Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.380/2002
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5P.380/2002 /viz

Sentenza del 19 marzo 2003
II Corte civile

Giudici federali Nordmann, giudice presidente,
Hohl e Marazzi,
cancelliere Piatti.

Comune di X.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Aurelio Facchi,
salita C. Bossoli 8, casella postale 144, 6903 Lugano,

contro

Ente per lo Smaltimento dei Rifiuti del Sottoceneri (ESR),
opponente, patrocinato dall'avv. dott. Carlo Solcà,
via Lavizzari 19, casella postale 188, 6850 Mendrisio,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del cantone Ticino, palazzo di Giustizia,
via Pretorio 16, 6900 Lugano.

art. 9 Cost. (rigetto definitivo dell'opposizione),

ricorso di diritto pubblico del 18 ottobre 2002 presentato contro la sentenza
emanata l'11 settembre 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
L'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (ESR) ha escusso il
Comune di X.________, chiedendo il pagamento di fr. 17'783,75, oltre
accessori. Sul precetto esecutivo ha indicato, quale titolo di credito, una
propria decisione del 20 settembre 2001 e una fattura del 31 agosto 2001. Con
sentenza 8 maggio 2002 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano ha
respinto l'istanza con cui il procedente ha postulato il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta dall'escusso.

B.
L'11 settembre 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha, in accoglimento di un'appellazione dell'ESR,
rigettato in via definitiva l'opposizione fatta dal Comune. Secondo i giudici
cantonali, l'ESR è una persona giuridica di diritto pubblico a cui compete il
prelievo di una tassa sui rifiuti consegnatile, motivo per cui lo scritto del
20 settembre 2001 è una decisione amministrativa, che costituisce un titolo
di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF
e dell'art. 28 della Legge cantonale (ticinese) di applicazione della LEF
(LALEF). L'esistenza di una convenzione 11 gennaio 1989 fra le parti
risulterebbe irrilevante in concreto, poiché la pretesa dedotta in esecuzione
non sarebbe fondata su tale contratto, ma sulla Legge ticinese concernente
l'istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri
(LESR). Infine, la Corte cantonale rileva che nemmeno l'assenza di rimedi di
diritto ordinari contro la predetta decisione emanata dal creditore ne
comporterebbe la nullità: il debitore avrebbe potuto impugnarla con un
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, in cui poteva dolersi
della violazione di garanzie costituzionali.

C.
Con ricorso di diritto pubblico del 18 ottobre 2002, il Comune di X.________
postula l'annullamento della decisione d'appello. Sostiene innanzi tutto che
lo scritto del 20 settembre 2001 non costituisce una decisione
amministrativa. Anche qualora lo si volesse considerare tale, occorrerebbe
nondimeno accertarne la nullità, poiché un creditore non può essere nel
medesimo tempo giudice e parte: la pretesa posta in esecuzione sarebbe
infatti fondata sul contratto 11 gennaio 1989 e non sulla LESR. Infine,
secondo il ricorrente, la sentenza cantonale sarebbe pure contraddittoria.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.
Per costante giurisprudenza le sentenze concernenti il rigetto - provvisorio
o definitivo - dell'opposizione, emanate - come nel caso in esame -
dall'ultima istanza cantonale, costituiscono decisioni finali (cfr. art. 87
OG) e possono essere impugnate al Tribunale federale con un ricorso di
diritto pubblico (DTF 120 Ia 256 consid. 1a, 111 III 8 consid. 1). Anche la
legittimazione del ricorrente è data, atteso che il Comune è toccato dalla
decisione impugnata alla stregua di un privato (DTF 125 I 173 consid. 1b pag.
175 con rinvii). Il ricorso, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è pertanto in
linea di principio ammissibile.

2.
2.1 Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una sentenza
esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Entro il territorio cantonale, sono parificate alle
sentenze esecutive le decisioni di autorità amministrative cantonali
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali imposte, a
condizione che il diritto cantonale lo preveda (art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF). Nel
Cantone Ticino ciò è il caso per le decisioni definitive di autorità
amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d'altra natura riguardanti
obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF).

2.2 La sentenza impugnata indica che l'ESR è una persona giuridica di diritto
pubblico (art. 1 LESR), che ha per compito di provvedere a riciclare, rendere
innocui o eliminare in appositi impianti e discariche controllate i rifiuti
provenienti dal suo comprensorio (art. 2 cpv. 1 LESR). Le spese d'esercizio
sono coperte da una tassa prelevata sui rifiuti consegnati da enti pubblici e
privati, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di amministrazione
dell'Ente in base alle modalità di calcolo contenute in un regolamento (art.
18 LESR). Secondo i giudici cantonali, il prelievo di tale tassa compete
all'ESR, che ha nella fattispecie fatto uso di tale facoltà, emanando la
decisione del 20 settembre 2001, la quale è definitiva, poiché la LESR non
prevede alcun mezzo di impugnazione. Tale decisione non sarebbe nemmeno
inficiata di nullità: il debitore avrebbe dovuto far valere le censure contro
di essa formulate in un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale e
non sollevarle in sede di rigetto dell'opposizione.

3.
Il ricorrente contesta innanzi tutto che lo scritto del 20 settembre 2001
costituisca una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, norma applicabile per
analogia nel diritto cantonale. Non si tratterebbe di un atto d'imperio, che
condanna al pagamento di una somma di denaro, e sarebbe pure privo
dell'indicazione dei rimedi di diritto. Inoltre, la pretesa posta in
esecuzione sarebbe fondata sul contratto 11 gennaio 1989 e non sulla legge.
Sempre a mente del ricorrente, quand'anche si volesse considerare la
comunicazione del 20 settembre 2001 una decisione amministrativa, essa
sarebbe nondimeno inficiata di nullità, poiché viola una serie di garanzie
costituzionali.

3.1 Come rettamente rilevato dal tribunale cantonale, l'art. 18 LESR
conferisce all'Ente la competenza di emanare decisioni concernenti le tasse
per lo smaltimento di rifiuti. Nella fattispecie in esame il creditore si è
prevalso di tale - incontestata - facoltà, emettendo la decisione del 20
settembre 2001. Essa costituisce manifestamente un atto d'imperio contenente
la condanna al pagamento di una somma di denaro, atteso che l'ESR, dopo aver
specificato che le sue decisioni sono definitive, indica testualmente di
notificare "sulla base della tariffa attualmente in vigore, la fattura
relativa allo smaltimento dei rifiuti del mese di agosto 2001, precisando che
la stessa ha carattere definitivo”. Dalla menzionata fattura risulta poi
chiaramente l'importo reclamato. Trattasi pertanto di una decisione cresciuta
in giudicato di un'autorità amministrativa riguardante un'obbligazione
fondata sul diritto pubblico, parificata dal diritto cantonale a una sentenza
esecutiva, che permette di ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione
(supra consid. 2.1).
3.2 Infondata si rivela pertanto la tesi ricorsuale secondo cui l'ESR procede
sulla base della convenzione 11 gennaio 1989. Tale contratto, che prevede, a
determinate condizioni, l'esonero dal pagamento della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti, non può evidentemente costituire il  fondamento
positivo per la riscossione della tassa medesima. L'accordo, che si limita a
disciplinare le modalità di esonero, avrebbe potuto al più costituire un
ostacolo al prelievo dell'importo reclamato, se il debitore fosse insorto
contro la decisione del creditore nei modi e nella sede appropriati. Il
giudice del rigetto definitivo dell'opposizione non può invece né riesaminare
la decisione prodotta dal procedente (DTF 124 III 501 consid. 3a pag. 503) né
statuire sulla fondatezza materiale del credito di cui è chiesto l'incasso
(DTF 113 III 6 consid. 1b pag. 9).

3.3 Infine, laddove il ricorrente afferma che la decisione dell'ESR sarebbe
nulla, il gravame non ossequia i requisiti di motivazione posti dall'art. 90
cpv. 1 lett. b OG a un ricorso di diritto pubblico. Su tale questione, esso
si esaurisce infatti in un'elencazione di diritti costituzionali, senza però
indicare la ragione per cui la loro - asserita - violazione da parte
dell'autorità amministrativa comporterebbe la nullità assoluta della
decisione da questa emanata, sanzione riconosciuta solo in casi eccezionali
(DTF 122 I 97 consid. 3a/aa con rinvio).

4.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui risulta
ammissibile, si rivela infondato e come tale dev'essere respinto. Poiché il
ricorrente è toccato nei suoi interessi pecuniari, la tassa di giustizia
segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 2 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 marzo 2003

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

La giudice presidente:  Il cancelliere: