Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.350/2002
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5P.350/2002 /viz

Sentenza del 12 marzo 2003
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Escher e Marazzi,
cancelliere Piatti.

B. A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Roberta Bernasconi, studio legale
Probst-Pozzoli, via Dufour 2, casella postale 3198, 6901 Lugano,

contro

B.B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Daniele Jörg, via Bossi 12, casella postale
2705, 6901 Lugano,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Art. 9 Cost. (divorzio, contributo alimentare)

(ricorso di diritto pubblico del 26 settembre 2002 presentato contro la
sentenza emanata il 21 agosto 2002 dalla I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino).

Fatti:

A.
Il Pretore del distretto di Lugano ha, con sentenza del 3 agosto 2001,
sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 16 febbraio 1963 da
B.A.________ e B.B.________, condannando il marito a versare un contributo
alimentare mensile indicizzato di fr. 1370.-- alla moglie, alla quale ha pure
attribuito fr. 945.--, corrispondenti all'avere di vecchiaia accumulato dal
coniuge durante il matrimonio.

B.
In parziale accoglimento di un'appellazione di B.A.________, la I Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha - con sentenza del 21
agosto 2002 - riformato il giudizio di primo grado nel senso che alla
controparte è dovuto, fino al 30 novembre 2008, un contributo alimentare
mensile indicizzato di fr. 980.--. Secondo i giudici cantonali, gli introiti
delle parti bastano appena a coprire i loro fabbisogni, calcolati
sostanzialmente in base ai dati del 2001: l'eccedenza mensile del marito di
fr. 1067.-- è tuttavia sufficiente a coprire l'ammanco della moglie di fr.
980.--.

C.
Con ricorso di diritto pubblico del 26 settembre 2002 B.A.________ postula
l'annullamento della sentenza d'appello e chiede di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Dopo aver narrato i fatti, il ricorrente
sostiene che la Corte cantonale avrebbe determinato in modo arbitrario il suo
reddito risultante dall'attività principale di tassista, non calcolandolo su
un periodo di più anni. I giudici cantonali avrebbero poi pure
arbitrariamente apprezzato le prove offerte e segnatamente le notifiche di
tassazione da lui prodotte. In realtà, egli non sarebbe in grado di versare
alcunché alla ex moglie.
Non è stata chiesta una risposta al gravame.

Diritto:

1.
Il ricorrente lamenta innanzi tutto arbitrio, asserendo che la Corte
cantonale si è basata unicamente sul reddito conseguito nel 2001, senza
applicare la giurisprudenza secondo cui, per stabilire il reddito di persone
che svolgono un'attività professionale indipendente, occorre tenere conto di
un periodo di più anni.
L'art. 125 CC presuppone l'esistenza di una capacità contributiva
dell'obbligato alimentare (DTF 127 III 289 consid. 2a/aa pag. 291;
Gloor/Spycher, Commento basilese, n. 15 all'art. 125 CC; Schwenzer,
Praxiskommentar, n. 23 seg. all'art. 125 CC). Il metodo con cui questa
dev'essere determinata è una questione di diritto, risultante
dall'applicazione della predetta norma (cfr. ad esempio, sulla misura in cui
dev'essere preso in considerazione il patrimonio dell'obbligato, la DTF 129
III 7 consid. 3 o, per quanto concerne la composizione del suo minimo vitale,
la già menzionata DTF 127 III 289). Per contro, gli importi accertati in
applicazione dei criteri previsti dalla legge sono questioni di fatto, che
risultano dall'apprezzamento delle prove (DTF 127 III 136 consid. 2c pag.
141). Ne segue che la summenzionata critica concerne una violazione del
diritto federale, che avrebbe potuto essere sollevata in un ricorso per
riforma (art. 43 cpv. 1 OG), atteso che la decisione impugnata è finale ai
sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG e che pure il valore di lite di fr. 8000.--,
previsto dall'art. 46 OG, è superato. Ora, vista la sussidiarietà assoluta
del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), la censura si rivela
inammissibile.

2.
2.1 Con riferimento all'attività principale di tassista del ricorrente, la
sentenza impugnata indica che questi avrebbe riconosciuto col proprio appello
un'entrata lorda mensile di fr. 3530.--. Da questa, l'autorità cantonale,
basandosi sulla documentazione prodotta, ha dedotto fr. 620.-- per spese
professionali. Tale importo corrisponderebbe alla quota di oneri
professionali del 15-20% indicata dallo stesso ricorrente all'interrogatorio
formale del 30 gennaio 2001. Secondo i giudici cantonali le notifiche di
tassazione degli anni 1999/2000 e 2001/2002 - pure prodotte dal marito - sono
irrilevanti ai fini del giudizio, sia perché da esse non emerge quali spese e
quali introiti sono stati considerati dalle autorità fiscali, sia perché esse
non si riferiscono al periodo ritenuto decisivo (2001) per quanto concerne la
determinazione delle entrate e dei fabbisogni delle parti.

2.2 A chi impugna una decisione di ultima istanza cantonale con ricorso di
diritto pubblico incombe l'obbligo di sostanziare in modo chiaro e
dettagliato le censure sollevate. Il ricorrente non può accontentarsi di
menzionare le norme che ritiene disattese, ma deve anche esporre in quale
misura i suoi diritti siano stati violati (art. 90 cpv. 1 lit. b OG; DTF 127
I 38 consid. 3c pag. 43 con rinvii). Il Tribunale federale pone requisiti
severi alla motivazione del ricorso di diritto pubblico: in particolare, per
sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente
criticare la decisione impugnata, come si farebbe di fronte ad un'autorità
giudiziaria con completa cognizione in fatto e in diritto, bensì è necessario
mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente
insostenibile (DTF 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12). Non basta dimostrare che la
soluzione proposta dal ricorrente sia almeno altrettanto valida: si deve
rendere plausibile che la conclusione cui è giunta l'autorità cantonale non
sia ragionevolmente sostenibile (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56 con rinvii).
In concreto, il ricorrente si limita a sostenere che, qualora il Tribunale di
appello avesse determinato il suo reddito prendendo in considerazione più
anni, risulterebbe, segnatamente sulla base delle notifiche fiscali, un
introito medio ben inferiore a quello stabilito nella sentenza impugnata.
Egli non contesta però di aver riconosciuto nell'appello un reddito lordo per
l'anno 2001 di fr. 3530.-- né formula una censura, conforme alle predette
esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, concernente la
fissazione delle spese professionali di quell'anno; anzi, nel proprio
gravame, egli sostiene che tali accertamenti di fatto non possono essere
rivisti nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico. In queste circostanze
anche il rimprovero mosso alla Corte cantonale di aver proceduto ad un
apprezzamento arbitrario delle prove risulta irricevibile.

3.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela interamente
inammissibile. Poiché esso non aveva alcuna possibilità di esito favorevole,
la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, senza che occorra
esaminare l'indigenza del ricorrente (art. 152 OG). La tassa di giustizia
segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica
assegnare ripetibili alla controparte, che non ha dovuto produrre una
risposta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1500.-- è posta a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 marzo 2003

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: