Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.335/2002
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5P.335/2002 /bom

Sentenza dell'11 dicembre 2003
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. _______,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Arnaldo Bolla,

contro

B._______,
opponente, patrocinata dall'avv. Stefano Camponovo,

II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3,
6901 Lugano.

art. 9 Cost. (esecuzione, lesione della personalità; spese),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 19 luglio 2002
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Ritenutosi oggetto di una procedura esecutiva LEF non soltanto infondata, ma
addirittura abusiva, A._______ - amministratore di fatto e direttore tecnico
di una ditta edile - ha fatto pubblicare sui giornali ticinesi un annuncio a
pagamento a tutela del suo credito e della sua reputazione. Ha indi convenuto
in giudizio avanti al Pretore di Lugano la presunta creditrice, B._______,
chiedendo l'accertamento dell'inesistenza del debito, la condanna di lei alla
rifusione delle spese della citata pubblicazione e delle spese legali
attinenti, inoltre che alla convenuta venisse fatto divieto - sotto
comminatoria dell'art. 292 CP - di reiterare l'esecuzione litigiosa per i
medesimi motivi, infine la pubblicazione della sentenza pretorile.

B.
Con decisione 12 settembre 2001, il Pretore ha accolto unicamente la domanda
principale rivolta all'accertamento dell'inesistenza del debito, accollando
le spese di causa alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le
ripetibili. Con sentenza 19 luglio 2002, la II Camera civile del Tribunale di
appello del Cantone Ticino ha respinto integralmente l'appello 3 ottobre
2001, ponendo le spese della procedura di appello a carico dell'attore.

C.
Contro il merito della sentenza di appello, A._______ è insorto al Tribunale
federale con ricorso per riforma, trattato parallelamente. Con il qui
discusso ricorso di diritto pubblico, il ricorrente censura invece che il
Tribunale di appello abbia respinto la sua domanda di rivedere l'accollamento
delle spese giudiziarie di prima istanza, senza per nulla motivare la propria
decisione, ciò che costituisce un diniego di giustizia. Inoltre, la sentenza
impugnata applicherebbe - in punto alle conseguenze di tassa e spese
giudiziarie - il diritto cantonale in modo arbitrario.

Il ricorrente ha tuttavia usato a questa Corte la premura di renderla attenta
alla contemporanea pendenza del ricorso per riforma ed anche di un'istanza di
revisione cantonale, facendone discendere che l'evasione del presente ricorso
di diritto pubblico potrebbe divenire superflua in caso di accoglimento di
almeno uno degli altri due rimedi di diritto.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

D.
La trattazione di entrambi i rimedi di diritto federale è stata sospesa per
decisione del Presidente della II Corte civile in attesa dell'evasione
dell'istanza di revisione cantonale proposta dal ricorrente contro l'omessa
trattazione, appunto, della questione delle spese e ripetibili (art. 57 cpv.
1 OG rispettivamente combinati art. 40 OG e 6 cpv. 1 PC).

Diritto:

1.
Il giudizio, che ha respinto l'istanza di revisione ritenendo degna di
conferma la soluzione adottata dal Pretore, è stato prolato in data 16 luglio
2003, e trasmesso a questo Tribunale qualche giorno più tardi. Nulla più
osta, pertanto, all'esame del ricorso di diritto pubblico, in linea di
principio prioritario rispetto al ricorso per riforma (art. 57 cpv. 5 OG).

2.
2.1 Nella sentenza impugnata, il Tribunale di appello ha omesso di
confrontarsi con una delle censure sollevate, la suddivisione paritaria delle
spese di prima istanza operata dal Pretore. Tant'è che il ricorrente ha
motivato il presente gravame basandosi esclusivamente sulla motivazione
addotta dal Pretore - o, quanto meno, desumibile dagli scarni passaggi sulla
questione nella decisione di fondo di quel magistrato. In assenza di una
motivazione concreta da confutare, l'unica censura a prima vista non
sprovvista di fondamento è pertanto quella del diniego di giustizia.

2.2 Vi è da chiedersi, tuttavia, se questa censura, benché come detto
apparentemente fondata per rapporto alla sentenza di appello 19 luglio 2002
effettivamente impugnata, non sia nondimeno divenuta di fatto priva d'oggetto
a seguito della nuova sentenza del Tribunale di appello del Cantone Ticino
del 16 luglio 2003, emanata - pendente il presente ricorso di diritto
pubblico - a seguito del rimedio straordinario cantonale della revisione
introdotta dal medesimo qui ricorrente. La nuova sentenza, infatti, tratta
esaustivamente proprio la questione delle spese e ripetibili di prima sede.

3.
Va pertanto definito prima di tutto in quale rapporto stiano le due sentenze
della Corte di appello ticinese.

3.1 Merita attenzione il particolare motivo di revisione invocato dal
ricorrente, e sulla base del quale si è pronunciata la Corte cantonale:
l'omessa pronuncia su domande formulate, come all'art. 340 cpv. 1 lit. a CPC
ticinese. Si tratta manifestamente di un motivo di revisione improprio,
sconosciuto alla maggior parte delle procedure cantonali (ma ritenuto invece
per la giurisdizione federale, art. 136 lit. c OG) e più vicino al ricorso
per cassazione (Max Guldener, Zivilprozessrecht, 3a ed., Zurigo 1979, pag.
532), che si caratterizza giustappunto per l'assenza di motivazione e
decisione. Ora, visto che la nuova decisione su revisione deve appunto
ovviare alle pecche della sentenza originaria, si deve logicamente ammettere
che essa subentri e si sostituisca alla sentenza impugnata, rispettivamente
la integri nella misura della domanda di revisione. Ciò si manifesta
esplicitamente quando la revisione viene accolta: se la Corte cantonale
ammette l'istanza di revisione dopo averla ritenuta fondata nel merito, essa
deve annullare la sentenza impugnata e pronunciare una nuova sentenza, se del
caso facendo ripetere del tutto o in parte il procedimento (Hans Ulrich
Walder-Richli, Zivilprozessrecht, 4a ed., Zurigo 1996, § 39 margin. 76, con
riferimento al CPC zurighese). Ma ciò deve valere pure per il caso in cui la
Corte cantonale non si veda costretta a modificare il dispositivo della
sentenza impugnata, come nel caso presente in cui ha potuto respingere
l'appello tanto con la prima quanto con la seconda sentenza: in effetti,
nonostante l'identità del dispositivo delle due sentenze, esse sono
profondamente diverse l'una dall'altra, proprio perché la seconda tratta un
tema trascurato dalla prima, e non si può dire che la conclusione sia stata
implicitamente evasa con la decisione sul merito (Jean-François Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, volume V, Berna
1992, nota 4 ad art. 136 OG, pag. 17). Si presenta, in altre parole, una
situazione non dissimile da quella in cui vi è necessità di determinare la
portata di una sentenza - res iudicata -, e nella quale, non bastando il
dispositivo, il ricorso alla motivazione è ammesso (v. ad es. DTF 116 II 738
consid. 2a in fine; Fabienne Hohl, Procédure civile I, Berna 2001, margin.
1311; Walder-Richli, op. cit., § 26 margin. 41 ss.).
3.2 Discende da quanto appena detto, ed in particolare dall'autonoma portata
della sentenza su revisione, che quest'ultima si è sostituita alla prima. Ciò
significa due cose: in primo luogo, che venendo a cadere eo ipso la prima
sentenza su appello, viene pure a cadere un interesse giuridico concreto ai
sensi dell'art. 88 OG a rivedere tale prima sentenza. Secondariamente, che
per discutere gli argomenti offerti nella nuova sentenza su revisione, il
ricorrente doveva impugnarla separatamente, con un nuovo ricorso di diritto
pubblico. Ne discende che, cadendo la sentenza d'appello impugnata, cade pure
il ricorso interposto contro di essa, divenuto - grazie all'emanazione di una
nuova sentenza - privo d'oggetto. Il fatto che contro la nuova sentenza
cantonale su revisione non sia stato interposto alcun rimedio di diritto è
irrilevante per la presente fattispecie.

4.
Il presente ricorso va pertanto stralciato dai ruoli siccome divenuto privo
d'oggetto, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente
soccombente. Non sono invece attribuite ripetibili alla controparte, che non
è stata invitata a presentare risposta e dunque non è incorsa in spese per la
sede federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto pubblico è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo
d'oggetto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 11 dicembre 2003

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: