Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.37/2002
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5P.37/2002

               II   C O R T E   C I V I L E
               ****************************

                      12 aprile 2002

Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presi-
dente, Escher e Hohl.
Cancelliere: Piatti.

                       ____________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 29 gennaio 2002
presentato da I.F.________ e S.F.________, Lugaggia, patro-
cinati dall'avv. Edy Grignola, Chiasso, contro la sentenza
emanata il 14 dicembre 2001 dalla I Camera civile del Tri-
bunale di appello del Cantone Ticino nella causa che oppone
i ricorrenti alla Delegazione tutoria di Lugaggia, ora Com-
missione tutoria regionale 7, Tesserete, in materia di re-
lazioni personali con la figlia;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

   A.-  Con decisione 22 febbraio 1996 la Delegazione
tutoria di Lugaggia ha privato S.F.________ e I.F.________
della custodia parentale sulla figlia A.________, ha ordi-
nato il suo collocamento presso una famiglia affidataria e
ha delegato al Servizio medico-psicologico di Lugano un'in-
chiesta sulla situazione della bambina e sui suoi rapporti
con i genitori. Il 6 maggio 1996 l'autorità di vigilanza
sulle tutele ha confermato la decisione della Delegazione
tutoria.

  Il 23 aprile 1996 la Delegazione tutoria di Lugag-
gia ha stabilito che i genitori potevano incontrare la fi-
glia una volta la settimana - sotto sorveglianza - presso
la Casa Santa Elisabetta a Lugano. Il 26 giugno 1996, dopo
aver preso conoscenza del rapporto del servizio medico-
psicologico di Lugano, la Delegazione tutoria ha confermato
la privazione della custodia parentale, ha mantenuto il
collocamento della bambina presso i coniugi affidatari fino
al 31 dicembre 1996 e le ha nominato un curatore. Il 14
marzo 1997 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha confer-
mato la privazione della custodia parentale, mentre ha
esteso - nella prospettiva di ripristinare la custodia pa-
rentale - il diritto di visita in parziale accoglimento di
un ricorso dei coniugi F.________, i quali sono stati ob-
bligati a rivolgersi al Consultorio familiare. Tale deci-
sione è stata confermata dalla I Camera civile del Tribu-
nale d'appello del Cantone Ticino e il 25 agosto 1997 il
Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un
ricorso di diritto pubblico inoltrato da I.F.________ e
S.F.________.

  B.-  Il 3 marzo 1998 la Delegazione tutoria, dopo
aver ricevuto una comunicazione del curatore della bambina

indicante che il diritto di visita previsto dall'autorità
di vigilanza non poteva essere continuato a causa della si-
tuazione di conflitto creatasi con i coniugi F.________, ha
riconfermato il collocamento di A.________ nella famiglia
affidataria a tempo indeterminato "o meglio fino alla fine
della scuola elementare" e ha limitato il diritto di visita
dei genitori naturali. L'autorità di vigilanza sulle tutele
ha respinto un ricorso dei coniugi F.________ contro tale
decisione. Con sentenza 22 marzo 2000 la I Camera civile
del Tribunale d'appello ha parzialmente accolto un ricorso
di I.F.________ e S.F.________, ha nuovamente regolamentato
il loro diritto di visita quindicinale, specificando che
esso era da esercitare le prime 4 volte sotto sorveglianza
e le seconde 4 volte senza, sempre dalle ore 13'30 alle
18'00. Alle fine era stata prevista una giornata intera non
sorvegliata. Il passaggio da una fase all'altra era stato
subordinato al preavviso favorevole del curatore e in caso
di rapporto negativo la Delegazione tutoria avrebbe riesa-
minato il diritto di visita.

  Dopo aver ricevuto un rapporto in cui il curatore
segnalava la mancata collaborazione dei genitori naturali,
indicava l'impossibilità di rispettare le scadenze quindi-
cinali e si esprimeva in modo negativo sul passaggio al di-
ritto di visita non sorvegliato, la Delegazione tutoria ha
emanato il 27 novembre 2000 una nuova decisione sul diritto
di visita. Il 19 febbraio 2001 l'autorità di vigilanza,
adita con un ricorso dei coniugi F.________, ha discipli-
nato a sua volta il diritto di visita.

  C.-  Con sentenza 14 dicembre 2001 la I Camera ci-
vile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parzia-
le accoglimento di un rimedio dei genitori naturali, ha
accordato loro un diritto di visita, una volta al mese,
sorvegliato, dalle ore 13'30 alle 18'00 nel punto di incon-
tro della Casa Santa Elisabetta a Lugano o in un istituto

equivalente designato dal curatore, in date da lui preven-
tivamente fissate. A quest'ultimo è pure stato ingiunto di
incaricare la persona responsabile del luogo di incontro di
allestire un rapporto dettagliato indicante tutto ciò che
può risultare utile per verificare l'esistenza di un rap-
porto vero e affettivo tra A.________ e i suoi genitori
(date delle visite, tempi di presenza, comportamenti degli
interessati). La Corte cantonale ha poi previsto che tale
persona, qualora essa dovesse constatare l'inesistenza di
un vero rapporto personale, trasmetterà al più tardi dopo
le prime tre visite una sua particolareggiata relazione al
curatore, che proporrà alla Delegazione tutoria la soppres-
sione del diritto di visita. Se invece non viene inoltrato
alcun rapporto dopo le prime tre visite, le stesse conti-
nueranno senza sorveglianza. I giudici cantonali hanno al-
tresì ordinato che gli affidatari dovranno giustificare con
un certificato medico eventuali indisposizioni della bambi-
na e che in tal caso il curatore organizzerà una visita
sostitutiva.

  I giudici cantonali rilevano innanzi tutto che la
decisione di affidamento è cresciuta in giudicato e che non
è necessario allestire una perizia, poiché la riduzione del
diritto di visita non è dovuta a ragioni mediche o psicolo-
giche. Dopo aver osservato che il fallimento del programma
stabilito in precedenza non pare essere solo imputabile al-
la mancata collaborazione degli appellanti, la sentenza in-
dica che la frequenza mensile del diritto di visita si giu-
stifica in considerazione dell'elevata conflittualità del
caso, che rende l'intera procedura estremamente macchinosa.
Per contro, la durata di due ore prevista dall'autorità di
vigilanza risulta troppo breve per consentire lo sviluppo
di un vero rapporto tra le persone coinvolte. La sorve-
glianza dei primi tre incontri appare poi giustificata, da
un lato, per appurare se sussiste un pericolo di rapimento

della figlia e, dall'altro, per verificare se esiste ancora
un vero rapporto personale fra i genitori naturali e la
figlia.

  D.-  Il 29 gennaio 2002 I.F.________ e S.F.________
hanno introdotto al Tribunale federale un ricorso di dirit-
to pubblico, con cui chiedono, in via preliminare, l'alle-
stimento di una perizia pedopsicologica per accertare l'
esistenza o l'inesistenza di ragioni mediche o psicologiche
che giustificano la ridotta estensione del diritto di visi-
ta. In via principale postulano invece l'annullamento della
decisione dell'ultima istanza cantonale. I ricorrenti, dopo
aver riprodotto la cronistoria della vicenda, fanno valere
una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. per la mancata as-
sunzione di una perizia, la cui erezione viene anche chie-
sta al Tribunale federale. Essi lamentano poi una violazio-
ne del diritto al rispetto di una vita familiare (art. 13 e
14 Cost. e art. 8 CEDU), segnatamente per quanto concerne
la frequenza e la durata del diritto di visita. Essi riten-
gono inoltre arbitraria la sentenza cantonale laddove una
persona unicamente identificata come responsabile del cen-
tro di incontro è investita di decidere se esiste o no un
vero rapporto personale con la figlia. Infine, essi si dol-
gono di un ulteriore arbitrio per la mancata assegnazione
di ripetibili, nonostante il parziale accoglimento delle
loro censure.

  Non è stato ordinato uno scambio di allegati scrit-
ti.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  Il ricorso, tempestivo, inoltrato contro
una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, è in

linea di principio ammissibile dal profilo degli art. 86 e
89 OG.

  b)  I ricorrenti hanno inviato a due riprese (l'11
febbraio 2002 e l'11 marzo 2002) "ulteriori copie di atti
concernenti il loro caso" da aggiungere al ricorso. Sennon-
ché tali atti si rivelano di primo acchito irricevibili,
poiché trasmessi dopo lo scadere del termine ricorsuale.

  2.- a)  I ricorrenti si dolgono innanzi tutto di
una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. per il mancato
allestimento di una perizia psicologica e ripropongono la
richiesta di erezione di una tale perizia nella procedura
innanzi al Tribunale federale.

  b)  La Corte cantonale non ha ordinato una perizia,
poiché in concreto la frequenza del diritto di visita non è
stata ridotta per ragioni mediche o psicologiche, ma a cau-
sa dell'elevata conflittualità del caso, che rende estrema-
mente macchinosa la sua attuazione e impone segnatamente al
curatore una procedura scritta per ogni intervento.

  c)  Il diritto di essere sentiti, ora codificato
nell'art. 29 cpv. 2 Cost., include segnatamente il diritto
dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne
l'assunzione nonché di prendere conoscenza dell'incarto.
Esso non impedisce però al giudice di procedere ad una va-
lutazione anticipata delle prove che gli sono state propo-
ste (DTF 122 II 464 consid. 4a; cfr. anche 127 I 54 consid.
2b).

  In concreto, la richiesta perizia medico-psicolo-
gica non può manifestamente essere considerata una prova
pertinente ai fini del giudizio, non essendo in discussione
la capacità dei ricorrenti di fungere da genitori. Del re-
sto nemmeno i ricorrenti affermano che la perizia sia un

mezzo idoneo a smentire gli accertamenti dei giudici canto-
nali sulla macchinosità e conflittualità del caso. Ne segue
che sia la censura sia la domanda di erezione di tale peri-
zia nella procedura innanzi al Tribunale federale, quale
misura d'istruzione ai sensi dell'art. 95 OG, devono essere
respinte.

  3.- a)  I ricorrenti lamentano poi una violazione
degli art. 9, 13 e 14 Cost., nonché dell'art. 8 CEDU per il
mancato rispetto della loro vita familiare. Essi indicano
che gli art. 273 e 274 cpv. 2 CC concretizzano nella legi-
slazione ordinaria i principi garantiti dalle summenzionate
norme di rango costituzionale, con riferimento alle rela-
zioni che essi hanno il diritto di intrattenere con la loro
figlia.

   b)  In virtù dell'art. 84 cpv. 2 OG un ricorso di
diritto pubblico è unicamente ammissibile se la pretesa
violazione di diritto non può essere sottoposta, mediante
azione o altro rimedio, al Tribunale federale o ad altra
autorità federale. L'art. 44 lett. d OG prevede dal 1° gen-
naio 2000 l'ammissibilità del ricorso per riforma nell'am-
bito della regolamentazione - effettuata in prima istanza
dalle autorità tutorie - delle relazioni personali tra ge-
nitori e figlio (art. 273 cpv. 3, 274 cpv. 2, 274a e 275
cpv. 1 e 2 CC).

  Nella fattispecie la Corte cantonale ha stabilito
il diritto di visita dei genitori sulla base dell'art. 275
cpv. 1 CC. Inoltre, sebbene le argomentazioni ricorsuali
menzionino delle norme di rango costituzionale, esse sono
in realtà dirette contro l'applicazione del diritto federa-
le - per altro citato dagli stessi ricorrenti - che disci-
plina le relazioni personali fra i genitori e la figlia mi-
norenne. In queste circostanze, essendo la via del ricorso

per riforma aperta, il ricorso di diritto pubblico - sussi-
diario (art. 84 cpv. 2 OG) - si rivela di primo acchito
inammissibile nella misura in cui è diretto contro la di-
sciplina (estensione, frequenza e sorveglianza) del diritto
di visita (sentenza inedita della II Corte civile del 3
agosto 2001 [causa 5P.39/2001] consid. 5 e 6).

  4.- a)  Infine, secondo i ricorrenti, il Tribunale
cantonale ha violato l'art. 9 Cost., sia delegando alla
persona responsabile del centro d'incontro il potere di
decidere se fra di loro e la figlia sussiste un vero rap-
porto personale sia negando loro ripetibili per la proce-
dura d'appello.

  b)  Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di
ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e
quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme che
si pretendono violati, precisando in che consiste la viola-
zione. Il gravame fondato sull'art. 9 Cost., com'è quello
all'esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazio-
ni con cui i ricorrenti si limitano a contrapporre il loro
parere a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribu-
nale federale fosse una superiore giurisdizione di appello
a cui compete di rivedere liberamente il fatto e il diritto
e di ricercare la corretta applicazione delle normative
cantonali. L'arbitrio non si realizza già qualora la solu-
zione proposta con il ricorso possa apparire altrettanto
sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella conte-
stata. Per richiamarsi con successo all'arbitrio, i ricor-
renti devono invece dimostrare - con un'argomentazione pre-
cisa - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione
manifestamente insostenibile, destituita di fondamento se-
rio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia
ed equità (DTF 127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a,
124 V 137 consid. 2b).

  Nella fattispecie occorre innanzi tutto precisare
che i giudici cantonali non hanno conferito alla persona
responsabile del centro di incontro la facoltà di decidere
se fra i ricorrenti e la figlia sussiste un rapporto perso-
nale. Tale persona deve infatti unicamente allestire un
dettagliato rapporto da trasmettere al curatore. La deci-
sione inerente ad un'eventuale soppressione del diritto di
visita in seguito all'inesistenza di una relazione perso-
nale rimane di competenza dell'autorità tutoria. In concre-
to, poiché i ricorrenti non spiegano conformemente all'art.
90 cpv. 1 lett. b OG per quale motivo tale modo di proce-
dere sarebbe arbitrario la critica si rivela di primo ac-
chito inammissibile. Pure irricevibile, per carenza di una
motivazione conforme al predetto articolo, si avvera la
censura concernente la mancata attribuzione di ripetibili:
le stesse sono disciplinate dal diritto cantonale e i ri-
correnti nemmeno menzionano una norma di tale diritto che
sarebbe stata violata nella fattispecie.

  5.-  Da quanto precede discende che il ricorso,
nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto. La
tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1
OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 1500.-- è posta a
carico dei ricorrenti.

  3.  Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti,
alla Commissione tutoria regionale 7 e alla I Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 aprile 2002
VIZ

               In nome della II Corte civile
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,