Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.315/2002
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5P.315/2002 /bom

Sentenza 8 settembre 2003
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.

Comunione ereditaria fu A.________, composta da: B.________ e C.________,
patrocinate dall'avv. Rossano Pinna, studio legale Sganzini Bernasconi Peter
& Gaggini, Via Somaini 10/
Via Lucchini, casella postale 3406, 6901 Lugano,
D.________,
ricorrenti,

contro

E.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Roberto Haab,
via Ariosto 4, casella postale 2701, 6901 Lugano,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
via Pretorio 16,
6900 Lugano.

art. 9 Cost. (sequestro),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza della Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 29 luglio 2002.

Fatti:

A.
In condizioni di tempo non precisate nella sentenza impugnata, la fu
A.________ (originaria istante e ricorrente) ha affidato ad H.________, e per
essa a I.________, l'incarico di progettare e costituire un complesso gruppo
societario facente capo al L.________ Trust, di cui ella si è sempre detta
beneficiaria esclusiva. Quale "settlor” fu designata la M.________ Ltd.
(sequestrataria e opponente), che mise a disposizione del trust, fra l'altro,
il capitale sociale della società F.________ SA. A fungere da "trustee”,
invece, fu chiamata la società G.________ Inc. Nel luglio 1997, la società
E.________ Co. Ltd. - a detta dell'istante, controllata da H.________ -
concesse alla società F.________ un mutuo di oltre Lit. 2,3 miliardi,
garantito in particolare da titoli di F.________ e beni controllati
attraverso le società nelle quali F.________ era azionista, nonché
dall'impegno personale dell'istante. Tramite la cessione a E.________ di
crediti di H.________ contro F.________, I.________ avrebbe ottenuto
dall'istante la sottoscrizione di dichiarazioni di manleva e "promissory
notes” per un importo di fr. 3,63 milioni.

Nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati dall'istante contro coloro
che ella riteneva i responsabili di quanto avvenuto, in data 13 aprile 1999
la fu A.________ ha chiesto il sequestro di svariati beni di pertinenza di
G.________, M.________ e I.________, fino a concorrenza della sua pretesa
cifrata in fr. 2'728'620.--. Il sequestro, in un primo tempo concesso a
titolo provvisorio dal Pretore del Distretto di Lugano, è stato poi dallo
stesso giudice revocato in accoglimento dell'opposizione formulata da
G.________, non risultando atto illecito o violazione contrattuale alcuna ai
danni dell'istante, ed anzi appalesandosi piuttosto che l'istante avesse
fatto capo alla procedura di sequestro per rientrare in possesso di beni
volontariamente ed irrevocabilmente conferiti al L.________ Trust. Di diverso
avviso, il Tribunale di appello, con sentenza 10 aprile 2000, ha concesso il
sequestro limitatamente ad un importo massimo di fr. 1,7 milioni, ovvero la
differenza fra il credito vantato da E.________ ed il prestito concesso da
E.________ a F.________.

B.
Con successiva istanza 7 novembre 2000, la fu A.________ ha formulato istanza
per un nuovo sequestro su fr. 700'000.--, fondato sulla "pretesa residua”
precedentemente non riconosciuta dal Tribunale di appello - istanza respinta
dal Pretore, in accoglimento delle opposizioni di M.________ e di E.________,
in parte per gli stessi motivi considerati in occasione del primo giudizio,
ed inoltre in considerazione della sentenza pronunciata nel frattempo sul
medesimo complesso di fatti dalla Corte cantonale.

C.
Con la sentenza qui avversata, il Tribunale di appello ha respinto
l'impugnativa della fu A.________ contro E.________. Ha infatti ritenuto che
la reiezione dell'appello proposto dall'istante contro la decisione pretorile
che accoglieva l'opposizione di M.________, avendo per conseguenza il
decadimento definitivo del sequestro postulato dall'istante, implicava pure
che diveniva caduco il legittimo interesse giuridico dell'istante ad una
trattazione nel merito del suo appello contro E.________.

D.
In data 16 settembre 2002, la fu A.________ ha inoltrato il ricorso di
diritto pubblico qui in discussione, lamentando essenzialmente
l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata, nonché la lesione di
diritti costituzionali, nella misura in cui essa rinvia all'altra sentenza
parimenti impugnata. Pochi giorni dopo, il patrocinatore dell'istante
comunicava al Tribunale federale il decesso di quest'ultima. La procedura qui
pendente è stata allora sospesa fino al 10 gennaio 2003 per permettere al
legale di ottenere le dovute istruzioni dalla comunione ereditaria. Su
richiesta dello stesso legale, la sospensione della procedura è stata
prorogata fino al 9 maggio 2003. In data 17 gennaio 2003, il Presidente della
II Corte civile del Tribunale federale ha nondimeno concesso al reclamo il
postulato effetto sospensivo. Con ordinanza 28 maggio 2003, il Presidente
della II Corte civile ha impartito al legale un ultimo termine scadente il 20
giugno successivo per produrre i nominativi degli eredi della fu A.________
che subentrano nelle procedure, un'attestazione ufficiale della loro qualità
di erede, nonché le relative procure, sotto pena di stralcio dei ricorsi in
conformità ai combinati artt. 40 OG e 6 cpv. 4 PC. In data 20 giugno 2003, il
legale ha trasmesso una dichiarazione giurata ("atto di notorietà”) 16 giugno
2003, dalla quale si evince che uniche eredi della fu A.________ sono le
figlie D.________, B.________ e C.________, le ultime due avendo accettato
l'eredità con beneficio d'inventario, la prima, invece, incondizionatamente,
nonché copia delle procure rilasciategli da C.________ ed B.________. Gli
sono altresì state concesse ulteriori due proroghe per ottenere istruzioni ed
eventualmente mandato da parte della terza erede, D.________; quest'ultimo
termine è scaduto infruttuosamente in data 11 luglio 2003.

E.
Non sono state chieste risposte.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con piena cognizione
sull'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 129 I 173
consid. 1, 128 I 46 consid. 1a e rinvii, 128 II 66 consid. 1).

2.
2.1
La legittimazione a proporre ricorso di diritto pubblico si definisce
unicamente sulla base dell'art. 88 OG; essa presuppone la capacità di essere
parte in giudizio e la qualità di stare in giudizio.

2.2
Secondo l'art. 602 cpv. 1 CC, gli eredi sono proprietari in comune dei beni
facenti parte della successione, e solo in comune possono disporne, fatti
salvi i diritti di rappresentazione e amministrazione previsti per contratto
o per legge. Pertanto, singoli eredi non sono legittimati ad agire in nome e
per conto della comunione; soltanto l'insieme dei proprietari in comune,
quali litisconsorti necessari, è abilitato a far valere i diritti della
comunione ereditaria (DTF 125 III 219 consid. 1a; 121 III 118 consid. 3; 116
Ib 447 consid. 2a; 102 Ia 430 consid. 3 e rinvii), segnatamente esercitando
un ricorso di diritto pubblico (DTF 102 Ia 430 consid. 3), un ricorso di
diritto amministrativo (116 Ib 447 consid. 2b) o un ricorso per riforma. A
parte la possibilità che per conto della comunione ereditaria agisca un
rappresentante comune di tutti gli eredi (art. 602 cpv. 3 CC), l'esecutore
testamentario (art. 518 CC) o l'amministratore della successione (art. 554
CC), e riservati particolari casi d'urgenza qui senza rilevanza (DTF 125 III
219 consid. 1a, con numerosi rinvii), alla menzionata regola si può derogare
solo qualora si debba far valere interessi legittimi nei confronti di uno
solo degli eredi: importante è che al processo prendano parte tutti gli
interessati, quand'anche non tutti sullo stesso banco (DTF 125 III 219
consid. 2b, con rinvii; quanto precede non vale per liti che riguardano
negozi conclusi dalla comunione ereditaria con un singolo erede, v. DTF cit.,
consid. 2c).

3.
3.1
Nel caso di specie, nessuna delle menzionate eccezioni trova applicazione: il
ricorso di diritto pubblico qui in discussione trae infatti origine da
un'istanza di sequestro proposta originariamente dalla fu A.________ nei
confronti di terze persone del tutto estranee alla comunione ereditaria. Il
postulato sequestro è fondato su una pretesa creditoria che la fu A.________
riteneva di vantare nei confronti delle persone (fisiche e giuridiche) a suo
dire responsabili per un danno patrimoniale in cui ella sarebbe incorsa quale
beneficiaria esclusiva del L.________ Trust (supra, fatti lett. A). Si
tratta, in altri termini, di un attivo qualsiasi confluito nella massa
ereditaria, ed a tutela del quale possono agire unicamente tutti gli eredi in
comune.

3.2
Ora, come esposto in narrativa (supra, fatti lett. D in fine), pur volendo
concedere che la comunione ereditaria sia formata dalle tre figlie della fu
A.________ - sebbene non sia stato allegato, né tantomeno dimostrato, che il
cosiddetto "atto di notorietà” 16 giugno 2003 prodotto dal legale sia
equiparabile al certificato ereditario del diritto svizzero richiesto
espressamente da questo Tribunale -, è fuori dubbio che una delle tre figlie,
D.________, abbia omesso di attivarsi in un qualsiasi modo, tale da
permettere alla comunione ereditaria di subentrare nei diritti e negli
obblighi (limitatamente alla presente procedura) che furono della fu
A.________: si è sottratta al legale che patrocinava sua madre, negandogli la
procura e le necessarie istruzioni, e non ha nominato un proprio
rappresentante. Non risulta neppure che una delle tre coeredi abbia formulato
una richiesta intesa a far designare un rappresentante della comunione
ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC).

3.3
In tali circostanze, il Tribunale federale non può far altro che constatare
che la comunione ereditaria subentrata nella vertenza non si è debitamente
costituita quale parte ricorrente, ragione per cui le fa difetto la
legittimazione attiva. Conseguentemente, il ricorso di diritto pubblico si
appalesa inammissibile.

4.
4.1
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Essa va
pertanto posta a carico delle tre sorelle che formano la comunione ereditaria
fu A.________: va infatti considerato che al momento del decesso della
ricorrente, il rimedio di diritto era già pendente, e che dunque la comunione
ereditaria è subentrata senz'altro per legge nella posizione della
ricorrente. Diverso sarebbe stato il caso in cui il ricorso fosse stato
proposto sin dall'inizio unicamente da due delle tre sorelle: in tal caso,
solo le due procedenti sarebbero state responsabili per l'imperfetta
costituzione di parte, ed avrebbero allora dovuto sopportare la tassa di
giustizia (v., implicitamente, sentenza 1P.345/1994, in: RDAT 1995 II 56 149,
consid. 4).

Quanto alla suddivisione interna della tassa di giustizia, non vi è ragione
di discostarsi dalla regola dell'art. 156 cpv. 7 prima frase OG, in virtù
della quale essa è ripartita in parti uguali. In effetti, se è vero che ella
non ha preso parte in alcun modo alla presente procedura, l'inattività di
D.________ rappresenta pur sempre una concausa importante per la reiezione in
ordine del presente ricorso.

B. ________, C.________ e D.________ rispondono della tassa di giustizia con
vincolo di solidarietà, scaturente direttamente dal loro legame quali
componenti della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 1 CC), senza che sia
necessario far capo all'art. 156 cpv. 7 OG.

4.2
Non vengono attribuite ripetibili all'opponente, da un lato poiché non ha
dovuto esprimersi sul merito del ricorso, dall'altro perché la sua
opposizione alla richiesta di concessione dell'effetto successivo è stata
disattesa.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico di B.________,
C.________ e D.________, quali componenti della comunione ereditaria fu
A.________, in misura di un terzo ciascuna, con vincolo di solidarietà per il
tutto.

3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 settembre 2003

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  il cancelliere: