Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.325/2002
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5P.325/2002 /bom

Sentenza del 15 gennaio 2003
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann e Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Patrizia Galimberti, studio legale Velo &
associati, piazza Riforma 5, CP 3464, 6901 Lugano,

contro

B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Raffaella Taddei Marsiglia, via Fusoni 4,
6900 Lugano,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

misure cautelari in una causa di separazione,

(ricorso di diritto pubblico del 16 settembre 2002 presentato contro la
sentenza emanata il 25 luglio 2002 dalla I Camera
civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino).

Fatti:

A.
A. ________ e B.________, entrambi cittadini spagnoli residenti in Spagna, si
sono sposati nel 1966. Il 31 agosto 2001 il marito ha chiesto al tribunale di
prima istanza di Majadahonda (Spagna) l'adozione di misure provvisionali
preliminari alla domanda di separazione e in particolare l'autorizzazione a
costituirsi un domicilio proprio e la revoca di ogni potere che i coniugi si
erano reciprocamente concessi sui beni coniugali. Con decisione del 7
febbraio 2002 il tribunale spagnolo ha pronunciato la separazione
provvisionale con la cessazione dell'obbligo di convivenza e la revoca dei
poteri che le parti si erano accordate, ha assegnato alla moglie l'abitazione
coniugale e al marito la casa di Marbella (entrambe con il relativo mobilio),
ha stabilito un contributo alimentare per la coniuge e ha ordinato
l'amministrazione congiunta dei beni coniugali, ad eccezione delle società,
che continuano ad essere gestite dal marito, al quale incombe tuttavia un
obbligo di rendiconto annuale e di richiedere il consenso della moglie per
gli atti di disposizione.

Il 20 marzo 2002 il Pretore del distretto di Lugano, in parziale accoglimento
di un'istanza provvisionale di B.________ e dopo aver effettuato il
contraddittorio, ha ingiunto a tre banche di Lugano di procedere al blocco
immediato della metà degli averi di pertinenza di A.________.

B.
Con sentenza del 25 luglio 2002 la I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, un'appellazione
introdotta dal marito e ha confermato il decreto pretorile. I giudici
cantonali, rilevato che gli averi colpiti dalla misura possono essere oggetto
di esecuzione nel quadro della futura sentenza di stato estera, riconoscono
la competenza dei tribunali svizzeri in virtù dell'art. 10 LDIP. Essi
indicano poi che anche il requisito dell'urgenza è dato e che è applicabile
il diritto svizzero, in particolare l'art. 178 CC. Anche i presupposti degli
art. 376 segg. CPC ticinese sono adempiuti, atteso segnatamente che in sede
di appello la moglie ha prodotto un'attestazione da cui risulta che essa ha
inoltrato un'azione di separazione.

C.
Il 16 settembre 2002 A.________ è insorto al Tribunale federale con un
ricorso di diritto pubblico, fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost., con
cui postula l'annullamento della decisione cantonale. Narrati i fatti, nega
la competenza dei tribunali svizzeri, affermando che non ci sarà alcuna
sentenza concernente i beni situati in Svizzera che dovrà essere eseguita.
Nemmeno il requisito dell'urgenza è in concreto dato, dal momento che la
problematica della liquidazione del regime matrimoniale non è ancora stata
affrontata del tutto. Anche l'applicazione dell'art. 178 CC è arbitraria,
poiché l'istante non ha reso verosimile un pericolo e perché la misura
adottata non rispetta il principio della proporzionalità. Neppure i
presupposti previsti dal Codice di procedura civile ticinese per ordinare
misure cautelari sono adempiuti: la controparte non ha reso verosimile alcun
diritto sui beni in questione né ha allegato un pregiudizio; i giudici
cantonali non le hanno inoltre fissato alcun termine per promuovere la causa
di merito.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.
1.1 Una sentenza dell'ultima istanza cantonale in materia di provvedimenti
cautelari non è finale ai sensi dell'art. 48 OG, motivo per cui non può
essere impugnata con un ricorso per riforma (DTF 126 III 261 consid. 1), ma è
suscettiva di un ricorso per nullità (DTF 122 III 213 consid. 1) o di un
ricorso di diritto pubblico (DTF 109 II 199 consid. 1). Giusta l'art. 84 cpv.
2 OG quest'ultimo rimedio è unicamente ammissibile se la pretesa violazione
di diritto non può essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al
Tribunale federale o ad altra autorità federale. Ora, nella misura in cui
contesta la competenza, fondata sull'art. 10 LDIP, dei tribunali svizzeri di
emanare le invise misure cautelari, il ricorrente si prevale del caso di
ricorso previsto dalla lett. e del primo capoverso dell'art. 68 OG e cioè di
una violazione delle prescrizioni del diritto federale sulla competenza
internazionale delle autorità. Ne segue che, essendo aperta la via del
ricorso per nullità, il ricorso di diritto pubblico - sussidiario - si rivela
riguardo a questa censura di primo acchito inammissibile.

1.2 Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG l'atto ricorsuale deve contenere
l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti
costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando
in cosa consista la violazione. In particolare, l'impugnativa fondata
sull'art. 9 Cost. non può essere sorretta da motivazioni con cui il
ricorrente si limita a contrapporre il suo parere a quello della Corte
cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di
appello a cui compete il libero esame del fatto e del diritto e la ricerca
della corretta applicazione delle disposizioni invocate. Con essa deve invece
dimostrare, con un'argomentazione precisa, che l'autorità cantonale ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF
127 I 54 consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a).

Nel caso specifico l'ammissibilità delle rimanenti censure del gravame
appare, alla luce dei requisiti posti dalla predetta norma, in larga misura
esclusa. Il ricorrente si limita infatti a contrapporre una sua
interpretazione dei presupposti legali che permettono di ordinare il
contestato blocco senza però dimostrare che l'applicazione della legge
effettuata dai giudici cantonali sia manifestamente insostenibile.

2.
2.1 La Corte cantonale ha rilevato che il marito ha presentato in Spagna
un'istanza preliminare alla richiesta di separazione legale, ragione per cui
è verosimile che si giunga alla pronuncia della separazione o del divorzio
con la liquidazione del regime matrimoniale. Inoltre, il blocco dei conti
decretato sulla base dell'art. 178 CC - norma che è pure applicabile in
ambito provvisionale - ha i medesimi effetti di quanto deciso dal giudice
spagnolo, che ha previsto l'amministrazione congiunta dei beni coniugali,
tranne le società utilizzate dal marito nell'esercizio della sua professione.
Tuttavia, anche per quest'ultime, egli deve chiedere il consenso della moglie
per gli atti di disposizione. In concreto poi il marito non comunica la
collocazione e la consistenza degli averi in Svizzera.

2.2 Il ricorrente afferma che nella fattispecie non sono dati i presupposti
per applicare l'art. 178 CC. Innanzi tutto la moglie non ha reso verosimile
che i suoi interessi siano minacciati in seguito all'intenzione del marito di
distrarre i beni in Svizzera. Inoltre, essa non ha specificato i beni da
bloccare e utilizza tale misura per procurarsi illecitamente informazioni
sugli stessi, atteso che non ha fatto uso del proprio diritto di informazione
innanzi al giudice spagnolo. Infine, il blocco ordinato non rispetta il
principio della proporzionalità.

2.3 Giusta l'art. 178 cpv. 1 CC, se necessario per assicurare le basi
economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante
dall'unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare
al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte
dell'altro. Questa disposizione è applicabile quale misura cautelare in una
causa di separazione o divorzio (art. 117 cpv. 2 e 137 cpv. 2 CC; DTF 120 III
67 consid. 2a) e presuppone che la coniuge richiedente renda verosimile
l'esistenza di un pericolo attuale (DTF 118 II 378 consid. 3b).

Nella fattispecie la sentenza impugnata indica che il marito tace l'esatta
collocazione e consistenza degli averi in Svizzera e che una misura analoga a
quella qui censurata è stata adottata dal giudice spagnolo. Il ricorrente
pare contestare quest'ultima motivazione e afferma di godere - in base al
giudizio spagnolo - di una certa autonomia nell'amministrare le società.
Sennonché la critica disattende i requisiti di motivazione posti dall'art. 90
cpv. 1 lett. b OG, poiché egli nemmeno sostiene che i beni colpiti dal
provvedimento in discussione concernono le società con cui opera. Per il
resto, non nega che la sua situazione patrimoniale non è trasparente, e non
fornisce alcuna spiegazione al riguardo, limitandosi a sostenere che la
moglie non ha fatto valere il suo diritto all'informazione. In queste
circostanze, riconoscendo un pericolo di distrazione dei beni situati in
Svizzera, la Corte cantonale non è incorsa in arbitrio e cioè non ha emanato
una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e
oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 127 I 54
consid. 2b, 125 I 166 consid. 2a). Non è neppure possibile escludere ogni
pericolo di distrazione per il solo motivo che - come affermato nel ricorso -
il marito avrebbe avuto la possibilità di prelevare tali averi nel mese
intercorso fra l'emanazione della misura provvisionale spagnola e quella
ticinese. Ribadito che quest'ultima, a guisa di quella straniera, tocca
unicamente la metà dei beni depositati presso tre banche di Lugano, il
ricorrente non può essere seguito laddove intravede una violazione del
principio della proporzionalità o un illecito sequestro investigativo
(Sucharrest). Egli pare poi dimenticare che in concreto non sono state
pronunciate semplici misure di protezione dell'unione coniugale, ma
provvedimenti cautelari nell'ambito di una causa di separazione pendente in
Spagna, che comporta lo scioglimento del regime matrimoniale. Ne segue che,
in assenza di una qualsiasi contestazione su tale motivazione, l'asserzione
ricorsuale secondo cui non vi sarà alcuna sentenza estera che potrà essere
eseguita in Svizzera appare priva di fondamento.

3.
Il ricorrente lamenta pure una violazione delle norme della legge di
procedura cantonale, poiché non sono dati i presupposti previsti dagli art.
376 segg. CPC ticinese per l'emanazione di misure cautelari e perché i
giudici cantonali non hanno fissato alla moglie un termine ex art. 381 CPC
ticinese per inoltrare la causa di merito.

Così facendo il ricorrente misconosce che il diritto federale determina il
contenuto delle misure cautelari nel senso dei combinati art. 137 e 178 CC
(DTF 123 III 1 consid. 3a) e che il giudice non deve esaminare se sono dati i
presupposti di cui all'art. 376 CPC ticinese (Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano, 2000, n. 9 all'art.
376 CPC). Altrettanto inconsistente si rivela il rimprovero concernente la
mancata fissazione di un termine per inoltrare l'azione di merito in
applicazione dell'art. 381 CPC ticinese, ricordato che, come già osservato
nel precedente considerando, fra le parti è pendente una causa di
separazione.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato
nella - ridotta - misura in cui risulta ammissibile. La tassa di giustizia
segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare
ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una
risposta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 gennaio 2003

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: