Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.406/2002
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5P.406/2002 /bom

Sentenza del 4 giugno 2003
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. A.________ e B.A.________,
ricorrenti,

contro

C.C.________ e D.C.________,
opponenti, patrocinati dall'avv. Giorgio Rezzonico, via della Pace 5, casella
postale 220, 6601 Locarno,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901
Lugano.

art. 9 Cost. (servitù; azione di accertamento),

ricorso di diritto pubblico del 29 ottobre 2002 presentato contro la sentenza
emanata il 24 settembre 2002 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
A. A.________ e B.A.________ hanno acquistato nel 1980 la particella n. XXX
RFD di F.________, che a valle confina con il mappale n. YYY, da cui è stata
scorporata. Quest'ultimo fondo è contiguo alla pubblica via. Contestualmente
alla vendita, i coniugi A.________ hanno ottenuto una servitù prediale
consistente in un "diritto per la costruzione e la posa di un ascensore sulla
particella n. YYY, parallelamente alla scala esistente, e fino al confine con
la particella n. XXX". La menzionata scala è situata sul lato est del fondo
serviente.

Dopo aver edificato una casa di abitazione, A.A.________ e B.A.________ hanno
ottenuto nel 1989, sulla base di piani sottoscritti pure dalla nuova
proprietaria del fondo serviente, una licenza edilizia per la costruzione di
un montacarichi merci su binari, che dalla strada avrebbe dovuto raggiungere
il loro mappale, passando sul lato ovest della particella n. YYY. Il 12
aprile 1993 le appena menzionate parti hanno modificato la predetta servitù,
costituendo un "diritto per la costruzione e la posa di un ascensore sulla
particella n. YYY, da esercitare sulla parte segnata in rosso nel piano
allegato", e cioè su un tracciato rettilineo al confine ovest del fondo
serviente. Il progettato impianto è stato solo parzialmente realizzato.

C. C.________ e D.C.________ sono diventati proprietari della particella n.
YYY nel 1999 e l'anno seguente hanno presentato una domanda di costruzione, a
cui si sono opposti i coniugi A.________, che reputano la pensilina e
posteggi progettati sul fondo serviente incompatibili con la citata servitù,
perché impediscono l'edificazione di una piattaforma destinata al carico e
allo scarico del carrello. Constatato il fallimento di un tentativo di
conciliazione nell'ambito del quale l'architetto E.________ aveva allestito
un progetto alternativo, l'autorità comunale ha rilasciato la domandata
licenza edilizia il 13 luglio 2000, rilevando che l'esistenza e l'estensione
della servitù possono unicamente essere stabilite dal giudice civile.

2.
Con petizione 24 luglio 2000 A.A.________ e B.A.________ hanno convenuto in
giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città C.C.________
e D.C.________ affinché, in via principale, fosse "accertato che la
superficie oggettivamente indispensabile per l'esistenza e l'esercizio della
servitù" è quella indicata nel progetto di costruzione approvato il 14 luglio
1989. In via subordinata, per quanto attiene alla piattaforma, gli attori
hanno chiesto che la sua superficie sia quella risultante dal progetto
dell'architetto E.________. Il 3 ottobre 2001 il Pretore ha respinto
l'azione.

3.
Con sentenza 24 settembre 2002 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto un'appellazione degli attori e ha confermato il
giudizio di primo grado. I giudici cantonali, dopo aver rilevato che
l'iscrizione nel registro fondiario è chiara, sebbene il termine "ascensore"
sia infelice, indicano che litigiosa è l'estensione della superficie gravata,
la quale non è riportata né sull'atto costitutivo del 22 aprile 1980 né sulla
successiva modifica del 1993. Tuttavia, dalla planimetria, in scala 1:1000,
allegata all'atto del 12 aprile 1993 risulta una linea rossa dello spessore
di circa un millimetro. Tale circostanza costituisce, secondo la Corte
cantonale, un indizio da cui si può dedurre che l'esercizio della servitù
avrebbe dovuto riguardare una striscia di terreno larga circa un metro,
atteso altresì che i piani approvati dall'autorità amministrativa nel 1989
prevedevano un asse rotabile di circa 1,25 m. Con riferimento alle strutture
di carico e scarico del carrello, la sentenza impugnata indica che la
piattaforma inferiore non è stata segnata sulla planimetria e che i progetti
da cui essa risultava non sono né stati allegati né menzionati nella
convenzione del 12 aprile 1993, motivo per cui non possono essere opposti a
terzi in buona fede. Gli attori, a cui incombeva l'onere della prova, non
hanno nemmeno dimostrato che una piattaforma come quella progettata fosse
indispensabile per il funzionamento dell'impianto, atteso che essi avevano
rinunciato alla perizia chiesta all'udienza preliminare.

4.
Con ricorso di diritto pubblico del 29 ottobre 2002 A.A.________ e
B.A.________ postulano, previa concessione dell'effetto sospensivo,
l'annullamento della sentenza d'appello e il rinvio degli atti all'autorità
cantonale affinché questa accerti la superficie necessaria per tutto il
percorso (binari, carrello e piattaforma di partenza). Lamentano che i
giudici cantonali si sono unicamente chinati sulla necessità di una
piattaforma, senza esprimersi sul tracciato dei binari. Così facendo la Corte
cantonale avrebbe violato l'art. 9 Cost., disattendendo la domanda di
accertamento formulata con la petizione. I giudici cantonali avrebbero poi
ignorato il fatto notorio, secondo cui le cabine degli ascensori del tipo
progettato hanno l'accesso laterale e che in concreto non sarebbe stato
possibile, per motivi di sicurezza, avere un accesso frontale, circostanza
che avrebbe dovuto risultare dal sopralluogo.
Il presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al gravame
con decreto 18 novembre 2002.

5.
A chi impugna una decisione di ultima istanza cantonale con ricorso di
diritto pubblico incombe l'obbligo di sostanziare in modo chiaro e
dettagliato le censure sollevate. Il ricorrente non può accontentarsi di
menzionare le norme che ritiene disattese, ma deve anche esporre in quale
misura i suoi diritti siano stati violati (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127
I 38 consid. 3c pag. 43 con rinvii). Il Tribunale federale pone requisiti
severi alla motivazione del ricorso di diritto pubblico: in particolare, per
sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente
criticare la decisione impugnata, come si farebbe di fronte ad un'autorità
giudiziaria con completa cognizione in fatto e in diritto, bensì è necessario
mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente
insostenibile (DTF 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12). Non basta dimostrare che la
soluzione proposta col ricorso sia almeno altrettanto valida: si deve rendere
plausibile che la conclusione cui è giunta l'autorità cantonale non sia
ragionevolmente sostenibile (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56 con rinvii).

5.1 La sentenza impugnata indica che nella planimetria allegata alla modifica
della servitù non è indicata alcuna superficie corrispondente all'impianto
terminale del montacarichi che i ricorrenti intendono realizzare.
Quest'ultimi, a cui incombeva l'onere probatorio, non hanno nemmeno provato
che l'erezione di una stazione a valle posta in capo all'asse rotabile, senza
ulteriori sporgenze sul fondo serviente, fosse tecnicamente impossibile o
comportasse un costo sproporzionato. Nel corso della causa, essi hanno
infatti rinunciato alla perizia, richiesta all'udienza preliminare, "sulle
necessità edificatorie (segnatamente sullo spazio di accesso) in relazione
alla costruzione dell'ascensore/ montacarichi secondo quanto previsto dalla
servitù".

5.2 I ricorrenti non contestano né di essere gravati dall'onere probatorio né
che dai documenti giustificativi allegati alla domanda di iscrizione della
servitù non risulti l'ingombro, a valle, dell'impianto in discussione. Essi
ritengono però notorio che tutti gli ascensori del tipo progettato abbiano
l'accesso laterale. Inoltre, il sopralluogo avrebbe dovuto evidenziare che la
prossimità della strada e la morfologia del terreno non permettono la
costruzione di un adeguato accesso frontale.
La censura non ossequia i summenzionati requisiti di motivazione.
L'argomentazione ricorsuale si esaurisce, infatti, in semplici affermazioni,
che non sono suffragate da alcuna prova e che si rivelano inidonee a
dimostrare un apprezzamento arbitrario delle risultanze probatorie agli atti
da parte della Corte cantonale. I ricorrenti sembrano segnatamente
dimenticare che la circostanza secondo cui le "cabine degli ascensori" del
tipo scelto abbiano un accesso laterale non basta per dimostrare
l'impossibilità di realizzare un impianto differente, con un altro tipo di
carrello e munito di un accesso frontale.

6.
I ricorrenti sostengono poi che la Corte cantonale, non esprimendosi
sull'asse rotabile, avrebbe disatteso la richiesta di accertamento formulata
con la petizione e violato l'art. 9 Cost.

Ora, i ricorrenti sembrano dimenticare di aver introdotto la loro azione dopo
essersi opposti ai progettati parcheggi con pensilina sul fondo serviente,
perché questi avrebbero impedito la realizzazione della stazione a valle del
montacarichi e che tutta la causa è stata incentrata sulla problematica
inerente alla sistemazione della parte terminale dell'impianto di trasporto,
situata in prossimità della pubblica via. Il Pretore aveva quindi
integralmente respinto la petizione, senza pronunciarsi sulla larghezza
dell'asse rotabile. Nel loro appello, i ricorrenti non hanno lamentato
l'omissione dell'accertamento della larghezza dell'asse rotabile. Anzi, essi
paiono aver ritenuto pacifiche le dimensioni dell'asse rotabile, atteso che
nel rimedio cantonale hanno ribadito che la costruzione prevista dalla
servitù "non può riguardare soltanto `il tracciato` in senso stretto", ma
concerne pure lo spazio necessario a valle per salire e scendere
dall'ascensore. La censura, che non è stata sottoposta all'ultima istanza
cantonale, si rivela pertanto nuova e come tale inammissibile a causa del
mancato esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG).

7.
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa inammissibile. La tassa
di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre si giustifica
assegnare ripetibili ridotte alla controparte, che ha unicamente dovuto
pronunciarsi sulla domanda di effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, che
rifonderanno, in solido, complessivi fr. 200.-- per ripetibili della sede
federale alle controparti.

3.
Comunicazione ai ricorrenti, al patrocinatore delle controparti e alla I
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 giugno 2003

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: