Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.36/2002
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5P.36/2002

               II   C O R T E   C I V I L E
               ****************************

                      11 aprile 2002

Composizione della Corte: giudici federali Bianchi, presi-
dente, Raselli e Nordmann.
Cancelliere: Ponti.

                          _______

Visto il ricorso di diritto pubblico del 30 gennaio 2002
presentato dalla X.________ SA, Zurigo e Basilea, patroci-
nata dall'avv. dott. Carlo Postizzi, Lugano, contro la sen-
tenza emanata il 13 dicembre 2001 dalla Camera di esecuzio-
ne e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
nella causa che oppone la ricorrente a Y.________, S. Anto-
nino, patrocinato dall'avv. Jean-Maurice Jordi, Lugano, in
materia di rigetto provvisorio dell'opposizione;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il 16 luglio 2001 la banca X.________ SA ha
proceduto nelle vie esecutive contro Y.________ per l'in-
casso di fr. 725'855.80 oltre interessi al 7,5% dal 1° lu-
glio 2001, fondando la sua pretesa su tre cartelle ipote-
carie di nominali fr. 850'000.-- emesse a garanzia di un
credito, disdetto il 9 maggio 2001.

  L'escusso ha interposto opposizione al precetto
esecutivo e X.________ ne ha chiesto al Pretore di Bellin-
zona il rigetto provvisorio. Tra le eccezioni, il debitore
ha formulato quella della mancata esigibilità del credito:
a suo avviso infatti, la banca non è stata in grado di
apportare la prova della notifica della disdetta del cre-
dito garantito dalle menzionate cartelle ipotecarie. La
Pretura ha respinto questa eccezione e ha accolto il 12
ottobre 2001 l'istanza di rigetto, ritenendo che la banca
aveva regolarmente notificato la disdetta all'escusso.

  B.-  Contro il giudizio di prime cure il debitore
ha presentato ricorso alla Camera di esecuzione e fallimen-
ti del Tribunale d'appello. All'accoglimento del gravame si
è opposta la creditrice.

  Con sentenza del 13 dicembre 2001 i giudici canto-
nali hanno accolto l'appello, annullando la sentenza di
primo grado e riformandola nel senso di respingere l'istan-
za di rigetto dell'opposizione. Essi hanno in sostanza ri-
levato che la banca non ha provato, come invece le compete-
va, che i crediti incorporati nelle cartelle ipotecarie
siano stati validamente disdetti, non essendovi agli atti
la prova dell'effettiva comunicazione all'escusso della

disdetta datata 9 maggio 2001. La Corte cantonale ha inol-
tre considerato che la produzione in appello di documenti
comprovanti l'avvenuta ricezione della disdetta da parte
dell'escusso sarebbe inammissibile, vigente il divieto di
nova sancito dall'art. 22 cpv. 4 LALEF.

  C.-  Dissentendo dal giudizio cantonale X.________
è tempestivamente insorta con un ricorso di diritto pubbli-
co, chiedendo al Tribunale federale di annullarlo. Essa
lamenta un diniego di giustizia con riferimento alle norme
preposte all'amministrazione delle prove, una violazione
del diritto di essere sentito, e l'applicazione arbitraria
degli art. 78, 84, 170 cpv. 2 e 183 CPC/TI nonché degli
art. 20 e 25 della legge cantonale di applicazione della
legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LALEF).
Nel gravame viene poi ancora invocata una violazione della
forza derogatoria del diritto federale in relazione all'
applicazione dell' art. 82 LEF. Dei motivi - in quanto
necessario ai fini del giudizio - si dirà in seguito.

    Nella sua risposta l'escusso propone l'integrale
reiezione del gravame.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Le sentenze concernenti il rigetto - provviso-
rio o definitivo - dell'opposizione, emanate come nel caso
in esame dall'ultima istanza cantonale, costituiscono deci-
sioni finali ai sensi dell'art. 87 OG e sono pertanto impu-
gnabili con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla
violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 120 Ia 256 consid. 1a,
111 III 8 consid. 1, 98 Ia 532 consid. 1 in fine). Il gra-
vame, tempestivo (art. 89 OG), è quindi in linea di princi-
pio ammissibile.

  2.-  Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso
di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti
essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o
delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisan-
do altresì in che consista tale violazione. Ne segue che,
in questo ambito, il Tribunale federale vaglia solo quelle
censure che sono state sollevate in modo chiaro e detta-
gliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure
con una motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre
che, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il
ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 125 I 492
consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 121 IV 317 consid. 3b).
Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente
deve dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'au-
torità cantonale ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o
in urto palese con il senso di giustizia ed equità; secondo
la giurisprudenza costante non vi è inoltre applicazione
arbitraria della legge per il solo fatto che un'altra in-
terpretazione appare pure sostenibile o persino migliore
(DTF 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247
consid. 5 p. 250; 124 V 137 consid. 2b).

  3.-  Punto centrale della vertenza è quello di sa-
pere se il credito sia diventato esigibile a seguito di una
valida notifica della disdetta al debitore prima dell'inol-
tro dell'esecuzione. La ricorrente contesta la prassi tici-
nese, applicata anche nel caso concreto dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, per la
quale compete al giudice del rigetto verificare d'ufficio
l'esigibilità del credito, ritenendola contraria al princi-
pio attitatorio che regge il procedimento civile ticinese e
quindi - per l'esplicito rinvio dell'art. 25 LALEF - anche
i procedimenti in materia di rigetto dell'opposizione; per
gli stessi motivi, la banca afferma che la sentenza impu-
gnata contrasta in modo palese con il senso e lo scopo

dell'art. 82 cpv. 2 LEF, giacché incombe all'eccipiente
allegare e provare la mancata ricezione della disdetta del
credito e non al creditore dimostrare il contrario.

  a)  Una parte notevole della dottrina e della giu-
risprudenza ritiene che ai fini del giudizio sul rigetto
dell'opposizione il giudice deve esaminare non solo l'esi-
stenza e l'ammontare del credito posto in esecuzione, ma
anche, d'ufficio, la sua esigibilità (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, Zurigo 1980, n. 1 e 8 ad § 1, § 14,
pag. 26 e segg.; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi,
Zurigo 2000, n. 8 a) pag. 198; Daniel Staehelin, Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG
I, Basilea 1998, n. 77 ad art. 82 LEF con i riferimenti
dottrinali e giurisprudenziali citati). La ricorrente rile-
va tuttavia correttamente la disputa dottrinale esistente
sulla questione a sapere se, nel caso in cui l'esigibilità
di un credito dipenda come nella fattispecie da una preven-
tiva disdetta, questa deve essere dimostrata dal creditore
tramite la produzione di documenti che attestino l'avvenuta
notifica della disdetta al debitore, se invece la sua man-
cata ricezione deve essere eccepita e resa verosimile dall'
escusso, oppure ancora - a prescindere dalle allegazioni
delle parti - se compete in ogni caso al giudice esaminare
d'ufficio la questione; secondo alcuni autori, il giudice
sarebbe tenuto a verificare la mancata esigibilità solamen-
te nel caso in cui il debitore abbia sollevato espressamen-
te tale eccezione (Daniel Staehelin, op. cit., n. 79 ad
art. 82 LEF e i riferimenti citati). Contraddicendo in par-
te quanto esposto al precedente paragrafo n. 77, questo au-
tore sembra optare per l'ultima opinione citata, ritenendo
che il creditore deve fornire la prova che la disdetta sia
effettivamente pervenuta al debitore solo se questi ne con-
testa la ricezione (Daniel Staehelin, ibidem, ultima frase;
cfr. anche Peter Stücheli, op. cit., nota n. 153 in basso a

pag. 198). Gilliéron pare invece sostenere la tesi che l'
inesigibilità del credito vantato deve essere allegata e
resa verosimile dall'escusso, escludendo l'intervento d'uf-
ficio del giudice (cfr. Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna
1999, n. 81 ad art. 82 LEF).

  b)  Nel caso concreto la Corte cantonale ha stabi-
lito, seguendo una parte della dottrina, che l'esigibilità
del credito deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in
ogni stadio della causa, e che pertanto il fatto che vi sia
stata o no un'esplicita contestazione della ricezione della
disdetta da parte dell'escusso in sede di udienza di riget-
to dell'opposizione non è decisivo ai fini del giudizio.
Ritenendo che X.________ non è stata in grado di provare,
come invece le incombeva, che la disdetta del 9 maggio 2001
sia effettivamente pervenuta all'escusso, i giudici canto-
nali hanno negato che i crediti incorporati nelle cartelle
ipotecarie erano esigibili al momento dell'inoltro dell'
esecuzione e hanno quindi respinto il rigetto provvisorio
dell'opposizione; la documentazione prodotta dalla banca in
prima istanza accertava infatti al massimo la spedizione
della raccomandata all'escusso ma non la sua ricezione da
parte di quest'ultimo (cfr. pag. 3 della sentenza impu-
gnata).

   c)  Ora, le argomentazioni della Corte cantonale in
merito ad un esame d'ufficio dell'esigibilità del credito e
della relativa validità della notifica della disdetta, fon-
date sull'avviso di una parte della dottrina, non possono
essere definite arbitrarie: per consolidata giurisprudenza
del Tribunale federale i limiti dedotti dalla protezione
dall'arbitrio non sono infatti superati quando la Corte
cantonale ha statuito su un principio giuridico dibattuto
seguendo l'avviso di autori riconosciuti, anche qualora la
soluzione scelta si ponga in contraddizione con la corrente

maggioritaria della dottrina (DTF 104 II 249 consid. 3b;
cfr. anche 127 III 232 consid. 2a, 126 III 438 consid. 4,
p. 440 e segg. e in particolare p. 444; 122 III 439 consid.
3b). Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico fondato
sull'art. 9 Cost., il Tribunale federale non deve ricercare
la migliore interpretazione possibile, ma accertare che la
soluzione ritenuta nel giudizio impugnato poggi su motivi
oggettivi e sostenibili.

  A prescindere da quanto appena esposto, giova co-
munque osservare che l'escusso, pur se in termini laconici
e poco precisi, ha soddisfatto le esigenze minime in mate-
ria di allegazione e di formulazione delle eccezioni ri-
chieste dagli art. 78 cpv. 2 e 170 cpv. 2 CPC/TI: in sede
di risposta egli ha infatti contestato a due riprese il
regolare invio della disdetta da parte della banca (cfr.
punto 1 e 2, pag. 1, del riassunto ex art. 119a CPC allega-
to al verbale dell'udienza dell'11 ottobre 2001, in atti),
escludendo pertanto implicitamente di averla ricevuta.
Nella successiva duplica l'escusso ha inoltre obbiettato
che il documento "O" (fotocopia della busta d'invio racco-
mandato della disdetta), prodotto dalla creditrice in re-
plica, potesse attestare la ricezione di tale documento da
parte delle poste nonché il suo regolare invio e notifica
al destinatario. Sulla scorta di queste allegazioni, la
Corte cantonale poteva quindi dedurre, senza cadere nell'
arbitrio, che il debitore intendeva contestare non solo la
spedizione della disdetta ma anche la sua ricezione, e che
era quindi compito della creditrice apportare la prova do-
cumentale dell'avvenuta ricezione per il tramite, ad esem-
pio, della ricerca postale (Daniel Staehelin, op. cit., n.
79 "in fine" ad art. 82 LEF). Non essendovi però agli atti
una simile prova, veniva pertanto a cadere l'esigibilità
del credito posto in esecuzione e la possibilità di pronun-
ciare il rigetto dell'opposizione.

        4.-  Né risulta arbitrario considerare tardiva e
quindi inammissibile la produzione da parte della banca in
seconda istanza di documenti che attesterebbero l'avvenuta
ricezione della disdetta da parte dell'escusso. Secondo il
testo chiaro dell'art. 22 cpv. 4 LALEF le parti possono in-
fatti avvalersi in appello di fatti nuovi, e quindi produr-
re nuova documentazione, solo nei casi di fallimento (art.
174 LEF) e di sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF), e non in ma-
teria di rigetto dell'opposizione. Una simile disposizione
è d'altronde conforme alle norme generali di procedura ci-
vile, dato che anche in tema di LEF l'appello si configura
come un accertamento critico della decisione del primo giu-
dice, senza possibilità, proprio perché basata su fatti af-
fermati e sulle prove raccolte in prima sede, che le emer-
genze processuali possano essere mutate (Cocchi/Terzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato,
Lugano 2000, n. 17 e n. 22 ad art. 22 LALEF, pagg. 875 e
879).

  5.-  Discende da queste considerazioni che l'inter-
pretazione della Corte cantonale dell'art. 82 LEF e delle
norme procedurali ticinesi in materia di rigetto dell'oppo-
sizione non appare arbitraria, ossia manifestamente inso-
stenibile, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione con il senso
di giustizia ed equità (DTF 125 II 10 consid. 3a e rinvii);
nemmeno sono ravvisabili gli estremi della violazione del
principio della forza derogatoria del diritto federale e
del diritto di essere sentito. Il ricorso si rivela pertan-
to infondato e va respinto. Gli oneri processuali e le ri-
petibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG e 159
cpv. 1 OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è respinto nella misura in cui è ri-
cevibile.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a
carico della ricorrente, la quale rifonderà alla contropar-
te fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

  3.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti e
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'ap-
pello del Cantone Ticino.

Losanna, 11 aprile 2002
VIZ

               In nome della II Corte civile
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,