Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.411/2002
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5P.411/2002 /bom

Sentenza del 2 giugno 2003
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Meyer,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Raffaele Dadò, via Stazione 9, casella
postale 336, 6602 Muralto,

contro

B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti, corso Elvezia 7, casella
postale 2364, 6901 Lugano,
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

art. 9 Cost. (contratto d'assicurazione, legittimazione attiva),

ricorso di diritto pubblico del 31 ottobre 2002 contro la sentenza emanata il
24 settembre 2002 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Fatti:

A.
Il 10 novembre 1998 la C.________ Sagl ha stipulato un contratto di leasing
con la D.________ Sagl (prestatrice del leasing) relativo a un'autovettura
della marca Volvo. Per la prenditrice del leasing l'accordo è stato
sottoscritto da A.________ in qualità sia di gerente della società con
diritto di firma individuale, che di debitrice solidale. Il 26 novembre
seguente A.________ ha concluso, a proprio nome, un'assicurazione casco
totale con B.________. Essa ha in seguito ceduto tutti i diritti derivanti da
tale polizza alla società di leasing. L'8 settembre 1999 quest'ultima ha
chiesto, in seguito al furto della vettura denunciato il 30 luglio 1999, alla
compagnia di assicurazione di pagarle direttamente l'indennizzo per il
sinistro.

B.
Con petizione 18 maggio 2001 A.________ ha domandato al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna di condannare la predetta compagnia
d'assicurazione a versarle fr. 64'400.--, importo corrispondente al valore
della vettura indicato nella polizza casco totale. La convenuta ha
preliminarmente eccepito la mancanza di legittimazione attiva dell'attrice,
poiché questa aveva ceduto i diritti derivanti dalla polizza alla società di
leasing. Con lettera 28 agosto 2001, prodotta con la replica, siffatta
società ha confermato al patrocinatore dell'attrice "di aver retrocesso, con
effetto dal mese di aprile 2001, la cessione nei confronti dell'Assicurazione
B.________ (casco totale), di cui alleghiamo una copia, in favore della
cliente in questione, Sig.ra A.________, la quale di conseguenza a far tempo
da tale data può agire direttamente contro l'assicurazione stessa”. Con
decisione 10 dicembre 2001 il Pretore ha ritenuto la retrocessione
dell'aprile 2001 (menzionata nella predetta lettera) inefficace, perché non
avvenuta in forma scritta. Il giudice di primo grado l'ha tuttavia convertita
in una procura d'incasso, che permetterebbe al cessionario di far valere, se
necessario pure mediante una causa giudiziaria, la pretesa nei confronti del
debitore. Per questo motivo ha respinto l'eccezione di carenza di
legittimazione attiva sollevata dalla convenuta.

C.
In accoglimento di un'appellazione della soccombente, la II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 24 settembre 2002,
respinto la petizione per carenza di legittimazione attiva. Pure secondo i
Giudici cantonali la società di leasing non aveva nell'aprile 2001, in
assenza di una dichiarazione scritta di quell'epoca, validamente retroceduto
ad A.________ i diritti sgorganti dalla polizza d'assicurazione. Poiché la
retrocessione è inficiata da un vizio di forma, l'attrice ha fatto valere con
la petizione 18 maggio 2001 diritti di cui non era titolare. A mente della
Corte cantonale non è però nemmeno possibile convertire tale retrocessione
inefficace in una procura d'incasso, perché il verificarsi di una tale
situazione di fatto non è mai stata affermata nel corso della causa e perché
la società di leasing non ha inteso lasciare all'attrice la prestazione
assicurativa.

D.
Il 31 ottobre 2002 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso
di diritto pubblico e un ricorso per riforma. Con il primo rimedio postula
l'annullamento della decisione cantonale e chiede di essere posta al
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Narrati e completati i fatti, lamenta
la violazione di principi procedurali e un'applicazione arbitraria
dell'istituto della conversione. La ricorrente sostiene poi che la società di
leasing avrebbe esplicitamente espresso la volontà di lasciarle incassare
l'indennità assicurativa e che la Corte cantonale sarebbe incorsa in un
apprezzamento arbitrario delle risultanze probatorie.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.
Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG il Tribunale federale soprassiede, di regola, alla
sentenza sul ricorso per riforma fino a decisione del ricorso di diritto
pubblico. In concreto non vi è motivo di derogare a tale principio.

2.
La ricorrente non contesta l'assenza di una valida retrocessione, ma lamenta
un'interpretazione arbitraria delle disposizioni relative alla nozione di
conversione di un negozio giuridico. Afferma però che, qualora le parti
avessero conosciuto la nullità della retrocessione, esse avrebbero voluto una
conversione di tale atto, atteso che la volontà espressa nella lettera del 28
agosto 2001 era quella di lasciare agire in giudizio la ricorrente. A torto
pertanto la sentenza impugnata indica che la menzionata lettera non può
essere convertita in una procura d'incasso.

Con la propria censura la ricorrente misconosce che l'istituto della
conversione e l'ipotetica volontà delle parti, nel caso in cui avessero
riconosciuto la nullità del negozio giuridico da convertire, sono questioni
di diritto, che possono essere sollevate in un ricorso per riforma (DTF 124
III 112 consid. 2b/bb pag. 119). Vista la sussidiarietà assoluta del ricorso
di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), le critiche ricorsuali attinenti
alla mancata applicazione dell'istituto della conversione alla retrocessione
si rivelano di primo acchito inammissibili.

3.
3.1 La sentenza impugnata indica, fra l'altro, che il conferimento di una
procura d'incasso non è mai stato affermato dall'attrice, motivo per cui il
Pretore non avrebbe potuto prendere in considerazione una tale situazione di
fatto. Secondo i giudici cantonali, una conversione della retrocessione in
una procura per l'incasso della pretesa appare anche esclusa per ragioni di
merito: il medesimo risultato di una cessione può unicamente essere ottenuto
con una procura d'incasso, qualora il creditore autorizzi il terzo ad
incassare o a far valere in giudizio la propria pretesa e a tenersi per sé la
prestazione del debitore. Nel caso in esame la società di leasing non avrebbe
invece inteso lasciare alla ricorrente la prestazione assicurativa, atteso
segnatamente che essa ha fatto spiccare nei confronti di quest'ultima un
precetto esecutivo per l'incasso delle rate di leasing.

3.2 Con tale motivazione, secondo la ricorrente, la Corte cantonale avrebbe
violato diversi principi procedurali, fra cui segnatamente quello attitatorio
e quello dispositivo, e sarebbe incorsa in un apprezzamento arbitrario delle
prove. Indicando che la società di leasing non avrebbe inteso lasciarle la
prestazione assicurativa, ed escludendo così una conversione, i giudici
cantonali si sarebbero basati su un fatto che non è stato affermato dalle
parti e che non emerge dalla lettera del 28 agosto 2001, dalla quale risulta
invece la chiara volontà di lasciar agire in giudizio la ricorrente.

3.3 Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere,
oltre alla designazione della decisione impugnata, l'esposizione dei fatti
essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme
giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consiste la
violazione. Il Tribunale federale pone requisiti severi alla motivazione del
ricorso di diritto pubblico: in particolare, per sostanziare convenientemente
la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata,
come si farebbe di fronte ad un'autorità giudiziaria con completa cognizione
in fatto e in diritto, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il
giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile (DTF 117 Ia 10 consid. 4b
pag. 12). Non basta dimostrare che la soluzione proposta col gravame sia
almeno altrettanto valida: si deve rendere plausibile che la conclusione cui
è giunta l'autorità cantonale non sia ragionevolmente sostenibile (DTF 127 I
54 consid. 2b pag. 56 con rinvii). Si ricorda infine che il Tribunale
federale, adito con un ricorso di diritto pubblico, non applica il diritto
d'ufficio, ma esamina unicamente le censure motivate in modo chiaro e
dettagliato (DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43 con rinvii).

In concreto l'impugnativa non ossequia i predetti requisiti di motivazione.
La ricorrente lamenta la violazione di principi procedurali, dolendosi in
particolare di una violazione sia del principio attitatorio che di quello
dispositivo, ma omette di indicare quali norme della legge processuale
cantonale, che avrebbero dovuto essere applicate alla concreta fattispecie,
sarebbero state disattese dalla sentenza impugnata. Il ricorso menziona
infatti unicamente - nella parte intitolata "in ordine” - l'art. 90 CPC
ticinese. Tale disposto, secondo cui "il giudice valuta le prove secondo il
suo libero convincimento in base alle risultanze del processo e ne dà ragione
nella sentenza” non disciplina però i principi invocati. La ricorrente pare
pertanto misconoscere che, in assenza di una censura conforme ai requisiti di
motivazione previsti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, non è compito del
Tribunale federale, adito con un ricorso di diritto pubblico fondato sul
divieto dell'arbitrio, ricercare esso stesso la corretta applicazione di una
normativa cantonale nemmeno menzionata. L'insorgente misconosce pure che per
prevalersi di un apprezzamento arbitrario delle prove non è sufficiente
indicare da quale documento un accertamento (in concreto la mancata rinuncia
all'indennità assicurativa da parte della società di leasing) della corte
cantonale "non traspare”, ma occorre invece indicare - con precisi
riferimenti - quali prove contraddicano tale accertamento in modo tale da
farlo apparire arbitrario (cfr. sulla definizione di arbitrio DTF 129 I 8
consid. 2.1 pag. 9 con rinvii).

4.
Da quanto precede discende che il ricorso di diritto pubblico si rivela
inammissibile. Poiché, fin dall'inizio, il gravame appariva privo di
possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria
dev'essere respinta, senza che occorra esaminare l'indigenza della ricorrente
(art. 152 OG).
La tassa di giustizia segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG),
mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è
stata invitata a presentare una risposta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 giugno 2003

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: