurre veicoli
(art. 33 cpv. 2 OAC). Per quanto riguarda più specificatamente la valutazione
del preteso "bisogno professionale accresciuto” del ricorrente di disporre
della licenza di condurre, è sufficiente rinviare (art. 36a cpv. 3 OG) alle
pertinenti considerazioni contenute nella sentenza impugnata (pag. 9, consid.
6). In questa sede basta rilevare che determinante nell'ambito di tale
valutazione è la questione se l'interessato, date le sue esigenze
professionali, risulterebbe maggiormente, e quindi iniquamente, toccato dalla
revoca rispetto agli altri utenti (DTF 123 II 572 consid. 2c; v. anche René
Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berna
1995, vol. III, no 2441 e segg.). Ciò non appare essere il caso. Gli
inconvenienti pratici e finanziari, in particolare le difficoltà che il
ricorrente incontrerebbe nei suoi frequenti spostamenti presso i diversi
ospedali e cliniche nei quali esercita e l'obbligo di assumere alti costi per
organizzare il suo trasporto facendo eventualmente capo a degli autisti
professionisti, sono parte integrante dello scopo afflittivo e dissuasivo
della decisione litigiosa e non interferiscono sull'esercizio della
professione del ricorrente più di quanto sia necessario a una corretta
applicazione di questa misura. Il Tribunale federale ha d'altronde già avuto
modo di confermare in DTF 126 II 202 una revoca della licenza di condurre
decretata nei confronti di un medico macchiatosi di una grave colpa
nell'ambito della circolazione stradale, e questo malgrado le ovvie e
importanti difficoltà che il provvedimento gli avrebbe causato nell'esercizio
della sua professione. In questa decisione si era pure osservato che
incombeva semmai al legislatore elaboratore delle misure che permettano, in
simili casi, di pronunciare una revoca della licenza sospesa condizionalmente
o un semplice ammonimento (DTF 126 II 202 consid. 1c).

6.
L'insorgente ritiene infine che la sentenza impugnata viola il principio
dell'esigenza della motivazione della pena in caso di concorsi di reati ex
art. 68 CP.

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 68 CP è
applicabile per analogia per determinare la durata della revoca di una
licenza di condurre (DTF 120 Ib 54 consid. 2a; 116 Ib 151 consid. 3c).
Qualora sussistano più infrazioni suscettibili di dare luogo ad una revoca
della licenza di condurre, l'autorità amministrativa è tenuta, in analogia
all'art. 68 n. 1 CP, a pronunciare la revoca per l'infrazione più grave
aumentandola in misura adeguata. Dalla ponderazione di tutti gli elementi
determinanti (art. 33 cpv. 2 OAC) risulta un unico provvedimento (globale),
che non deve necessariamente indicare la durata della revoca per ogni singola
infrazione (DTF 122 II 180 consid. 5b; 116 Ib 151 consid. 3c).
In concreto non è ben dato di vedere in che misura la Corte cantonale avrebbe
leso la disposizione invocata; certo, valutando tutti gli elementi
determinanti per la pena (v. in particolare i consid. 5.3 e 7 della sentenza
impugnata) i giudici cantonali non hanno indicato i gradi di incidenza dei
singoli reati, ma, come si evince dalla giurisprudenza testé citata, non
erano nemmeno tenuti a farlo.
Né si può affermare che i giudici ticinesi abbiano omesso di considerare le
attenuanti a favore del ricorrente, quale ad esempio il tempo trascorso tra
la commissione dei reati e l'emanazione del provvedimento di revoca della
patente, oggetto di un'ampia trattazione al consid. 5.2 della sentenza
cantonale. Infine, per quanto attiene alla commisurazione vera e propria
della pena, occorre ricordare l'ampio potere d'apprezzamento di cui dispone
l'autorità amministrativa (DTF 123 II 63 consid. 3c/bb).

7.
Discende da quanto precede, che l'autorità cantonale nel pronunciare la
revoca della licenza di condurre del ricorrente per la durata di quattro mesi
in applicazione degli art. 16 cpv. 3 lett. a e 17 cpv. 1 lett a LCStr, non ha
abusato del suo potere di apprezzamento; pertanto, il gravame va disatteso.
La domanda di effetto sospensivo diviene quindi senza oggetto. Le spese
processuali sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 156 OG).

Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto e la sentenza
impugnata confermata.

2.
La domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.

3.
La tassa di giustizia di fr. 2000.- è posta a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Tribunale amministrativo e
al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio
federale delle strade.

Losanna, 22 gennaio 2003

In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: