Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.87/2002
Zurück zum Index II. Zivilabteilung 2002
Retour à l'indice II. Zivilabteilung 2002


5P.87/2002

               II   C O R T E   C I V I L E
               ****************************

                       2 maggio 2002

Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presi-
dente, Raselli e Nordmann.
Cancelliere: Piatti.

                         _________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 21 febbraio 2002
presentato da E.C.________, G.C.________, M.C.________ e
D.C.________, patrocinati dall'avv. Fabio Soldati, Lugano,
contro la sentenza emanata il 18 gennaio 2002 dalla I Came-
ra civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella
causa che oppone i ricorrenti a R.T.________, patrocinata
dall'avv. Gianluigi Della Santa, Bellinzona, in materia di
nullità di un testamento olografo;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  E.V.________, cittadina svizzera nata nel
1901, è deceduta senza lasciare discendenti il 17 marzo
1992 presso l'Ospedale W.________. Essa era proprietaria di
un'ingente fortuna mobiliare e immobiliare in Svizzera e a
Torino. Dopo aver disposto dei suoi beni in diversi testa-
menti, ha con testamento pubblico del 9 agosto 1990 revoca-
to tutte le precedenti disposizioni ed istituito quali
eredi il pronipote U.T.________ ed E.C.________, ammini-
stratore del suo patrimonio in Italia nonché esecutore
testamentario, e ha assegnato diversi legati ai pronipoti
B.________, allo stesso E.C.________ e ai suoi figli, come
pure ad A.G.________ e a suo figlio.

  B.-  Con testamento pubblico del 10 gennaio 1991
E.V.________, degente nella camera 309 del summenzionato
ospedale, ha revocato ogni precedente disposizione di ulti-
me volontà, ha nominato U.T.________ esecutore testa-
mentario nonché suo erede universale, ha sostanzialmente
mantenuto i legati già previsti in precedenza e ne ha isti-
tuito uno a favore di R.________. Il medesimo giorno, la
testatrice ha rilasciato una procura generale a
U.T.________ e ha revocato quella a favore di E.C.________,
al quale ha chiesto la restituzione di tutti i beni. Suc-
cessivamente, con testamento olografo del 21 gennaio 1991,
essa ha revocato ogni disposizione a favore della famiglia
C.________, destinando i relativi beni alla moglie di
U.T.________, R.T.________. Dopo essere stata dimessa dallo
stabilimento di cura, essa ha vissuto con la famiglia del
pronipote U.T.________.

  Nel mese di aprile 1992 il notaio F.________ ha
pubblicato il testamento del 9 agosto 1990 e il notaio
X.________ quelli del 10 e 21 gennaio 1991.

  C.-  Con petizione 16 ottobre 1992 E.C.________,
G.C.________, M.C.________ e D.C.________ hanno convenuto
in giudizio innanzi al Pretore di Locarno-Città
R.T.________ con un'azione tendente all'annullamento del
testamento olografo del 21 gennaio 1991. Nel dicembre 1992
il notaio X.________ ha denunciato la scomparsa, dopo un
furto con scasso nel suo ufficio, dell'atto di pubblicazio-
ne con i due testamenti originali del 1991, che ha ritrova-
to nell'estate 2001 in occasione del trasloco del suo stu-
dio legale. Il Pretore ha respinto la petizione con senten-
za 7 aprile 1997.

  D.-  Il 1° febbraio 2000 la I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dagli attori,
ha confermato il giudizio pretorile. Il 17 luglio 2000, il
Tribunale federale ha accolto un ricorso per riforma della
parte soccombente, ha annullato la sentenza cantonale e ha
rinviato gli atti al Tribunale d'appello per nuova decisio-
ne nel senso dei considerandi. Dopo aver rilevato che l'ec-
cezione di falso nei confronti di un atto di ultima volontà
non ricade nei vizi previsti dagli art. 519 segg. CC, il
Tribunale federale ha indicato ai giudici cantonali che
l'onere della prova non andava in concreto giudicato sulla
base del diritto federale, ma in virtù della legge proces-
suale cantonale, poiché la falsificazione di un documento
concerne l'esistenza di un fatto e non un diritto.

  E.-  Con sentenza 18 gennaio 2002 la I Camera civi-
le del Tribunale d'appello ha nuovamente respinto l'appello
degli attori e ha confermato la sentenza di primo grado. I
giudici cantonali hanno rilevato che gli attori non hanno
sollevato, per quanto attiene il querelato testamento pro-
dotto in fotocopia, l'eccezione di falso nelle forme previ-
ste dal Codice di procedura civile (CPC) ticinese. In man-

canza di una tale formale eccezione, l'atto di disposizione
di ultima volontà dev'essere considerato autentico. Gli
appellanti non hanno poi nemmeno dimostrato che erano adem-
piuti i presupposti di cui agli art. 519 e 520 CC. Essi non
sono infatti riusciti a provare né l'asserita predatazione
del testamento né le altre pretese irregolarità dello stes-
so. Infine nemmeno le audizioni delle autorità di tutela e
la perizia citata nell'appellazione provano l'incapacità di
disporre della testatrice, essendo esse avvenute diversi
mesi dopo la redazione del testamento.

  F.-  Il 21 febbraio 2002 E.C.________,
G.C.________, M.C.________ e D.C.________ hanno inoltrato
al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, fon-
dato sul divieto dell'arbitrio, con cui postulano l'annul-
lamento della decisione cantonale. Secondo i ricorrenti la
procedura prevista dal CPC ticinese per l'eccezione di
falso non è in concreto applicabile, perché agli atti non
si trova il documento contraffatto, ma unicamente una sua
fotocopia. Inoltre, poiché essi hanno affermato nella re-
plica che il testamento era falso, il giudice di primo
grado avrebbe semmai dovuto procedere d'ufficio in base
alla procedura degli art. 216 segg. CPC ticinese. Del re-
sto, i giudici cantonali dovevano attenersi a quanto indi-
cato nella sentenza del Tribunale federale e limitarsi a
stabilire a chi incombeva l'onere della prova. Infine, i
ricorrenti contestano la capacità di testare della defunta
e affermano che la Corte cantonale non doveva porre unila-
teralmente a loro carico la prova della sua incapacità di
discernimento.

  Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo e
diretto contro una decisione finale dell'ultima istanza
cantonale per violazione dell'art. 9 Cost., è ammissibile
dal profilo degli art. 86 e 89 OG.

  2.-  In conformità all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG,
il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione
dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costitu-
zionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati,
precisando in che consiste tale violazione. Il gravame fon-
dato sull'art. 9 Cost., com'è quello all'esame, non può
inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui i ricor-
renti si limitano a contrapporre il loro parere a quello
dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fos-
se una superiore giurisdizione di appello a cui compete di
rivedere liberamente il fatto e il diritto e di ricercare
la corretta applicazione delle normative invocate. L'arbi-
trio non si realizza già qualora la soluzione proposta con
il ricorso possa apparire altrettanto sostenibile o addi-
rittura migliore rispetto a quella contestata. Per richia-
marsi con successo all'arbitrio, i ricorrenti devono invece
dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità
cantonale ha emanato una decisione manifestamente insoste-
nibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in ur-
to palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54
consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a). Il Tribunale federale si
pronuncia inoltre unicamente su quelle censure che i ricor-
renti hanno invocato nell'atto di ricorso e a condizione
che esse appaiano sufficientemente sostanziate (DTF 125 I
71 consid. 1c, 122 IV 8 consid. 2a, 118 Ia 8 consid. 2c con
rinvii).

  3.-  Per l'art. 66 cpv. 1 OG l'autorità cantonale a
cui è stata rinviata la causa può tener conto di nuove al-
legazioni, in quanto lo consenta la procedura cantonale, ma
deve porre a fondamento della sua nuova decisione i consi-
derandi di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del
Tribunale federale. Il punto litigioso delimitato dal rin-
vio non può essere esteso né fondato su di una nuova base
giuridica e i considerandi del giudizio di rinvio vincolano
sia l'autorità cantonale, sia le parti, sia infine il Tri-
bunale federale (DTF 122 I 250 consid. 2). Le parti non po-
tranno in particolare far valere ragioni già escluse o non
considerate nel precedente giudizio di rinvio (DTF 116 II
220 consid. 4, 111 II 94 consid. 2).

  Nella sentenza del 17 luglio 2000 il Tribunale fe-
derale ha stabilito che l'onere della prova nella concreta
fattispecie è disciplinato dal diritto processuale cantona-
le e non dal diritto federale. Poiché il Tribunale di ap-
pello aveva deciso l'onere della prova sulla base del di-
ritto federale e segnatamente in virtù delle norme che reg-
gono l'inefficacia di disposizioni di ultima volontà ai
sensi degli art. 519 segg. CC, la Corte federale ha annul-
lato la sentenza cantonale e rinviato la causa all'autorità
di seconda istanza, affinché applicasse il diritto procedu-
rale cantonale.

  4.-  Nella nuova sentenza i Giudici cantonali hanno
indicato che nel diritto processuale ticinese l'eccezione
di falso dev'essere sollevata al più tardi con la replica
nella forma di una domanda processuale presentata verbal-
mente in udienza oppure mediante atto scritto diretto al
giudice. Essa dev'essere trattata mediante un'apposita pro-
cedura, disciplinata dagli art. 216 segg. CPC ticinese,
nella quale i ricorrenti avrebbero avuto qualità di conve-
nuti. Non essendo stata formulata alcuna domanda processua-

le concernente l'eccezione di falso, il documento agli atti
- fotocopiato - dev'essere considerato autentico.

  a)  I ricorrenti ritengono arbitraria tale motiva-
zione, poiché la procedura di falso con la relativa verifi-
ca delle scritture presuppone che il documento da esaminare
sia agli atti o almeno reperibile. Infatti l'art. 219 CPC
ticinese prevede in particolare che il giudice sequestri il
documento eccepito di falso. Essi non hanno mai sostenuto
che la fotocopia agli atti, peraltro da loro stessi prodot-
ta, sia un falso, ma hanno sempre affermato che il documen-
to che è stato fotocopiato è il risultato di una contraf-
fazione.

  In concreto i ricorrenti sostengono apoditticamente
che la procedura formale, richiamata dalla sentenza impu-
gnata, richiede la presenza negli atti dell'originale del
documento considerato falso o, perlomeno, che esso sia re-
peribile. Senonché non è ravvisabile per quale motivo sia
arbitrario applicare la procedura dell'eccezione di falso e
della verifica delle scritture prevista dal CPC ticinese
quando l'originale del documento eccepito di falso non si
trova nell'incartamento, ma il giudice dispone come nella
fattispecie di una sua fotocopia. Si può ad esempio rile-
vare che Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt (Commentaire de la
loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril
1987, n. 4 all'art. 272 e n. 2 all'art. 279) indicano, con
riferimento alla legge processuale ginevrina, la quale pure
conosce una formale procedura di verifica delle scritture,
che l'accusa di falso non deve necessariamente riferirsi a
un manoscritto originale, la cui produzione può essere or-
dinata dal giudice, ma può pure riguardare una sua foto-
copia. Inoltre, in base all'art. 201 cpv. 2 CPC ticinese la
copia fotografica di un documento è ritenuta conforme all'
originale se ciò non è espressamente contestato. Il fatto
che il testamento originale era per lungo tempo scomparso

non impediva ai ricorrenti di eccepire la falsità dell'atto
di disposizione di ultima volontà, ritenuto che la fotoco-
pia agli atti da loro prodotta è reputata, in assenza di
una contestazione, conforme all'originale.

  b)  I ricorrenti negano poi che per eccepire il
falso fosse necessaria una forma particolare. Poiché, come
riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, essi hanno
affermato con la replica che il testamento è falso, la
relativa eccezione è stata sollevata conformemente a quanto
richiesto dalla legge cantonale di procedura, motivo per
cui sarebbe stato compito del giudice applicare d'ufficio
gli art. 216 segg. CPC ticinese.

  Ora, l'art. 220 cpv. 1 CPC ticinese, che si riferi-
sce all'istruzione dell'eccezione di falso, rinvia espres-
samente all'art. 92 CPC ticinese, giusta il quale le doman-
de processuali, succintamente motivate e con la designazio-
ne delle parti, dell'oggetto e delle eventuali prove, pos-
sono essere presentate verbalmente all'udienza o, all'in-
fuori della medesima, mediante atto scritto al giudice. Non
si vede pertanto in che modo la Corte cantonale sia caduta
nell'arbitrio, ritenendo insufficiente una semplice menzio-
ne della pretesa falsità del testamento nell'allegato di
replica. Del resto, sollevare in questa sede la tesi che,
vista l'affermazione di falso nella replica, il giudice
avrebbe dovuto iniziare d'ufficio la procedura di cui agli
art. 216 segg. CPC ticinese, appare contrario alla buona
fede processuale, poiché questa impone di non attendere
l'esito sfavorevole della causa per prevalersi di censure
formali, che potevano essere fatte valere in precedenza
(DTF 111 Ia 161 consid. 1a; cfr. anche DTF 119 Ia 221 con-
sid. 5a con rinvii).

  c)  I ricorrenti si chiedono pure se i giudici can-
tonali non siano caduti nell'arbitrio, adducendo nuovi ar-

gomenti formali per dar loro torto e ignorando che il Tri-
bunale federale aveva deciso che la Corte cantonale doveva
limitarsi a stabilire l'onere della prova in base al dirit-
to cantonale.

  Nella fattispecie in esame, il Tribunale federale
ha annullato la sentenza di appello per il motivo che i
giudici cantonali avevano deciso l'onere della prova in
virtù del diritto federale in una questione invece retta
dal diritto processuale cantonale. Ora, la Corte cantonale
ha applicato, come indicato dalla sentenza di rinvio (con-
sid. 4b e c), le norme di procedura cantonali che discipli-
nano la falsità di documenti, motivo per cui i ricorrenti
non possono essere seguiti laddove intravedono una viola-
zione dell'art. 66 OG.

  5.- a)  Infine la sentenza impugnata indica che gli
attori non sono riusciti a provare che l'incriminato testa-
mento non è l'espressione di una libera volontà, come inve-
ce richiesto dall'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC per poter proce-
dere al suo annullamento. Segnatamente le audizioni innanzi
alle autorità di tutela (autorità tutoria ed autorità di
vigilanza) e la visita del perito nell'ambito dell'allesti-
mento della perizia sulla capacità di intendere e volere
sono inidonee a dimostrare il realizzarsi dei requisiti di
tale norma, poiché di mesi posteriori alla redazione del
testamento.

  b)  I ricorrenti sostengono che la Corte cantonale
non poteva limitarsi a porre esclusivamente a loro carico
le prove dell'incapacità di discernimento della testatrice,
poiché in una recente sentenza il Tribunale federale ha
stabilito che nel caso di persone anziane e malate la capa-
cità di intendere non è presunta. Basta inoltre leggere le

diverse audizioni per giungere alla conclusione che la ca-
pacità di discernimento della testatrice fosse almeno dub-
bia.

  c)  In concreto la critica ricorsuale si rivela ir-
ricevibile, poiché la ripartizione dell'onere della prova,
risp. la nozione di capacità di discernimento sono disci-
plinate dal diritto federale (DTF 126 III 189 consid. 2b;
124 III 5 consid. 4 pag. 13), motivo per cui la censura era
da proporre con un ricorso per riforma e non in un ricorso
di diritto pubblico, sussidiario (art. 84 cpv. 2 OG). Per
il resto i ricorrenti non spiegano, con un'argomentazione
conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e pertanto con pre-
cisi riferimenti ai verbali di audizione e alla perizia, in
che modo la valutazione di tali prove sarebbe arbitraria.

  6.-  Da quanto precede discende che il ricorso,
nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e
come tale va respinto. La tassa di giustizia segue la soc-
combenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica
assegnare ripetibili alla controparte che non è stata invi-
tata a presentare una risposta.

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta
a carico dei ricorrenti.

  3.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti e
alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 2 maggio 2002
MDE

               In nome della II Corte civile
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,